16.2015.35
Azione negatoria - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
9 giugno 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.35
Lugano
9 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 maggio 2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa l'8 maggio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, nella causa SO.2012.516 (azione negatoria) promossa con istanza
del 1° febbraio 2012 dalla
CO
1
(patrocinata
dall' PA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD di __________
sorge una proprietà per piani, “CO 1”, di cui RE 1 è titolare dell'unità n. 13160
in cui gestisce un'officina di elettromeccanica. Per l'esercizio della sua
attività, RE 1 dispone di due parcheggi in virtù di un contratto di locazione
sottoscritto con la __________.
Fatti
B. La Comunione dei
comproprietari del “__________Vedeggio 1” ha adito, il 1° febbraio 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, perché ordinasse a RE 1, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di allontanare i veicoli da lui posteggiati sulle parti
comuni del fondo base n. __________ assegnate in uso preclusivo ad altri comproprietari
o destinate alla circolazione, di astenersi dal parcheggiare e dal lasciar
parcheggiare sulle citate superfici suoi veicoli o quelli di terzi, così come di
autorizzare l'amministrazione del condominio, in caso di mancato rispetto dei
menzionati ordini, di sgomberare, a spese del convenuto, i veicoli parcheggiati
abusivamente. All'udienza del 16 febbraio 2012, indetta per la discussione, la
procedura è stata sospesa, le parti avendo raggiunto un accordo transitorio. Riattivata
la procedura, all'udienza del 3 dicembre 2012 l'istante ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'azione.
C. Statuendo l'8 maggio
2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha ordinato al
convenuto di “allontanare dalle parti comuni (piazzale) del fondo base particella
n. __________ RFD di __________ tutti i veicoli di sua proprietà e/o di
proprietà dei suoi clienti ivi parcheggiati”, così come di “astenersi dal
parcheggiare e dal far parcheggiare veicoli sulle parti comuni (piazzale)”. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante
fr. 700.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata Marzio Brazzola è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio
2015 in cui chiede “una presa di posizione in base alle nuove documentazioni
emerse in seguito all'udienza del Pretore”. L'atto non è stato oggetto di
notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr.
10.
000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di
procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l'11 maggio
2015.
di modo che il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015 (cfr. attestazione
postale sulla busta d'invio), è tempestivo.
2.
La documentazione
prodotta con il reclamo (e non davanti al Pretore) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità
di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326).
3.
Il Pretore ha accertato
che il convenuto non aveva contestato che veicoli suoi o di clienti fossero posteggiati
su spazi comuni della proprietà per piani. Egli, appurato come tale
irregolarità fosse provata dalle varie fotografie agli atti, ha escluso che il
convenuto potesse utilizzare le parti assegnate in uso preclusivo ad altri comproprietari,
né le porzioni di piazzale destinate alla circolazione di veicoli e alle
manovre di posteggio. Egli ha pertanto accolto l'istanza, salvo pronunciare la comminatoria
penale e concedere l'autorizzazione di allontanare i veicoli parcheggiati
abusivamente a spese del convenuto.
4.
Il reclamante chiede
di rivedere la decisione impugnata, perché “nel frattempo sono emerse prove che
sconfessano, sia l'Ufficio della circolazione, la __________ e quindi in parte
anche il Pretore”. Egli rileva che l'unità di proprietà per piani gli è stata
venduta nel 1987 come officina, che per 25 anni la gestione dei posteggi non ha
causato problemi e che è soltanto dopo la modifica del piano regolatore e l'approvazione
del nuovo piano viario che è iniziato “un mobbing esasperante da parte di __________”.
A suo dire, è evidente che lo scopo della controparte è “ben altro”, giacché se
ci fosse stato un problema di malfunzionamento nella gestione degli spazi
comuni e dei posteggi, esso sarebbe emerso nel 1987, subito dopo l'acquisto
della sua quota. Se non che, per tacere del fatto che le allegazioni testé riprodotte
si fondano su documentazione irricevibile (sopra consid. 2), così argomentando il reclamante si limita a contrapporre la propria opinione a quella del
primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della decisione
del Pretore, in particolare egli non pretende che i fatti da lui accertati
siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali
accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Ciò
che è inammissibile in una procedura di reclamo (DTF 138 III 380
consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411).
Per di più, secondo l'art.
257.
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria
se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la
situazione giuridica è chiara (lett. b). Per la giurisprudenza un fatto è
immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza
dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante
deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue
richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso
manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere
rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate
(DTF 138 III 623 consid. 5.1.1). In concreto, il reclamante non spiega in virtù
di quale diritto egli può occupare stabilmente parti del fondo attributi in
diritto d'uso preclusivo ad altri comproprietari o parti comuni destinate alla
circolazione o alle manovre di posteggio. Né il fatto che per 25 anni non vi
siano stati problemi, conferisce all'interessato un diritto acquisito. In siffatte circostanze il reclamo, non motivato in modo sufficiente,
si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b
lett. a n. 2 LOG.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili
all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.