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Decisione

16.2015.35

Azione negatoria - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

9 giugno 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. La Comunione dei

comproprietari del “__________Vedeggio 1” ha adito, il 1° febbraio 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti, perché ordinasse a RE 1, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP, di allontanare i veicoli da lui posteggiati sulle parti

comuni del fondo base n. __________ assegnate in uso preclusivo ad altri com­proprietari

o destinate alla circolazione, di astenersi dal parcheg­giare e dal lasciar

parcheggiare sulle citate superfici suoi veicoli o quelli di terzi, così come di

autorizzare l'amministrazione del condominio, in caso di mancato rispetto dei

menzionati ordini, di sgomberare, a spese del convenuto, i veicoli parcheggiati

abusivamente. All'udienza del 16 febbraio 2012, indetta per la discussione, la

procedura è stata sospesa, le parti avendo raggiunto un accordo transitorio. Riattivata

la procedura, all'udienza del 3 dicembre 2012 l'istante ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto ha proposto di re­spin­gere l'azione.

C. Statuendo l'8 maggio

2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha ordinato al

convenuto di “allontanare dalle parti comuni (piazzale) del fondo base particella

n. __________ RFD di __________ tutti i veicoli di sua proprietà e/o di

proprietà dei suoi clienti ivi parcheggiati”, così come di “astenersi dal

parcheggiare e dal far parcheggiare veicoli sulle parti comuni (piazzale)”. Le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'istante

fr. 700.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata Marzio Brazzola è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio

2015 in cui chiede “una presa di posizione in base alle nuove documentazioni

emerse in seguito all'udienza del Pretore”. L'atto non è stato oggetto di

notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr.

10.

000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di

procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l'11 maggio

2015.

di modo che il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio), è tempestivo.

2.

La documentazione

prodotta con il reclamo (e non davanti al Pretore) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità

di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326).

3.

Il Pretore ha accertato

che il convenuto non aveva contestato che veicoli suoi o di clienti fossero posteggiati

su spazi comuni della proprietà per piani. Egli, appurato come tale

irregolarità fosse provata dalle varie fotografie agli atti, ha escluso che il

convenuto potesse utilizzare le parti assegnate in uso preclusivo ad altri comproprietari,

né le porzioni di piazzale destinate alla circolazione di veicoli e alle

manovre di posteggio. Egli ha pertanto accolto l'istanza, salvo pronunciare la comminatoria

penale e concedere l'autorizzazione di allontanare i veicoli parcheggiati

abusivamente a spese del convenuto.

4.

Il reclamante chiede

di rivedere la decisione impugnata, perché “nel frattempo sono emerse prove che

sconfessano, sia l'Ufficio della circolazione, la __________ e quindi in parte

anche il Pretore”. Egli rileva che l'unità di proprietà per piani gli è stata

venduta nel 1987 come officina, che per 25 anni la gestione dei posteggi non ha

causato problemi e che è soltanto dopo la modifica del piano regolatore e l'approvazione

del nuovo piano viario che è iniziato “un mobbing esasperante da parte di __________”.

A suo dire, è evidente che lo scopo della controparte è “ben altro”, giacché se

ci fosse stato un problema di malfunzionamento nella gestione degli spazi

comuni e dei posteggi, esso sarebbe emerso nel 1987, subito dopo l'acquisto

della sua quota. Se non che, per tacere del fatto che le allegazioni testé riprodotte

si fondano su documentazione irricevibile (sopra consid. 2), così argomentando il reclamante si limita a contrapporre la propria opinione a quella del

primo giudice senza for­mulare una sola critica nei confronti della decisione

del Pretore, in particolare egli non pretende che i fatti da lui accertati

siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali

accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Ciò

che è inammissibile in una procedura di reclamo (DTF 138 III 380

consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411).

Per di più, secondo l'art.

257.

cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria

se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la

situazione giuridica è chiara (lett. b). Per la giurisprudenza un fatto è

immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza

dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante

deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue

richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso

manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere

rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate

(DTF 138 III 623 consid. 5.1.1). In concreto, il reclamante non spiega in virtù

di quale diritto egli può occupare stabilmente parti del fondo attributi in

diritto d'uso preclusivo ad altri comproprietari o parti comuni destinate alla

circolazione o alle manovre di posteggio. Né il fatto che per 25 anni non vi

siano stati problemi, conferisce all'interessato un diritto acquisito. In siffatte circostanze il reclamo, non motivato in modo sufficiente,

si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b

lett. a n. 2 LOG.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili

all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.