16.2015.38
Mutuo - diritto di essere sentito - diritto di ottenere una decisione motivata
25 ottobre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.38
Lugano
25 ottobre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 giugno 2015 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall' PA 1)
contro
la decisione emessa il 20 maggio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa SE.2012.370 (mutuo) promossa con petizione del 27 settembre 2012
nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 luglio
2005 la G__________ SA, __________ (in seguito G__________ SA, __________) ha
concesso a RE 1 un credito di fr. 14 000.–, da rimborsare oltre agli interessi
annui del 9.95 % in 48 rate mensili di fr. 351.90 cadauna dal mese di settembre
2005, al fine di finanziare l'acquisto di un'automobile d'occasione
__________, immatricolata a nome di CO 1 dal 16
agosto 2005 al 25 aprile 2007. La G__________ SA ha ricevuto pagamenti rateali
sino al mese di maggio 2007 per totali fr. 9151.90 e in seguito non ha più
ricevuto alcun pagamento.
B. Il 15 gennaio 2010 la
G__________ SA ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l'incasso di fr. 8760.25
più interessi al 9.95% dal 3 dicembre 2009, indicando quale causa dell'obbligazione
“saldo contratto di credito del 15.08.2005 no. __________”. Avendo l'escusso
interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 aprile 2010 la
G__________ SA ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di
Bellinzona. All'udienza del 2 giugno 2010 RE 1 ha ritirato l'opposizione. Statuendo
seduta stante il Pretore ha stralciato la causa dei ruoli. L'11 giugno 2010 la
creditrice ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione e il 14 giugno successivo
l'UEF di Bellinzona ha emesso un avviso di pignoramento a carico di RE 1 per
fr. 9522.80, spese e interessi compresi. Dopo avere proceduto al
pignoramento del salario di RE 1 per complessivi fr. 1959.–, il 15 settembre
2011 l'UEF di Bellinzona ha emesso un attestato di carenza di beni in seguito a
pignoramento di fr. 8514.90.
C. Nel frattempo, il 22
dicembre 2010, RE 1 ha chiesto a CO 1 di restituirgli “quello che ancora deve
del prestito concessole, pari a fr. 9552.80”. Invano. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 27 settembre 2012 RE 1 si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di CO 1, a versargli fr. 9522.80 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2010.
Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2012 la convenuta ha concluso per la
reiezione della petizione. All'udienza dell'11 gennaio 2013, indetta per il
dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
memoriali conclusivi. Nei loro rispettivi allegati del 28 novembre 2014 e del 19
gennaio 2015 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista. Statuendo il 20
maggio 2015 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali
di complessivi fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015,
in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di inviare gli atti al Pretore
per nuovo giudizio o, eventualmente, di riformarlo nel senso di accogliere la
petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'attore il 22 maggio 2015. Introdotto il 19 giugno 2015 il reclamo è di
conseguenza tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Pretore, accertato
che il veicolo acquistato tramite il finanziamento ottenuto da RE
1 il 25 luglio 2005 era stato immatricolato a nome della convenuta dal 16
agosto 2005 al 25 aprile 2007, ha ritenuto che tale circostanza
non provasse, da sola, la tesi dell'attore giacché “non basta essere l'intestatario
di un veicolo per comprovare di avere ricevuto un prestito del valore corrispondente
da parte di colui che ha fatto capo a un contratto di finanziamento per
permetterne l'acquisto”. A suo parere “gli scenari potrebbero infatti essere
ben diversi e fra gli stessi vi è pure quello proposto dalla convenuta”.
Certo, egli ha soggiunto, quest'ultima non ha provato la sua
tesi, ma ciò non è decisivo poiché “lo strumento della controprova diviene
d'attualità soltanto quando la parte gravata dal relativo onere probatorio
(ossia l'attore) ha fatto fronte alla prova piena delle sue pretese di causa.
Prova che invece difetta in concreto”.
Il primo
giudice ha poi considerato che l'audizione testimoniale resa dal patrocinatore
dell'attore, per il quale due consulenti della G__________ SA da lui contattati
“avevano confermato che sullo schermo del computer vedevano che era la
convenuta a effettuare i pagamenti rateali”, non aveva trovato alcun
riscontro probatorio nell'istruttoria e che “anzi, il dire di quell'avvocato è sconfessato dalla documentazione
prodotta dalla [stessa] G__________ dove si legge nello scritto 31 gennaio 2013
che i ratei sono stati pagati utilizzando delle polizze prestampate a nome del
cliente”, di modo che non era possibile risalire a chi aveva effettivamente effettuato
il pagamento. Per il Pretore “considerate anche le altre
risultanze istruttorie” non sussistono quindi sufficienti riscontri probatori
che avvalorino la tesi attorea, ritenuto che l'attore ha perfezionato un
contratto con la G__________ SA per il quale è tenuto a rispondere e che, in virtù
dell'art. 8 CC, incombeva a lui l'onere probatorio in merito a un eventuale
altro accordo tra lui stesso e la convenuta, circostanza che appunto non è
stata dimostrata in alcun modo, donde la reiezione della petizione.
4. Per il reclamante il
primo giudice ha accertato i fatti in maniera manifestamente errata perché ha
omesso di considerare la deposizione scritta e la testimonianza di __________ Y__________,
così come la testimonianza di __________ V__________, ciò che costituisce una
violazione del diritto a una decisione motivata. Egli si duole inoltre del
fatto che il primo giudice ha ritenuto l'audizione testimoniale del proprio
patrocinatore “sconfessata” dalla documentazione prodotta in edizione dalla G__________
SA, rilevando in particolare che la banca nemmeno ha prodotto l'intera
documentazione richiestale. A suo avviso, infine, tutta una serie di indizi –
già evidenziati nelle sue conclusioni – suffragano la sua tesi, segnatamente il
fatto che la vettura fosse stata immatricolata e utilizzata dalla convenuta,
che la cessazione del pagamento delle rate sia avvenuta proprio nel periodo in
cui la convenuta ha venduto la vettura e che la versione dei fatti fornita
dalla convenuta non è stata dimostrata.
5. a) Ora,
per l'art. 238 lett. g CPC una decisione con motivazione scritta deve contenere
Fatti
i motivi su cui si fonda. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che
deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone
all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di
tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della
portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e,
dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della
decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a
pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata,
potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da rinvii ad altri
atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione addotta
dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con
rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016 consid.
3.2 con rinvii).
Un'autorità incorre
in un diniego di giustizia formale se
omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa importanza, se
non considera degli allegati e degli argomenti importanti per la decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con riferimenti; sentenze
del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1 e 5A_111/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 3.1) o se non tiene conto senza una valida ragione
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza (DTF 140 III 266 consid. 2.3 e 129 I 8 consid. 2.1). In particolare
un giudizio, benché non sia sprovvisto di motivazione, non può considerarsi
sufficientemente motivato se la parte in causa non trova nel medesimo le
ragioni per cui non sono stati tenuti in considerazione mezzi di prova
pertinenti e regolarmente prodotti concernenti un fatto la cui esistenza o
inesistenza è stata constatata dal giudice (DTF 101 Ia 552 consid. 4d; sentenza del Tribunale federale 5A_13/2011 dell'8 febbraio 2011 consid. 3.1 con riferimenti; II CCA inc.
12.2010.174 del 23 marzo 2011 consid. 6; Leu in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 48 seg. ad art. 157; Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 5 e 30 seg. ad art. 157).
Considerandi
b) In
concreto, il Pretore ha certamente indicato i motivi per i quali egli ha concluso
per la reiezione della petizione, valutando, in particolare l'audizione testimoniale
del patrocinatore dell'attore e quella di __________ J__________, la documentazione
prodotta in edizione dalla Sezione della circolazione, dalla G__________ SA e
dalla convenuta. Sulle restanti prove, segnatamente le testimonianze di __________
I__________, di __________ Y__________ e di __________ V__________ così come gli interrogatori delle parti, egli si è limitato a
osservare che non avvaloravano la tesi dell'attore. Certo, nulla impediva di
scartare le dichiarazioni di __________ I__________, la quale nemmeno ricordava chi fosse la donna che aveva chiesto al fratello di
prestare il suo nome per un contratto di finanziamento, o le risultanze degli
interrogatori delle parti, le quali si
sono limitate a confermare le rispettive tesi già allegate nei memoriali
scritti. Per contro, le deposizioni di __________ Y__________ e di __________ V__________,
che hanno dichiarato di sapere che RE 1 aveva acceso un finanziamento per CO
1.
e che questa avrebbe pagato le rate, sembrano adatte a confortare la tesi
dell'attore e quindi potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio. Se non che
la decisione impugnata non permette di capire se il Pretore ha omesso di
considerarle o se dopo averle esaminate le ha scartate, la generica motivazione
per cui “considerate anche le altre risultanze istruttorie, non sussistono sufficienti
riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea” non essendo
sufficiente.
c) Nelle
circostanze descritte, si ravvisa una violazione del diritto alla motivazione,
la quale implica l'annullamento della decisione impugnata. Né, trattandosi di
valutazione delle prove e quindi dell'accertamento dei fatti, la lesione può
essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa
Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata
la violazione (DTF 138 II 84 consid. 4; 137 I 197 consid. 2.3.2). Ne segue che il
reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre
censure sollevate dal reclamante. La decisione impugnata va annullata e la
causa rinviata al Pretore affinché emani un nuovo giudizio in cui si pronuncerà
su tutte le prove pertinenti per il giudizio.
6.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'opponente non ha formulato
osservazioni al reclamo e non può essere considerata soccombente (CCR, sentenza
16.2014.36
dell'8 ottobre 2014 consid. 5 con riferimento a DTF 139 III 38
consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere
addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. Gli atti sono ritornati al Pretore per una
nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.