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Decisione

16.2015.38

Mutuo - diritto di essere sentito - diritto di ottenere una decisione motivata

25 ottobre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi su cui si fonda. Il diritto di otte­nere una decisione motivata, che

deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone

all'autorità giu­di­cante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di

tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della

portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e,

dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della

decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a

pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata,

potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche

essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da rinvii ad altri

atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione addotta

dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con

rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016 consid.

3.2 con rinvii).

Un'autorità incorre

in un diniego di giustizia formale se

omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa importanza, se

non considera degli allegati e degli argomenti importanti per la decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con riferimenti; sentenze

del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1 e 5A_111/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 3.1) o se non tiene conto senza una valida ragione

di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della

vertenza (DTF 140 III 266 consid. 2.3 e 129 I 8 consid. 2.1). In particolare

un giudizio, benché non sia sprovvisto di motivazione, non può considerarsi

sufficientemente motivato se la parte in causa non trova nel medesimo le

ragioni per cui non sono stati tenuti in considerazione mezzi di prova

pertinenti e regolarmente prodotti concernenti un fatto la cui esistenza o

inesistenza è stata constatata dal giudice (DTF 101 Ia 552 consid. 4d; sentenza del Tribunale federale 5A_13/2011 dell'8 febbraio 2011 consid. 3.1 con riferimenti; II CCA inc.

12.2010.174 del 23 marzo 2011 consid. 6; Leu in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 48 seg. ad art. 157; Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 5 e 30 seg. ad art. 157).

Considerandi

b) In

concreto, il Pretore ha certamente indicato i motivi per i quali egli ha concluso

per la reiezione della petizione, valu­tando, in particolare l'audizione testimoniale

del patrocinatore dell'attore e quella di __________ J__________, la documentazione

pro­dotta in edizione dalla Sezione della circolazione, dalla G__________ SA e

dalla convenuta. Sulle restanti prove, se­gnatamente le testimonianze di __________

I__________, di __________ Y__________ e di __________ V__________ così come gli interrogatori delle parti, egli si è limitato a

osservare che non avvaloravano la tesi dell'attore. Certo, nulla impediva di

scartare le dichiarazioni di __________ I__________, la quale nemmeno ricordava chi fosse la donna che aveva chie­sto al fratello di

prestare il suo nome per un contratto di finan­zia­mento, o le risultanze degli

interrogatori delle parti, le quali si

sono limi­tate a confermare le rispettive tesi già allegate nei memoriali

scritti. Per contro, le deposi­zioni di __________ Y__________ e di __________ V__________,

che han­no dichia­rato di sapere che RE 1 aveva acceso un finanzia­mento per CO

1.

e che questa avrebbe pagato le rate, sembrano adatte a confortare la tesi

dell'attore e quindi potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio. Se non che

la decisione impugnata non permette di capire se il Pre­tore ha omesso di

considerarle o se dopo averle esaminate le ha scartate, la generica motivazione

per cui “considerate an­che le altre risultanze istruttorie, non sussistono sufficienti

riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea” non essendo

suffi­ciente.

c) Nelle

circostanze descritte, si ravvisa una violazione del diritto alla motivazione,

la quale implica l'annullamento della decisione impugnata. Né, trattandosi di

valutazione delle prove e quindi dell'accertamento dei fatti, la lesione può

essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa

Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata

la violazione (DTF 138 II 84 consid. 4; 137 I 197 consid. 2.3.2). Ne segue che il

reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre

censure sollevate dal reclamante. La decisione impugnata va annullata e la

causa rinviata al Pretore affinché emani un nuovo giudizio in cui si pronuncerà

su tutte le prove pertinenti per il giudizio.

6.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'opponente non ha formulato

osservazioni al reclamo e non può essere considerata soccombente (CCR, sentenza

16.2014.36

dell'8 ottobre 2014 consid. 5 con riferimento a DTF 139 III 38

consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere

addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. Gli atti sono ritornati al Pretore per una

nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.