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Decisione

16.2015.39

Contratto di lavoro: irrinunciabilità di crediti risultanti da disposizioni imperative

16 maggio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, il reclamante ritiene che l'accerta­mento del Giudice di pace,

secondo cui se egli non avesse sotto­scritto la lettera del 2

ottobre 2013 sarebbe stato comunque li­cenziato in tronco, sia

arbitrario, poiché il direttore della ditta ha indicato che l'alternativa alle

sue dimissioni era quella di licenziarlo in tronco o con preavviso di tre mesi,

“ciò [che] esclude una gravità tale da giustificare una disdetta per motivi

gravi”. Ora, è vero che __________ A__________ ha dichiarato che in seguito

alla pubblicazione da parte del dipendente sulla sua pagina facebook

“della sua cartella di lavoro con commenti negativi” lo ha posto davanti a due

opzioni: rassegnare le dimissioni con effetto immediato senza pretendere nulla

oppure essere denunciato penalmente e licenziato in tronco o in maniera ordinaria,

precisando che tra queste due modalità di licenziamento “non sapevo quale fosse

la migliore o ad­dirittura se ve ne fossero altre possibili” (deposizione del 6

maggio 2015). Nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha però indicato

che il licenziamento immediato fosse l'unica pos­sibile alternativa alle

dimissioni del dipendente, ma ha rite­nuto che “la disdetta è stata una scelta

consensuale tra le parti visto il deteriorato rapporto di lavoro che avrebbe

adempiuti alle condizioni per il licenziamento in tronco secondo l'art. 337 CO”.

Su questo punto il reclamo è quindi infondato.

Quanto all'asserita man­canza

di giustificazione di un eventuale licenziamento in tronco, l'argomentazione

del reclamante secondo cui questa modalità di licenziamento sarebbe da

escludersi poiché il direttore ha preso in considerazione anche la possibilità

di licenziamento or­dinario non può essere seguita. In effetti, l'esistenza dei

presupposti per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO) non

priva il datore di lavoro della possibilità di scegliere di disdire un rapporto

di la­voro in maniera ordinaria (art. 335b CO).

5. Il reclamante critica

il primo giudice per avere stabilito che la let­tera da lui sottoscritta il 2 ottobre 2013 con cui ha disdetto il rap­porto di lavoro, liberando

la controparte da ogni sua pretesa, è per lui vincolante anziché inefficace

poiché viziata da timore ragio­nevole ai sensi degli art. 29 e 30 CO.

a) Un

accordo di rescissione del contratto di lavoro può essere invalidato per timore

ragionevole ai sensi dell'art. 29 CO (Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 3a edizione, pag. 526). Secondo

tale disposizione il contratto non obbliga colui

che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona. Ai sensi dell'art. 30 CO il timore è ragionevole per la parte

che se­condo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una

persona a lei in­timamente legata versino in pericolo grave ed imminente (cpv.

1). Il timore incusso dalla minaccia di far valere un di­ritto sarà preso in

considerazione soltanto ove siasi approfit­tato dei bisogni della parte

minacciata per estorcerle van­taggi eccessivi (cpv. 2). Per invalidare un

contratto per timore ragionevole devono essere quindi realizzate le seguenti

quattro condizioni: un fatto illecito (minaccia) nei confronti di una parte, il

timore ragionevole derivante da esso, l'inten­zione dell'autore di

indurre il destinatario a compiere una di­chiarazione di volontà e l'esistenza di un legame di causalità tra il timore

e il consenso (DTF 111 II 350 consid. 2 con rife­rimento a Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2a edizione, pag. 250 e sentenza del Tribunale federale 4A_259/2009

del 5 agosto 2009 consid. 2.1.1). Giusta l'art. 31 cpv. 1 e 2 CO il contratto viziato da timore si considera ratificato se, nel

termine di un anno dal momento in cui il timore è cessato, la parte per la

quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra che essa non intende

mantenerlo.

b) ll

reclamante censura la motivazione del primo giudice se­condo cui qualora “si

fosse veramente sentito minacciato o sottoposto a timore non avrebbe dovuto

sottoscrivere la sua lettera di disdetta liberando la convenuta da ogni pretesa”,

rilevando che così argomentando il Giudice di pace ha ne­gato il concetto

stesso di timore ragionevole, poiché il motivo per cui ha accettato di

sottoscrivere la disdetta è dovuto allo stato di timore ragionevole in cui si

tro­vava; se, per contro, si fosse rifiutato di sottoscriverla, ciò avrebbe

significato che non nutriva alcun timore. A suo parere, inoltre, ai fini del giudizio

è irrilevante la circo­stanza, rimproveratagli dal primo giudice, che egli “non

abbia reagito subito (…) ma ha atteso oltre quattro mesi per riven­dicare le

sue pretese”. A ragione. In effetti, con la predetta argomentazione il primo giudice

ha misconosciuto la nozione di timore ragionevole e il contenuto degli art. 29

e 30 CO e, come rettamente evidenziato dal re­clamante, il termine entro il

quale può essere invocato un vi­zio della volontà è di un anno (art. 31 CO;

cfr. sopra consid. 4a ), la legge non imponendo alcuna reazione immediata.

c) Il

reclamante non condivide l'opinione del primo giudice, se­condo cui “in sede di

procedura non è emersa la prova di qualsiasi minaccia da parte del direttore

rappresentante la parte convenuta”. A suo avviso la minaccia è dimostrata dalla

testimonianza resa da __________ A__________, il quale ha dichiarato di avergli

detto che se si fosse rifiutato di sottoscrivere la lettera di dimissioni,

sarebbe stato licenziato in tronco oppure con preavviso di tre mesi e denunciato

pe­nalmente (verbale del 6 maggio 2015; cfr. sopra consid. 4). Ora, una

minaccia è qualsiasi parola o gesto con cui si co­munica a qualcuno l'intenzione

di nuocer­gli (Engel, op. cit., pag. 364). La minaccia di prevalersi di propri diritti è tuttavia

da conside­rarsi un atto illecito solo quando è fatta per estorcere dalla parte

minacciata dei vantaggi eccessivi (art. 30 cpv. 2 CO). Per il reclamante, con

le sue dimissioni la convenuta ha otte­nuto un vantaggio eccessivo, perché se lo

avesse licen­ziato in maniera ordinaria, avrebbe dovuto pa­gargli lo

Considerandi

stipendio sino al termine del periodo di disdetta. Se non che la convenuta

ipotizzava anche di li­cenziare in tronco l'attore e se ciò fosse accaduto

quest'ul­timo non avreb­be beneficiato di alcun periodo di disdetta. In tali

circostanze non è possibile concludere che la convenuta abbia ottenuto un vantaggio

eccessivo. In proposito il re­clamo è dunque infondato.

6.

Il

reclamante ritiene che quand'anche la

disdetta del contratto di lavoro fosse valida come stabilito dal primo giudice,

la sua do­manda debba comunque essere accolta, perché le sue richieste salariali

si fondano sugli articoli 321c, 329d e 323b CO, che sono

delle disposizioni impera­tive (art. 362 CO), e dunque egli non po­teva

rinunciarvi (art. 341 CO).

a) Giusta

l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può rinunciare vali­damente ai crediti

risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La

contravven­zione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, 2ª edi­zione, n. 7 ad art. 341 CO; II CCA, sentenza inc.

12.2011.178

del 24 ottobre 2011, consid. 4c). Secondo la giurisprudenza, questa

disposizione, che vieta la rinuncia unilaterale del lavo­ratore, non impedisce

alle parti di interrompere in qualsiasi momento di comune accordo il contratto

di lavoro nella mi­sura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le

di­sposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono

dall'art. 341 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale fede­rale 4A_364/2016

del 31 ottobre 2016 consid. 3.1 con rinvio a DTF 119 II 449 consid.

2a). In caso di transazione il giudice deve pertanto assicurarsi che il

lavora­tore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a dei diritti

risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le conseguenze

della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata equivalenza

delle reciproche concessioni delle parti (DTF 136 III 473 consid. 4.5 con

riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 maggio 2014

consid. 5a; II CCA, sentenza inc. 12.2011.10 del 14 dicembre 2012, consid. 8.1

con riferimenti; Bohnet/Dietschy in:

Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du con­trat de travail, Berna 2013, n. 21

ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.13 ad art. 341 CO).

b) In

concreto, è indiscusso che il 2 ottobre 2013 il lavoratore

era nel secondo anno servizio e che, avendo già interamente beneficiato dei 90

giorni del periodo di protezione all'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, avrebbe

potuto essere licenziato in maniera ordinaria per la fine del mese con un

preavviso di due mesi (art. 335c CO), vale a dire per il 31 dicembre

2013.

Così come è indubbio che la convenuta non ha fornito alcuna prova della

pubblicazione da parte dell'attore sulla propria pagina facebook di foto

e commenti diffamatori e che quindi non ha dimostrato che vi sarebbe stata una

giusta causa di licenziamento immediato (art. 337c cpv. 1 CO). In tali

circostanze, l'esistenza di concessioni reciproche e di un va­lido accordo di

rescissione consensuale del rapporto di la­voro dev'essere ammessa con

ritegno (sentenza del Tribu­nale federale 4C.185/2002

del 27 settembre 2002, consid. 4.1).

c) Ora,

il lavoratore, con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv. 1

CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (due mesi),

al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai diritti

previsti dalla conti­nuazione della relazione contrattuale (art. 336c cpv.

2.

CO). Da parte sua, non è chiaro a che cosa abbia rinunciato il datore di

lavoro, nulla figura sul noto accordo, ancorché la stessa avesse preannunciato

l'intenzione di sporgere una querela penale per diffamazione nei confronti del

lavoratore salvo poi rinunciarvi. Ciò pre­messo, non si può ritenere che tra le

parti sia stata stipulata una transazione, e tanto meno che vi siano state reciproche

concessioni, ma l'accordo in questione risulta essere in realtà una rinuncia

unilaterale del lavoratore, la quale è contraria all'art. 341 cpv. 1 CO e

quindi priva di validità (DTF 136 III 473 consid. 4.5). In tali circostanze il

primo giudice, nel ritenere valido l'accordo del 2 ottobre 2013,

è incorso in un'errata applicazione del diritto. Ne segue che il giudizio impu­gnato

dev'essere pertanto annullato.

7.

Accogliendo il

reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera

può statuire essa mede­sima sulla lite. Ora, in merito alle conseguenze

giuridiche di un accordo di rescissione privo di efficacia, la giurisprudenza e

la dottrina considerano che occorre fare astrazione dal ci­tato accordo e applicare

le disposizioni del regime legale or­dinario, ossia le regole del Codice delle

obbligazioni o di una convenzione collettiva di lavoro riguardanti la fine del

rap­porto di lavoro. In altre parole è necessario ricollocare le parti nella

situazione in cui si sarebbero trovate se non aves­sero concluso alcun accordo

di rescissione del contratto non valido (sentenza del Tribunale federale sentenza del Tribunale fede­rale 4A_364/2016 del 31 ottobre 2016 consid.

3.2

con rinvii; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 maggio 2014 consid. 6a).

Nella fattispecie non

occorre tuttavia chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non

fosse stato concluso un accordo di risoluzione consensuale del contratto di

lavoro, avreb­be rescisso il con­tratto osservando i termini di disdetta prescritti

o con effetto immediato, giacché il lavoratore rivendica pretese salariali

sorte prima del 2 ottobre 2013. Ciò premesso, la quota di tredicesima relativa

al periodo tra giugno a settembre 2013 di fr. 1100.–, l'indennità per ore

supplementari eseguite nel mese di settembre 2013 di fr. 800.– e l'indennità per

le vacanze non godute del periodo da giugno a settembre 2013 di fr. 1190.–, non

sono mai state contestate nella loro entità dalla convenuta, la quale si è

opposta al loro pagamento sostenendo unicamente che l'attore vi aveva rinunciato.

E che tali prestazioni costituiscano una pretesa imperativa ai sensi dell'art.

341.

cpv, 1 CO non può seriamente essere messo in discussione (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 22 segg. ad

art. 341 CO). Ne segue che la decisione impugnata dev'essere riformata nel

senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr.

3290.

–, oltre interesse al 5% dal 1° marzo 2014, data non contestata

dalla convenuta.

8.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, per tacere del fatto che il

reclamante si è difeso da solo, l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo

e non può essere considerato soccombente (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

L'esito dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo sulle ripetibili

di prima sede, che devono essere poste a favore dell'attore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta.

La

CO 1 è condannata a pagare ad RE 1 fr. 3290.– oltre interessi al 5% dal 1°

marzo 2014. Di conseguenza l'opposizione interposta dalla CO 1 al precetto

esecutivo n. __________ dell'Uffi­cio esecuzione e fallimenti di Leventina è rigettata

in via definitiva per fr. 3090.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2014.

2. invariato.

3. La tassa

di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dello Stato.

4. La

convenuta rifonderà all'attore fr. 400.– per ripetibili dell'azione principale

e fr. 100.– per ripetibili di quella riconvenzionale.

II. Non si prelevano spese

processuali.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.