16.2015.40
Contratto di locazione - espulsione del conduttore per mora - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
21 settembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.40
Lugano
21 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 giugno 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 9 giugno 2015 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SO.2015.310 (tutela giurisdizionale dei casi
manifesti: espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 21 aprile 2015 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto A. Il 26 novembre 2015 RE 1 ha
sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un
appartamento a __________ di proprietà di quest'ultimo, per una pigione mensile
di fr. 1290.– oltre a fr. 160.– di acconto per le spese accessorie e fr. 50.– per
il parcheggio. Il 15 dicembre 2014 il locatore ha inviato al conduttore una
diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandolo a pagare entro
30 giorni l'importo di fr. 6072.–, corrispondente a pigioni scoperte
(fr. 4900.–) così come al saldo delle spese condominiali degli anni 2012 (fr.
300.–) e 2013 (fr. 872.–). Non avendo ricevuto alcun versamento, il 22 gennaio
2015 il locatore ha notificato al conduttore su modulo ufficiale la disdetta
straordinaria del contratto di locazione per il 28 febbraio 2015. Il conduttore
non ha contestato la disdetta, ma neppure restituito l'ente locato.
Fatti
B. Con istanza del 21 aprile
2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere la sua immediata espulsione dall'ente locato. All'udienza dell'8 giugno 2015, indetta per la discussione, il
convenuto si è limitato a prendere atto dell'azione riconoscendo il suo stato
di mora. Statuendo il 9 giugno 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha
ordinato l'espulsione del convenuto dall'ente locato. Gli oneri processuali di
fr. 150.– sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante
fr. 200.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2015 volto
ad ottenere, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e, in via
subordinata la riforma nel senso di fissare l'espulsione al 31 agosto 2015. Invitato
a formulare osservazioni, CO 1 ha comunicato, il 16 settembre 2015, che
l'inquilino non aveva ancora riconsegnato le chiavi dell'appartamento, tuttora occupato.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC). In concreto, il primo giudice ha stabilito il valore litigioso in fr.
6000.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto
alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto
il 15 giugno 2015, di modo che il reclamo, introdotto il 22 giugno 2015 è
tempestivo.
2. Il Pretore ha accolto
l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta e la sussistenza dei
presupposti per decidere l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la
procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Il reclamante,
Considerandi
dal canto suo, si limita a sostenere che il suo stato di mora è dovuto a una momentanea
difficoltà finanziaria e che provvederà a pagare gli scoperti non appena ne
avrà la possibilità. Egli chiede poi di fissare al 31 agosto 2015 la data di
esecutività della decisione.
Ora, con un reclamo la parte può
censurare l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice (art.
320.
lett. a CPC) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti da parte di
quel giudice (art. 320 lett. b CPC). Premesso ciò, in concreto, il reclamante non
formula una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in
particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente
errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Di conseguenza
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per
un eventuale annullamento della decisione impugnata.
3.
Sia come sia, le
argomentazioni del reclamante non ostano al legittimo diritto conferito al
locatore di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento
della pigione (art. 257d CO), come è incontestato nella fattispecie, e
di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali. Quanto
alla richiesta di fissare la data di esecutività della decisione di espulsione
al 31 agosto 2015, il provvedimento del Pretore è immediatamente esecutivo,
giacché il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività di una decisione
impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC), ovvero non ha effetto sospensivo a meno che
l'autorità superiore decida altrimenti (art. 325 cpv. 2 CPC). Premesso ciò la
richiesta, non motivata, è ormai superata dagli eventi. Si aggiunga che
un'espulsione deve essere eseguita con rispetto, in particolare se motivi
umanitari esigono una moratoria, la quale deve comunque essere breve e non deve
equivalere a una proroga del contratto (sentenza del Tribunale federale
4A_207/2014 del 19 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti), per altro esclusa
se la disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1
CO). Ne segue che l'espulsione dall'abitazione è pertanto da effettuarsi come
ordinato dal Pretore nella decisione impugnata, senza ulteriori dilazioni, se
non quelle eventualmente concesse dal locatore. Il reclamo,
irricevibile, può in definitiva essere deciso in virtù dell'art. 48b
lett. a n. 2 LOG.
4.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, il quale non ha presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 150.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.