Lexipedia

Decisione

16.2015.40

Contratto di locazione - espulsione del conduttore per mora - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

21 settembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 21 aprile

2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città per ottenere la sua immediata espulsione dall'ente locato. All'udienza dell'8 giugno 2015, indetta per la discussione, il

convenuto si è limitato a prendere atto dell'azione riconoscendo il suo stato

di mora. Statuendo il 9 giugno 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha

ordinato l'espulsione del convenuto dall'ente locato. Gli oneri processuali di

fr. 150.– sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'istante

fr. 200.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2015 volto

ad ottenere, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e, in via

subordinata la riforma nel senso di fissare l'espulsione al 31 agosto 2015. Invitato

a formulare osservazioni, CO 1 ha comunicato, il 16 settembre 2015, che

l'inquilino non aveva ancora riconsegnato le chiavi dell'appartamento, tuttora occupato.

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC). In concreto, il primo giudice ha stabilito il valore litigioso in fr.

6000.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto

alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto

il 15 giugno 2015, di modo che il reclamo, introdotto il 22 giugno 2015 è

tempestivo.

2. Il Pretore ha accolto

l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta e la sussistenza dei

presupposti per decidere l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la

procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Il reclamante,

Considerandi

dal canto suo, si limita a sostenere che il suo stato di mora è dovuto a una momentanea

difficoltà finanziaria e che provvederà a pagare gli scoperti non appena ne

avrà la possibilità. Egli chiede poi di fissare al 31 agosto 2015 la data di

esecutività della decisione.

Ora, con un reclamo la parte può

censurare l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice (art.

320.

lett. a CPC) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti da parte di

quel giudice (art. 320 lett. b CPC). Premesso ciò, in concreto, il reclamante non

formula una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in

particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente

errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Di conseguenza

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per

un eventuale annullamento della decisione impugnata.

3.

Sia come sia, le

argomentazioni del reclamante non ostano al legittimo diritto conferito al

locatore di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento

della pigione (art. 257d CO), come è incontestato nella fattispecie, e

di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali. Quanto

alla richiesta di fissare la data di esecutività della decisione di espulsione

al 31 agosto 2015, il provvedimento del Pretore è immediatamente esecutivo,

giacché il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività di una decisione

impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC), ovvero non ha effetto sospensivo a meno che

l'autorità superiore decida altrimenti (art. 325 cpv. 2 CPC). Premesso ciò la

richiesta, non motivata, è ormai superata dagli eventi. Si aggiunga che

un'espulsione deve essere eseguita con rispetto, in particolare se motivi

umanitari esigono una moratoria, la quale deve comunque essere breve e non deve

equivalere a una proroga del contratto (sentenza del Tribunale federale

4A_207/2014 del 19 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti), per altro esclusa

se la disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1

CO). Ne segue che l'espulsione dall'abitazione è pertanto da effettuarsi come

ordinato dal Pretore nella decisione impugnata, senza ulteriori dilazioni, se

non quelle eventualmente concesse dal locatore. Il reclamo,

irricevibile, può in definitiva essere deciso in virtù dell'art. 48b

lett. a n. 2 LOG.

4.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, il quale non ha presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 150.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.