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Decisione

16.2015.45

Contratto di lavoro - licenziamento immediato del lavoratore in seguito a sue ripetute assenze ingiustificate dal posto di lavoro - compensazione - spese ripetibili

26 ottobre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è

una questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_251/2015

del 6 gennaio 2016 consid. 3.2.4 con riferimenti), aspetto su cui questa Camera ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto qualora

essi siano stati accertati in modo manifestamente errato (sopra consid.

2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa

grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale

federale 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.1 con riferimenti).

b) In

questa sede il reclamante, non nega più di non essersi presentato al lavoro il 5

luglio 2013 senza alcuna valida giustificazione e di avere

accumulato 21 giorni di assenza ingiustificata tra il 24 novembre 2011 e il 5

luglio 2013. Egli nemmeno revoca in dubbio che le sue assenze avevano comportato

problemi alla datrice di lavoro, costretto a riorganizzare repentinamente il lavoro

e le squadre già pronte a partire sui diversi cantieri, come indicato dai vari

collaboratori sentiti in prima sede (cfr. deposizioni di __________ G__________

del 4 febbraio 2015, verbali pag. 2 e di __________ Q__________ del 4 febbraio

2015, verbali pag. 4). Né egli contesta che dopo ogni assenza era

stato ammonito da __________ C__________ (“gli dissi che non potevamo accettare

un simile comportamento”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 2) o da

M__________ __________ (“ogni volta gli dicevo: “o di comporti come si deve o

il portone è lì”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 3; v. anche doc.

4).

Nelle

circostanze descritte, il reclamante non può seriamente pretendere che le sue

assenze dal lavoro non costituissero una violazione dei suoi doveri

contrattuali, il lavoro pattuito costituendo il principale obbligo del

lavoratore (art. 319 cpv. 1 e 321 CO). Vista la frequenza e la durata (doc. 2),

così come il fatto che malgrado gli avvertimenti espliciti di essere “messo

alla porta”, egli, senza mai scusarsi, non ha mai mutato il suo atteggiamento,

persistendo nel non presentarsi senza valide giustificazioni sul posto di lavoro,

le assenze ingiustificate costituiscono senz'altro ripetute violazione dei suoi

doveri contrattuali. L'assenza del 5 luglio 2013, sempre ingiustificata, denotava

così una persistente mancanza di diligenza del lavoratore e configura pertanto

un'inammissibile reiterazione di un comportamento vietato e non permetteva più

in buona fede di esigere dalla convenuta la continuazione del rapporto di lavoro

fino al termine del periodo di disdetta ordinario, la fiducia potendo ormai

ritenersi esaurita, così come per altro risulta dalla lettera del 19 luglio

2013 (doc. E). Né egli può ragionevolmente sostenere che gli avvertimenti

ricevuti potessero al massimo indurlo a considerare “che forse un giorno gli

sarebbe stata notificata una disdetta, ma con preavviso di disdetta di tre

mesi”, la formulazione “essere messo alla porta” non potendo che essere intesa

come l'esplicita minaccia di essere cacciato via, ovvero di cessare

immediatamente il rapporto di lavoro.

Non

si disconosce che le frequenti assenze del lavoratore, che era già stato alle

dipendenze della convenuta e alla quale erano noti i suoi precedenti, possano

essere state tollerate in passato dalla datrice di lavoro. Tale attitudine non sminuisce

tuttavia la gravità delle violazioni contrattuali da lui commesse. Anzi, visti

i problemi organizzativi che comportavano le sue assenze, egli, che ha sempre

mostrato indifferenza ai richiami della datrice di lavoro, non poteva ragionevolmente

Considerandi

contare sul fatto che le sue reiterate assenze ingiustificate sarebbero rimaste

senza sanzione e che la fiducia in lui riposta persistesse nel tempo. In tali

circostanze, non si può ritenere che nell'ammettere l'esistenza di una causa

grave atta a giustificare la risoluzione immediata del contratto da parte del

lavoratore il Pretore aggiunto abbia abusato del potere di apprezzamento

conferitogli dall'art. 337 cpv. 3 CO. Sotto questo profilo il reclamo è

destinato all'insuccesso.

5.

Il reclamante si

duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia accolto l'eccezione di compensazione

sollevata dalla controparte. A suo avviso, la datrice di lavoro non può

procedere ad alcuna compensazione, poiché ha deciso liberamente di versargli il

salario fino al 31 agosto 2013.

a) Giusta

l'art. 120 cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di

somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse,

purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col

proprio. La compensazione presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni

parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 120 CO).

b) Nella

fattispecie, la convenuta ha riconosciuto di essere debitrice di

fr. 1200.– nei confronti dell'attore, spiegando che secondo il parere della

Commissione paritetica, da lei interpellata, non poteva decurtare lo stipendio

del dipendente di

fr. 400.– mensili perché gli era stata ritirata la licenza di condurre (osservazioni

del 3 settembre 2014, pag. 5). Per opporsi alla restituzione di

quanto trattenuto nei mesi da giugno ad agosto 2013 (fr. 1200.–) ha eccepito la

compensazione con l'importo versato al dipendente a titolo di salario per i

mesi di luglio e agosto 2013. Se non che l'interessata non ha mai preteso di avere

versato il salario all'attore fino alla fine del mese di agosto 2013 per un

errore, ciò che gli avrebbe consentito di richiederne la restituzione sulla

base delle norme sull'indebito arricchimento (art. 61 CO). Essa ha per contro

proceduto ai versamenti volontariamente, il suo gesto costituendo a suo dire “un

trattamento migliore di quello che era tenuta a riservargli” (osservazioni

del 3 settembre 2014, pag. 3), ciò che non può fungere da credito

compensante per la riduzione di fr. 400.– effettuata dal salario del mese di

giugno 2013 per tale titolo. Su questo punto il reclamo merita pertanto

parziale accoglimento.

6.

Il reclamante

lamenta infine il riconoscimento alla convenuta di ripetibili

eccessive. Ora, nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio

potere di apprezzamento, censurabile in seconda sede solo in caso di eccesso o

di abuso. In concreto, l'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede, dandosi un valore litigioso

di fr. 6114.–, un'indennità compresa tra il 15 e il 25% del valore litigioso. Considerato

che una causa come quella in esame può definirsi di media difficoltà e

complessità e che il patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due

allegati e partecipare a tre udienze, all'atto pratico l'onorario di fr. 1500.–

corrisponde grosso modo all'applicazione dell'aliquota media del 20% oltre alle

spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Ne segue che, tutto ponderato,

l'indennità fissata dal primo giudice resiste alla critica.

7.

Accogliendo

parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione

impugnata deve essere riformata nel senso che petizione è accolta limitatamente

a fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2013, data di per sé non

contestata dal reclamante. L'indennità per ripetibili va ridotta di conseguenza.

8.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili

ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza

la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 400.– più interessi del 5%

dal 1° settembre 2013.

2. Non

si prelevano spese processuali. L'attore rifonderà alla convenuta

fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

§

invariato

II. Non si prelevano oneri

processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.