16.2015.45
Contratto di lavoro - licenziamento immediato del lavoratore in seguito a sue ripetute assenze ingiustificate dal posto di lavoro - compensazione - spese ripetibili
26 ottobre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.45
Lugano
26 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 luglio 2015 presentato da
RE 1
(rappresentato dall'PA 1)
contro la decisione emessa
il 9 giugno 2015 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna
nella causa SE.2014.26 (lavoro) promossa con petizione del 10 giugno 2014 nei
confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il
7 novembre 2011 RE 1 è stato assunto come vetraio qualificato dalla CO 1, presso
la quale aveva svolto l'apprendistato e per cui aveva già lavorato
occasionalmente tra il 2000 e il 2002. Il contratto, di durata
indeterminata e sottoposto al contratto collettivo di lavoro nel
ramo delle vetrerie del Cantone Ticino di obbligatorietà generale, prevedeva uno
stipendio di fr. 4914.– mensili lordi. Preso atto che il venerdì
5 luglio 2013 il dipendente non si era presentato al lavoro, il lunedì seguente
la datrice di lavoro gli ha consegnato la seguente lettera:
“Licenziamento
Egregio
Signor RE 1,
dopo
diversi avvertimenti e ripetuti richiami constatiamo che purtroppo l'impegno e la
motivazione non corrispondono a quanto da noi richiesto. Le ripetute assenze, i
richiami sul posto di lavoro e in cantieri, il rifiuto di lavorare fuori zona e
le incomprensioni con i colleghi di lavoro non vengono accettati dalla nostra
ditta. Con la presente portiamo a sua conoscenza che il rapporto di lavoro
viene interrotto a partire da oggi 8 luglio 2013 ore 07.00”.
Il 10 luglio 2013 il
dipendente ha contestato alla ditta l'esistenza dei presupposti per un
licenziamento in tronco e ha chiesto di potere lavorare sino al 30 settembre
2013, termine del periodo di disdetta ordinario di due mesi. Il 19 luglio 2013
la CO 1 ha confermato la sua volontà di porre fine al rapporto di lavoro con effetto
immediato e ha avvisato il lavoratore di avere deciso di ridurgli lo stipendio
degli ultimi mesi di fr. 400.– in seguito al ritiro della licenza di condurre. La
datrice di lavoro ha nondimeno versato al dipendente il salario di luglio e
agosto 2013.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 10 giugno 2014 RE 1 si è rivolto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento
di fr. 6114.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, corrispondenti
allo stipendio del mese di settembre 2013 di fr. 4914.– e alle deduzioni
salariali unilateralmente effettuate dalla convenuta nei mesi di giugno, luglio
e agosto 2013 di complessivi fr. 1200.–. Nelle sue osservazioni del 3 settembre
2014 la convenuta, pur riconoscendo di non potere ridurre il salario ha
sollevato la compensazione con quanto versato per i mesi di luglio e agosto 2013
e ha proposto la reiezione della petizione. Alle prime arringhe del 20 ottobre
2014 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria esse hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 26
maggio 2015 e del 1° giugno 2015 nelle quali hanno riaffermato i rispettivi
punti di vista. Statuendo il 9 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore è stato tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2015, chiedendone
l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue
osservazioni del 2 settembre 2015 la CO 1 ha concluso per il rigetto del
reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 10 giugno 2015, sicché
il reclamo, introdotto il 7 luglio 2015, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto, riassunti i presupposti per una disdetta con effetto
immediato del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, ha accertato che la
mancata presenza sul posto di lavoro dell'attore di venerdì 5 luglio
2013, così come quelle precedenti indicate dalla convenuta (dodici giorni nel
periodo dal 24 novembre 2011 al 21 settembre 2012 e otto giorni nel periodo
dall'8 gennaio al 3 giugno 2013) erano
ingiustificate. Egli ha ritenuto che la notifica della
risoluzione immediata del contratto di lavoro è avvenuta tempestivamente, poiché
la lettera di licenziamento è stata consegnata all'attore lunedì 8 luglio 2013, primo giorno di lavoro successivo alla sua
ultima assenza ingiustificata. Il primo giudice, constatato il ripetersi di assenze
ingiustificate, i problemi che queste aveva comportato e i chiari avvertimenti dati
in precedenza sul fatto che ulteriori assenze non sarebbero state tollerate e
che in caso di recidiva si sarebbe prospettata l'eventualità del licenziamento in tronco, ha concluso per l'esistenza
di motivi tali da giustificare il licenziamento immediato. Egli ha poi
stabilito che l'attore non poteva dolersi di eventuali riduzioni operate sui
versamenti ricevuti nei mesi di luglio e agosto 2013 già per il
fatto che la datrice di lavoro non era tenuta a corrispondergli nulla per il
periodo successivo alla fine del contratto di lavoro. Quanto alla riduzione
dello stipendio del mese di giugno 2013 di fr. 400.–, il Pretore aggiunto ha ammesso
la compensazione sollevata dalla convenuta con quanto versato successivamente,
donde, in definitiva, la reiezione della petizione.
4. RE 1 ritiene
arbitrario l'accertamento del Pretore aggiunto sull'esistenza di un grave
motivo tale da giustificare il licenziamento con effetto immediato. Egli rimprovera
al primo giudice di non avere considerato che prima di licenziarlo in tronco la
convenuta non l'ha reso attento ai suoi obblighi professionali in maniera
chiara, né l'ha avvertito dell'eventualità di un licenziamento con effetto
immediato, ma solo di quella di un licenziamento con regolare preavviso. A suo
avviso “l'elevato numero di richiami verbali susseguitesi negli anni hanno
fatto sì che tali ammonimenti perdessero totalmente di efficacia” sicché in
mancanza di un primo ammonimento dal tenore diverso e più incisivo la convenuta
non poteva notificargli una disdetta con effetto immediato. Il
reclamante considera inoltre che i reati da lui commessi
indicati nell'estratto del casellario giudiziale prodotto dalla convenuta non
sono elementi da considerare nella valutazione dell'esistenza di una causa
grave atta a giustificare la rescissione con effetto immediato del contratto
poiché la convenuta conosceva i suoi “pregi e difetti” e li ha
sempre tollerati.
a)
L'art. 337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata
dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave, ovvero, in
particolare, per ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò
è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 138 I 116 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.1). Un atteggiamento
che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto
essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la
prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più
pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola
la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di
diligenza e fedeltà del lavoratore (DTF 137 III 304 consid. 2.1.1; sentenza del
Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvio). Mancanze
meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se
vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del
ripetersi del medesimo comportamento (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380
consid. 2.1).
Il
datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve portarne la prova (II CCA, sentenza inc. 12.2015.72
del 31 maggio 2016 consid. 8.1 con richiamo). Sapere se in un caso concreto il
licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall'insieme
delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa grave” il giudice
è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO),
applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); egli deve
quindi considerare tutte le circostanze specifiche del caso
concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il
tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la
durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da
lui assunto di fronte a sollecitazioni, avvertimenti o minacce formulate dal
datore di lavoro (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii).
Determinare
Fatti
i motivi che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è
una questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_251/2015
del 6 gennaio 2016 consid. 3.2.4 con riferimenti), aspetto su cui questa Camera ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto qualora
essi siano stati accertati in modo manifestamente errato (sopra consid.
2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa
grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale
federale 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.1 con riferimenti).
b) In
questa sede il reclamante, non nega più di non essersi presentato al lavoro il 5
luglio 2013 senza alcuna valida giustificazione e di avere
accumulato 21 giorni di assenza ingiustificata tra il 24 novembre 2011 e il 5
luglio 2013. Egli nemmeno revoca in dubbio che le sue assenze avevano comportato
problemi alla datrice di lavoro, costretto a riorganizzare repentinamente il lavoro
e le squadre già pronte a partire sui diversi cantieri, come indicato dai vari
collaboratori sentiti in prima sede (cfr. deposizioni di __________ G__________
del 4 febbraio 2015, verbali pag. 2 e di __________ Q__________ del 4 febbraio
2015, verbali pag. 4). Né egli contesta che dopo ogni assenza era
stato ammonito da __________ C__________ (“gli dissi che non potevamo accettare
un simile comportamento”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 2) o da
M__________ __________ (“ogni volta gli dicevo: “o di comporti come si deve o
il portone è lì”: deposizione del 24 aprile 2015, verbali pag. 3; v. anche doc.
4).
Nelle
circostanze descritte, il reclamante non può seriamente pretendere che le sue
assenze dal lavoro non costituissero una violazione dei suoi doveri
contrattuali, il lavoro pattuito costituendo il principale obbligo del
lavoratore (art. 319 cpv. 1 e 321 CO). Vista la frequenza e la durata (doc. 2),
così come il fatto che malgrado gli avvertimenti espliciti di essere “messo
alla porta”, egli, senza mai scusarsi, non ha mai mutato il suo atteggiamento,
persistendo nel non presentarsi senza valide giustificazioni sul posto di lavoro,
le assenze ingiustificate costituiscono senz'altro ripetute violazione dei suoi
doveri contrattuali. L'assenza del 5 luglio 2013, sempre ingiustificata, denotava
così una persistente mancanza di diligenza del lavoratore e configura pertanto
un'inammissibile reiterazione di un comportamento vietato e non permetteva più
in buona fede di esigere dalla convenuta la continuazione del rapporto di lavoro
fino al termine del periodo di disdetta ordinario, la fiducia potendo ormai
ritenersi esaurita, così come per altro risulta dalla lettera del 19 luglio
2013 (doc. E). Né egli può ragionevolmente sostenere che gli avvertimenti
ricevuti potessero al massimo indurlo a considerare “che forse un giorno gli
sarebbe stata notificata una disdetta, ma con preavviso di disdetta di tre
mesi”, la formulazione “essere messo alla porta” non potendo che essere intesa
come l'esplicita minaccia di essere cacciato via, ovvero di cessare
immediatamente il rapporto di lavoro.
Non
si disconosce che le frequenti assenze del lavoratore, che era già stato alle
dipendenze della convenuta e alla quale erano noti i suoi precedenti, possano
essere state tollerate in passato dalla datrice di lavoro. Tale attitudine non sminuisce
tuttavia la gravità delle violazioni contrattuali da lui commesse. Anzi, visti
i problemi organizzativi che comportavano le sue assenze, egli, che ha sempre
mostrato indifferenza ai richiami della datrice di lavoro, non poteva ragionevolmente
Considerandi
contare sul fatto che le sue reiterate assenze ingiustificate sarebbero rimaste
senza sanzione e che la fiducia in lui riposta persistesse nel tempo. In tali
circostanze, non si può ritenere che nell'ammettere l'esistenza di una causa
grave atta a giustificare la risoluzione immediata del contratto da parte del
lavoratore il Pretore aggiunto abbia abusato del potere di apprezzamento
conferitogli dall'art. 337 cpv. 3 CO. Sotto questo profilo il reclamo è
destinato all'insuccesso.
5.
Il reclamante si
duole del fatto che il Pretore aggiunto abbia accolto l'eccezione di compensazione
sollevata dalla controparte. A suo avviso, la datrice di lavoro non può
procedere ad alcuna compensazione, poiché ha deciso liberamente di versargli il
salario fino al 31 agosto 2013.
a) Giusta
l'art. 120 cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di
somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse,
purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col
proprio. La compensazione presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni
parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 120 CO).
b) Nella
fattispecie, la convenuta ha riconosciuto di essere debitrice di
fr. 1200.– nei confronti dell'attore, spiegando che secondo il parere della
Commissione paritetica, da lei interpellata, non poteva decurtare lo stipendio
del dipendente di
fr. 400.– mensili perché gli era stata ritirata la licenza di condurre (osservazioni
del 3 settembre 2014, pag. 5). Per opporsi alla restituzione di
quanto trattenuto nei mesi da giugno ad agosto 2013 (fr. 1200.–) ha eccepito la
compensazione con l'importo versato al dipendente a titolo di salario per i
mesi di luglio e agosto 2013. Se non che l'interessata non ha mai preteso di avere
versato il salario all'attore fino alla fine del mese di agosto 2013 per un
errore, ciò che gli avrebbe consentito di richiederne la restituzione sulla
base delle norme sull'indebito arricchimento (art. 61 CO). Essa ha per contro
proceduto ai versamenti volontariamente, il suo gesto costituendo a suo dire “un
trattamento migliore di quello che era tenuta a riservargli” (osservazioni
del 3 settembre 2014, pag. 3), ciò che non può fungere da credito
compensante per la riduzione di fr. 400.– effettuata dal salario del mese di
giugno 2013 per tale titolo. Su questo punto il reclamo merita pertanto
parziale accoglimento.
6.
Il reclamante
lamenta infine il riconoscimento alla convenuta di ripetibili
eccessive. Ora, nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio
potere di apprezzamento, censurabile in seconda sede solo in caso di eccesso o
di abuso. In concreto, l'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede, dandosi un valore litigioso
di fr. 6114.–, un'indennità compresa tra il 15 e il 25% del valore litigioso. Considerato
che una causa come quella in esame può definirsi di media difficoltà e
complessità e che il patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due
allegati e partecipare a tre udienze, all'atto pratico l'onorario di fr. 1500.–
corrisponde grosso modo all'applicazione dell'aliquota media del 20% oltre alle
spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Ne segue che, tutto ponderato,
l'indennità fissata dal primo giudice resiste alla critica.
7.
Accogliendo
parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione
impugnata deve essere riformata nel senso che petizione è accolta limitatamente
a fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2013, data di per sé non
contestata dal reclamante. L'indennità per ripetibili va ridotta di conseguenza.
8.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili
ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza
la convenuta è condannata a versare all'attore fr. 400.– più interessi del 5%
dal 1° settembre 2013.
2. Non
si prelevano spese processuali. L'attore rifonderà alla convenuta
fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
§
invariato
II. Non si prelevano oneri
processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.