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Decisione

16.2015.46

Mandato - esigenze di motivazione del reclamo - indennità d'inconvenienza

29 settembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 gennaio 2013 l'avv. CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere

il pagamento di fr. 6238.80 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2011, le spese

esecutive e fr. 200.– per le spese del tentativo di conciliazione, così come il

rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Invitato a presentare

osservazioni scritte, in un memoriale del 3 febbraio 2013 il convenuto ha

proposto di respingere la petizione. All'udienza del 7 marzo 2013, indetta per

il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro posizioni. Esperita l'istruttoria,

alle arringhe finali del 3 ottobre 2013 l'attrice, sulla scorta di un allegato scritto,

ha confermato le sue domande quantificando in fr. 2729.– la richiesta di ripetibili,

mentre il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

C. Statuendo l'8 giugno

2015 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha

obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 4904.90 oltre interessi al 5%

dal 17 ottobre 2011 e spese esecutive, ha rigettato in via definitiva l'opposizione

interposta al citato PE per tale importo e ha posto le spese processuali di fr.

400.– e quelle di conciliazione di fr. 200.– per un quinto a carico dell'attrice

e per quattro quinti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte

un'indennità parziale di fr. 900.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2015

in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la

petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, l'avv. CO 1 è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 12 giugno 2015

(cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il

10.

luglio 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte

della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del

suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione

urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1

con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF

140.

III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto ha sottoscritto la

convenzione sugli effetti del divorzio, la quale, al punto 7, prevedeva l'assunzione

da parte sua delle spese legali di entrambi i coniugi, solo dopo che l'avv. CO

1, su richiesta del suo rappresentante legale, aveva stimato i costi in circa

fr. 4500.–. Egli ha poi ritenuto che, per atti concludenti, tra le parti si era

perfezionato, un accordo di ripresa esterna del debito in virtù dell'art. 176

CO per questo ammontare. A suo parere, il momento della ripresa poteva

essere stabilito all'8 marzo 2011,

data della firma della convenzione, di modo che all'attrice vanno riconosciute

le prestazioni legali fino a quella data. Il primo giudice ha così obbligato il

convenuto a versare all'attrice complessivi fr. 4904.90 (onorario fr. 4690.– e

spese

fr. 214.90), corrispondenti, per altro, a un preventivo maggiorato di circa il

10%, margine di tolleranza riconosciuto dallo stesso convenuto.

4.

Il reclamante, in

estrema sintesi, ribadisce che sottoscrivendo la nota convenzione, egli si è impegnato

unicamente a rimborsare alla moglie le spese legali da lei sostenute per la

pratica di divorzio. Pur dichiarandosi disposto ad assumere i costi della

pratica di divorzio, anche se la scelta inopinata della ex moglie di avvalersi

di un altro legale li ha aumentati, ritiene che la di lei patrocinatrice avrebbe

dovuto intestare e trasmettere la nota professionale alla sua cliente, che le

aveva conferito il mandato.

Ora, si potrà anche

disquisire su come l'attrice avrebbe dovuto intestare la sua nota

professionale. Resta il fatto che, così argomentando l'interessato non si

confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui egli, oltre ad essersi

assunto interamente il debito della ex moglie verso la di lei patrocinatrice, ha

concluso con l'ex coniuge, almeno per atti concludenti, un accordo

di ripresa esterna del debito a norma dell'art. 176 CO, fatto per altro

confermato da __________ G__________. Con tale intesa, che può intervenire

anche per atti concludenti (Probst

in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 178),

l'avvocata CO 1 (creditrice) ha accettato RE 1 (assuntore)

quale suo (nuovo) debitore, liberando nel contempo la ex moglie da ogni obbligo.

In tali circostanze l'assuntore ha l'obbligo di pagare il debito al creditore (Probst, op. cit., n. 11 ad art. 178). Privo

di adeguata motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il

reclamo sfugge a ulteriore disamina.

5.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di averlo condannato a rifondere all'attrice fr.

900.

–, rilevando che la controparte “ha prestato lei stessa la difesa, non

sostenendo alcuna spesa”. Ora, che all'avvocato che agisce per sé medesimo in

una causa non possono essere attribuite ripetibili in base alla tariffa cantonale

è vero. Resta il fatto che egli ha diritto, come per ogni parte non rappresentata

professionalmente in giudizio, alla rifusione delle spese necessarie e in casi

motivati a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC: Suter/Von Holzer in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/

Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42

ad art. 95; I CCA sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016 consid. 12). In

concreto, il convenuto non contesta che l'attrice ha redatto la petizione e il

memoriale conclusivo, entrambi di quattro pagine, e ha partecipato a quattro

udienze. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel suo

insieme, non si può considerare che il primo giudice, riconoscendo all'attrice un'indennità

ridotta di fr. 900.– ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, abbia ecceduto

nel proprio potere di apprezzamento, ciò che, peraltro, non è nemmeno preteso

dal reclamante. Ne segue, in definitiva, che il reclamo, una volta di più, è

destinato all'insuccesso.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

abg.;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.