16.2015.46
Mandato - esigenze di motivazione del reclamo - indennità d'inconvenienza
29 settembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.46
Lugano
29 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 luglio 2015 presentato da
RE 1
(patrocinato dalla abg. PA
1)
contro
la decisione emessa l'8 giugno 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa SE.2013.9 (mandato) promossa con petizione dell'8 gennaio 2013
dall'
avv.
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 7 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione
6, ha pronunciato il divorzio tra RE 1 e __________ G__________, omologando una
convenzione sugli effetti dello stesso che prevedeva – tra l'altro – quanto
segue:
“7. Spese processuali e legali
Le
spese processuali e le spese legali degli avvocati, sono poste a carico del
marito.”
Il
9 settembre 2011 l'avv. CO 1, patrocinatrice della moglie, ha trasmesso a RE 1
la propria nota professionale di complessivi fr. 6238.80 (onorario fr. 5950.– e
spese fr. 288.80). Visto il mancato pagamento, l'8 novembre 2011 l'avv. CO 1 ha
fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 6238.80 più interessi del 5% dal 17
ottobre 2011, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 gennaio 2013 l'avv. CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere
il pagamento di fr. 6238.80 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2011, le spese
esecutive e fr. 200.– per le spese del tentativo di conciliazione, così come il
rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Invitato a presentare
osservazioni scritte, in un memoriale del 3 febbraio 2013 il convenuto ha
proposto di respingere la petizione. All'udienza del 7 marzo 2013, indetta per
il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro posizioni. Esperita l'istruttoria,
alle arringhe finali del 3 ottobre 2013 l'attrice, sulla scorta di un allegato scritto,
ha confermato le sue domande quantificando in fr. 2729.– la richiesta di ripetibili,
mentre il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
C. Statuendo l'8 giugno
2015 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha
obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 4904.90 oltre interessi al 5%
dal 17 ottobre 2011 e spese esecutive, ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta al citato PE per tale importo e ha posto le spese processuali di fr.
400.– e quelle di conciliazione di fr. 200.– per un quinto a carico dell'attrice
e per quattro quinti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte
un'indennità parziale di fr. 900.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2015
in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, l'avv. CO 1 è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 12 giugno 2015
(cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il
10.
luglio 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte
della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del
suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1
con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
140.
III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto ha sottoscritto la
convenzione sugli effetti del divorzio, la quale, al punto 7, prevedeva l'assunzione
da parte sua delle spese legali di entrambi i coniugi, solo dopo che l'avv. CO
1, su richiesta del suo rappresentante legale, aveva stimato i costi in circa
fr. 4500.–. Egli ha poi ritenuto che, per atti concludenti, tra le parti si era
perfezionato, un accordo di ripresa esterna del debito in virtù dell'art. 176
CO per questo ammontare. A suo parere, il momento della ripresa poteva
essere stabilito all'8 marzo 2011,
data della firma della convenzione, di modo che all'attrice vanno riconosciute
le prestazioni legali fino a quella data. Il primo giudice ha così obbligato il
convenuto a versare all'attrice complessivi fr. 4904.90 (onorario fr. 4690.– e
spese
fr. 214.90), corrispondenti, per altro, a un preventivo maggiorato di circa il
10%, margine di tolleranza riconosciuto dallo stesso convenuto.
4.
Il reclamante, in
estrema sintesi, ribadisce che sottoscrivendo la nota convenzione, egli si è impegnato
unicamente a rimborsare alla moglie le spese legali da lei sostenute per la
pratica di divorzio. Pur dichiarandosi disposto ad assumere i costi della
pratica di divorzio, anche se la scelta inopinata della ex moglie di avvalersi
di un altro legale li ha aumentati, ritiene che la di lei patrocinatrice avrebbe
dovuto intestare e trasmettere la nota professionale alla sua cliente, che le
aveva conferito il mandato.
Ora, si potrà anche
disquisire su come l'attrice avrebbe dovuto intestare la sua nota
professionale. Resta il fatto che, così argomentando l'interessato non si
confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui egli, oltre ad essersi
assunto interamente il debito della ex moglie verso la di lei patrocinatrice, ha
concluso con l'ex coniuge, almeno per atti concludenti, un accordo
di ripresa esterna del debito a norma dell'art. 176 CO, fatto per altro
confermato da __________ G__________. Con tale intesa, che può intervenire
anche per atti concludenti (Probst
in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 178),
l'avvocata CO 1 (creditrice) ha accettato RE 1 (assuntore)
quale suo (nuovo) debitore, liberando nel contempo la ex moglie da ogni obbligo.
In tali circostanze l'assuntore ha l'obbligo di pagare il debito al creditore (Probst, op. cit., n. 11 ad art. 178). Privo
di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il
reclamo sfugge a ulteriore disamina.
5.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di averlo condannato a rifondere all'attrice fr.
900.
–, rilevando che la controparte “ha prestato lei stessa la difesa, non
sostenendo alcuna spesa”. Ora, che all'avvocato che agisce per sé medesimo in
una causa non possono essere attribuite ripetibili in base alla tariffa cantonale
è vero. Resta il fatto che egli ha diritto, come per ogni parte non rappresentata
professionalmente in giudizio, alla rifusione delle spese necessarie e in casi
motivati a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC: Suter/Von Holzer in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/
Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42
ad art. 95; I CCA sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016 consid. 12). In
concreto, il convenuto non contesta che l'attrice ha redatto la petizione e il
memoriale conclusivo, entrambi di quattro pagine, e ha partecipato a quattro
udienze. Valutato il tempo profuso e l'impegno dedicato alla procedura nel suo
insieme, non si può considerare che il primo giudice, riconoscendo all'attrice un'indennità
ridotta di fr. 900.– ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, abbia ecceduto
nel proprio potere di apprezzamento, ciò che, peraltro, non è nemmeno preteso
dal reclamante. Ne segue, in definitiva, che il reclamo, una volta di più, è
destinato all'insuccesso.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
abg.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.