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Decisione

16.2015.5

Rapporti di vicinato (piantagioni e siepi vive): vicino - fondi separati da un sentiero - altezza massima (siepe di tuia) e distanza minima (palme)

8 febbraio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni a stabilire, in particolare, le distanze da osservare nelle piantagioni

(art. 688 CC) e di prescrivere l'obbligo e il modo di cintare i fondi (art. 697

cpv. 2 CC) ivi compresa la distanza e l'altezza delle siepi “vive” (Piotet, Le droit privé de la propriété

foncière, Losanna 1991, pag. 134 n. 153; Rep. 1999 pag. 173 consid. 3).

b) Il

legislatore ticinese ha regolato i rapporti di vicinato entro l'ambito concessogli

dal diritto federale nella legge di applicazione e complemento al Codice civile

del 18 aprile 1911 (art. 102-172 LAC; Jacomella/Lucchini,

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 21 seg.). E, per quel che riguarda le siepi e le piantagioni, egli ha sostanzialmente

ripreso quanto stabilito nei precedenti codici civili ticinesi del 1837/38 e

del 1874, influenzati dal codice napoleonico, così come quello del 1882, che si

richiama al codice civile italiano del 1865 (Pedroni,

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Lugano 1913, pag. 116 seg. e 138). Relativamente

alla siepe viva, per l'art. 139 LAC prima frase nessuno può né piantare né

mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo

vicino. L'art. 140 prevede a sua volta che le siepi vive, escluse quelle di

gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate

nella distanza ed altezza prescritte (prima frase), e che la siepe viva non può

elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno

più alto (terza frase). Quanto alle piantagioni, secondo l'art. 155 LAC non

è permesso di piantare o lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi,

così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni,

orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi.

Dando

seguito alla facoltà concessa dall'art. 143 LAC, il Comune di __________ ha

emanato, il 21 marzo 2011, un'ordinanza municipale concernente le misure da

osservare nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi, la quale riprende

le distanze (50 cm dal confine) e l'altezza (1.25 m dalla superficie del

terreno più alto) delle siepi “vive” previste dall'art. 155 LAC.

9. a) Ora,

per quel che riguarda le piante, lo scopo delle disposizioni cantonali emanate

sulla base dell'art. 688 CC è di proteggere i vicini contro le immissioni

dovute alla vegetazione quali, in particolare, la diminuzione della luce, della

vista o dell'aria oppure l'aumento dell'umidità (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art.

687/688 CC; v. sull'art. 155 LAC: sentenza del Tribunale federale 5P.39/1993

del 5 maggio 1993 consid. 3b; I CCA sentenza inc. 11.1999.16 del 4 aprile 2000

consid. 5). E la finalità delle norme sulle distanze, prescritte dal diritto

cantonale, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue

particolari caratteristiche o esigenze, ovvero di impedire l'occupazione del

fondo altrui da parte delle radici o dei rami degli alberi posti in prossimità

del confine (Schmid-Tschirren, Die

negativen Immissionen im schweizerischen Privatrecht, Berna 1997, pag. 194). Il

proprietario di un fondo può così chiedere l'estirpazione degli alberi (o delle

siepi) posti a distanza inferiore da quella di legge, a prescindere dalla valutazione

dell'esistenza di un'effettiva turbativa (v. sentenza del Tribunale federale

5P.142/1999 del 29 giugno 1999 consid. 3 con rinvio). E in tal caso, il giudice

si limita appunto a verificare il rispetto della distanza prescritta senza dover

indagare la concreta esistenza di una turbativa.

b) Il

diritto ticinese non specifica quale sia il vicino che possa valersi delle norme

sulle distanze fissate dalla LAC. Sta di fatto che visto lo scopo di tali disposizioni,

quale vicino non può intendersi il solo proprietario del fondo contiguo (“confinante

diretto” nell'accezione del primo giudice), giacché in taluni casi verrebbe

meno la tutela garantita dalla stesse norme. Ne segue che anche i proprietari

dei fondi che si trovano nel perimetro toccato dalle piantagioni che non rispettano

le distanze dalle loro abitazioni, orti, giardini e vigne, altri fabbricati o

fondi coltivi, ovvero a una distanza inferiore a quella da rispettare, sono

legittimati a chiedere il rispetto delle stesse, indipendentemente dal fatto

che tra il loro fondo e quello su cui è posta la piantagione ve ne sia un altro

appartenente a un terzo, senza dovere dimostrare l'esistenza di un'immissione

eccessiva o di un danno (cfr. nel medesimo senso l'art. 2 del Code rural et

foncier vodese).

c) È

vero che per Meier-Hayoz (in:

Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 44 ad art. 679 CC), Steinauer (in: Les droits réels, Vol. II,

4ª edizione, pag. 257 n. 1903) e Bohnet

(in: Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, §44 n. 23),

gli art. 687, 688 e 697 CC possono concernere solo fondi contigui. Se non che questi

autori non considerano, apparentemente, il fatto che ci possano essere proprietà

non contigue separate da un fondo di un terzo largo pochi metri, come in

concreto, che subiscono comunque gli effetti pregiudizievoli che la norma di

vicinato invocata ha lo scopo di tutelare. Non appare infatti comprensibile perché

un proprietario di un fondo non contiguo sul quale penetrano radici e rami sporgenti

non possa avvalersi delle norme sulle distanze prescritte dal diritto cantonale

per ottenerne la rimozione. Tale interpretazione appare pertanto troppo

restrittiva.

d) Ciò

posto, nella fattispecie è vero che dal fascicolo processuale tutto si ignora

sulla distanze delle palme, il primo giudice non avendo tenuto un verbale del

sopralluogo. Resta il fatto che l'istante ha presentato uno schizzo della situazione

da cui si evince che le palme, le quali indipendentemente dalla loro attuale

altezza sono considerate alberi d'alto fusto (Jacomella/

Lucchini, op. cit., pag. 137 con rinvio a Rep. 1955 pag. 390; v. anche I

CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giugno 2011 consid. 6) si trovano a una

distanza di 5.70 m dal confine della particella n. 722 e di 8.90 m

dall'abitazione ivi posta.

Nelle

circostanze descritte, considerato che nelle zone abitate il terreno abitualmente

libero attorno alle case deve essere considerato “giardino”, la distanza di 8 m

va così misurata non dall'abitazione come ritenuto dal primo giudice, ma

dall'estremità del giardino fino al centro dei tronchi alla base delle palme (RtiD

I-2008 pag. 1003 consid. 7b con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.138

del 19 luglio 2004 consid. 4). Considerato che, in concreto, le palme cresciute

sulla particella n. 719 si trovano a una distanza inferiore a 8 m, a ragione il

proprietario della particella n. 722 ne chiede la rimozione. Accertata

un'errata applicazione del diritto, il reclamo deve su questo punto essere

accolto.

10. Per

quanto concerne la siepe di tuia, non è contestato che essa era alta, al momento

dell'introduzione dell'azione, 1.6 m e superava così l'altezza di 1.25 m prevista

dall'art. 140 cpv. 3 LAC. Si pone la questione di sapere se l'istante può valersi

di questa norma cantonale.

a) Ora,

una siepe viva rientra sotto la nozione di “opere di cinta” ai sensi dell'art.

697 CC che rinvia agli art. 133 LAC. La funzione di tale chiusura, oltre a quello

di difendere il fondo dall'invasione degli uomini e degli animali (art. 133

cpv. 2 LAC), è di dividere due fondi, tant'è che la siepe deve trovarsi a una

certa distanza dal fondo vicino. La regolamentazione si riferisce così a

siepi vive poste sul confine, ovvero a quelle che separano due fondi contigui,

notorio essendo il fatto che una tale cinta si espande verso il fondo vicino e può

pertanto provocare danni (Rep. 1999 pag. 175 consid. 4; 1981 pag. 354). Se non

che, in concreto, la particella n. 722 non è confinante con la n. 719, né, per

ipotesi, si trova nel perimetro toccato dalle siepe che non rispetterebbe la

distanza dal confine. Ne segue che il proprietario del primo fondo non potrebbe

valersi dell'art. 139 LAC per ottenere lo spostamento della siepe posta sul

secondo fondo.

b) Quanto

all'altezza della siepe, una norma che stabilisce una certa misura tende, di principio,

alla salvaguardia del vicino, nel senso che questi non deve essere disturbato da

una cinta posata sul confine che ostacoli la vista e comprometta l'insolazione

(cfr. anche DTF 98 Ia 347). E nel Cantone Ticino, una siepe viva non può

elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, fermo restando

l'obbligo per il proprietario di tagliarla o rimondarla ogni anno (art. 140

LAC). Posto ciò, considerato che le norme sulle siepi sono inserite nel

contesto delle opere di cinta e che la manutenzione va eseguita anche per

conservare la distanza della siepe dal confine, si può ragionevolmente ritenere

che anche il rispetto dell'altezza della siepe possa essere chiesto solo da un

proprietario limitrofo (o compreso nel perimetro) e non da uno di un fondo non

contiguo. Né avrebbe senso che quest'ultimo non potrebbe chiedere il rispetto

della distanza dal confine ma avrebbe la facoltà di postulare la riduzione

dell'altezza. Ne segue che al riguardo il primo giudice non ha erroneamente

applicato il diritto, solo il proprietario di un fondo limitrofo potendo chiedere

il rispetto dell'altezza di una siepe viva, ciò che non è il caso di RE 1.

11. Non

si disconosce che l'istante potrebbe avere un interesse concreto

e attuale a chiedere che la siepe di tuia posta a confine

del fondo del convenuto sia potata e mantenuta a una determinata altezza. Ora,

è vero che analogamente alle piantagioni (DTF 126 III 452 consid.

3c/bb) anche nel caso in cui il diritto cantonale sulle opere

di cinta, segnatamente le siepi, non offra a un vicino una

protezione sufficiente, questi può valersi dell'art. 684 CC, che

comprende le cosiddette immissioni “negative” (come ad esempio la privazione di

luce e l'ombreggiamento), quale garanzia minima di diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009 in: RNRF

2010 pag. 156). In concreto, per tacere del fatto che solo nel reclamo RE

1 adombra la scarsa produttività di pannelli solari o la presenza di muffa

sulle pareti, ciò che è contrario all'art. 326 cpv. 1 CPC, egli si limita ad

addurre le conseguenze dell'immissione ma non le sostanzia minimamente. E

sapere se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime,

da apprezzare secondo criteri oggettivi (DTF 126 III 227 consid. 4 con

riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto 2012 consid. 4).

Considerato che nulla permette di valutare con un minimo di affidabilità la

portata dell'immissione, su questo punto il reclamo deve essere respinto.

12. Le

spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

reclamante ottiene l'allontanamento delle palme ma non la riduzione dell'altezza

della siepe. Tutto considerato, si giustificherebbe perciò di porre le spese

del reclamo a carico di metà ciascuno. Il convenuto tuttavia non ha proposto di

respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non

può essere tenuto al pagamento di spese processuali o di ripetibili (DTF 139

III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale nelle condizioni descritte rinunciare al

prelievo di oneri in questa sede. L'emanazione del giudizio odierno impone

altresì una modifica del dispositivo sulle spese processuali di prima sede, che

vanno suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno.

Per

questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza

è fatto ordine a CO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 metri dal confine della

particella n. 722 RFD di __________ di RE 1 le palme che si trovano sulla

particella n. 719 a una distanza inferiore dallo stesso. Per il resto l'istanza

è respinta.

2. Le spese

processuali di fr. 130.– sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Considerandi

II. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

III. Notificazione

a:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.