16.2015.5
Rapporti di vicinato (piantagioni e siepi vive): vicino - fondi separati da un sentiero - altezza massima (siepe di tuia) e distanza minima (palme)
8 febbraio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.5
Lugano
8 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato da
RE 1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2014 dal Giudice di pace del circolo del
Gambarogno nella causa n. 16/Conc/14 (rapporti di vicinato) promossa con
istanza del 21 aprile 2014 nei confronti di
CO 1 (FL);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE
1 e R__________ sono proprietari in “comunità di beni” della particella n. 722
RFD di __________ sulla quale sorge un'abitazione di vacanza. A monte di tale
fondo, verso sud, si trova la particella n. 719, appartenente a CO 1 anch'essa
edificata. Tra le due particelle corre un sentiero comunale (particella n.
720). Rispetto a tale strada la particella n. 719 è sopraelevata, sorretta da
un muro alto circa due metri, e sulla quale si trova una siepe di tuia, che
segue la linea del confine con il sentiero, così come alcune piccole palme. In esito a un'istanza di conciliazione presentata il 16 giugno 2008 da RE
1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno, CO
1 ha accettato di ridurre l'altezza
della siepe a 1.25 m e di tagliare le palme cresciute a una distanza
inferiore a 8 m dal confine del vicino.
B. Il
21 aprile 2014 RE 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Giudice di pace con
un'istanza di conciliazione chiedendo di essere autorizzato a promuovere causa
nei confronti di CO 1 per ottenere il taglio della siepe a 1.25 m e la
rimozione di alcune palme cresciute spontaneamente nel giardino del convenuto a
meno di 8 m dal confine del proprio fondo. All'udienza di conciliazione del 1°
settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il Giudice di pace ha
così comunicato che dopo avere esperito un sopralluogo, indetto per il 13
ottobre 2014, avrebbe emanato una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC. L'8
settembre 2014 l'istante ha inviato al Giudice di pace uno scritto nel quale ha
ribadito le proprie domande allegando una planimetria da lui allestita. Statuendo
il 1° dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto l'azione ponendo le spese
processuali di
fr. 130.– a carico dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19
gennaio 2015 in cui chiede in via principale di annullare il giudizio impugnato
per incompetenza del giudice adito, in via subordinata di rinviare gli atti al
Giudice di pace per esperire un nuovo tentativo di conciliazione e ottenere, in
caso di insuccesso, l'autorizzazione ad agire o in via ancor più subordinata di
riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere l'istanza. Invitato a
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).
Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante
il 2 dicembre 2014. Il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre
2014 al 2 gennaio 2015 incluso in virtù art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe
giunto a scadenza sabato 17 gennaio 2015 salvo protrarsi a lunedì 19 gennaio
2015 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, il
reclamo in esame è dunque ricevibile.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le
censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso
e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa,
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il
Giudice di pace ha respinto l'istanza ritenendo che l'istante non fosse
legittimato a chiedere la riduzione dell'altezza della siepe né l'allontanamento
delle palme poste a distanza inferiore a 8 metri dal confine perché egli “non è
confinante diretto del convenuto, ma indiretto, poiché fra le due proprietà
corre un largo sentiero comunale”. A suo dire inoltre l'art. 155 LAC prevede
che “la distanza degli alberi d'alto fusto deve essere di almeno 8 metri dalle
case” e nella fattispecie questa distanza era superiore. Egli inoltre ha
soggiunto che la crescita delle palme “non crea problemi, in particolare con lo
sviluppo di radici, alla struttura della casa dell'attore (non rientra per
contro in linea di conto il fatto che potrebbe togliere luce o quant'altro alle
sue proprietà)”.
4. Il
reclamante sostiene innanzitutto che il Giudice di pace non era competente per
valore (art. 31 LOG). Egli si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha
disatteso gli art. 56 e 91 CPC, non avendo fatto uso della facoltà di
interpello per determinare il valore litigioso, a suo dire superiore a fr. 30
000.–. Se non che, in concreto, è stato lo stesso RE 1 a rivolgersi al Giudice
di pace in questione, dopo avere preteso espressamente nell'istanza che il
valore litigioso ammontava a complessivi fr. 800.–. Rimettere in discussione il
foro da lui stesso adito sfiora il pretesto ed è finanche contrario
al precetto della buona fede processuale (art. 52 CPC).
Non
si disconosce che in realtà il valore litigioso non equivale al costo
della potatura della siepe e dello spostamento delle palme, ma corrisponde
all'aumento di valore che questi interventi procurerebbero al suo fondo o, se
essa è maggiore, alla svalutazione che gli stessi interventi causerebbero al
fondo del convenuto (sentenze del Tribunale federale 5C.200/2005 del 21 ottobre
2005 consid. 1.2 in: RSPC 2006 pag. 8 e 5A_29/2015 del 5 giugno 2015 consid.
1.1.1.1. con riferimenti; v. anche CCC sentenza inc. 16.2005.79 del 22 maggio
2006 consid. 4 con riferimenti). Nella fattispecie il taglio della siepe e l'allontanamento
delle palme non dovrebbero influire apprezzabilmente sul valore dei fondi in
questione, motivo per cui la competenza del Giudice di pace adito deve essere
ammessa. Su questo punto il
reclamo è pertanto infondato.
5. Il
reclamante lamenta la violazione dell'art. 212 CPC sostenendo che il Giudice di
pace ha giudicato la controversia benché nessuno gli ha chiesto di emanare una
decisione qualora la conciliazione fosse fallita. Nella fattispecie è indubbio
che nell'istanza RE 1 non ha formulato una richiesta di decidere qualora la conciliazione
fosse fallita, né una tale richiesta risulta dal verbale del 1° settembre 2014.
Resta il fatto che dallo stesso verbale si evince che il Giudice di pace, dopo
avere constatato la “mancata conciliazione” ha indicato alle parti che avrebbe
emesso “una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma solo dopo aver effettuato
un sopralluogo di costatazione; data prevista: lunedì, 13 ottobre 2014 alle ore
13.30”. Che egli abbia agito senza che l'istante ne abbia fatto richiesta non
appare sostenibile tanto meno se si pensa che l'istante, preso atto
dell'intenzione dell'autorità di conciliazione di procedere all'emanazione
della decisione ha sottoscritto senza riserva il relativo verbale. Invocare l'irregolarità solo perché la decisione impugnata è
sfavorevole viola il precetto della buona fede processuale (cfr. nel
medesimo senso CCR inc. 16.2014.57 del 19 agosto 2015). Anche
sotto questo profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Il
reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito
(art. 53 CPC), poiché il primo giudice ha emanato la sua decisione senza
avergli dato la possibilità di prendere posizione sulle risultanze del
“sopralluogo di costatazione” che all'udienza del 1° settembre 2014 aveva
comunicato che avrebbe effettuato il 13 ottobre 2014 alle ore
13.30. Ora, è vero che dall'incarto non risulta che le
parti abbiano avuto la possibilità di esprimersi sulle risultanze
dell'ispezione oculare, di cui peraltro il Giudice di pace, contravvenendo
all'obbligo impostogli all'art. 182 CPC, ha omesso la verbalizzazione. Non v'è
quindi dubbio che il primo giudice abbia violato il diritto di essere sentito dell'istante (art. 53 CPC).
Premesso
ciò, sebbene una simile violazione implichi di principio l'annullamento della
decisione impugnata, in concreto non si giustifica tuttavia di annullare la
sentenza e di rinviare l'incarto in prima sede giacché da un lato il reclamante
stesso, considerando la causa matura per il giudizio, ha chiesto a questa Camera,
in via subordinata, di statuire essa stessa e dall'altra poiché l'esercizio si
ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e
incompatibili con l'interesse delle parti a ottenere una decisione celermente
(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013 consid. 3.3 con
rinvio a DTF 132 V 390 consid. 5.1).
7. RE
1 censura la conclusione del primo giudice secondo cui egli sarebbe un soggetto
privo di legittimazione attiva poiché per ottenere la potatura della siepe e la
rimozione delle palme in virtù degli art. 140 cpv. 3 e 155 LAC occorre essere “confinante
diretto del convenuto”. A suo dire, infatti, secondo il diritto federale le
norme a tutela delle distanze e delle altezze non sono esclusivamente concepite
a tutela del confinante (diretto), ma bensì anche del vicino (non
necessariamente confinante). Egli ritiene altresì errata anche l'argomentazione
aggiuntiva del primo giudice, per il quale la richiesta di allontanare le palme
non sarebbe data, poiché la distanza degli alberi dalla casa dell'istante è
superiore a quella prevista dall'art. 155 LAC. Al riguardo egli fa valere che
tale norma prevede che gli alberi ad alto fusto devono distare 8 metri non solo
dalle abitazioni, ma anche dai giardini. E in concreto, soggiunge, le palme crescono
a meno di 8 metri dal confine del suo giardino. A suo parere, infine, non è
certo irrilevante il fatto che la crescita delle palme toglierà luce alla sua
proprietà, tanto più che qualora crescessero indisturbate l'ombra da esse
generata ridurrebbe le prestazioni dei pannelli solari da lui installati sul
suo fondo.
8. Nella
fattispecie l'accertamento del Giudice di pace secondo cui tra il fondo dell'istante
e quello del convenuto vi è un sentiero comunale non è contestato. Si pone la
questione di sapere se nel ritenere che l'istante non può valersi delle norme
previste dalla LAC poiché non “confinante diretto ma solo indiretto” il primo
giudice abbia correttamente applicato il diritto.
a) I
rapporti di vicinato sono regolati dagli art. 684-698 CC e 706-710 CC. L'art.
688 CC contiene una riserva attributiva propria ai sensi dell'art. 5 CC che autorizza
Fatti
i Cantoni a stabilire, in particolare, le distanze da osservare nelle piantagioni
(art. 688 CC) e di prescrivere l'obbligo e il modo di cintare i fondi (art. 697
cpv. 2 CC) ivi compresa la distanza e l'altezza delle siepi “vive” (Piotet, Le droit privé de la propriété
foncière, Losanna 1991, pag. 134 n. 153; Rep. 1999 pag. 173 consid. 3).
b) Il
legislatore ticinese ha regolato i rapporti di vicinato entro l'ambito concessogli
dal diritto federale nella legge di applicazione e complemento al Codice civile
del 18 aprile 1911 (art. 102-172 LAC; Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 21 seg.). E, per quel che riguarda le siepi e le piantagioni, egli ha sostanzialmente
ripreso quanto stabilito nei precedenti codici civili ticinesi del 1837/38 e
del 1874, influenzati dal codice napoleonico, così come quello del 1882, che si
richiama al codice civile italiano del 1865 (Pedroni,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Lugano 1913, pag. 116 seg. e 138). Relativamente
alla siepe viva, per l'art. 139 LAC prima frase nessuno può né piantare né
mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo
vicino. L'art. 140 prevede a sua volta che le siepi vive, escluse quelle di
gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate
nella distanza ed altezza prescritte (prima frase), e che la siepe viva non può
elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno
più alto (terza frase). Quanto alle piantagioni, secondo l'art. 155 LAC non
è permesso di piantare o lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi,
così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni,
orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi.
Dando
seguito alla facoltà concessa dall'art. 143 LAC, il Comune di __________ ha
emanato, il 21 marzo 2011, un'ordinanza municipale concernente le misure da
osservare nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi, la quale riprende
le distanze (50 cm dal confine) e l'altezza (1.25 m dalla superficie del
terreno più alto) delle siepi “vive” previste dall'art. 155 LAC.
9. a) Ora,
per quel che riguarda le piante, lo scopo delle disposizioni cantonali emanate
sulla base dell'art. 688 CC è di proteggere i vicini contro le immissioni
dovute alla vegetazione quali, in particolare, la diminuzione della luce, della
vista o dell'aria oppure l'aumento dell'umidità (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art.
687/688 CC; v. sull'art. 155 LAC: sentenza del Tribunale federale 5P.39/1993
del 5 maggio 1993 consid. 3b; I CCA sentenza inc. 11.1999.16 del 4 aprile 2000
consid. 5). E la finalità delle norme sulle distanze, prescritte dal diritto
cantonale, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue
particolari caratteristiche o esigenze, ovvero di impedire l'occupazione del
fondo altrui da parte delle radici o dei rami degli alberi posti in prossimità
del confine (Schmid-Tschirren, Die
negativen Immissionen im schweizerischen Privatrecht, Berna 1997, pag. 194). Il
proprietario di un fondo può così chiedere l'estirpazione degli alberi (o delle
siepi) posti a distanza inferiore da quella di legge, a prescindere dalla valutazione
dell'esistenza di un'effettiva turbativa (v. sentenza del Tribunale federale
5P.142/1999 del 29 giugno 1999 consid. 3 con rinvio). E in tal caso, il giudice
si limita appunto a verificare il rispetto della distanza prescritta senza dover
indagare la concreta esistenza di una turbativa.
b) Il
diritto ticinese non specifica quale sia il vicino che possa valersi delle norme
sulle distanze fissate dalla LAC. Sta di fatto che visto lo scopo di tali disposizioni,
quale vicino non può intendersi il solo proprietario del fondo contiguo (“confinante
diretto” nell'accezione del primo giudice), giacché in taluni casi verrebbe
meno la tutela garantita dalla stesse norme. Ne segue che anche i proprietari
dei fondi che si trovano nel perimetro toccato dalle piantagioni che non rispettano
le distanze dalle loro abitazioni, orti, giardini e vigne, altri fabbricati o
fondi coltivi, ovvero a una distanza inferiore a quella da rispettare, sono
legittimati a chiedere il rispetto delle stesse, indipendentemente dal fatto
che tra il loro fondo e quello su cui è posta la piantagione ve ne sia un altro
appartenente a un terzo, senza dovere dimostrare l'esistenza di un'immissione
eccessiva o di un danno (cfr. nel medesimo senso l'art. 2 del Code rural et
foncier vodese).
c) È
vero che per Meier-Hayoz (in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 44 ad art. 679 CC), Steinauer (in: Les droits réels, Vol. II,
4ª edizione, pag. 257 n. 1903) e Bohnet
(in: Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, §44 n. 23),
gli art. 687, 688 e 697 CC possono concernere solo fondi contigui. Se non che questi
autori non considerano, apparentemente, il fatto che ci possano essere proprietà
non contigue separate da un fondo di un terzo largo pochi metri, come in
concreto, che subiscono comunque gli effetti pregiudizievoli che la norma di
vicinato invocata ha lo scopo di tutelare. Non appare infatti comprensibile perché
un proprietario di un fondo non contiguo sul quale penetrano radici e rami sporgenti
non possa avvalersi delle norme sulle distanze prescritte dal diritto cantonale
per ottenerne la rimozione. Tale interpretazione appare pertanto troppo
restrittiva.
d) Ciò
posto, nella fattispecie è vero che dal fascicolo processuale tutto si ignora
sulla distanze delle palme, il primo giudice non avendo tenuto un verbale del
sopralluogo. Resta il fatto che l'istante ha presentato uno schizzo della situazione
da cui si evince che le palme, le quali indipendentemente dalla loro attuale
altezza sono considerate alberi d'alto fusto (Jacomella/
Lucchini, op. cit., pag. 137 con rinvio a Rep. 1955 pag. 390; v. anche I
CCA, sentenza inc. 11.2008.72 del 1° giugno 2011 consid. 6) si trovano a una
distanza di 5.70 m dal confine della particella n. 722 e di 8.90 m
dall'abitazione ivi posta.
Nelle
circostanze descritte, considerato che nelle zone abitate il terreno abitualmente
libero attorno alle case deve essere considerato “giardino”, la distanza di 8 m
va così misurata non dall'abitazione come ritenuto dal primo giudice, ma
dall'estremità del giardino fino al centro dei tronchi alla base delle palme (RtiD
I-2008 pag. 1003 consid. 7b con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.138
del 19 luglio 2004 consid. 4). Considerato che, in concreto, le palme cresciute
sulla particella n. 719 si trovano a una distanza inferiore a 8 m, a ragione il
proprietario della particella n. 722 ne chiede la rimozione. Accertata
un'errata applicazione del diritto, il reclamo deve su questo punto essere
accolto.
10. Per
quanto concerne la siepe di tuia, non è contestato che essa era alta, al momento
dell'introduzione dell'azione, 1.6 m e superava così l'altezza di 1.25 m prevista
dall'art. 140 cpv. 3 LAC. Si pone la questione di sapere se l'istante può valersi
di questa norma cantonale.
a) Ora,
una siepe viva rientra sotto la nozione di “opere di cinta” ai sensi dell'art.
697 CC che rinvia agli art. 133 LAC. La funzione di tale chiusura, oltre a quello
di difendere il fondo dall'invasione degli uomini e degli animali (art. 133
cpv. 2 LAC), è di dividere due fondi, tant'è che la siepe deve trovarsi a una
certa distanza dal fondo vicino. La regolamentazione si riferisce così a
siepi vive poste sul confine, ovvero a quelle che separano due fondi contigui,
notorio essendo il fatto che una tale cinta si espande verso il fondo vicino e può
pertanto provocare danni (Rep. 1999 pag. 175 consid. 4; 1981 pag. 354). Se non
che, in concreto, la particella n. 722 non è confinante con la n. 719, né, per
ipotesi, si trova nel perimetro toccato dalle siepe che non rispetterebbe la
distanza dal confine. Ne segue che il proprietario del primo fondo non potrebbe
valersi dell'art. 139 LAC per ottenere lo spostamento della siepe posta sul
secondo fondo.
b) Quanto
all'altezza della siepe, una norma che stabilisce una certa misura tende, di principio,
alla salvaguardia del vicino, nel senso che questi non deve essere disturbato da
una cinta posata sul confine che ostacoli la vista e comprometta l'insolazione
(cfr. anche DTF 98 Ia 347). E nel Cantone Ticino, una siepe viva non può
elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, fermo restando
l'obbligo per il proprietario di tagliarla o rimondarla ogni anno (art. 140
LAC). Posto ciò, considerato che le norme sulle siepi sono inserite nel
contesto delle opere di cinta e che la manutenzione va eseguita anche per
conservare la distanza della siepe dal confine, si può ragionevolmente ritenere
che anche il rispetto dell'altezza della siepe possa essere chiesto solo da un
proprietario limitrofo (o compreso nel perimetro) e non da uno di un fondo non
contiguo. Né avrebbe senso che quest'ultimo non potrebbe chiedere il rispetto
della distanza dal confine ma avrebbe la facoltà di postulare la riduzione
dell'altezza. Ne segue che al riguardo il primo giudice non ha erroneamente
applicato il diritto, solo il proprietario di un fondo limitrofo potendo chiedere
il rispetto dell'altezza di una siepe viva, ciò che non è il caso di RE 1.
11. Non
si disconosce che l'istante potrebbe avere un interesse concreto
e attuale a chiedere che la siepe di tuia posta a confine
del fondo del convenuto sia potata e mantenuta a una determinata altezza. Ora,
è vero che analogamente alle piantagioni (DTF 126 III 452 consid.
3c/bb) anche nel caso in cui il diritto cantonale sulle opere
di cinta, segnatamente le siepi, non offra a un vicino una
protezione sufficiente, questi può valersi dell'art. 684 CC, che
comprende le cosiddette immissioni “negative” (come ad esempio la privazione di
luce e l'ombreggiamento), quale garanzia minima di diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009 in: RNRF
2010 pag. 156). In concreto, per tacere del fatto che solo nel reclamo RE
1 adombra la scarsa produttività di pannelli solari o la presenza di muffa
sulle pareti, ciò che è contrario all'art. 326 cpv. 1 CPC, egli si limita ad
addurre le conseguenze dell'immissione ma non le sostanzia minimamente. E
sapere se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime,
da apprezzare secondo criteri oggettivi (DTF 126 III 227 consid. 4 con
riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto 2012 consid. 4).
Considerato che nulla permette di valutare con un minimo di affidabilità la
portata dell'immissione, su questo punto il reclamo deve essere respinto.
12. Le
spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
reclamante ottiene l'allontanamento delle palme ma non la riduzione dell'altezza
della siepe. Tutto considerato, si giustificherebbe perciò di porre le spese
del reclamo a carico di metà ciascuno. Il convenuto tuttavia non ha proposto di
respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non
può essere tenuto al pagamento di spese processuali o di ripetibili (DTF 139
III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale nelle condizioni descritte rinunciare al
prelievo di oneri in questa sede. L'emanazione del giudizio odierno impone
altresì una modifica del dispositivo sulle spese processuali di prima sede, che
vanno suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno.
Per
questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza
è fatto ordine a CO 1 di tagliare o arretrare ad almeno 8 metri dal confine della
particella n. 722 RFD di __________ di RE 1 le palme che si trovano sulla
particella n. 719 a una distanza inferiore dallo stesso. Per il resto l'istanza
è respinta.
2. Le spese
processuali di fr. 130.– sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Considerandi
II. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione
a:
– avv.;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.