16.2015.51
Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo
8 ottobre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2015.51
Lugano
8 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 agosto 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 24 giugno 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Giubiasco nella causa 0026-2015-t promossa con istanza del 2 giugno 2015 dalla
CO 1;
premesso
che con decisione del 24 giugno 2015 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco
ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1
fr.
1518.20 oltre interessi, spese esecutive (fr. 73.30) e spese d'incasso (fr.
150.–), ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Bellinzona e ha posto la tassa di giustizia di fr.
172.– a carico della RE 1, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di
fr. 80.–;
constatato
che il 5 agosto 2015 la RE 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo
di Giubiasco, dolendosi di non essere stata convocata a nessuna udienza e asserendo
di essere disposta a versare fr. 800.–;
preso
atto che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
ricordato
che con ordinanza del 17 agosto 2015 la reclamante è stata invitata a depositare
entro il 2 settembre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte,
la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale
Considerandi
d'appello, introiti AGITI;
rammentato
che visto il mancato versamento con ordinanza del 15 settembre 2015 alla
reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settembre 2015 per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3
CPC);
osservato
che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato ritirato il
18.
settembre 2015 allo sportello postale dalla reclamante (cfr. tracciamento
degli invii, numero dell'invio __________), la quale però non ha versato nulla nel
termine fissato;
accertato
che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte
nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art.
101.
cpv. 3 CPC);
posto
che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese
processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze
del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
stabilito inoltre che non si giustifica attribuire
indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per
osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.