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Decisione

16.2015.51

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

8 ottobre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2015.51

Lugano

8 ottobre 2015/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 agosto 2015 presentato da

RE 1

contro

la decisione emessa il 24 giugno 2015 dal Giudice di pace del circolo di

Giubiasco nella causa 0026-2015-t promossa con istanza del 2 giugno 2015 dalla

CO 1;

premesso

che con decisione del 24 giugno 2015 il Giudice di pace del circolo di Giubia­sco

ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1

fr.

1518.20 oltre interessi, spese esecutive (fr. 73.30) e spese d'incasso (fr.

150.–), ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'Ufficio

esecu­zioni e fallimenti di Bellinzona e ha posto la tassa di giustizia di fr.

172.– a carico della RE 1, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di

fr. 80.–;

constatato

che il 5 agosto 2015 la RE 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo

di Giubiasco, dolendosi di non essere stata convocata a nessuna udienza e asserendo

di essere disposta a versare fr. 800.–;

preso

atto che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

ricordato

che con ordinanza del 17 agosto 2015 la reclamante è stata invitata a deposi­tare

entro il 2 settembre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte,

la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale

Considerandi

d'appello, introiti AGITI;

rammentato

che visto il mancato versamento con ordinanza del 15 settembre 2015 alla

reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settembre 2015 per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3

CPC);

osservato

che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato ritirato il

18.

settembre 2015 allo sportello postale dalla reclamante (cfr. tracciamento

degli invii, numero dell'invio __________), la quale però non ha versato nulla nel

ter­mine fissato;

accertato

che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte

nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art.

101.

cpv. 3 CPC);

posto

che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese

processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze

del caso speci­fico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

stabilito inoltre che non si giustifica attribuire

indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per

osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.