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Decisione

16.2015.54

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

8 ottobre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2015.54

Lugano

8 ottobre 2015/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 19 agosto 2015 presentato da

RE

1 (D)

(patrocinato

dall' PA 1)

contro

la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore del Di­stretto di

Bellinzona nella causa SE.2013.12 (mandato) promossa con petizione del 15

gennaio 2013 dall'

CO 1;

premesso che con decisione del 17 giugno 2015 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato RE 1 a versare all'CO 1 fr.

9493.60 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2010 ponendo le spese, con una

tassa di giustizia di

fr. 900.–, a carico del convenuto, tenuto a rifondere

alla contro­parte fr. 2300.– per ripetibili;

preso atto che contro il predetto giudizio RE 1 è

insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2015, in cui postula l'annullamento

della decisione impugnata e il rigetto della petizione;

ricordato che con ordinanza del 25 agosto 2015 il

reclamante è stato invitato a depositare entro il 10 settembre 2015, a titolo

di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1000.– sul conto

corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

constatato che il 26 agosto 2015 il plico raccomandato

conte­nente la menzionata ordinanza è stato recapitato al rappresen­tante del

reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell' invio __________), il

quale il medesimo giorno ha chiesto una proroga fino al 30 settembre 2015 per

procedere al pagamento, il proprio cliente essendo all'estero fino al 15 settem­bre

2015;

considerato che il 28 agosto 2015 il presidente di

questa Camera ha respinto la richiesta di proroga del termine per versare l'anti­cipo;

ritenuto che, non essendo intervenuto versamento

alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 15 settembre 2015 al

reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settem­bre 2015 per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3

CPC);

rilevato che il 16 settembre 2015 pure il plico

raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al patro­cinatore

del reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e

che entro la scadenza fis­sata non è stato effettuato versamento alcuno;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo

per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il re­clamo

sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito

delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire

ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e non ha così

cagionato costi presumibili;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.