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Decisione

16.2015.56

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito

26 ottobre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 25

luglio 2014 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano Est di

convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento

di fr. 537.85 oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2014, così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE e postulando, in caso

di mancata conciliazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC. All'udienza del 23 settembre 2014, indetta per la conciliazione, l'istante

ha ribadito la sua domanda, mentre il convenuto si è invece rifiutato di

riconoscere la pretesa avversaria. In tale occasione, il Giudice di pace ha

chiesto all'istante di produrre determinata documentazione (le e-mail e la

fattura inviate all'istante dalla __________, la ricevuta attestante l'avvenuto

pagamento della menzionata fattura e le foto scattate dall'istante) e ha

sospeso la procedura. Il 20 ottobre 2014 CO 1 ha trasmesso al Giudice di pace

una lettera del 6 ottobre 2014 in cui la __________ confermava di avere

fatturato all'istante la riparazione eseguita su suo incarico di due camini nell'abitazione

di RE 1 così come di avere ricevuto il 20 giugno 2014 un bonifico da parte del

convenuto benché non avesse mai chiesto un pagamento. Così invitata il 18

novembre 2014 dal Giudice di pace, il 24 novembre 2014 la __________ ha prodotto

una copia della fattura di fr. 274.85 trasmessa l'11 febbraio 2014 a CO 1 e da

questi saldata il 29 aprile 2014 e ha specificato in fr. 300.– l'ammontare del

bonifico effettuato a suo favore da RE 1. In risposta alla richiesta di

spiegazioni del 13 aprile 2015 del Giudice di pace, l'istante ha ribadito in

sintesi di essere stato contattato dal convenuto, di avere accertato che i

camini necessitavano di riparazione e di avere incaricato della stessa la __________.

C. Statuendo il 28 luglio

2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare

all'istante fr. 537.85 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2014, rigettando in

via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese

processuali di fr. 140.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante

fr. 30.– di indennità.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 24 agosto 2015, in cui chiede – previo conferimento

dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – l'annullamento del giudizio

impugnato e il rinvio della causa al Giudice di pace. Con decreto del 27 agosto

2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Nella sua risposta del 2 ottobre 2015 CO 1 si è sostanzialmente rimesso al

giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 29 luglio 2015, di modo che il reclamo,

introdotto il 24 agosto 2015, è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace ha accertato che l'intervento eseguito il 24

gennaio 2014 dalla __________ è stato effettuato su incarico e a nome della

ditta individuale CO 1. A suo parere, il pagamento di fr. 300.– effettuato dal

convenuto alla __________ senza che quest'ultima abbia mai emesso una fattura

nei suoi confronti, “avvenuto oltretutto il giorno seguente alla ricezione del

precetto esecutivo fattogli intimare dalla CO 1 senza aver preventivamente

mosso a quest'ultima alcuna contestazione alla fattura del 16.4.2014, al

richiamo del 6.5.2014 e alla diffida del 20.5.2014, rappresenta un tentativo di

giustificazione che non può essere ammesso”. Ciò posto, considerato che il

convenuto può accordarsi direttamente con la __________ per ottenere la

restituzione dell'importo indebitamente versatole, ha accolto l'istanza, salvo per

gli interessi, fatti decorrere dal 6 maggio 2014 (anziché il 2 maggio 2014),

data della prima messa in mora.

4.

Il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di non avere esperito alcun tentativo di conciliazione (art.

197.

e segg. CPC) e di essersi limitato a verbalizzare le conclusioni delle

parti e a sospendere la causa. Ora si conviene che il verbale del 23 settembre

2014.

non menziona l'esito della conciliazione. Se non che la censura risulta

fine a sé stessa, il reclamante non traendone alcuna conseguenza, in

particolare egli non chiede di rinviare gli atti al Giudice di pace per

esperire un tentativo di conciliazione, ma perché gli siano trasmessi tutti gli

atti e gli sia data la possibilità di esprimersi in merito.

5.

RE 1 postula

l'annullamento della decisione impugnata rimproverando al Giudice di pace di

avere statuito fondandosi su dei documenti che non gli sono mai stati trasmessi

né mostrati. Egli si duole così della violazione del suo diritto di essere sentito.

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art.

53.

CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale

censura deve essere esaminata in primo luogo.

a) Il diritto di essere

sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di

prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi

esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga

argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire

sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una

presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi

determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato

sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese

quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni

presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere

comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare

uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I

156.

consid, 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1; cfr. CCR inc.

16.2012.43

del 14 giugno 2013, consid. 3a).

b) Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a

un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare

essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.

2000.

–. L'autorità di conciliazione che accetta di emanare una decisione ai

sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC deve dapprima chiudere a verbale la

procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura

decisionale (Infanger in: Basler

Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad. art. 212; Bohnet in: Code de procédure

civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC). Per l'art. 203

cpv. 2 CPC se entra in linea di conto una decisione nel merito secondo l'art.

212.

CPC, l'autorità di conciliazione può avvalersi, oltre che dei documenti

prodotti e – eventualmente – dell'ispezione oculare

effettuata, anche di altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne

risulti eccessivamente ritardato. Nella procedura decisionale, alla quale si

applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va tenuto un

verbale, che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo

che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze

e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti

perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto

che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa, infatti,

unicamente che non è previsto lo scambio di allegati scritti (Alvarez/Peter in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, Berna 2012, n. 11 ad art. 212; CCR

inc. 16.2014.7 consid. 5a del 22 aprile 2015).

c) In

concreto, all'udienza di conciliazione del 23 settembre 2014 il Giudice di pace

si è limitato a verbalizzare le rispettive posizioni delle parti e a chiedere all'istante

di produrre le e-mail e la fattura inviategli dalla __________, la ricevuta

attestante l'avvenuto pagamento della menzionata fattura e le foto da lui

scattate. La causa è stata quindi “momentaneamente sospesa” dal primo giudice.

Il 20 ottobre 2014 l'istante ha prodotto uno scritto del 6 ottobre 2014 della __________.

Il 18 novembre 2014 Giudice di pace si è rivolto direttamente a quest'ultima ditta

chiedendole di inviargli “una copia della vostra fattura emessa alla ditta CO 1

di __________, indicandoci la data esatta del saldo” e “l’ammontare esatto del

bonifico che la famiglia RE 1 ha fatto a vostro favore e se l'importo da voi

ricevuto, senza emissione di fattura, è stato ritornato alla famiglia RE 1 (in

caso affermativo la data esatta)”. E la __________ ha trasmesso la fattura

inviata all'istante e la registrazione contabile del bonifico di fr. 300.–

effettuato nei suoi confronti dal convenuto. In risposta alla richiesta del 13

aprile 2015 del Giudice di pace di fornire “una chiara spiegazione di chi e in

che modalità la ditta CO 1 ha ricevuto il mandato”, l'istante ha ribadito in

sintesi di essere stato contattato dal convenuto, di avere accertato che i

camini necessitavano di riparazione e di avere incaricato della stessa la __________.

d) Ora,

ci si può chiedere se il Giudice di pace potesse richiedere d'ufficio della

documentazione, non dovendo egli accertare i fatti d'ufficio (art. 153 cpv. 1

CPC), né sussistendo notevoli dubbi circa fatti non controversi (art. 153 cpv.

2.

CPC). Resta il fatto che lo scritto del 6 ottobre 2014 allegato alle e-mail

del 20 e del 31 ottobre 2014 dell'istante (doc. F), lo scritto del 18 novembre

2014.

del Giudice di pace alla __________, la risposta del 24 novembre 2014 di quest'ultima

e i documenti ad essa allegati, lo scritto del 13 aprile 2015 del Giudice di

pace a CO 1 e la risposta di quest'ultimo non sono stati mostrati né tantomeno

notificati al convenuto. Così facendo ed emanando la sua decisione, il Giudice

di pace non ha dato al convenuto la possibilità di esprimersi sulle menzionate prese

di posizione e documenti dell'istante e della __________. Ne discende che il primo

giudice ha violato il diritto di essere sentito del reclamante.

e) Tale

violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di

reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame

dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2).

Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia

necessario esaminare le altre censure sollevate dal convenuto. La decisione

impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo

avere indetto una nuova udienza, in cui il convenuto potrà esprimersi in merito

ai menzionati scritti e documenti prodotti dall'istante e dalla __________ ed

emetta una nuova decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Ben inteso, dovesse

il Giudice di pace sfruttare la possibilità offertagli dall'art. 124 cpv. 3 CPC

di tentare in ogni momento di conciliare le parti e qualora quest'ultime giungessero

a una transazione, la causa dovrà essere stralciata dal ruolo (art. 241 CPC), anziché

terminare con una sentenza.

6.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto

conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere

oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità di

inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da

solo e non avendo patito spese di rilievo. La mancata riscossione di spese

processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto (art. 118

lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace

affinché procedura nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. La domanda di gratuito patrocinio

è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.