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Decisione

16.2015.59

Accertamento di proprietà

22 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione del 26 marzo 2014 la Commissione di misura­zione, accertata la

legittimazione di RE 1 a continuare da sola nella procedura di opposizione, ha in

particolare considerato quanto segue:

“Dall'esame

della documentazione emerge che nella procedura di misurazione ufficiale che ci

occupa, il geometra assuntore non ha fatto altro, in buona sostanza, che

riprendere i confini vi­genti, pur adattandoli alla situazione di fatto, a

vantaggio dell'opponente, il cui fondo aumenta di superficie.

Infatti,

la sovrapposizione della mappa in vigore con quella della NMC pubblicata,

effettuata dalla scrivente Commissione, evidenzia la correttezza di quanto

indicato dal geometra assuntore nelle sue osservazioni, o meglio che dal

confronto grafico fra la mappa vigente e quella in esposizione la part. __________

RFP __________ non risulta sfavorita, ma anzi acquisisce – a svantaggio del

passaggio pedonale posto sulla part. __________ RFP __________ – una piccola

porzione di terreno corrispondente ad un arrotondamento, nonché una porzione di

terreno a svantaggio della part. __________ RFP di __________, o meglio sul

tratto a confine a sud-est della part. __________ RFP __________. […]

La

documentazione versata agli atti (fotografie) relativa all'asserita

presenza di un segno di demarca­zione su di un sasso, che sarebbe stato rimosso

nel 2010, non è stata circostanziata ol­tre, per cui non ha potuto essere

considerata.”

Ciò posto,

ha respinto l'opposizione ponendo le

tasse e le spese di giudizio di fr. 300.– a carico dell'opponente.

C. Il 25

aprile 2014 RE 1 si è rivolta al Giu­dice di pace del circolo di Agno chiedendogli

di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto all'annullamento della

decisione della Commissione di misurazione e ad acco­gliere la sua opposizione.

Essa ha chiesto che qualora la proce­dura non doves­se richiedere un preventivo

tentativo di concilia­zione obbligatorio, il proprio allegato fosse considerato

quale pe­tizione, il valore litigioso essendo “inferiore a fr. 5000.–”. All'u­dienza

del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e in tale

occasione esse hanno incaricato il Giudice di pace di nominare un geometra con

il compito di determinare i confini della particella n. __________ prima della

sua misurazione ufficiale. Interpellato dal Giudice di pace, il 3 ottobre 2015 il

geometra C__________ __________ ha risposto che “una ricostruzione dei

confini prima della misurazione ufficiale non aveva senso in quanto lo stato

era provvisorio con grado di preci­sione poco attendibile in quanto bisognava affidarsi

a vecchie map­pe non digitalizzate”. Invitata dal Giudice di pace a precisare

il valore litigioso, il 1° giugno 2015 l'istante ha comunicato di non rivendicare

alcun in­dennizzo, ma solo il ripristino del confine della particella n. __________

così come si presentava nel 1988 donde l'impossi­bilità di fissare un valore

litigioso poiché “non vi è stata nessuna modifica della superficie del suo fondo”.

D. Statuendo il 7 luglio 2015 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e ha confermato la decisione della

Commissione di misurazione del 26 marzo 2014. Le spese processuali di fr. 200.–

sono state poste a carico dell'attrice.

E. Contro

il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2015, chiedendo che venga “ripristinata

la vecchia planimetria e an­nullata la nuova […] che non corrisponde e ci toglierebbe

il sen­tiero senza motivo”. Nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2015 RE 1 si

è rimessa sostanzialmente al giudizio della Camera.

Considerandi

in

diritto: 1. a) Il Giudice di pace

ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 2000.–”. Per la

reclamante, per contro, tale valore supera fr. 2000.–, ragione

per cui il Giudice di pace non avrebbe potuto emanare una decisione come

conciliatore. Se non che, l'inte­ressata

non spende una parola per spiegare perché il valore fissato dal Giudice di pace

sarebbe manifestamente errato. La censura, insufficientemente motivata,

è pertanto inam­missibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, tenuto conto che

la stri­scia di terreno di cui è chiesto l'accertamento di proprietà ha un valore

di stima di fr. 987.– (7 m2 x 141.– fr./m2), si può

ragionevolmente presumere che il suo valore venale non superi la soglia di fr.

2000.

–. L'accertamento del primo giudice non appare arbitrario donde la competenza

di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

b) Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, le decisioni emanate dal Giudice di

pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con re­clamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).

In concreto, la deci­sione impugnata è pervenuta all'istante

al più presto l'8 luglio 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere

l'indo­mani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015

incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto l'8

settembre 2015. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto

ricevibile.

2.

La

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è

irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressa­mente alle parti di

avvalersi davanti all'autorità di re­clamo di nuove conclusioni, di allegazioni

di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giu­dice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente er­rato. Quanto

all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità

inferiore ha manifestamente di­satteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova im­portante,

idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli

elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266

consid. 2.3 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace ha osservato che “la richiesta di verifica del

confine tra la particella __________ e __________ è pos­sibile con l'estratto

mappa, inviato dall'attrice e riferito alla do­manda di costruzione del 1988 e

quello della misurazione uffi­ciale pubblicata l'11.03.2013 con un confronto grafico”.

Egli ha quindi accertato che “nel confronto grafico mediante sovrapposi­zione

delle mappe su un tavolo luminoso [risulta] che di fatto il geometra assuntore

non ha fatto altro che riprendere i confini vi­genti e in particolare per

quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una

piccola differenza a favore del map­pale __________”. Ciò posto ha respinto l'istanza.

5.

a) L'iscrizione

e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondia­rio federale ha luogo

sulla base di una misurazione uf­ficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit.

fin. CC), di cui la legge federale sulla geoinformazione (LGI,

RS 510.62) disci­plina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e

la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGI e art. 12

e 43 dell'Ordinanza federale sulla misurazione ufficiale, OMU: RS 211.432.2).

Nel

Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge

sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale

prevede, in particolare, che l'accertamento dei con­fini avviene

sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese

fotogrammetriche o di altri do­cumenti idonei definiti dal regolamento (art. 20

cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnova­mento

catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fon­diari, il Comune

interessato, previa autorizzazione del servi­zio di vigilanza, procede alla

pubblicazione dell'avviso di de­posito pubblico ai sensi dell'ordinanza

federale (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare

opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti

pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fon­diarie entro

15.

giorni dalla scadenza del periodo di esposi­zione (art. 36 cpv. 1). Le

azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponi­bili al giudice

civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). Il rinvio al

giudice ordinario non corrisponde di per sé a un ricorso contro la de­cisione

della commissione di misura­zione ma all'introduzione di un'azione di

accertamento della proprietà davanti al giu­dice civile, nell'ambito della

quale questi esamina libera­mente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3

lett. e OMU; CCR, inc. 16.2011.64 del 1° giugno 2012 consid. 4a e inc.

16.2011.8

del 20 dicembre 2011 consid. 3a).

b) In

concreto, l'istante ha promosso un'azione volta ad accer­tare che la striscia

di terreno di circa 7 m2, che il geometra as­sun­tore ha attribuito

alla particella n. __________, appartiene in realtà alla particella n. __________,

di cui lei e suo marito sono comproprie­tari in ragione di un mezzo ciascuno. Ora,

in regime di com­proprietà, per quanto si riferisce a pretese che riguardano

l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni com­proprietario può chiedere

a terzi prestazioni indivisibili, tra le quali si annovera l'azione di accertamento

della proprietà, nella misura in cui ciò sia compatibile con i diritti degli

altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC; RtiD II-2011 pag. 694). Ci si può

chiedere dunque se RE 1 potesse agire da sola, ov­vero senza l'altro

comproprietario, il quale per altro davanti alla Commissione di misurazione, ha

ritirato l'opposizione e conte­stato che la moglie potesse agire senza il suo

consenso, op­pure se anche __________ G__________ dovesse presentare l'azione e

formare così con la moglie un litisconsorzio necessario attivo (sula questione: Brunner/

Wichtermann: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 648; Perruchoud in: Com­mentaire Romand, Code

civil II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 648). La questione può ri­manere indecisa

giacché, come si vedrà di seguito, il re­clamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.

c) Nel

reclamo RE 1 asserisce che quando lei e suo marito hanno

acquistato il 6 giugno 1988 la particella n. __________ “era evidente che il

sentiero faceva parte in­tegrante della proprietà, non poteva essere diverso”. Rac­conta

poi tutta una serie di fatti, in parte nuovi e dunque irri­cevibili (art. 326

cpv. 1 CPC), ma non si confronta con la mo­tivazione

della decisione del primo giudice, in particolare non pretende che sarebbe manifestamente

errato, ovvero inso­stenibile, l'ac­certamento

del primo giudice secondo cui “il geometra assun­tore non ha fatto altro che

riprendere i confini vigenti e in parti­colare per quanto riguarda il confine a

sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a fa­vore

del mappale __________”, né tantomeno che il primo giudice ab­bia applicato in

modo er­rato il diritto. Ciò renderebbe finan­che irricevibile il reclamo per

carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

d) Sia

come sia la reclamante, in estrema sintesi, fonda la sua pretesa sul fatto che

sulla mappa precedente gran parte del sentiero che corre tra le due proprietà è

integrato nella parti­cella n. __________. E ciò, a suo parere, è dimostrato

dalla presenza di un segno di demarcazione posto a una delle estremità del sen­tiero.

Ora, che dalle planimetrie doc. C 1° foglio e doc. C1, ve­rosimilmente

risalenti a prima del 1988, al momento dell'acqui­sto della particella n. __________,

questa abbia un'esten­sione maggiore verso la particela n. __________ è

possibile. Sta di fatto che l'interessata non dimostra che quella fosse la

situa­zione vigente a quel mo­mento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla reclamante

stessa in questa sede, e finanche inammissibile (sopra consid. 2), risulta che

alla fine degli anni ottanta era stata allestita una nuova mappa dalla quale ri­sultava,

contrariamente a quella pre­cedente, che il confine tra le due proprietà non correva

più lungo il muro di sostegno della n. 56 ma “sporge per ca. cm 80 dallo

spigolo della stalla mapp. 61, confine che se ritenuta giusta la mappa,

dovrebbe occupare quasi tutto il sentiero” (lettera del 15 marzo 1989 dello

studio tecnico geometra __________ M__________ di __________). Esperito un

sopralluogo, __________ G__________, allora unico pro­prietario della particella

n. __________, e CO 1 hanno sotto­scritto un accordo in virtù del quale essi si

sono intesi nel senso di rettificare il confine delle due parti­celle “esattamente

sul sedime del vecchio muro esistente come ci ha spiegato [geometra M__________]”

(lettera dell'8 giugno 1989 prodotta il 16 gennaio 2015 al Giudice di pace). Nell'au­tunno

del 1989, in­fine, __________ G__________ ha comunicato al Municipio di __________

la volontà di riparare il muro di sostegno “che determina il confine della mia

proprietà” rilevando come “nella stesura dei nuovi piani catastali era stato

commesso un errore di trac­ciamento, per cui d'accordo con il mio confinante,

signor CO 1, mi appresto a ricostruire il muro su vecchi confini” (lettera del

27.

novembre 1989). Nelle circostanze descritte, pur non potendosi spiegare la

presenza di segni di demarca­zione sul terreno, non si può ritenere che

l'attrice abbia com­provato, come le incombeva (Foёx

in: Commentaire Ro­mand, op. cit., n. 56 ad art. 641), il suo diritto di

proprietà nel senso da lei auspicato. Per il resto, l'asserita manomis­sione

del som­marione si fonda su congetture, le quali non bastano per infon­dere

dubbi, tanto meno se si pensa che il docu­mento riporta l'esito di una cessione

di terreno oggetto della mutazione n. 297 del 4 giugno 1985. Ne discende, in

defini­tiva, che il re­clamo vede la sua sorte segnata.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità

di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, la resistente essendosi difesa

da solo e non avendo assunto spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico della recla­mante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Agno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.