16.2015.59
Accertamento di proprietà
22 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.59
Lugano
22 marzo 20177/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 7 luglio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa n. 20/2015 (accertamento di proprietà) promossa con istanza del 25 aprile 2014 nei
confronti di
CO
1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito della
procedura di demarcazione dei fondi e misurazione particellare
ufficiale nel Comune di __________ (lotto 1), __________ G__________ e RE 1, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della
particella n. __________ RFP, hanno inoltrato il 12 aprile 2013 opposizione
alla Commissione di misurazione sostenendo che, diversamente
da quanto indicato nella nuova misurazione, il confine del loro fondo verso la
particella n. __________, appartenente a CO 1, non coincideva con l'allineamento del loro muro di sostegno ma con
“il passaggio pedonale” situato a ridosso del menzionato muro. Invitato a
esprimersi, il 31 maggio 2013 il geometra assuntore ha rilevato in particolare
che dal confronto dei dati in vigore del registro fondiario provvisorio con
quelli della nuova mappa la particella n. __________ acquisiva una superficie
di 7 m² passando da 58 a 65 m². L'11 ottobre 2013 __________
G__________ ha ritirato la propria opposizione, mentre RE 1 ha dichiarato di
mantenere la propria opposizione, perché “il passaggio pedonale deve essere
attribuito interamente al loro fondo e non alla particella n. __________”. Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2013 essa
ha poi evidenziato l'esistenza di un segno di demarcazione su di un sasso
all'estremità del “passaggio pedonale” che nel 2010 “è stato inspiegabilmente distrutto”.
Fatti
B. Con
decisione del 26 marzo 2014 la Commissione di misurazione, accertata la
legittimazione di RE 1 a continuare da sola nella procedura di opposizione, ha in
particolare considerato quanto segue:
“Dall'esame
della documentazione emerge che nella procedura di misurazione ufficiale che ci
occupa, il geometra assuntore non ha fatto altro, in buona sostanza, che
riprendere i confini vigenti, pur adattandoli alla situazione di fatto, a
vantaggio dell'opponente, il cui fondo aumenta di superficie.
Infatti,
la sovrapposizione della mappa in vigore con quella della NMC pubblicata,
effettuata dalla scrivente Commissione, evidenzia la correttezza di quanto
indicato dal geometra assuntore nelle sue osservazioni, o meglio che dal
confronto grafico fra la mappa vigente e quella in esposizione la part. __________
RFP __________ non risulta sfavorita, ma anzi acquisisce – a svantaggio del
passaggio pedonale posto sulla part. __________ RFP __________ – una piccola
porzione di terreno corrispondente ad un arrotondamento, nonché una porzione di
terreno a svantaggio della part. __________ RFP di __________, o meglio sul
tratto a confine a sud-est della part. __________ RFP __________. […]
La
documentazione versata agli atti (fotografie) relativa all'asserita
presenza di un segno di demarcazione su di un sasso, che sarebbe stato rimosso
nel 2010, non è stata circostanziata oltre, per cui non ha potuto essere
considerata.”
Ciò posto,
ha respinto l'opposizione ponendo le
tasse e le spese di giudizio di fr. 300.– a carico dell'opponente.
C. Il 25
aprile 2014 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno chiedendogli
di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto all'annullamento della
decisione della Commissione di misurazione e ad accogliere la sua opposizione.
Essa ha chiesto che qualora la procedura non dovesse richiedere un preventivo
tentativo di conciliazione obbligatorio, il proprio allegato fosse considerato
quale petizione, il valore litigioso essendo “inferiore a fr. 5000.–”. All'udienza
del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e in tale
occasione esse hanno incaricato il Giudice di pace di nominare un geometra con
il compito di determinare i confini della particella n. __________ prima della
sua misurazione ufficiale. Interpellato dal Giudice di pace, il 3 ottobre 2015 il
geometra C__________ __________ ha risposto che “una ricostruzione dei
confini prima della misurazione ufficiale non aveva senso in quanto lo stato
era provvisorio con grado di precisione poco attendibile in quanto bisognava affidarsi
a vecchie mappe non digitalizzate”. Invitata dal Giudice di pace a precisare
il valore litigioso, il 1° giugno 2015 l'istante ha comunicato di non rivendicare
alcun indennizzo, ma solo il ripristino del confine della particella n. __________
così come si presentava nel 1988 donde l'impossibilità di fissare un valore
litigioso poiché “non vi è stata nessuna modifica della superficie del suo fondo”.
D. Statuendo il 7 luglio 2015 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e ha confermato la decisione della
Commissione di misurazione del 26 marzo 2014. Le spese processuali di fr. 200.–
sono state poste a carico dell'attrice.
E. Contro
il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2015, chiedendo che venga “ripristinata
la vecchia planimetria e annullata la nuova […] che non corrisponde e ci toglierebbe
il sentiero senza motivo”. Nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2015 RE 1 si
è rimessa sostanzialmente al giudizio della Camera.
Considerandi
in
diritto: 1. a) Il Giudice di pace
ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 2000.–”. Per la
reclamante, per contro, tale valore supera fr. 2000.–, ragione
per cui il Giudice di pace non avrebbe potuto emanare una decisione come
conciliatore. Se non che, l'interessata
non spende una parola per spiegare perché il valore fissato dal Giudice di pace
sarebbe manifestamente errato. La censura, insufficientemente motivata,
è pertanto inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, tenuto conto che
la striscia di terreno di cui è chiesto l'accertamento di proprietà ha un valore
di stima di fr. 987.– (7 m2 x 141.– fr./m2), si può
ragionevolmente presumere che il suo valore venale non superi la soglia di fr.
2000.
–. L'accertamento del primo giudice non appare arbitrario donde la competenza
di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
b) Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, le decisioni emanate dal Giudice di
pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).
In concreto, la decisione impugnata è pervenuta all'istante
al più presto l'8 luglio 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere
l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015
incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto l'8
settembre 2015. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto
ricevibile.
2.
La
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di
avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, di allegazioni
di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto
all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli
elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha osservato che “la richiesta di verifica del
confine tra la particella __________ e __________ è possibile con l'estratto
mappa, inviato dall'attrice e riferito alla domanda di costruzione del 1988 e
quello della misurazione ufficiale pubblicata l'11.03.2013 con un confronto grafico”.
Egli ha quindi accertato che “nel confronto grafico mediante sovrapposizione
delle mappe su un tavolo luminoso [risulta] che di fatto il geometra assuntore
non ha fatto altro che riprendere i confini vigenti e in particolare per
quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una
piccola differenza a favore del mappale __________”. Ciò posto ha respinto l'istanza.
5.
a) L'iscrizione
e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo
sulla base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit.
fin. CC), di cui la legge federale sulla geoinformazione (LGI,
RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e
la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGI e art. 12
e 43 dell'Ordinanza federale sulla misurazione ufficiale, OMU: RS 211.432.2).
Nel
Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge
sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale
prevede, in particolare, che l'accertamento dei confini avviene
sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese
fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20
cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento
catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune
interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla
pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'ordinanza
federale (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare
opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti
pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro
15.
giorni dalla scadenza del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le
azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponibili al giudice
civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). Il rinvio al
giudice ordinario non corrisponde di per sé a un ricorso contro la decisione
della commissione di misurazione ma all'introduzione di un'azione di
accertamento della proprietà davanti al giudice civile, nell'ambito della
quale questi esamina liberamente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3
lett. e OMU; CCR, inc. 16.2011.64 del 1° giugno 2012 consid. 4a e inc.
16.2011.8
del 20 dicembre 2011 consid. 3a).
b) In
concreto, l'istante ha promosso un'azione volta ad accertare che la striscia
di terreno di circa 7 m2, che il geometra assuntore ha attribuito
alla particella n. __________, appartiene in realtà alla particella n. __________,
di cui lei e suo marito sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno. Ora,
in regime di comproprietà, per quanto si riferisce a pretese che riguardano
l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni comproprietario può chiedere
a terzi prestazioni indivisibili, tra le quali si annovera l'azione di accertamento
della proprietà, nella misura in cui ciò sia compatibile con i diritti degli
altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC; RtiD II-2011 pag. 694). Ci si può
chiedere dunque se RE 1 potesse agire da sola, ovvero senza l'altro
comproprietario, il quale per altro davanti alla Commissione di misurazione, ha
ritirato l'opposizione e contestato che la moglie potesse agire senza il suo
consenso, oppure se anche __________ G__________ dovesse presentare l'azione e
formare così con la moglie un litisconsorzio necessario attivo (sula questione: Brunner/
Wichtermann: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 648; Perruchoud in: Commentaire Romand, Code
civil II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 648). La questione può rimanere indecisa
giacché, come si vedrà di seguito, il reclamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.
c) Nel
reclamo RE 1 asserisce che quando lei e suo marito hanno
acquistato il 6 giugno 1988 la particella n. __________ “era evidente che il
sentiero faceva parte integrante della proprietà, non poteva essere diverso”. Racconta
poi tutta una serie di fatti, in parte nuovi e dunque irricevibili (art. 326
cpv. 1 CPC), ma non si confronta con la motivazione
della decisione del primo giudice, in particolare non pretende che sarebbe manifestamente
errato, ovvero insostenibile, l'accertamento
del primo giudice secondo cui “il geometra assuntore non ha fatto altro che
riprendere i confini vigenti e in particolare per quanto riguarda il confine a
sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a favore
del mappale __________”, né tantomeno che il primo giudice abbia applicato in
modo errato il diritto. Ciò renderebbe finanche irricevibile il reclamo per
carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
d) Sia
come sia la reclamante, in estrema sintesi, fonda la sua pretesa sul fatto che
sulla mappa precedente gran parte del sentiero che corre tra le due proprietà è
integrato nella particella n. __________. E ciò, a suo parere, è dimostrato
dalla presenza di un segno di demarcazione posto a una delle estremità del sentiero.
Ora, che dalle planimetrie doc. C 1° foglio e doc. C1, verosimilmente
risalenti a prima del 1988, al momento dell'acquisto della particella n. __________,
questa abbia un'estensione maggiore verso la particela n. __________ è
possibile. Sta di fatto che l'interessata non dimostra che quella fosse la
situazione vigente a quel momento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla reclamante
stessa in questa sede, e finanche inammissibile (sopra consid. 2), risulta che
alla fine degli anni ottanta era stata allestita una nuova mappa dalla quale risultava,
contrariamente a quella precedente, che il confine tra le due proprietà non correva
più lungo il muro di sostegno della n. 56 ma “sporge per ca. cm 80 dallo
spigolo della stalla mapp. 61, confine che se ritenuta giusta la mappa,
dovrebbe occupare quasi tutto il sentiero” (lettera del 15 marzo 1989 dello
studio tecnico geometra __________ M__________ di __________). Esperito un
sopralluogo, __________ G__________, allora unico proprietario della particella
n. __________, e CO 1 hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale essi si
sono intesi nel senso di rettificare il confine delle due particelle “esattamente
sul sedime del vecchio muro esistente come ci ha spiegato [geometra M__________]”
(lettera dell'8 giugno 1989 prodotta il 16 gennaio 2015 al Giudice di pace). Nell'autunno
del 1989, infine, __________ G__________ ha comunicato al Municipio di __________
la volontà di riparare il muro di sostegno “che determina il confine della mia
proprietà” rilevando come “nella stesura dei nuovi piani catastali era stato
commesso un errore di tracciamento, per cui d'accordo con il mio confinante,
signor CO 1, mi appresto a ricostruire il muro su vecchi confini” (lettera del
27.
novembre 1989). Nelle circostanze descritte, pur non potendosi spiegare la
presenza di segni di demarcazione sul terreno, non si può ritenere che
l'attrice abbia comprovato, come le incombeva (Foёx
in: Commentaire Romand, op. cit., n. 56 ad art. 641), il suo diritto di
proprietà nel senso da lei auspicato. Per il resto, l'asserita manomissione
del sommarione si fonda su congetture, le quali non bastano per infondere
dubbi, tanto meno se si pensa che il documento riporta l'esito di una cessione
di terreno oggetto della mutazione n. 297 del 4 giugno 1985. Ne discende, in
definitiva, che il reclamo vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità
di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, la resistente essendosi difesa
da solo e non avendo assunto spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.