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Decisione

16.2015.60

Azione di manutenzione

15 gennaio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017, consid. 6c). L'azione va

accolta perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a

un atto di illecita violenza (Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365). L'atto di illecita

violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza né provocare

necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la

volontà del possessore senza essere autorizzato

dalla legge (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6). Se la turbativa del

possesso risulta dall'esercizio del diritto di proprietà fra vicini (art. 679

CC), gli estremi della turbativa vanno giudicati secondo il diritto di vicinato.

Viola l'art. 928 cpv. 1 CC, di conseguenza, ogni immissione eccessiva (“eccesso

pregiudizievole”) nel senso dell'art. 684 CC (RtiD II-2012 pag. 812 consid. 6a

con riferimenti; v. anche Pichonnaz,

op. cit., n. 11 ad art. 928 con riferimenti).

b) Ora,

quantunque si possano nutrire dubbi sul fatto che nell'ambito di un'azione

di natura possessoria, foss'anche retta dalla procedura sommaria, si

giustifichi un alleggerimento dell'onere probatorio limitato alla mera verosimiglianza

(cfr. Piotet in: Commentaire

Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 28 ad art. 8), con il reclamante si

conviene che fino al 31 dicembre 2010 l'azione possessoria era retta dalla procedura

di camera di consiglio di indole sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese). Essa prevedeva

pertanto un giudizio d'apparenza con un esame dei fatti limitato alla

verosimiglianza. E se in quest'ambito dall'istante non si pretendeva quindi una

prova piena, egli doveva nondimeno recare elementi che permettessero di rendere

verosimili le sue allegazioni, ovvero, in concreto, una turbativa del possesso

Considerandi

e il suo carattere eccessivo. Ammettere il contrario significherebbe accogliere

un'azione possessoria in base a semplici affermazioni.

c) In

concreto, a sostegno della sua pretesa, l'istante ha prodotto una serie di fotografie,

alle quali rinvia il verbale di sopralluogo, che ritraggono il piazzale

antistante i due garage in giorni di pioggia (doc. E e H). Tuttavia, se si può

dedurre certamente che vi sia un problema di pendenze del piazzale, dalle stesse

si può anche notare che l'acqua piovana accumulatasi davanti al garage

dell'istante non defluisce nella caditoia. Ciò non rende verosimile che “il problema

ha origine dalla pezza di asfalto fatta applicare dal vicino: l'acqua piovana,

scendendo lungo la rampa di accesso alle autorimesse, segue il solco tracciato

dall'aggiunta in asfalto e si riversa davanti all'autorimessa dell'istante,

raggiungendo un livello insostenibile”. Tanto meno se si pensa che, per lo stesso

istante, già prima dell'intervento del vicino, in caso di pioggia davanti alla

propria autorimessa l'acqua non defluiva nella canaletta di scolo ma formava

una pozza (doc. F). Anzi, il fatto che l'acqua ristagnasse già davanti

all'autorimessa lascia supporre che il problema sia riconducibile piuttosto

alla differenza di quote tra l'asfalto e il canaletto di scolo. Si volesse poi dare

per notorio che un ostacolo posto allo scorrimento naturale dell'acqua comporti

la deviazione del deflusso, tutto si ignora però sull'esistenza e sulle cause

del maggior accumulo di acqua piovana davanti all'autorimessa dell'istante, fatti

che non possono sicuramente ritenersi notori (sulla nozione di fatto notorio:

DTF 135 III 89 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte si deve concludere –

almeno a un sommario esame della fattispecie – che l'istante non ha reso verosimile

un eccesso pregiudizievole, ovvero una turbativa del possesso giusta l'art. 928

cpv. 1 CC. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore,

deve pertanto essere respinto.

7.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.