16.2015.60
Azione di manutenzione
15 gennaio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.60
Lugano
15 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 settembre 2015 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall' PA 1)
contro
la sentenza emessa il 13 agosto 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, nella causa DI.2008.205 (azione di manutenzione) da lui promossa
con istanza del 7 febbraio 2008 nei confronti di
CO 1
(patrocinato
dall' PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1
è stato comproprietario con la moglie ____________________, in ragione di un
mezzo ciascuno, della particella n. 657 RFD di __________ fino al 24 novembre
2014, quanto le rispettive quote sono state donate ai figli N__________ e V__________
__________, riservandosi il padre un diritto di abitazione vita natural durante
e la madre un diritto d'usufrutto. Il fondo confina con la particella n. 654
appartenente ad CO 1. Su entrambi sorgono case di abitazione le cui autorimesse
sono contigue e raggiungibili dalla sovrastante strada comunale attraverso un
piazzale in leggera pendenza, costruito in parte sulla particella n. 654 e in parte sulla n. 657. Il deflusso
dell'acqua piovana avviene tramite canaletti di scolo situati davanti alle
porte dei due garage. Tra luglio e agosto del 2007 CO 1 ha posato sulla parte
di piazzale antistante la propria autorimessa una striscia di catrame di circa
due centimetri di spessore. Il 16 agosto 2007 RE 1 ha scoperto i lavori
eseguiti dal vicino e il 30 agosto 2007 l'ha invitato a rimuovere lo strato di
asfalto sostenendo che davanti al proprio canaletto di scolo stagnava
dell'acqua proveniente dal fondo vicino. Il 29 novembre 2007 RE 1 ha reiterato
la richiesta senza esito.
B. Il 7 febbraio 2008 RE
1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, un'azione
possessoria, chiedendo che fosse ordinato ad CO 1 di rimuovere il rappezzo di
catrame posato davanti alla di lui autorimessa. All'udienza del 10 aprile 2008,
indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza.
L'istruttoria è terminata il 27 maggio 2013 e alla discussione finale tenutasi
lo stesso giorno le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. Statuendo
il 13 agosto 2015, il Pretore ha respinto l'azione ponendo le spese processuali
di complessivi fr. 500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto
fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre
2015 nel quale chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere l'istanza e, in via subordinata, l'annullamento dello
stesso e il rinvio della causa al Pretore. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre
2015 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al
momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, le azioni possessorie
erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374)
sicché la sentenza era appellabile nel termine di 10 giorni. Quanto al nuovo
diritto, esso nulla prevede in merito alla procedura applicabile, di modo che
salvo il caso manifesto (art. 257 CPC), l'azione è trattata a secondo del
valore litigioso con la procedura ordinaria o con quella semplificata (cfr. Ernst in:
Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 36 alle note introduttive
agli art. 926-929; Pichonnaz in:
Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 28 ad art. 927). In ogni
caso, la decisione è appellabile solo se il valore litigioso raggiunge almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie, il Pretore ha indicato il valore litigioso come “inferiore a
fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2015 (cfr. tracciamento degli invii
postali n. __________ agli atti). Introdotto nel termine di dieci giorni (il
più breve previsto dal Codice di procedura civile: art. 321 cpv. CPC), il reclamo
in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte
della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del
suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata il Pretore, dopo avere ammesso la legittimazione attiva dell'istante, ha considerato che un reclamo presentato 14 giorni dopo la constatazione
dei fatti poteva ritenersi tempestivo, donde la ricevibilità dell'azione
di manutenzione. Egli ha poi rilevato che “l'istante, pur
confrontato con le puntuali contestazioni del convenuto (il quale oltretutto sostiene
che è semmai la mancata manutenzione della parte di rampa sul mappale n. 657 a
creare problemi all'istante e ad averne creati anche sul mappale n. 654), non
ha fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva (ex art. 8 CCS) circa la
circostanza (finalmente solo asserita) che la “pezza d'asfalto” fatta
posare dal convenuto sia effettivamente la causa dei danni lamentati”. Ciò
posto il Pretore ha respinto l'azione.
4. Il reclamante
lamenta innanzitutto una violazione dell'obbligo di motivazione, il Pretore non
avendo spiegato, neppure brevemente, i motivi per cui ritiene che egli
non abbia fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva. A suo parere, il
primo giudice ha omesso di spiegare cosa avrebbe dovuto essere provato, cosa non
sarebbe stato provato, il motivo per cui i mezzi di prova prodotti non sarebbero
sufficienti e quali mezzi di prova sarebbero stati più pertinenti o necessari.
a) Che,
come nel previgente diritto cantonale (art. 285 cpv. 2 lett. 5 CPC ticinese) una
sentenza civile debba essere motivata, anche solo su richiesta di parte, non fa
dubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono
quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò
a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere
breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con
cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve
– a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale
(DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2
con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio
2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
b) Nella
fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma il Pretore si è
pur sempre espresso sulla tempestività dell'azione e rimproverato all'istante
di non avere dimostrato la circostanza, “finalmente solo asserita”, che la “pezza
d'asfalto” fatta posare dal convenuto sia la causa dei danni da lui lamentati. Tale
motivazione permette di capire senza equivoci che l'azione è stata respinta
poiché l'istante non aveva dimostrato una turbativa del possesso dovuta all'agire
del vicino. Che poi essa non aggradi o dispiaccia all'istante ancora non
significa che egli non fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni
davanti a un'autorità superiore. Né incombe al primo giudice indicare quali
mezzi di prova “sarebbero stati più pertinenti o necessari”, il suo compito
essendo quello di valutare le prove prodotte dalle parti e non di suggerire
loro i mezzi di prova che avrebbero potuto apportare per sostanziare le proprie
allegazioni, tanto meno a parti debitamente patrocinate. Al proposito non si
giustifica un rinvio degli atti al primo giudice. Al riguardo il reclamo si
rivela destinato all'insuccesso.
5. RE 1
ravvisa una “possibile denegata giustizia” per il fatto
che la decisione è stata emessa oltre sette anni dopo l'inoltro della sua
istanza. Ora, se con il reclamante si può convenire che trattandosi di
una procedura sommaria la durata della causa può apparire quanto meno anomala e
incompatibile con il principio di celerità, dalla doglianza egli non trae
alcuna concreta conseguenza. Il ritardo poi non incide sull'esito della
decisione, ma abiliterebbe, tutt'al più, l'interessato a chiedere l'accertamento
formale della remora nel dispositivo di questa sentenza (DTF 130 I 333 consid.
5.3; CCR, sentenza inc. 16.2014.22 del 2 giugno 2015 consid. 4). Su questo
punto il reclamo non merita ulteriore disamina.
6. Il reclamante censura
il fatto che il Pretore gli abbia rimproverato di non avere recato la prova
piena di quanto asserito, dimenticandosi che in virtù del previgente
ordinamento processuale ticinese l'azione era trattata con la procedura
sommaria di Camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese). L'istante poteva
quindi limitarsi a “suffragare” la propria tesi, ciò che egli ha rispettato producendo
in causa diverse fotografie e chiedendo di esperire un sopralluogo. Egli
soggiunge altresì che il giudice può far capo anche delle presunzioni di fatto,
tanto più in una fattispecie in cui è notoria la circostanza che “se su di una
rampa dove scorre dell'acqua si deposita un pezzo d'asfalto che crei un ostacolo
per l'acqua, la stessa tenderà a scorrere nella direzione in cui non c'è
l'ostacolo e a depositarsi dove meglio può fluire, l'accumulo di acqua davanti
al suo garage deve essere considerata l'ordinaria conseguenza della posa della
pezza d'asfalto di fronte all'autorimessa del vicino”. Egli ritiene quindi che la
turbativa sia il risultato di un fatto notorio della comune esperienza della
vita e dei principi empirici della scienza, sicché non era necessario che egli
comprovasse ulteriormente la propria pretesa e in particolare che chiedesse una
perizia.
a) L'art.
928 CC prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore
della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1).
L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative
ulteriori e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di
uno stato di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile
per tale motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente
dall'altra azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la
restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza),
nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di
far valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). La questione del possesso
non può tuttavia essere completamente separata dalla questione del diritto: la
situazione giuridica materiale va presa in considerazione segnatamente quando
si tratta di delimitare il possesso e, quindi, di verificare se la turbativa proviene
“da un atto di illecita violenza”. Vi è un atto di illecita violenza quando la
turbativa del possesso non è autorizzata né dal possessore né dalla legge (sentenza del Tribunale federale 5D_92/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 2 con rinvii;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017, consid. 6c). L'azione va
accolta perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a
un atto di illecita violenza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365). L'atto di illecita
violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza né provocare
necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la
volontà del possessore senza essere autorizzato
dalla legge (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6). Se la turbativa del
possesso risulta dall'esercizio del diritto di proprietà fra vicini (art. 679
CC), gli estremi della turbativa vanno giudicati secondo il diritto di vicinato.
Viola l'art. 928 cpv. 1 CC, di conseguenza, ogni immissione eccessiva (“eccesso
pregiudizievole”) nel senso dell'art. 684 CC (RtiD II-2012 pag. 812 consid. 6a
con riferimenti; v. anche Pichonnaz,
op. cit., n. 11 ad art. 928 con riferimenti).
b) Ora,
quantunque si possano nutrire dubbi sul fatto che nell'ambito di un'azione
di natura possessoria, foss'anche retta dalla procedura sommaria, si
giustifichi un alleggerimento dell'onere probatorio limitato alla mera verosimiglianza
(cfr. Piotet in: Commentaire
Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 28 ad art. 8), con il reclamante si
conviene che fino al 31 dicembre 2010 l'azione possessoria era retta dalla procedura
di camera di consiglio di indole sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese). Essa prevedeva
pertanto un giudizio d'apparenza con un esame dei fatti limitato alla
verosimiglianza. E se in quest'ambito dall'istante non si pretendeva quindi una
prova piena, egli doveva nondimeno recare elementi che permettessero di rendere
verosimili le sue allegazioni, ovvero, in concreto, una turbativa del possesso
Considerandi
e il suo carattere eccessivo. Ammettere il contrario significherebbe accogliere
un'azione possessoria in base a semplici affermazioni.
c) In
concreto, a sostegno della sua pretesa, l'istante ha prodotto una serie di fotografie,
alle quali rinvia il verbale di sopralluogo, che ritraggono il piazzale
antistante i due garage in giorni di pioggia (doc. E e H). Tuttavia, se si può
dedurre certamente che vi sia un problema di pendenze del piazzale, dalle stesse
si può anche notare che l'acqua piovana accumulatasi davanti al garage
dell'istante non defluisce nella caditoia. Ciò non rende verosimile che “il problema
ha origine dalla pezza di asfalto fatta applicare dal vicino: l'acqua piovana,
scendendo lungo la rampa di accesso alle autorimesse, segue il solco tracciato
dall'aggiunta in asfalto e si riversa davanti all'autorimessa dell'istante,
raggiungendo un livello insostenibile”. Tanto meno se si pensa che, per lo stesso
istante, già prima dell'intervento del vicino, in caso di pioggia davanti alla
propria autorimessa l'acqua non defluiva nella canaletta di scolo ma formava
una pozza (doc. F). Anzi, il fatto che l'acqua ristagnasse già davanti
all'autorimessa lascia supporre che il problema sia riconducibile piuttosto
alla differenza di quote tra l'asfalto e il canaletto di scolo. Si volesse poi dare
per notorio che un ostacolo posto allo scorrimento naturale dell'acqua comporti
la deviazione del deflusso, tutto si ignora però sull'esistenza e sulle cause
del maggior accumulo di acqua piovana davanti all'autorimessa dell'istante, fatti
che non possono sicuramente ritenersi notori (sulla nozione di fatto notorio:
DTF 135 III 89 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte si deve concludere –
almeno a un sommario esame della fattispecie – che l'istante non ha reso verosimile
un eccesso pregiudizievole, ovvero una turbativa del possesso giusta l'art. 928
cpv. 1 CC. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle
risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore,
deve pertanto essere respinto.
7.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.