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Decisione

16.2015.61

Contratto d'appalto - conclusione del contratto - rescissione del committente contro indennità - quantificazione della mercede

15 febbraio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi elementi da inserire nel volantino (doc. 5) tant'è

che nel mese di aprile 2014 esso ha sollecitato la fornitura degli stessi (doc.

8). D'altro lato la K__________ ha allestito la bozza di stampa e l'ha inviata

alla controparte per approvazione (doc. 8). Nelle circostanze descritte si può ritemere

che, quanto meno per atti concludenti, le parti hanno concluso un

contratto, il quale soggiace alle norme dell'appalto (art. 363 segg. CO).

c) Premesso ciò, dagli atti risulta nondimeno che il 29 aprile 2014

il CO 1 ha comunicato alla K__________ di rifiutare la

proposta di quest'ultima di aumentare il prezzo dell'appalto e

l'ha informata avere deliberato la fornitura dei prospetti pubblicitari del

P__________ a un'altra ditta. Considerato che a quel momento l'opera non era

ancora terminata ma che il committente non ha fatto valere violazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale manifestazione di volontà non può

che essere interpretata alla stregua di una rescissione del contratto, ammissibile

in ogni momento, ai sensi dell'art. 377 CO. Da quell'istante il

contratto d'appalto cessa e si

trasforma in una relazione contrattuale di liquidazione, nella quale il committente

deve remunerare il lavoro già fatto e indennizzare completamente l'appaltatore. L'ammontare della remunerazione si

determina sulla base del prezzo contrattuale, o, in difetto di pattuizione alcuna,

sulla scorta dell'art. 374 CO, ovvero

secondo i costi effettivi (Gauch,

Der Werkvertrag, 5a edizione, pag. 210 n. 528 segg.; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar

OR I, op. cit., n. 11 ad art. 377; Chaix,

Commentaire Romand CO I, 2a edizione, n. 10 ad art. 377). L'onere di

provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa fondata sull'art. 377 CO spetta

all'appaltatore (art. 8 CC; Chaix,

op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).

d) Nella fattispecie,

dopo la comunicazione dell'ente pubblico di non volersi più avvalere della

prestazione della K__________, questa ha emesso, il 12 maggio

2014, una fattura di fr. 1836.– (fr. 1700.– più IVA) per il lavoro di elaborazione

grafica del nuovo flyer esclusi i costi di stampa (doc. 10), specificando di

essersi limitata a fatturare “il lavoro fin qui svolto su

vostre indicazione con la sola esclusione dei costi di stampa” (doc. 9). L'ente pubblico ha invero più volte chiesto alla società di specificare

le ore impiegate per integrare nel volantino i nuovi elementi (doc. 11, 12 e

13), ma la ditta si è pervicacemente rifiutata di quantificare le ore di lavoro

svolte sostenendo che la richiesta era fuori luogo poiché la mercede era stata

pattuita “a corpo” (doc. 11 e 12).

Considerandi

e) Dagli atti risulta

che per la riprogettazione del volantino promozionale sul

P__________ e per la sua stampa in

10.

000.

esemplari, il 19 giugno 2013 la K__________ ha trasmesso all'ente pubblico

un preventivo di fr. 2400.– più IVA (doc. 2) e che il 25 giugno 2013 il Comune,

per il tramite del proprio segretario comunale, ha confermato “la fornitura di

10.

000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA” (doc. 3). Le parti si erano così accordate su un prezzo forfettario (art.

373.

cpv. 1 CO: sulla nozione: Gauch,

op. cit., pag. 369 n. 900), tant'è che per lo stesso convenuto si trattava di

un “tetto massimo” (osservazioni dell'11 dicembre 2014), ragione

per cui, di principio, il committente deve sempre pagare la mercede intera,

quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era

stato preveduto (art. 373 cpv. 3 CO).

Trattandosi della mercede

per il lavoro svolto in virtù dell'art. 377 CO, una quantificazione secondo le

ore non entrava pertanto in considerazione, le parti avendo come si è detto, pattuito

una mercede a corpo. In tal caso, il committente deve versare la parte di mercede

contrattuale corrispondente alla proporzione tra la prestazione parziale e il

valore di quella intera (sentenza del Tribunale federale 4A_152/2009 del 29

giugno 2009 consid. 2.5; Gauch,

op. cit., pag. 213 n. 538). In concreto, è incontestato che la K__________

è stata incaricata della riprogettazione di un volantino

promozionale del P__________ e della sua stampa in 10 000 esemplari. È altresì

palese che, dopo l'allestimento delle bozze del volantino promozionale da parte

della ditta, l'ente pubblico ha receduto dal contratto, sicché l'incarico è

stato eseguito solo a metà. Non essendo chiaro se la prestazione di carattere artistico-intellettuale

fosse prevalente rispetto alla stampa dei volantini, ma tenuto conto delle circostanze

del caso, in particolare delle modalità e delle tempistiche con cui è stato

rescisso il contratto poi affidato a un altro studio, così come del fatto che il

committente ha fornito diversi elementi (nuovo logo, testi, riferimenti: doc.

3), un importo di fr. 1296.–, IVA compresa, appare senz'altro proporzionato a

quanto svolto e a quanto ancora restava da svolgere per rispetto ai fr. 2400.– più

IVA pattuiti. Non si giustifica per contro di riconoscere le ulteriori pretese,

segnatamente il risarcimento danni sulla base dell'art. 41 CO, per nulla

comprovato, o un indennizzo per “rescissione senza motivo del contratto”,

nemmeno quantificato. Quanto agli interessi, essi decorrono dal

26.

maggio 2014, data delle prima interpellazione (doc. 11).

8.

Le spese processuali

seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del

reclamo, esse sono poste per 3/5 a carico della reclamante e per il resto a

carico dell'opponente. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per

altro nemmeno rivendicate, il CO 1 essendosi difeso da solo e le osservazioni del

7.

ottobre 2015, di quattro sole righe, non avendo causato spese di rilievo

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il pronunciato sulle spese e le ripetibili di

primo grado segue l'analoga ripartizione, fermo restando che l'indennità per

inconvenienza è lievemente ridotta.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto

nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta. Di

conseguenza CO 2 è condannato a pagare all'attrice

fr. 1296.– più interessi del 5% dal 26 maggio

2014.

1.1 L'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano

è rigettata in via definitiva per fr. 1296.– più interessi del 5% dal 26 maggio

2014.

2. Le spese

processuali di fr. 250.– sono poste per 3/5 a carico dell'attrice e per 2/5 a

carico del convenuto, al quale l'attrice rifonderà un'indennità di fr. 60.–.

II. Le spese processuali di

fr. 300.– sono poste per 3/5 a carico della reclamante e per 2/5 a carico del CO

1.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.