16.2015.61
Contratto d'appalto - conclusione del contratto - rescissione del committente contro indennità - quantificazione della mercede
15 febbraio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.61
Lugano
15 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 settembre 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 17 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. C14-008 (contratto d'appalto) da lei promossa con petizione
del 14 novembre 2014 nei confronti del
CO 1
(rappresentato
dal Municipio);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 19
giugno 2013 la società K__________ di __________, così richiesta,
ha trasmesso al CO 1 un preventivo di fr. 2400.– più IVA per “la riprogettazione di un volantino
promozionale del P__________ e per la sua stampa in 10 000 esemplari”. Il 25 giugno 2013 l'ente pubblico ha confermato
“la fornitura di 10 000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA” salvo aggiungere “come condizione dovranno essere ceduti i diritti d'autore al Municipio di __________”. La K__________, ha chiesto spiegazioni
su quest'ultima pretesa, senza ottenere risposta. Sollecitata dall'ente
pubblico a fornire i prospetti, il 14 aprile 2014 la K__________ ha comunicato che
li avrebbe consegnati “non appena fosse
stata approvata la bozza di stampa da lei preparata” informando l'autorità che a causa del tempo trascorso i costi della
stampa erano aumentati e riservandosi “di comunicare il costo attuale una volta
ricevuta l'approvazione della bozza e
di andare in stampa solo previo adeguamento della vostra delibera”. Il 16
aprile 2014 l'ente pubblico le ha
comunicato alcune modifiche da apportare alla bozza di stampa e chiesto di inviargli
“il preventivo di stampa e i costi per concedere i diritti d'autore del __________ al Municipio”. La società
ha nuovamente richiesto, senza però ottenere risposta, che cosa
intendesse l'ente pubblico per “cessione
dei diritti di autore sui __________” e il 17 aprile 2014 essa gli ha comunicato
l'aggiornamento dell'offerta di fr. 2829.60 (fr. 2620.– più IVA) dovuti
all'aumento dei costi di stampa.
Il 29 aprile
2014 il CO 1 ha comunicato alla K__________ di avere deciso di incaricare un'altra
ditta della fornitura di prospetti promozionali del P__________. Il 12
maggio 2014 la K__________ ha trasmesso all'ente pubblico una fattura di fr.
1836.– (fr. 1700.– più IVA) per il lavoro di elaborazione grafica del nuovo
flyer, esclusi i costi di stampa. Alle richieste di spiegazioni del
Comune sulle ore impiegate, la società si è rifiutata di rispondere e il 3
luglio 2014 l'ente pubblico le ha comunicato di essere disposto a riconoscerle
un'indennità di fr. 700.–. La proposta
è stata rifiutata e il 17 luglio successivo la K__________ ha invitato l'ente
pubblico a pagare complessivi fr. 2964.60 (“capitale dovuto” fr. 2829.60,
“interessi maturati ad oggi” fr. 34.98, “indennità art. 41 CO” fr. 100.–) entro
dieci giorni. Il 31 luglio 2014 il Municipio ha contestato la richiesta di un
risarcimento, ha ritirato la sua offerta e ha proposto di versare fr. 220.–. Il
4 agosto 2014 la società ha risposto di ritenere di avere diritto all'intera somma richiesta e, considerati gli interessi
maturati (fr. 42.44), ha chiesto il pagamento di fr. 2972.05 entro dieci giorni. Nulla avendo ottenuto, il 27 agosto 2014 la K__________ ha
fatto notificare al CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2829.60 oltre interessi al 5% dal 18
aprile 2014 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1) l'offerta del
19.06.2013 (aggiornata dal 17.04.2014) e rel. conferma Sig. __________ del
25.06.2013 per fornitura flyer P__________” e “2), indennità art. 41 CO”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con “istanza di rigetto dell'opposizione” (recte
petizione) del 14 novembre 2014 RE 1, alla quale la K__________ aveva ceduto la
sua pretesa, ha convenuto il CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso
per ottenere il pagamento di fr. 2829.60 più interessi al 5% dal 18 aprile 2014
e fr. 100.– a titolo di indennità ai sensi dell'art. 41 CO, così come il
rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza dell'11 dicembre
2014, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere
l'azione sulla scorta di un memoriale scritto. In una replica spontanea del
giorno successivo l'attrice ha confermato il suo punto di vista.
C. Statuendo
il 22 dicembre 2014 il Giudice di pace, considerando in sintesi che l'attrice
non potesse prevalersi dell'autorizzazione ad agire rilasciata alla K__________
ma dovesse ricominciare la causa dalla conciliazione, ha respinto la petizione.
Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'attrice. Adita
dall'attrice, questa Camera con decisione dell'11 maggio 2015, stabilito che essa
non dovesse ripetere il tentativo di conciliazione, ha annullato il giudizio
impugnato e ha rinviato gli atti al primo giudice per una nuova decisione (inc.
16.2015.7).
D. Ripristinata la
litispendenza, con decisione del 17 agosto 2015 il Giudice di pace ha respinto
la petizione. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 settembre
2015 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e la
riforma dello stesso nel senso di accogliere la petizione o, quanto meno in via
subordinata, di condannare la controparte a pagarle fr. 2400.– più IVA così
come un indennizzo per “rescissione senza motivo del contratto” da parte del
convenuto, da stabilirsi dal giudice. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2015
il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 18 agosto 2015. Il reclamo,
introdotto l'11 settembre 2015, è pertanto tempestivo.
2. Al reclamo RE 1 allega
40 documenti. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti
all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova (Jeandin in: Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). In realtà si tratta
della documentazione già compresa nel fascicolo processuale del primo giudice
sicché al riguardo non occorre dilungarsi.
3. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo
dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF
140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
4. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha dapprima
considerato tardive le osservazioni scritte del 12 dicembre 2014 dell'attrice
poiché presentate dopo la chiusura del dibattimento. In seguito, dopo avere precisato
che l'esecuzione di servizi fotografici è retta di principio dalle norme sul
contratto d'appalto e manifestato dubbi sulla validità della cessione, valida a
suo parere unicamente in relazione alla pretesa di fr. 1836.–, corrispondente
all'importo fatturato il 12 maggio 2014 dalla cedente, ha ritenuto che la
condizione posta dall'ente pubblico della cessione dei diritti d'autore sui volantini promozionali realizzati dalla K__________ costituiva
un elemento essenziale del contratto. Per il primo giudice, siccome sulla
questione le parti non si erano accordate, tra le stesse non era sorto alcun
contratto, ciò che rendeva superfluo stabilire quale fosse il contenuto del contratto,
così come le conseguenze di eventuali inadempienze contrattuali. A maggior
ragione – egli ha soggiunto – “dal momento che l'attrice [recte la K__________]
aveva dichiarato espressamente di rinunciarvi e di limitarsi a chiedere la
remunerazione per il lavoro svolto”. Il Giudice di pace ha poi constatato che, in
mancanza di indicazioni sul numero di ore di lavoro e del loro costo, nemmeno
era possibile fissare un'indennità e che neppure potevano essere considerate le
due offerte transattive formulate dall'ente pubblico, perché entrambe erano
state rifiutate. Infine, il primo giudice, accertata la mancanza dei presupposti,
ha respinto la pretesa di ottenere un indennizzo di fr. 100.– sulla base dell'art.
41 CO.
5. La
reclamante si duole anzitutto che per il primo giudice la cessione di credito
sia valida soltanto per fr. 1836.–. Ora, a prescindere che la validità di una
cessione non implica l'esistenza del credito ceduto, giacché anche i crediti
oggetto di contestazione possono essere ceduti, una cessione è valida per
l'intero credito ceduto scritto nella stessa (art. 165 CO). Nella fattispecie, la
cessione è quindi valida per l'intero credito ceduto dalla K__________ indicato
nella cessione di credito del 3 novembre 2014, vale a dire per “fr. 2829.60 più
interessi di mora al 5% e spese come da PE n. 1708994” dell'Ufficio esecuzione
di Lugano. Su questo punto il reclamo è pertanto fondato.
6. La
reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere considerato inammissibile la
sua replica spontanea del 12 dicembre 2014. A suo avviso, tale allegato era ricevibile
poiché all'udienza del giorno precedente il Giudice di pace non aveva impedito
al convenuto di interromperla continuamente e non le aveva dunque consentito di
replicare oralmente. Ora, in concreto, l'attrice ha sottoscritto senza
riserve il verbale d'udienza dell'11 dicembre 2014, dal quale risulta
che ella ha replicato, tant'è che si è riconfermata nell'istanza e
relativa documentazione. Ne segue che ella non poteva pretendere, una volta
chiusa l'udienza, di presentare un memoriale in cui ridiscute le osservazioni
avversarie. Avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, avrebbe
dovuto segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si
presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CCR, sentenza inc. 16.2012.26 del 16 luglio 2012; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 235;
Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235). Ciò premesso, le sole affermazioni
della reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi
sull'esattezza del verbale. Sulla questione non occorre dilungarsi.
7. Per
la reclamante, l'opinione del primo giudice secondo cui nessun contratto si è
perfezionato tra la K__________ e il CO 1 è errata.
a) Un
contratto è perfezionato quando i contraenti hanno manifestato concordemente,
in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti
essenziali (art. 1 CO), fermo restando che se i contraenti si accordarono su
tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve
circa alcuni punti secondari (art. 2 cpv. 1 CO). Ciò è il caso se essi si sono
accordati sia sui punti oggettivamente essenziali, ovvero quelli che costituiscono
il contenuto minimo ma indispensabile del contratto, sia sugli eventuali punti
soggettivamente essenziali, ovvero su questioni secondarie da un punto di vista
oggettivo ma che, per una o entrambe le parti, costituiscono nondimeno un
aspetto determinante per la conclusione del contratto (Kramer/Schmidlin in: Berner Kommentar, 1986, n. 7 segg. ad
art. 2 CO; Zellweger-Gut-knecht/Bucher in: Basler Kommentar, OR I, 6ª
edizione, n. 3 ad art. 2 CO). Il mancato accordo sugli altri punti secondari
riservati, come pure su quelli non riservati non compromette per contro il
perfezionamento del contratto, ritenuto che in tal caso il giudice deciderà sui
medesimi secondo la natura del negozio (art. 2 cpv. 2 CO).
b) In
concreto, il 19 giugno 2013 W__________ ha comunicato al Municipio
di __________ che il costo complessivo per 10 000 volantini “incluso progetto grafico e assistenza alla stampa”
era di fr. 2400.– più IVA (doc. 2). Il 25 giugno successivo M__________, segretario
comunale, gli ha confermato “la
fornitura di 10 000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA”, aggiungendo che “come condizione dovranno essere ceduti i diritti d'autore al Municipio di __________” (doc. 3). Alla richiesta formulata lo
stesso giorno da W__________ di sapere “cosa si intende per diritto d'autore” (doc. 4) e ad analoghe successive
richieste, l'ente pubblico non ha mai risposto. Senza incorrere in arbitrio, il
primo giudice poteva ritenere che su questo punto le parti non avessero
raggiunto un accordo.
Resta il fatto che, dal
fascicolo processuale non si evince che per le parti la cessione dei diritti
d'autore dovesse essere considerata un
punto essenziale del loro contratto, tant'è vero che, nonostante la
mancata intesa su tale aspetto, esse hanno iniziato ad adempiere l'accordo
iniziale. Da un lato, in effetti, l'ente pubblico ha trasmesso alla K__________
Fatti
i nuovi elementi da inserire nel volantino (doc. 5) tant'è
che nel mese di aprile 2014 esso ha sollecitato la fornitura degli stessi (doc.
8). D'altro lato la K__________ ha allestito la bozza di stampa e l'ha inviata
alla controparte per approvazione (doc. 8). Nelle circostanze descritte si può ritemere
che, quanto meno per atti concludenti, le parti hanno concluso un
contratto, il quale soggiace alle norme dell'appalto (art. 363 segg. CO).
c) Premesso ciò, dagli atti risulta nondimeno che il 29 aprile 2014
il CO 1 ha comunicato alla K__________ di rifiutare la
proposta di quest'ultima di aumentare il prezzo dell'appalto e
l'ha informata avere deliberato la fornitura dei prospetti pubblicitari del
P__________ a un'altra ditta. Considerato che a quel momento l'opera non era
ancora terminata ma che il committente non ha fatto valere violazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale manifestazione di volontà non può
che essere interpretata alla stregua di una rescissione del contratto, ammissibile
in ogni momento, ai sensi dell'art. 377 CO. Da quell'istante il
contratto d'appalto cessa e si
trasforma in una relazione contrattuale di liquidazione, nella quale il committente
deve remunerare il lavoro già fatto e indennizzare completamente l'appaltatore. L'ammontare della remunerazione si
determina sulla base del prezzo contrattuale, o, in difetto di pattuizione alcuna,
sulla scorta dell'art. 374 CO, ovvero
secondo i costi effettivi (Gauch,
Der Werkvertrag, 5a edizione, pag. 210 n. 528 segg.; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar
OR I, op. cit., n. 11 ad art. 377; Chaix,
Commentaire Romand CO I, 2a edizione, n. 10 ad art. 377). L'onere di
provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa fondata sull'art. 377 CO spetta
all'appaltatore (art. 8 CC; Chaix,
op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
d) Nella fattispecie,
dopo la comunicazione dell'ente pubblico di non volersi più avvalere della
prestazione della K__________, questa ha emesso, il 12 maggio
2014, una fattura di fr. 1836.– (fr. 1700.– più IVA) per il lavoro di elaborazione
grafica del nuovo flyer esclusi i costi di stampa (doc. 10), specificando di
essersi limitata a fatturare “il lavoro fin qui svolto su
vostre indicazione con la sola esclusione dei costi di stampa” (doc. 9). L'ente pubblico ha invero più volte chiesto alla società di specificare
le ore impiegate per integrare nel volantino i nuovi elementi (doc. 11, 12 e
13), ma la ditta si è pervicacemente rifiutata di quantificare le ore di lavoro
svolte sostenendo che la richiesta era fuori luogo poiché la mercede era stata
pattuita “a corpo” (doc. 11 e 12).
Considerandi
e) Dagli atti risulta
che per la riprogettazione del volantino promozionale sul
P__________ e per la sua stampa in
10.
000.
esemplari, il 19 giugno 2013 la K__________ ha trasmesso all'ente pubblico
un preventivo di fr. 2400.– più IVA (doc. 2) e che il 25 giugno 2013 il Comune,
per il tramite del proprio segretario comunale, ha confermato “la fornitura di
10.
000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA” (doc. 3). Le parti si erano così accordate su un prezzo forfettario (art.
373.
cpv. 1 CO: sulla nozione: Gauch,
op. cit., pag. 369 n. 900), tant'è che per lo stesso convenuto si trattava di
un “tetto massimo” (osservazioni dell'11 dicembre 2014), ragione
per cui, di principio, il committente deve sempre pagare la mercede intera,
quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era
stato preveduto (art. 373 cpv. 3 CO).
Trattandosi della mercede
per il lavoro svolto in virtù dell'art. 377 CO, una quantificazione secondo le
ore non entrava pertanto in considerazione, le parti avendo come si è detto, pattuito
una mercede a corpo. In tal caso, il committente deve versare la parte di mercede
contrattuale corrispondente alla proporzione tra la prestazione parziale e il
valore di quella intera (sentenza del Tribunale federale 4A_152/2009 del 29
giugno 2009 consid. 2.5; Gauch,
op. cit., pag. 213 n. 538). In concreto, è incontestato che la K__________
è stata incaricata della riprogettazione di un volantino
promozionale del P__________ e della sua stampa in 10 000 esemplari. È altresì
palese che, dopo l'allestimento delle bozze del volantino promozionale da parte
della ditta, l'ente pubblico ha receduto dal contratto, sicché l'incarico è
stato eseguito solo a metà. Non essendo chiaro se la prestazione di carattere artistico-intellettuale
fosse prevalente rispetto alla stampa dei volantini, ma tenuto conto delle circostanze
del caso, in particolare delle modalità e delle tempistiche con cui è stato
rescisso il contratto poi affidato a un altro studio, così come del fatto che il
committente ha fornito diversi elementi (nuovo logo, testi, riferimenti: doc.
3), un importo di fr. 1296.–, IVA compresa, appare senz'altro proporzionato a
quanto svolto e a quanto ancora restava da svolgere per rispetto ai fr. 2400.– più
IVA pattuiti. Non si giustifica per contro di riconoscere le ulteriori pretese,
segnatamente il risarcimento danni sulla base dell'art. 41 CO, per nulla
comprovato, o un indennizzo per “rescissione senza motivo del contratto”,
nemmeno quantificato. Quanto agli interessi, essi decorrono dal
26.
maggio 2014, data delle prima interpellazione (doc. 11).
8.
Le spese processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del
reclamo, esse sono poste per 3/5 a carico della reclamante e per il resto a
carico dell'opponente. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per
altro nemmeno rivendicate, il CO 1 essendosi difeso da solo e le osservazioni del
7.
ottobre 2015, di quattro sole righe, non avendo causato spese di rilievo
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il pronunciato sulle spese e le ripetibili di
primo grado segue l'analoga ripartizione, fermo restando che l'indennità per
inconvenienza è lievemente ridotta.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto
nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza CO 2 è condannato a pagare all'attrice
fr. 1296.– più interessi del 5% dal 26 maggio
2014.
1.1 L'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano
è rigettata in via definitiva per fr. 1296.– più interessi del 5% dal 26 maggio
2014.
2. Le spese
processuali di fr. 250.– sono poste per 3/5 a carico dell'attrice e per 2/5 a
carico del convenuto, al quale l'attrice rifonderà un'indennità di fr. 60.–.
II. Le spese processuali di
fr. 300.– sono poste per 3/5 a carico della reclamante e per 2/5 a carico del CO
1.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.