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Decisione

16.2015.63

Indebito arricchimento - diritto di essere sentito

17 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti dell'istante disponevano

di una valida procura ed erano legittimati alla rappresentanza processuale.

Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte

segnata.

7. La reclamante

lamenta la violazione delle norme della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento, ritenendo non vi fossero i presupposti perché il

Giudice di pace potesse pronunciare il rigetto definitivo

dell'opposizione e che egli avrebbe potuto semmai pronunciare unicamente il

rigetto provvisorio. Ora, l'istante non ha promosso una procedura sommaria

volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare (art.

251 lett. a CPC), la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art.

198 lett. a CPC), ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di

conciliazione, volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità

di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in

esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via

definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può

Considerandi

essere rimproverato al primo giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante,

ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il

rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE (CCR sentenze inc. 16.2013.25

dell'11 settembre 2013 consid. 4 e 16.2014.66 del 17 febbraio 2016 consid. 7).

Ne segue che anche questa censura è priva di consistenza. Ciò posto il reclamo,

che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella ridotta misura

in cui è ricevibile, dev'essere respinto.

8.

Il reclamo non pone

questioni di principio o di importanza rilevante e viene quindi evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3

LOG).

9.

L'emanazione

dell'attuale sentenza rende priva d'oggetto la ricusa dei presidenti di questa

Camera e della prima Camera civile del Tribunale d'Appello, che non fanno parte

della Corte giudicante.

10.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica riconoscere

ripetibili all'opponente, la quale non ha motivato i requisiti per ottenere

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Quanto al gratuito patrocinio,

esso non può essere accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di

parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevible, il reclamo è respinto.

2. La domanda di gratuito

patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di fr.

100.– sono poste a carico della reclamante.

4. L'istanza di ricusa del 22

ottobre 2015 rivolta al presidente della prima Camera civile, giudice Giorgio

A. Bernasconi e al presidente della Camera di civile dei reclami, giudice

Enrico Giani, è priva d'oggetto.

5. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.