16.2015.63
Indebito arricchimento - diritto di essere sentito
17 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.63
Lugano
17 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
vicepresidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 settembre 2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 17 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa 16/A/15/Co (indebito arricchimento) promossa con
istanza del 2 aprile 2015 da
CO
1
(rappresentata
da );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo 2014 un
dipendente della CO 1, addetto alla distribuzione della corrispondenza, ha
inserito, per una svista, l'avviso di ritiro del mandato di pagamento
di fr. 873.30 indirizzato al titolare della casella postale n. __________0__________
di __________, la società I__________, nella casella postale n. __________4__________ dell'RE 1 la quale
l'indomani lo ha riscosso allo sportello postale di __________, legittimandosi
con la sua carta d'identità. La CO 1, accortasi dell'errore, ha corrisposto
l'importo del menzionato mandato di pagamento alla società beneficiaria e con
lettere del 27 novembre 2014 e del 23 dicembre 2014 ha chiesto
all'avvocata il rimborso del denaro indebitamente
percepito. Non avendone ottenuto la restituzione, il 12 marzo 2015 la CO
1 ha fatto notificare all'RE 1 il precetto esecutivo n. __________5
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 873.30 indicando quale
causa dell'obbligazione “mandato di pagamento di fr. 873.30 incassato a torto
il 5.3.2014, mancata restituzione”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 2
aprile 2015 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest chiedendo la convocazione dell'RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in
caso di mancata intesa, di pronunciare una decisione ai sensi dell'art. 212
CPC volta a ottenere il pagamento di fr. 873.30 più fr. 53.30 per le spese
esecutive, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE.
All'udienza dell'8 luglio 2015 l'istante, unica comparente, ha confermato le
sue domande e la sua richiesta di emanazione di una decisione.
C. Statuendo il 17
agosto 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a
pagare fr. 873.30 alla CO 1 e rigettando in via definitiva, per tale importo,
l'opposizione interposta dalla convenuta al predetto PE. La tassa di giustizia
di fr. 100.– è stata posta a carico della convenuta. Non sono state assegnate
indennità.
D. Contro il giudizio
appena citato la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 24
settembre 2015, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via
principale di accertarne la nullità e in via subordinata di annullarlo. Con
decreto del 25 settembre 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Il 22 ottobre 2015 la reclamante ha chiesto di
riconsiderare il menzionato decreto nel senso di conferire effetto sospensivo
al reclamo e ha ricusato il presidente di questa Camera e quello della prima
Camera civile del Tribunale d'appello. Il 29 ottobre 2015 la CO 1 ha chiesto la
conferma del decreto presidenziale. Con decreto del 10 novembre 2015 il
vicepresidente di questa Camera ha respinto la nuova domanda di concessione
dell'effetto sospensivo. Lo stesso giorno alla reclamante è stato assegnato un
termine fino al 26 novembre 2015 per depositare un anticipo di fr. 100.– in
garanzia delle spese processuali. Il 26 novembre 2015 la reclamante ha chiesto
la concessione di un ulteriore termine di 30 giorni, subordinatamente di 20
giorni, per versare l'anticipo richiesto. Il 27 novembre 2015 alla reclamante è
stato fissato un ultimo termine fino al 18 dicembre 2015 per procedere al
deposito del citato anticipo. Il 18 dicembre 2015 la reclamante ha introdotto
una richiesta di rinuncia all'anticipo corredata di un'istanza di gratuito patrocinio
volta all'esenzione dalle spese processuali. Con ordinanza del 21 dicembre 2015
il vicepresidente di questa Camera ha revocato le precedenti richieste di
anticipo. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2016 la CO 1 ha chiesto la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 25 agosto 2015, sicché il
reclamo, introdotto il 24 settembre 2015, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con pieno
potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto –
federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento
delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.
2.3 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che il 5 marzo 2014 la
convenuta, previa presentazione di un documento d'identità, ha incassato un
mandato di pagamento intestato alla società I__________ SA, depositato per
errore nella sua casella postale e che dagli atti di causa non risultava che la
convenuta avesse sollevato contestazioni riguardo alle richieste di rimborso
formulatele dall'istante con lettere del 27 novembre e del 23 dicembre 2014, ha
considerato che “la causa risulta chiara per la presente decisione”. Ciò posto,
il primo giudice ha accolto l'istanza.
4. La reclamante si
duole della violazione dell'art. 212 CPC e del suo diritto previsto dall'art.
29 Cost. di essere sentita prima della pronuncia di qualsiasi decisione nei
suoi confronti. A suo avviso, il Giudice di pace, vista la sua assenza
all'udienza di conciliazione, prima di giudicare la controversia ai sensi
dell'art. 212 CPC doveva riconvocare le parti per consentirle di esprimersi
“oralmente, poiché rimasta totalmente ignara della richiesta dell'attore e
della decisione del Giudice di pace di emanare una sentenza finale senza uno
straccio di procedura e amministrazione di prove” o quantomeno doveva
permetterle di prendere posizione per iscritto in merito all'istanza e ai
documenti prodotti dalla controparte.
a)
Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non
compare l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata
conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se rilasciare
l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC), se sottoporre alle parti una
proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora, se così richiesta dall'attore,
emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un
valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC), scelta quest'ultima
adottata dal Giudice di pace. La richiesta dell'attore di decidere dovrebbe di
principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta
possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può
però anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo
restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta
sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta
del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte
convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di
decidere la controversia (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016
consid. 5 con riferimento a RtiD II-2014 n. 40c, pag. 871). Se
l'autorità di conciliazione approva tale richiesta, essa, dopo avere chiuso a
verbale, se esistente, la procedura di conciliazione, deve aprire, oralmente o per iscritto, la procedura decisionale (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO,
3ª edizione, n. 13 ad. art. 212).
b) Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura
alla parte a un procedimento la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica e comprende il diritto
per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 141 V 557 consid.
3.1 e sentenze del Tribunale federale 5A_37/2017 del 10 luglio 2017
consid. 3.1.1 e 5D_132/2011 del 7 febbraio 2012 consid.
2.3). Il diritto non è tuttavia assoluto: la parte che per propria colpa non
partecipa a un'udienza debitamente fissata non può avvalersi di una violazione
del proprio diritto di essere sentita (sentenza del Tribunale federale
5D_132/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3 con riferimenti).
c) Nella
fattispecie, nell'istanza di conciliazione la CO 1 ha chiesto che “qualora non
si giungesse a una conciliazione”, “il Giudice faccia una decisione (art. 212
CPC)” (istanza, pag. 1). Inoltre, nella citazione all'udienza di conciliazione
il Giudice di pace ha reso attente le parti delle conseguenze in caso di
mancata comparizione all'udienza riportando il testo integrale dell'art. 206
CPC. In siffatte circostanze, la convenuta non poteva ignorare che la controparte
avesse istato, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, per l'emanazione
di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC e non può essere considerata
sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di pace, preso atto
della sua assenza ingiustificata e dell'impossibilità di conciliare le parti
(art. 201 cpv. 1 CPC), abbia proceduto come in caso di mancata conciliazione
(art. 206 cpv. 2 CPC) e accettato di giudicare la controversia come chiestogli
dall'istante, che ha riconfermato le sue richieste. Procedendo all'emanazione
del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice di
pace non è dunque incorso in un'errata applicazione dell'art. 212 CPC, né ha
violato il diritto di essere sentita della convenuta, la quale non è comparsa
all'udienza benché regolarmente citata.
5. La reclamante
eccepisce la carente legittimazione attiva dell'istante, ritenendo che titolare
del credito oggetto del procedimento sarebbe semmai la I__________, la quale
“non risulta aver mai delegato la Posta per alcun recupero credito”. Non
sollevata in prima istanza, questa contestazione, riguardante un presupposto di
merito, è nuova e pertanto irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). A
ogni modo, quand'anche la censura potesse essere esaminata, essa non gioverebbe
al reclamante. In effetti, un mandato di pagamento postale può essere
qualificato come un assegno regolato da specifiche disposizioni postali (Engel, Contrats de droit suisse, 2a
edizione, pag. 578 con rinvio a Guhl/Merz/Druey,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ª edizione, pag. 541) e La CO 1, che ha
versato per un errore fr. 873.30 alla convenuta, è legittimata a pretendere la
restituzione del denaro sulla base dell'art. 63 cpv. 1 CO (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
speciaux, 5a edizione, n. 5619).
6. La reclamante
contesta la legittimazione dei rappresentanti dell'istante, la “Rete Postale e
vendita di Bellinzona” e Roberto Manini, a rappresentarla in giudizio (art. 59
cpv. 2 lett. c, 66, 67 e 68 CPC) e quindi l'esistenza di un presupposto
processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). A suo parere, i rappresentanti
dell'istante non hanno esibito una valida procura e il Giudice di pace non ha compiuto
alcuna verifica in tal senso. Secondo gli articoli 68 cpv. 1 CPC
e 204 cpv. 3 lit. c CPC in controversie con un valore litigioso fino a 30 000.–
il datore di lavoro può farsi rappresentare nella procedura di conciliazione da
un suo dipendente e delegargli il compito rappresentarlo all'udienza di
conciliazione a condizione che egli sia stato autorizzato per iscritto a
concludere una transazione. Nella fattispecie, l'istanza di
conciliazione, sebbene in essa sia indicato come rappresentante della CO 1 la
“Rete posta e Vendita, Centro di servizio finanze sud”, entità di per sé priva
di personalità giuridica, è stata sottoscritta a nome
dell'istante dal suo dipendente, con funzione di responsabile del Centro servizi
finanze Sud, A__________ H__________, il quale si è legittimato mediante la
procura, allegata all'istanza, rilasciatagli il 2 luglio 2013 dalla CO 1,
agente tramite i suoi membri con diritto di firma collettiva a due C__________ __________ e L__________ __________ (cfr. estratto del
registro di commercio allegato all'istanza),
che lo autorizzava rappresentare la datrice di lavoro di fronte a tutte le
autorità giudiziarie, a nominare un rappresentante, a transare, ad
acquiescere o desistere, così come a concludere un patto di arbitrato.
All'udienza di conciliazione dell'8 luglio 2015 la CO 1 si è invece fatta rappresentare
da R__________ __________, suo dipendente con funzione di
responsabile della contabilità del Centro servizi finanze Sud.
Ora, è vero che per svista R__________ __________ ha omesso di depositare agli
atti la procura. Resta il fatto che con le osservazioni del 4 gennaio
2016 La CO 1 ha prodotto una procura generale del 2 luglio 2013 a
suo favore, di tenore identico a quella rilasciata a A__________ H__________,
che lo abilitava quindi anche a concludere una transazione. Ne discende che entrambi
Fatti
i dipendenti dell'istante disponevano
di una valida procura ed erano legittimati alla rappresentanza processuale.
Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte
segnata.
7. La reclamante
lamenta la violazione delle norme della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, ritenendo non vi fossero i presupposti perché il
Giudice di pace potesse pronunciare il rigetto definitivo
dell'opposizione e che egli avrebbe potuto semmai pronunciare unicamente il
rigetto provvisorio. Ora, l'istante non ha promosso una procedura sommaria
volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare (art.
251 lett. a CPC), la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art.
198 lett. a CPC), ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di
conciliazione, volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità
di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in
esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può
Considerandi
essere rimproverato al primo giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante,
ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il
rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE (CCR sentenze inc. 16.2013.25
dell'11 settembre 2013 consid. 4 e 16.2014.66 del 17 febbraio 2016 consid. 7).
Ne segue che anche questa censura è priva di consistenza. Ciò posto il reclamo,
che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella ridotta misura
in cui è ricevibile, dev'essere respinto.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio o di importanza rilevante e viene quindi evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3
LOG).
9.
L'emanazione
dell'attuale sentenza rende priva d'oggetto la ricusa dei presidenti di questa
Camera e della prima Camera civile del Tribunale d'Appello, che non fanno parte
della Corte giudicante.
10.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica riconoscere
ripetibili all'opponente, la quale non ha motivato i requisiti per ottenere
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Quanto al gratuito patrocinio,
esso non può essere accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di
parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevible, il reclamo è respinto.
2. La domanda di gratuito
patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico della reclamante.
4. L'istanza di ricusa del 22
ottobre 2015 rivolta al presidente della prima Camera civile, giudice Giorgio
A. Bernasconi e al presidente della Camera di civile dei reclami, giudice
Enrico Giani, è priva d'oggetto.
5. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.