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Decisione

16.2015.67

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

16 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2015.67

Lugano

16 novembre 2015/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato da

e RE 2

contro

la decisione emessa il 25 agosto 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona nella causa SE.2014.83 (locazione) promossa con petizione del 22

ottobre 2014 nei confronti di

CO 1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 1);

premesso che con decisione del 25 agosto 2015 il

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione

presentata da RE 1 e RE 2 volta a ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 9850.20

oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2013 e spese esecutive di fr. 122.–, così

come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell'UE

di Lugano, ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico

degli attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili;

preso atto che contro il predetto giudizio RE 1 e RE 2

sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015, in cui

postulano la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la

petizione;

ricordato che con ordinanza del 2 ottobre 2015 i

reclamanti sono stati invitati a depositare entro il 19 ottobre 2015, a titolo

di anti­cipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1050.– sul

conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

Considerandi

ritenuto che il 5 ottobre 2015 il plico raccomandato

contenente la citata ordinanza è stato recapitato ai reclamanti (cfr. traccia­mento

degli invii, numero dell'invio __________);

considerato che, non essendo intervenuto versamento

alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 22 ottobre 2015 ai

reclamanti è stato impartito un ultimo termine fino al 2 novembre 2015 per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, de­corso infruttuoso il

termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3

CPC);

rilevato che il 23 ottobre 2015 il plico raccomandato

contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato ai reclamanti (cfr. trac­ciamento

degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fissata non

è stato effettuato versamento alcuno;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo

per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il re­clamo

sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporta

l'addebito delle spese processuali ai reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase

CPC);

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire

ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per

osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 100.– sono poste a carico dei reclamanti.

3.

Notificazione a:

–e

avv. dott..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.