16.2015.68
Lavoro - CCNL alberghiero - accordo riguardante il vitto
26 febbraio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.68
Lugano
26 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 ottobre 2015 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 1° settembre 2015 dal Vice Giudice di pace del circolo
di Giubiasco nella causa 0001-2014-O (lavoro) da lei promossa con petizione
del 6 gennaio 2014 nei confronti di
CO
1
(rappresentata
dal PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. La
__________ Sagl, società che gestiva l'omonimo esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 come cameriera dal 1° marzo 2011 con
un grado di occupazione del 40% e un salario lordo mensile di fr. 1353.–. Dal 1° settembre 2011 il grado di occupazione della lavoratrice
è passato al 100% e il suo stipendio lordo mensile a fr. 3383.–. Le
parti hanno adottato quale contratto il testo del “contratto di lavoro indeterminato
per collaboratori a tempo pieno o part-time con salario mensile” edito dall'Ufficio di controllo del contratto collettivo di
lavoro (CCNL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, che
prevede per quanto non regolato dallo stesso, l'applicazione del CCNL del 2010 e della
legislazione svizzera sul diritto del lavoro. Le parti non hanno stabilito
alcuna deduzione salariale per il vitto e nel corso del rapporto di lavoro la
datrice di lavoro non ha mai dedotto dal salario della lavoratrice dei costi
per il vitto. CO 1 è stata licenziata con effetto al 31 maggio 2013. Il 2
settembre 2013 la __________ Sagl ha
mutato la propria ragione sociale in RE 1.
Il
13 febbraio 2014 quest'ultima società ha fatto notificare a CO 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per
ottenere l'incasso di
fr. 3400.– più interessi al 5% dal 6 ottobre 2013, indicando quale causa
dell'obbligazione “indennizzo per la totalità dei pranzi consumati dalla sig.
ra CO 1 (340) nel corso della sua attività quale dipendente presso lo Snack-Bar
in gestione dalla ns Società”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 6 gennaio 2014 la RE 1 si è rivolta al Giudice di
pace del circolo di Giubiasco per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 3400.–
oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2013, importo corrispondente a un
indennizzo per i 340 pasti consumati dalla lavoratrice nell'esercizio pubblico
dell'attrice. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2014 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. All'udienza dell'11 aprile 2014 le parti
hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria esse hanno rinunciato
alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 30 marzo 2015 e del
3 giugno 2015 nelle quali hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
Statuendo il 1° settembre 2015 il Vice Giudice di pace ha respinto la
petizione. Le spese processuali di fr. 296.– sono state poste a carico dello
Stato del Cantone Ticino.
C. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
2 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2015 CO 1 ha concluso per
il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 2
settembre 2015, sicché il reclamo, introdotto il 2 ottobre 2015, è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140
III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il
Vice Giudice di pace ha accertato che [secondo la clausola n. 18 del contratto
concluso dalle parti] in assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto
e alloggio valgono le detrazioni minime stabilite dall'amministrazione federale
delle contribuzioni che prevedono fr. 10.– per ogni pasto. Per il primo giudice,
l'attrice non ha tuttavia dimostrato che la convenuta abbia effettivamente
consumato 340 pasti nell'esercizio pubblico da lei gestito nel corso dei 27
mesi in cui vi aveva lavorato. A suo parere le deposizioni del cuoco __________
Z__________ e della cameriera __________ A__________, divergenti tra loro, non permettevano
di accertare gli accordi tra le parti in merito al vitto né “quali pasti siano
stati serviti” alla convenuta. Egli ha inoltre accertato che nel conteggio del
salario mensile rilasciato alla dipendente, l'attrice non aveva mai dedotto dal
salario lordo dei costi per il vitto sicché la rivendicazione dell'attrice è avvenuta
in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro. Se non che,
egli ha soggiunto, l'attrice avrebbe invece dovuto procedere in modo diligente
e chiedere mensilmente o su brevi periodi gli eventuali indennizzi per i
pranzi, ciò che avrebbe permesso di tutelare i suoi interessi e quelli della
dipendente. Ciò posto, ritenuto che “la pretesa dell'attrice non ha trovato riscontro
oggettivo nelle risultanze istruttorie”, il Vice Giudice di pace ha concluso
che gli indennizzi chiesti dall'attrice siano stati “estinti per compensazione
o per tacita rinuncia”, donde la reiezione della petizione.
4.
La
reclamante rimprovera al Vice Giudice di pace di avere considerato
che essa aveva in sintesi rinunciato a dedurre i pasti consumati dalla
dipendente, anziché stabilire che essi erano delle prestazioni onerose che ella
doveva pagare in virtù dell'art. 29 CCNL e della clausola n. 18 contemplata in entrambi i
contratti del 28 febbraio e dell'8 settembre 2011 da lei sottoscritti. Essa assevera che se il vitto fosse stato gratuito, esso sarebbe
dovuto essere considerato una prestazione in natura e avrebbe dovuto fare
parte del salario determinante sul quale avrebbero dovuto essere pagati i
contributi dell'AVS oltre a doverne considerare il valore ai fini dell'IVA. La
reclamante ritiene inoltre che la testimonianza di __________ A__________, sua
ex dipendente e amica della convenuta, non sia attendibile perché essa lavorava
dalle 16.30 alle 21.00 e non poteva quindi avere visto la convenuta pranzare,
mentre quella fornita da __________ Z__________, cuoco e gestore dello snack bar,
il quale ha dichiarato che la convenuta consumava regolarmente i pasti da lui
cucinati e solo eccezionalmente si portava il cibo da casa, dev'essere
considerata veritiera.
a) L'art. 13 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro
dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera prevede tra le possibili
deduzioni salariali le spese per il vitto e l'alloggio. Ove opti per una tale detrazione “il datore di lavoro è
tenuto a dedurre dal salario i costi di vitto e alloggio a norma dell'art. 29 CCNL. Le prestazioni non comprese dal
datore di lavoro nel salario lordo determinante ai sensi dell'art. 7 OAVS (salario in natura) o le prestazioni
in natura per le quali è stata scelta un'aliquota inferiore a quella stabilita dall'amministrazione federale delle contribuzioni sono elementi del salario
rilevanti dal punto di vista delle assicurazioni sociali. Su tali elementi in
natura del salario sono dovuti mensilmente i contributi alle assicurazioni
sociali. A posteriori tali prestazioni in natura non possono più essere
incassate o compensate con altre pretese del collaboratore derivanti dal
rapporto di lavoro” (Commentario del CCNL, stato 1° gennaio 2012, prima
edizione, pag. 31). Le deduzioni per il vitto comprendono l'imposta sul valore
aggiunto dell'8%.
L'art. 29 cpv. 1 CCNL prevede che se non esiste alcun accordo scritto sul
vitto e l'alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite si applicano le
tariffe minime stabilite dall' amministrazione
federale delle contribuzioni. “Per principio, vanno conteggiati solo i pasti
effettivamente consumati, ciò vale anche per il calcolo delle deduzioni forfetarie.
Durante le vacanze, in caso di malattia, infortunio, ecc. sono ridotte anche le
deduzioni forfetarie, salvo se c'è
una convenzione scritta con l'accordo
del collaboratore” (Commentario relativo al CCNL, op. cit., pag. 67).
b) In concreto, __________ Z__________, cuoco e gerente dell'esercizio
pubblico, ha dichiarato che la convenuta consumava quasi regolarmente i pasti “ad
eccezione delle volte che occasionalmente portava [il cibo] direttamente da
casa; i pasti erano quasi regolarmente dei pasti caldi tipo piadine o altro”
(deposizione del 18 dicembre 2014, verbali pag. 1 risposta 1) e ha soggiunto
che “nessuno segnava le volte che la signora CO 1 pranzava con cibi del bar;
segnalava alla signora L__________ unicamente le volte che la signora portava i
cibi da casa” (verbali pag. 2 risposta 12). Se non che, anche se
si considera solo tale deposizione, ciò non basta per dimostrare quanti pasti
la dipendente ha consumato e tantomeno che essa ha consumato 340 pasti nei 27
mesi durante i quali ha lavorato nell'esercizio pubblico dell'attrice, ovvero
la pretesa di quest'ultima. Ne segue che la conclusione del Vice Giudice
di pace secondo cui la RE 1 non ha provato il consumo da parte della convenuta
di 340 pasti non può dirsi errata e già per questo motivo il
reclamo è destinato all'insuccesso. Comunque sia, quand'anche il numero di pasti effettivamente consumati dalla
convenuta fosse stato dimostrato dall'attrice, l'esito del
giudizio – come si vedrà qui di seguito – non muterebbe.
c) In
concreto, le parti non hanno previsto alcun accordo scritto riguardante
il vitto sicché per i pasti effettivamente consumati dalla dipendente erano
applicabili le tariffe stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni,
che negli anni 2011/2013 prevedevano un importo di fr. 10.– per ogni pasto (clausola
n. 18 del contratto e art. 29 cpv. CCNL). La convenuta sostiene però che le
disposizioni contrattuali riguardanti il vitto non erano imperative e che in
deroga al contratto individuale inizialmente concluso tra le parti è subentrato
“un accordo tacito nel senso che i pasti, limitati per lo più a dei toast,
venivano consumati, quantunque occasionalmente, durante l'orario di lavoro e a titolo gratuito” (verbale dell'11 aprile 2014). Per la reclamante, invece, non è
mai stata sua intenzione concedere gratuitamente i pasti alla convenuta.
Se
non che, la reclamante non spiega perché essa non abbia mai conteggiato i pasti
effettivamente consumati e non li abbia dedotti mensilmente dal salario della dipendente.
Il fatto che per più di due anni di lavoro essa non abbia mai chiesto il
pagamento dei pasti non rende manifestamente insostenibile la conclusione del
primo giudice secondo cui la rivendicazione, “avvenuta
in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro”, si è “estinta
per compensazione o per tacita rinuncia”. Non si disconosce che il
datore di lavoro sia tenuto a indicare nel certificato di salario le
prestazioni accessorie al salario di cui ha beneficiato il dipendente quali il vitto
gratuito (n. 2.1). Il fatto che, in concreto, nel certificato di salario rilasciato
alla convenuta l'attrice non abbia
indicato alcuna prestazione accessoria al salario (doc. D) non è sufficiente
per sostanziare un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice,
la questione riguardando semmai il datore di lavoro con l'amministrazione
cantonale delle contribuzioni. Ciò posto il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
5.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla
resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano oneri
processuali. La reclamante rifonderà alla
resistente un'indennità di fr. 100.–.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.