Lexipedia

Decisione

16.2015.68

Lavoro - CCNL alberghiero - accordo riguardante il vitto

26 febbraio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, il 6 gennaio 2014 la RE 1 si è rivolta al Giudice di

pace del circolo di Giubiasco per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 3400.–

oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2013, importo corrispondente a un

indennizzo per i 340 pasti consumati dalla lavoratrice nell'esercizio pubblico

dell'attrice. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2014 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione. All'udienza dell'11 aprile 2014 le parti

hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria esse hanno rinunciato

alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 30 marzo 2015 e del

3 giugno 2015 nelle quali hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

Statuendo il 1° settembre 2015 il Vice Giudice di pace ha respinto la

petizione. Le spese processuali di fr. 296.– sono state poste a carico dello

Stato del Cantone Ticino.

C. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

2 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere

la petizione. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2015 CO 1 ha concluso per

il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 2

settembre 2015, sicché il reclamo, introdotto il 2 ottobre 2015, è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità

inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se

degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140

III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il

Vice Giudice di pace ha accertato che [secondo la clausola n. 18 del contratto

concluso dalle parti] in assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto

e alloggio valgono le detrazioni minime stabilite dall'amministrazione federale

delle contribuzioni che prevedono fr. 10.– per ogni pasto. Per il primo giudice,

l'attrice non ha tuttavia dimostrato che la convenuta abbia effettivamente

consumato 340 pasti nell'esercizio pubblico da lei gestito nel corso dei 27

mesi in cui vi aveva lavorato. A suo parere le deposizioni del cuoco __________

Z__________ e della cameriera __________ A__________, divergenti tra loro, non permettevano

di accertare gli accordi tra le parti in merito al vitto né “quali pasti siano

stati serviti” alla convenuta. Egli ha inoltre accertato che nel conteggio del

salario mensile rilasciato alla dipendente, l'attrice non aveva mai dedotto dal

salario lordo dei costi per il vitto sicché la rivendicazione dell'attrice è avvenuta

in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro. Se non che,

egli ha soggiunto, l'attrice avrebbe invece dovuto procedere in modo diligente

e chiedere mensilmente o su brevi periodi gli eventuali indennizzi per i

pranzi, ciò che avrebbe permesso di tutelare i suoi interessi e quelli della

dipendente. Ciò posto, ritenuto che “la pretesa dell'attrice non ha trovato riscontro

oggettivo nelle risultanze istruttorie”, il Vice Giudice di pace ha concluso

che gli indennizzi chiesti dall'attrice siano stati “estinti per compensazione

o per tacita rinuncia”, donde la reiezione della petizione.

4.

La

reclamante rimprovera al Vice Giudice di pace di avere considerato

che essa aveva in sintesi rinunciato a dedurre i pasti consumati dalla

dipendente, anziché stabilire che essi erano delle prestazioni onerose che ella

doveva pagare in virtù dell'art. 29 CCNL e della clausola n. 18 contemplata in entrambi i

contratti del 28 febbraio e dell'8 settembre 2011 da lei sottoscritti. Essa assevera che se il vitto fosse stato gratuito, esso sarebbe

dovuto essere considerato una prestazione in natura e avrebbe dovuto fare

parte del salario determinante sul quale avrebbero dovuto essere pagati i

contributi dell'AVS oltre a doverne considerare il valore ai fini dell'IVA. La

reclamante ritiene inoltre che la testimonianza di __________ A__________, sua

ex dipendente e amica della convenuta, non sia attendibile perché essa lavorava

dalle 16.30 alle 21.00 e non poteva quindi avere visto la convenuta pranzare,

mentre quella fornita da __________ Z__________, cuoco e gestore dello snack bar,

il quale ha dichiarato che la convenuta consumava regolarmente i pasti da lui

cucinati e solo eccezionalmente si portava il cibo da casa, dev'essere

considerata veritiera.

a) L'art. 13 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro

dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera prevede tra le possibili

deduzioni salariali le spese per il vitto e l'alloggio. Ove opti per una tale detrazione “il datore di lavoro è

tenuto a dedurre dal salario i costi di vitto e alloggio a norma dell'art. 29 CCNL. Le prestazioni non comprese dal

datore di lavoro nel salario lordo determinante ai sensi dell'art. 7 OAVS (salario in natura) o le prestazioni

in natura per le quali è stata scelta un'aliquota inferiore a quella stabilita dall'amministrazione federale delle contribuzioni sono elementi del salario

rilevanti dal punto di vista delle assicurazioni sociali. Su tali elementi in

natura del salario sono dovuti mensilmente i contributi alle assicurazioni

sociali. A posteriori tali prestazioni in natura non possono più essere

incassate o compensate con altre pretese del collaboratore derivanti dal

rapporto di lavoro” (Commentario del CCNL, stato 1° gennaio 2012, prima

edizione, pag. 31). Le deduzioni per il vitto comprendono l'imposta sul valore

aggiunto dell'8%.

L'art. 29 cpv. 1 CCNL prevede che se non esiste alcun accordo scritto sul

vitto e l'alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite si applicano le

tariffe minime stabilite dall' amministrazione

federale delle contribuzioni. “Per principio, vanno conteggiati solo i pasti

effettivamente consumati, ciò vale anche per il calcolo delle deduzioni forfetarie.

Durante le vacanze, in caso di malattia, infortunio, ecc. sono ridotte anche le

deduzioni forfetarie, salvo se c'è

una convenzione scritta con l'accordo

del collaboratore” (Commentario relativo al CCNL, op. cit., pag. 67).

b) In concreto, __________ Z__________, cuoco e gerente dell'esercizio

pubblico, ha dichiarato che la convenuta consumava quasi regolarmente i pasti “ad

eccezione delle volte che occasionalmente portava [il cibo] direttamente da

casa; i pasti erano quasi regolarmente dei pasti caldi tipo piadine o altro”

(deposizione del 18 dicembre 2014, verbali pag. 1 risposta 1) e ha soggiunto

che “nessuno segnava le volte che la signora CO 1 pranzava con cibi del bar;

segnalava alla signora L__________ unicamente le volte che la signora portava i

cibi da casa” (verbali pag. 2 risposta 12). Se non che, anche se

si considera solo tale deposizione, ciò non basta per dimostrare quanti pasti

la dipendente ha consumato e tantomeno che essa ha consumato 340 pasti nei 27

mesi durante i quali ha lavorato nell'esercizio pubblico dell'attrice, ovvero

la pretesa di quest'ultima. Ne segue che la conclusione del Vice Giudice

di pace secondo cui la RE 1 non ha provato il consumo da parte della convenuta

di 340 pasti non può dirsi errata e già per questo motivo il

reclamo è destinato all'insuccesso. Comunque sia, quand'anche il numero di pasti effettivamente consumati dalla

convenuta fosse stato dimostrato dall'attrice, l'esito del

giudizio – come si vedrà qui di seguito – non muterebbe.

c) In

concreto, le parti non hanno previsto alcun accordo scritto riguardante

il vitto sicché per i pasti effettivamente consumati dalla dipendente erano

applicabili le tariffe stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni,

che negli anni 2011/2013 prevedevano un importo di fr. 10.– per ogni pasto (clausola

n. 18 del contratto e art. 29 cpv. CCNL). La convenuta sostiene però che le

disposizioni contrattuali riguardanti il vitto non erano imperative e che in

deroga al contratto individuale inizialmente concluso tra le parti è subentrato

“un accordo tacito nel senso che i pasti, limitati per lo più a dei toast,

venivano consumati, quantunque occasionalmente, durante l'orario di lavoro e a titolo gratuito” (verbale dell'11 aprile 2014). Per la reclamante, invece, non è

mai stata sua intenzione concedere gratuitamente i pasti alla convenuta.

Se

non che, la reclamante non spiega perché essa non abbia mai conteggiato i pasti

effettivamente consumati e non li abbia dedotti mensilmente dal salario della dipendente.

Il fatto che per più di due anni di lavoro essa non abbia mai chiesto il

pagamento dei pasti non rende manifestamente insostenibile la conclusione del

primo giudice secondo cui la rivendicazione, “avvenuta

in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro”, si è “estinta

per compensazione o per tacita rinuncia”. Non si disconosce che il

datore di lavoro sia tenuto a indicare nel certificato di salario le

prestazioni accessorie al salario di cui ha beneficiato il dipendente quali il vitto

gratuito (n. 2.1). Il fatto che, in concreto, nel certificato di salario rilasciato

alla convenuta l'attrice non abbia

indicato alcuna prestazione accessoria al salario (doc. D) non è sufficiente

per sostanziare un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice,

la questione riguardando semmai il datore di lavoro con l'amministrazione

cantonale delle contribuzioni. Ciò posto il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

5.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla

resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano oneri

processuali. La reclamante rifonderà alla

resistente un'indennità di fr. 100.–.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.