16.2015.7
Contratto d'appalto - autorizzazione ad agire - cessione di credito - sostituzione di parte
11 maggio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.7
Lugano
11 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 gennaio 2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 dicembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. C14-008 (contratto d'appalto) promossa con
petizione (“istanza”) del 14 novembre 2014
da
CO
1
(rappresentato
dal Municipio);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2014 la
società in nome collettivo K__________, rappresentata dalla società cooperativa
RE 1, ha fatto notificare al Comune di CO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2829.60 oltre interessi
al 5% dal 18 aprile 2014 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1)
l'offerta del 19.06.2013 (aggiornata dal 17.04.2014) e rel. conferma Sig. __________
del 25.06.2013 per fornitura flyer __________” e “2) Indennità art. 41 CO”, a cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire il 24
ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso, il 3 novembre 2014 K__________ ha ceduto il suo credito nei
confronti del Comune di CO 1 alla propria rappresentante. Con petizione (“istanza”)
del 14 novembre 2014 RE 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice il Comune di
CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 2829.60 più interessi al 5% dal 18 aprile
2014, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza
dell'11 dicembre 2014, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto
di respingere l'azione sulla scorta di un memoriale scritto. In una replica
spontanea del giorno successivo l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. Statuendo il 22 dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto
la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2015
inteso a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la riforma dello
stesso nel senso di accogliere la sua azione. In via subordinata essa postula
il rinvio degli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, il Comune di CO
1 è rimasto silente.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 27 dicembre 2014, durante le
ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), sicché il reclamo, introdotto
il 21 gennaio 2015 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in odo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso
il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia
fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Giudice di pace,
accertato che l'autorizzazione ad agire era stata rilasciata alla K__________ e
non all'attrice, ha stabilito che “l'autorizzazione ad agire in quanto tale non
può essere "ceduta" poiché così facendo si violerebbe l'obbligo del
tentativo di conciliazione previsto dalla procedura essendo le parti al
processo diverse da quelle iniziali per la quale essa è stata rilasciata”. Ciò
posto, ha respinto la petizione.
4. La reclamante
rimprovera al primo giudice una violazione dell'art. 83 cpv. 1 CPC e degli articoli
164 e 170 CO.
a) In
virtù dell'art. 62 cpv. 1 CPC, quando la procedura decisionale dev'essere
preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), la pendenza della
causa inizia dal deposito dell'istanza di conciliazione. La litispendenza definisce
in particolare l'oggetto del processo e le parti allo stesso, delle modifiche
successive essendo possibili soltanto alle condizioni restrittive previste dall'ordinamento
processuale. Così, di principio, il processo persiste tra le parti originarie e
Fatti
i fatti che si producono dopo l'inizio della litispendenza sono ininfluenti
sulla determinazione delle stesse. Una sostituzione di una parte nel corso del
procedimento può avvenire soltanto con il consenso della parte avversa (art. 83
cpv. 4 prima frase CPC), fatti salvi i casi di alienazione dell'oggetto
litigioso (art. 83 cpv. 1 CPC) e delle disposizioni speciali di legge in materia
di successione legale (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC) (sentenza del
Tribunale federale 4A_385_2014 del 29 settembre 2014, consid. 4.1).
b) Per
quanto riguarda l'alienazione dell'oggetto litigioso, l'art. 83 cpv. 1 CPC
dispone che se quest'ultimo è alienato durante il processo, l'acquirente può
subentrare nel processo al posto dell'alienante. “Oggetto litigioso” può essere
una cosa, ma anche un rapporto giuridico. “Alienazione” inoltre non significa
solo vendita o cessione, ma qualsiasi mutamento di condizione giuridica che
riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato
(I CCA, sentenza inc. 11.2012.96 del 21 ottobre 2014, consid. 1 con riferimenti
a Jeandin in: Code de procédure
civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 83; Graber/Frei
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83). Il
subentrante riprende il processo nello stato in cui si trova (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 83; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 83 pag. 317).
c) Nella
fattispecie, il 3 novembre 2014 la
K__________ ha ceduto a RE 1 la pretesa vantata nei confronti del Comune di CO
1. Ora, secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo
credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione
o la natura del rapporto giuridico. Per la validità della cessione si richiede
la forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO). Secondo l'art. 170 cpv. 1 CO la cessione
del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad
eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. Ne discende che la
cessionaria ha acquisito così la titolarità della pretesa e con essa la facoltà
Considerandi
di subentrare nella causa introdotta dall'alienante del credito allo stato in
cui si trovava, vale a dire quello della procedura decisionale
(art. 197 CPC).
d) Premesso
ciò, RE 1 è subentrata in causa alla K__________ senza che necessitasse
l'autorizzazione del convenuto. Poco importa che la sostituzione di parte sia
intervenuta tra il rilascio dell'autorizzazione ad agire e l'introduzione
dell'istanza, tale facoltà potendo intervenire durante il processo, ovvero
dall'inizio della pendenza della causa che corrispondente al deposito dell'istanza
di conciliazione (art. 62 cpv. 1 CPC: cfr. Graber/Frei,
op. cit., n. 21 ad art. 83; Schwander
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 18 ad art. 83). Del resto, ove la sostituzione
di parte avvenga tra la fine della procedura di conciliazione ma prima del
rilascio dell'autorizzazione ad agire, la conciliazione non deve essere
ripetuta (Domej in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 83).
Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace è incorso
in un errore di diritto ritenendo che nel corso del processo le parti non possano
subire delle modifiche. Ciò posto, il reclamo dev'essere accolto e la sentenza impugnata
annullata con rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo
giudizio.
5.
La sentenza odierna
impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che la sanzione della mancata conciliazione obbligatoria è l'irricevibilità della petizione
e non il suo rigetto nel merito, l'azione potendo,
infatti, essere riproposta, previo espletamento del tentativo di conciliazione
e rilascio da parte dell'autorità di conciliazione dell'autorizzazione ad agire
(Trezzini in: op.
cit., art. 199 pag. 910 e 911).
6.
In considerazione
dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di
spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle
ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, che
non ha formulato osservazioni al
reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone
Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle
ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.