16.2015.71
Risarcimento danni: determinazione del danno
30 ottobre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.71
Lugano
30 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa l'8 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo delle
Isole nella causa SE 4/2015 (risarcimento danni) da lui promossa con petizione
del 27 aprile 2015 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nel mese di
agosto 2014 RE 1 ha ricevuto in dono da CO 1 un armadio, il quale è stato da lui restaurato nel mese di settembre
2014;
che alla fine del mese di ottobre
2014 RE 1, in seguito a un trasloco, ha chiesto a CO 1 di poter lasciare l'armadio
nella cantina dello stabile da lui precedentemente occupato per qualche mese;
che nel mese di febbraio 2015 RE
1, intenzionato a riprendersi il mobile, non l'ha trovato, essendo stato,
secondo quanto riferitogli da CO 1, portato in discarica dal di lei marito;
che ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 27 aprile 2015 RE 1 ha convenuto CO
1 davanti al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere in via principale
la restituzione dell'armadio e in via subordinata il pagamento di fr. 700.– quale risarcimento del
danno subìto per la perdita del mobile;
che all'udienza del
23 giugno 2015, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua
domanda, chiedendo inoltre
fr. 150.– per le
spese di trasporto, mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione;
che, esperita l'istruttoria,
alle arringhe finali del 23 settembre
2015 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni;
che con decisione
dell'8 ottobre 2015 il Giudice di
pace, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta a
pagare all'attore fr. 200.–, ponendo le
spese processuali di
fr. 210.– per 2/7 a
carico dell'attore e per 5/7 a carico
della convenuta;
che il contro la
decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con uno reclamo del 16
ottobre 2015 in cui chiede “un
risarcimento adeguato e non briciole + spese da me sostenute”;
che l'atto non è stato notificato alla controparte per
osservazioni;
e considerando
che le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo
consegnato alla Posta svizzera il 16 ottobre 2015 (cfr. busta di intimazione) è
tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1
con rinvii; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
art. 321 pag. 1411);
che
Fatti
il Giudice di pace ha accertato la responsabilità della convenuta per la sparizione
dell'armadio appartenente all'attore e l'ha obbligata a pagargli a pagargli fr.
200.– (fr. 80.– valore dell'armadio non restaurato e fr. 120.– valore dell'intervento
di restauro) a titolo di risarcimento del danno;
che il reclamante censura l'entità
del danno riconosciuto dal primo giudice, sostenendo che il mobile era stato
valutato in
fr. 3000.– da un antiquario del negozio __________ SA di __________ e in fr.
700.– da __________ del negozio __________ di __________;
che nel chiedere alla convenuta
il risarcimento del danno subìto, l'attore doveva provare, in
particolare, l'ammontare del danno (art. 8 CC e 42 cpv. 1 CO);
che, al riguardo,
agli atti non vi è alcun riscontro oggettivo sul valore del mobile in
questione, non bastando le sole affermazioni dell'attore secondo cui due
Considerandi
antiquari avrebbero stimato l'armadio in fr. 3000.– o fr. 700.–;
che nelle circostanze siffatte,
la conclusione del primo giudice sull'ammontare del danno, in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO, non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile;
che, pertanto, non avendo
evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da
parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale,
il reclamo deve essere respinto;
che, in circostanze del genere,
il reclamo può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), alla quale il reclamo
non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.