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Decisione

16.2015.71

Risarcimento danni: determinazione del danno

30 ottobre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il Giudice di pace ha accertato la responsabilità della convenuta per la sparizione

dell'armadio appartenente all'attore e l'ha obbligata a pagargli a pagargli fr.

200.– (fr. 80.– valore dell'armadio non restaurato e fr. 120.– valore dell'intervento

di restauro) a titolo di risarcimento del danno;

che il reclamante censura l'entità

del danno riconosciuto dal primo giudice, sostenendo che il mobile era stato

valutato in

fr. 3000.– da un antiquario del negozio __________ SA di __________ e in fr.

700.– da __________ del negozio __________ di __________;

che nel chiedere alla convenuta

il risarcimento del danno subìto, l'attore doveva provare, in

particolare, l'ammontare del danno (art. 8 CC e 42 cpv. 1 CO);

che, al riguardo,

agli atti non vi è alcun riscontro oggettivo sul valore del mobile in

questione, non bastando le sole affermazioni dell'attore secondo cui due

Considerandi

antiquari avrebbero stimato l'armadio in fr. 3000.– o fr. 700.–;

che nelle circostanze siffatte,

la conclusione del primo giudice sull'ammontare del danno, in applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO, non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile;

che, pertanto, non avendo

evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da

parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale,

il reclamo deve essere respinto;

che, in circostanze del genere,

il reclamo può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità alla controparte (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), alla quale il reclamo

non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.