Lexipedia

Decisione

16.2015.75

Contratto di lavoro: abbandono ingiustificato dell'impiego - accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro

6 marzo 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti seguenti:

“01) Fr. 1456.70 più interessi al 5%

dal 01.06.2010

02)

67.50 5% 01.10.2009

03)

200.00 5% 01.11.2009

04)

200.00 5% 01.12.2009

05)

200.00 5% 01.01.2010

06)

200.00 5% 01.06.2010”

e

menzionando quale titolo di credito: “1-6) Stipendio mese di maggio

2010, liquidazione vacanze come da contratto di lavoro del 14.9.2009 e assegni

famigliari come da decisione del 22.12.2009 della Cassa cantonale per gli

assegni familiari valida dal 21.9.2009”. A tale precetto esecutivo l'escussa ha

interposto opposizione.

C. Con

istanza del 22 febbraio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo

di Lugano Est per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2011, la RE 1 ha concluso

per la reiezione dell'istanza sollevando la compensazione della pretesa

avversaria con un proprio credito vantato nei confronti dell'istante per

violazione delle disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Statuendo

il 6 maggio 2013 il Giudice di pace ha rigettato in via provvisoria l'opposizione

interposta dalla convenuta al predetto PE, ponendo a suo carico gli oneri

processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 400.– a favore dell'istante

(inc. 184/2011).

D. Il

27 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace

per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 2324.20 oltre interessi al 5%

dal 1° giugno 2010 su 1456.70, dal 1° ottobre 2009 su 67.50, dal 1° novembre

2009 su fr. 200.–, dal 1° dicembre 2009 su fr. 200.–, dal 1° gennaio 2010 su

fr. 200.– e dal 1° giugno 2010 su fr. 200.–, facendo valere l'estinzione del debito

per compensazione con l'indennità di un quarto di salario per abbandono dell'impiego

senza preavviso e il danno suppletivo ai sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO,

subordinatamente con un'indennità prevista dall'art. 336a CO in caso di

disdetta abusiva e con una pretesa di risarcimento danni fondata sull'art. 321e

cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2013 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione. Al dibattimento del 5 novembre 2014 le parti hanno

confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 29 settembre 2015 il Giudice

di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione

interposta al citato PE e ponendo gli oneri processuali di fr. 250.– a carico

dell'attrice.

E. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

28 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento

e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Il 25 gennaio 2016 CO 1 ha comunicato

di rinunciare a formulare osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 30

settembre 2015. Introdotto il 28 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Ora, nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere ammesso la

tempestività dell'azione di disconoscimento del debito, ha constatato che l'attrice

non contestava di per sé la pretesa della controparte di

fr. 2324.20 ma la riteneva estinta per intervenuta compensazione con un credito

da lei vantato per il risarcimento dei danni causati dalla lavoratrice per avere

violato le disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Al

riguardo egli ha in un primo tempo rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato

la cessazione del rapporto di lavoro per comune accordo ritenendo così che “dal

punto di vista del mero diritto e in assenza della prova dell'avvenuta disdetta

contrattuale, si può ritenere fondata l'affermazione di parte attrice secondo

cui nella fattispecie si concretizza […] un abbandono del posto di lavoro

giusta l'art. 337d CO, che prevede il riconoscimento al datore di lavoro

di un'indennità per il danno subìto”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice,

dagli atti non emerge “alcuna comunicazione di richiamo da parte del datore di

lavoro, né per invitare la dipendente a riprendere il lavoro abbandonato, né

per quantificare il danno subìto, il che avvalora invece la tesi sostenuta dall'ex

dipendente” tant'è che l'attrice non ha neppure quantificato l'asserito danno. Il

Giudice di pace ha tuttavia lasciato indecise sia la questione di sapere in che

modo il contratto di lavoro sia stato sciolto sia quella relativa a quanto

ammontasse l'asserito danno patito dall'attrice per abbandono da parte della

convenuta del posto di lavoro, giacché contrariamente a quanto prevede l'art.

337d cpv. 3 CO l'attrice non aveva fatto valere il diritto all'indennità

in via giudiziaria o esecutiva nel termine di trenta giorni dal mancato inizio

o dall'abbandono dell'impiego. La pretesa dell'attrice era perciò perenta,

donde la reiezione della petizione.

3.

La

reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace, in maniera

incomprensibile, abbia da una parte affermato che l'onere della prova spettava alla

lavoratrice salvo poi rimproverarle di non avere mai invitato la convenuta a

continuare il lavoro. A suo avviso l'onere della prova spettava alla convenuta che

non l'ha rispettato. Ribadisce che la convenuta non ha disdetto il contratto

con regolare preavviso di disdetta, ma ha abbandonato il posto di lavoro e che,

quantunque il suo comportamento le abbia causato un danno maggiore, si è

limitata compensare le sue pretese con il credito della convenuta nei suoi

confronti. Ritiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, essa

non era obbligata a fare valere le sue pretese per via giudiziaria o esecutiva

entro un determinato termine, ma poteva limitarsi a compensare il proprio

credito con quello vantato dalla convenuta nei suoi confronti. Essa epiloga

rilevando che qualora la dipendente avesse disdetto il contratto normalmente, la

mancata continuazione dell'attività lavorativa durante il periodo di disdetta, costituirebbe

un caso di disdetta abusiva sicché avrebbe diritto all'indennità prevista

dall'art. 336a CO.

4.

Va

innanzitutto esaminata la questione di sapere se il datore debba imperativamente

far valere la compensazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.

337d cpv. 3 CO giacché, se ciò fosse il caso, la pretesa d'indennità

sulla base dell'art. 337d cpv. 3 CO sarebbe perenta. Ora, secondo tale

norma il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere

fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal

mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione. Ciò

significa che, ove il datore di lavoro intenda far valere la pretesa di un

quarto del salario, deve esercitarla in via giudiziaria o esecutiva entro il

citato termine, pena la sua perenzione. Quanto alla compensazione, l'eccezione non

deve essere sollevata necessariamente entro tale termine, ma può essere fatta

in ogni tempo (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 616; A. Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4ª edizione, n. 14 ad art. 337d CO). Sotto questo

profilo il reclamo è fondato ma, come si vedrà in appresso, ciò non giova alla

reclamante.

5.

L'art.

83.

cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione,

può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al

giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in disconoscimento di debito il

creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio

credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie

delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L'inversione

dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento

dell'onere della prova a danno del debitore e attore (sentenza del Tribunale

federale 5A_398/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.1.2 in SJ 2018 pag. 76; II

CCA, sentenza inc. 12.2014.194 del 26 maggio 2015, consid. 3; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002 pag.

117.

n. 144; D. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2ª edizione n. 55 ad art. 83 LEF). Nella

fattispecie, la RE 1, attrice nell'azione di disconoscimento di dedito, ha

sempre riconosciuto l'esistenza del credito posto in esecuzione dalla

convenuta, costituito dagli assegni familiari (fr. 867.50), dallo stipendio del

mese di maggio 2010 e dall'indennità per vacanze non godute (fr. 1456.70), ma

ritiene che esso sia estinto per compensazione con pretese da lei vantate nei

confronti della convenuta. Ciò premesso, CO 1 non era più tenuta a dimostrare

il fondamento del proprio credito, ma spettava alla RE 1 sostanziare l'eccezione

liberatoria, ovvero dimostrare l'esistenza della sua pretesa nei confronti

della lavoratrice.

6.

a)

Per l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo

recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (cpv. 1),

segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più

essere pretesa (cpv. 2): ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le

parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di

modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il

giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cpv. 3; sentenza del

Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.3.1; DTF 127 III

313).

b) L'assenza

ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di

disdetta e può essere sanzionata dall'art. 337d CO. In base a questa

disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona

senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente

ad un quarto del salario mensile e inoltre al risarcimento del danno suppletivo

(cpv. 1). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno

inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità

secondo il suo libero apprezzamento (cpv. 2).

Vi

è abbandono del lavoro nel senso dell'art. 337d cpv. 1 CO allorquando il

lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida

giustificazione o receda il contratto con effetto immediato senza una causa

grave (DTF 121 V 281 consid. 3; Aubert in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione n. 2 ad

art. 337d, Wyler/Heinzer, op.

cit., pag. 613). L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente,

intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare

l'esecuzione del lavoro affidatogli. In tale caso il contratto di lavoro cessa

immediatamente senza la necessità di una dichiarazione espressa (sentenza del

Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.2 con riferimenti;

CCR, sentenza inc. 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 5a con riferimenti).

Tuttavia qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del

lavoratore, il giudice deve valutare se il datore di lavoro abbia potuto in

buona fede, tenuto conto di tutte le circostanze, comprendere che il

comportamento del lavoratore costituisse un abbandono del posto di lavoro. Ove il

comportamento del lavoratore sia equivoco, incombe al datore di lavoro di metterlo

in mora e pretendere da lui l'esecuzione del contratto, eventualmente fino alla

scadenza del periodo normale di disdetta (sentenza del Tribunale federale

4A_337/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3; Portmann/Rudolph

in: Basler Kom­mentar, OR I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 337d). Dal

profilo processuale incombe così al datore di lavoro dimostrare i fatti che

connotano un abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337d CO; A. Staehelin, op.

cit., n. 5 ad art. 337d CO; Wyler/Heinzer,

op. cit., pag. 613).

c) Nella

fattispecie, la RE 1 si è limitata a sostenere che la lavoratrice “ha

abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro”, non ha “disdetto

regolarmente il rapporto di lavoro” e “non si è degnata nemmeno di fare una

telefonata” (petizione del 27 maggio 2013, pag. 1), senza addurre alcun

elemento sulle circostanze che avevano indotto la lavoratrice ad abbandonare il

posto di lavoro. Dal canto suo CO 1 ha contestato di avere abbandonato il posto

di lavoro, spiegando che con la datrice di lavoro erano sorte delle divergenze,

sia perché non le versava gli assegni familiari in suo favore, quantunque la

Cassa cantonale per gli assegni familiari ne avesse sancito il diritto, sia

perché essa modificava a suo piacimento gli orari di lavoro, ragione per cui, dopo

l'ennesima lite, si è accordata con lei per terminare il rapporto di lavoro il

30.

maggio 2010 (osservazioni del 6 settembre 2013, pag. 2 e 3).

All'udienza

del 5 novembre 2014 l'attrice ha confermato che la convenuta “non ha mai

inoltrato regolare disdetta” e ha “abbandonato il posto di lavoro”, mentre la

convenuta ha ribadito “di non avere abbandonato il posto di lavoro di sua

iniziativa bensì in seguito all'accordo del datore di lavoro” [rappresentato]

dal responsabile __________ G__________. Per l'attrice __________ G__________

“è un impiegato e non ha mansioni di responsabilità, l'unica responsabile della

società è l'amministratrice, la signora C__________ __________”, mentre la

convenuta ha riaffermato che “__________ G__________ aveva la competenza per concordare

lo scioglimento del contratto di lavoro” (verbale del 5 novembre 2014).

d) Visto

quanto precede, ammesso, come sostiene la reclamante che __________ G__________

non avesse alcuna responsabilità, è pacifico che la lavoratrice non le ha esplicitamente

dichiarato l'intenzione di lasciare il posto di lavoro. Ma proprio perché la

dipendente non si era più presentata al lavoro, senza apparenti ragioni, ma aveva

comunicato tale decisione a un “impiegato esattamente come lei”, doveva indurre

il datore di lavoro a ritenere le circostanze dell'abbandono poco chiare e

diffidarla dal riprendere l'attività e avvisarla delle possibili conseguenze.

In mancanza di ciò, è sorta la presunzione che il contratto sia stato sciolto

consensualmente, con la relativa perdita per il datore di lavoro del diritto

all'indennità per abbandono ingiustificato del lavoro (II CCA sentenza inc.

12.1995.224

del 2 novembre 1995, consid. 6; v. anche Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 1 ad art.

337d CO).

Certo, la

reclamante mette in dubbio da un lato che la lavoratrice avesse parlato con __________

G__________. Se non che, davanti al primo giudice, essa non ha mai avversato

tale allegazione sicché la contestazione, sollevata per la prima volta in questa

sede, è nuova e come tale irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle

parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). La reclamante

sostiene altresì di avere contattato telefonicamente la lavoratrice e di averla

invitata a riprendere il lavoro. Tuttavia, per tacere del fatto che una volta

di più l'allegazione è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv, 1 CPC),

nulla agli atti dimostra la circostanza. Ne segue che, in mancanza di prove

della messa in mora, l'attrice non ha diritto ad alcuna pretesa per abbandono ingiustificato

del posto di lavoro (art. 337d cpv. 1 CO).

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.