16.2015.75
Contratto di lavoro: abbandono ingiustificato dell'impiego - accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro
6 marzo 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.75
Lugano
6 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 29 settembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa n. 57/2013 (disconoscimento di debito, contratto di
lavoro) promossa con petizione del 27 maggio 2013
da
CO
1 (I)
(patrocinata
dall'avv. RA 1 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il
14 settembre 2009 la società P__________ SA ha assunto CO 1 come parrucchiera con
un grado di occupazione del 50% e uno stipendio lordo mensile di fr. 1400.–. Alla
fine del 2009 la datrice di lavoro ha cessato l'attività e ha trasferito il
proprio personale alla società RE 1, la quale il 23 dicembre 2009 ha fatto
sottoscrivere a CO 1 un nuovo contratto di lavoro alle medesime condizioni di
quello precedente. Verso la fine del mese di maggio 2010 il rapporto di lavoro
è terminato. Sulla data e sulle modalità con cui esso si è concluso le
posizioni della datrice di lavoro e della lavoratrice divergono. Per la prima, la rescissione del contratto di lavoro è da ricondursi all'abbandono
ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente avvenuto il
28 maggio 2010, per la seconda, invece, il rapporto di lavoro è stato sciolto di
comune accordo il 30 maggio 2010.
B. L'11
febbraio 2011 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2324.20 più interessi, indicando
Fatti
i crediti seguenti:
“01) Fr. 1456.70 più interessi al 5%
dal 01.06.2010
02)
67.50 5% 01.10.2009
03)
200.00 5% 01.11.2009
04)
200.00 5% 01.12.2009
05)
200.00 5% 01.01.2010
06)
200.00 5% 01.06.2010”
e
menzionando quale titolo di credito: “1-6) Stipendio mese di maggio
2010, liquidazione vacanze come da contratto di lavoro del 14.9.2009 e assegni
famigliari come da decisione del 22.12.2009 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari valida dal 21.9.2009”. A tale precetto esecutivo l'escussa ha
interposto opposizione.
C. Con
istanza del 22 febbraio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo
di Lugano Est per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2011, la RE 1 ha concluso
per la reiezione dell'istanza sollevando la compensazione della pretesa
avversaria con un proprio credito vantato nei confronti dell'istante per
violazione delle disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Statuendo
il 6 maggio 2013 il Giudice di pace ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta dalla convenuta al predetto PE, ponendo a suo carico gli oneri
processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 400.– a favore dell'istante
(inc. 184/2011).
D. Il
27 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace
per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 2324.20 oltre interessi al 5%
dal 1° giugno 2010 su 1456.70, dal 1° ottobre 2009 su 67.50, dal 1° novembre
2009 su fr. 200.–, dal 1° dicembre 2009 su fr. 200.–, dal 1° gennaio 2010 su
fr. 200.– e dal 1° giugno 2010 su fr. 200.–, facendo valere l'estinzione del debito
per compensazione con l'indennità di un quarto di salario per abbandono dell'impiego
senza preavviso e il danno suppletivo ai sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO,
subordinatamente con un'indennità prevista dall'art. 336a CO in caso di
disdetta abusiva e con una pretesa di risarcimento danni fondata sull'art. 321e
cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2013 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione. Al dibattimento del 5 novembre 2014 le parti hanno
confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 29 settembre 2015 il Giudice
di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione
interposta al citato PE e ponendo gli oneri processuali di fr. 250.– a carico
dell'attrice.
E. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
28 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento
e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Il 25 gennaio 2016 CO 1 ha comunicato
di rinunciare a formulare osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 30
settembre 2015. Introdotto il 28 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Ora, nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere ammesso la
tempestività dell'azione di disconoscimento del debito, ha constatato che l'attrice
non contestava di per sé la pretesa della controparte di
fr. 2324.20 ma la riteneva estinta per intervenuta compensazione con un credito
da lei vantato per il risarcimento dei danni causati dalla lavoratrice per avere
violato le disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Al
riguardo egli ha in un primo tempo rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato
la cessazione del rapporto di lavoro per comune accordo ritenendo così che “dal
punto di vista del mero diritto e in assenza della prova dell'avvenuta disdetta
contrattuale, si può ritenere fondata l'affermazione di parte attrice secondo
cui nella fattispecie si concretizza […] un abbandono del posto di lavoro
giusta l'art. 337d CO, che prevede il riconoscimento al datore di lavoro
di un'indennità per il danno subìto”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice,
dagli atti non emerge “alcuna comunicazione di richiamo da parte del datore di
lavoro, né per invitare la dipendente a riprendere il lavoro abbandonato, né
per quantificare il danno subìto, il che avvalora invece la tesi sostenuta dall'ex
dipendente” tant'è che l'attrice non ha neppure quantificato l'asserito danno. Il
Giudice di pace ha tuttavia lasciato indecise sia la questione di sapere in che
modo il contratto di lavoro sia stato sciolto sia quella relativa a quanto
ammontasse l'asserito danno patito dall'attrice per abbandono da parte della
convenuta del posto di lavoro, giacché contrariamente a quanto prevede l'art.
337d cpv. 3 CO l'attrice non aveva fatto valere il diritto all'indennità
in via giudiziaria o esecutiva nel termine di trenta giorni dal mancato inizio
o dall'abbandono dell'impiego. La pretesa dell'attrice era perciò perenta,
donde la reiezione della petizione.
3.
La
reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace, in maniera
incomprensibile, abbia da una parte affermato che l'onere della prova spettava alla
lavoratrice salvo poi rimproverarle di non avere mai invitato la convenuta a
continuare il lavoro. A suo avviso l'onere della prova spettava alla convenuta che
non l'ha rispettato. Ribadisce che la convenuta non ha disdetto il contratto
con regolare preavviso di disdetta, ma ha abbandonato il posto di lavoro e che,
quantunque il suo comportamento le abbia causato un danno maggiore, si è
limitata compensare le sue pretese con il credito della convenuta nei suoi
confronti. Ritiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, essa
non era obbligata a fare valere le sue pretese per via giudiziaria o esecutiva
entro un determinato termine, ma poteva limitarsi a compensare il proprio
credito con quello vantato dalla convenuta nei suoi confronti. Essa epiloga
rilevando che qualora la dipendente avesse disdetto il contratto normalmente, la
mancata continuazione dell'attività lavorativa durante il periodo di disdetta, costituirebbe
un caso di disdetta abusiva sicché avrebbe diritto all'indennità prevista
dall'art. 336a CO.
4.
Va
innanzitutto esaminata la questione di sapere se il datore debba imperativamente
far valere la compensazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.
337d cpv. 3 CO giacché, se ciò fosse il caso, la pretesa d'indennità
sulla base dell'art. 337d cpv. 3 CO sarebbe perenta. Ora, secondo tale
norma il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere
fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal
mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione. Ciò
significa che, ove il datore di lavoro intenda far valere la pretesa di un
quarto del salario, deve esercitarla in via giudiziaria o esecutiva entro il
citato termine, pena la sua perenzione. Quanto alla compensazione, l'eccezione non
deve essere sollevata necessariamente entro tale termine, ma può essere fatta
in ogni tempo (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 616; A. Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4ª edizione, n. 14 ad art. 337d CO). Sotto questo
profilo il reclamo è fondato ma, come si vedrà in appresso, ciò non giova alla
reclamante.
5.
L'art.
83.
cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione,
può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al
giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in disconoscimento di debito il
creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio
credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie
delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L'inversione
dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell'onere della prova a danno del debitore e attore (sentenza del Tribunale
federale 5A_398/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.1.2 in SJ 2018 pag. 76; II
CCA, sentenza inc. 12.2014.194 del 26 maggio 2015, consid. 3; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002 pag.
117.
n. 144; D. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2ª edizione n. 55 ad art. 83 LEF). Nella
fattispecie, la RE 1, attrice nell'azione di disconoscimento di dedito, ha
sempre riconosciuto l'esistenza del credito posto in esecuzione dalla
convenuta, costituito dagli assegni familiari (fr. 867.50), dallo stipendio del
mese di maggio 2010 e dall'indennità per vacanze non godute (fr. 1456.70), ma
ritiene che esso sia estinto per compensazione con pretese da lei vantate nei
confronti della convenuta. Ciò premesso, CO 1 non era più tenuta a dimostrare
il fondamento del proprio credito, ma spettava alla RE 1 sostanziare l'eccezione
liberatoria, ovvero dimostrare l'esistenza della sua pretesa nei confronti
della lavoratrice.
6.
a)
Per l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (cpv. 1),
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa (cpv. 2): ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le
parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di
modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il
giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cpv. 3; sentenza del
Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.3.1; DTF 127 III
313).
b) L'assenza
ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di
disdetta e può essere sanzionata dall'art. 337d CO. In base a questa
disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona
senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente
ad un quarto del salario mensile e inoltre al risarcimento del danno suppletivo
(cpv. 1). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno
inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità
secondo il suo libero apprezzamento (cpv. 2).
Vi
è abbandono del lavoro nel senso dell'art. 337d cpv. 1 CO allorquando il
lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida
giustificazione o receda il contratto con effetto immediato senza una causa
grave (DTF 121 V 281 consid. 3; Aubert in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione n. 2 ad
art. 337d, Wyler/Heinzer, op.
cit., pag. 613). L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente,
intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare
l'esecuzione del lavoro affidatogli. In tale caso il contratto di lavoro cessa
immediatamente senza la necessità di una dichiarazione espressa (sentenza del
Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.2 con riferimenti;
CCR, sentenza inc. 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 5a con riferimenti).
Tuttavia qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del
lavoratore, il giudice deve valutare se il datore di lavoro abbia potuto in
buona fede, tenuto conto di tutte le circostanze, comprendere che il
comportamento del lavoratore costituisse un abbandono del posto di lavoro. Ove il
comportamento del lavoratore sia equivoco, incombe al datore di lavoro di metterlo
in mora e pretendere da lui l'esecuzione del contratto, eventualmente fino alla
scadenza del periodo normale di disdetta (sentenza del Tribunale federale
4A_337/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3; Portmann/Rudolph
in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 337d). Dal
profilo processuale incombe così al datore di lavoro dimostrare i fatti che
connotano un abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337d CO; A. Staehelin, op.
cit., n. 5 ad art. 337d CO; Wyler/Heinzer,
op. cit., pag. 613).
c) Nella
fattispecie, la RE 1 si è limitata a sostenere che la lavoratrice “ha
abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro”, non ha “disdetto
regolarmente il rapporto di lavoro” e “non si è degnata nemmeno di fare una
telefonata” (petizione del 27 maggio 2013, pag. 1), senza addurre alcun
elemento sulle circostanze che avevano indotto la lavoratrice ad abbandonare il
posto di lavoro. Dal canto suo CO 1 ha contestato di avere abbandonato il posto
di lavoro, spiegando che con la datrice di lavoro erano sorte delle divergenze,
sia perché non le versava gli assegni familiari in suo favore, quantunque la
Cassa cantonale per gli assegni familiari ne avesse sancito il diritto, sia
perché essa modificava a suo piacimento gli orari di lavoro, ragione per cui, dopo
l'ennesima lite, si è accordata con lei per terminare il rapporto di lavoro il
30.
maggio 2010 (osservazioni del 6 settembre 2013, pag. 2 e 3).
All'udienza
del 5 novembre 2014 l'attrice ha confermato che la convenuta “non ha mai
inoltrato regolare disdetta” e ha “abbandonato il posto di lavoro”, mentre la
convenuta ha ribadito “di non avere abbandonato il posto di lavoro di sua
iniziativa bensì in seguito all'accordo del datore di lavoro” [rappresentato]
dal responsabile __________ G__________. Per l'attrice __________ G__________
“è un impiegato e non ha mansioni di responsabilità, l'unica responsabile della
società è l'amministratrice, la signora C__________ __________”, mentre la
convenuta ha riaffermato che “__________ G__________ aveva la competenza per concordare
lo scioglimento del contratto di lavoro” (verbale del 5 novembre 2014).
d) Visto
quanto precede, ammesso, come sostiene la reclamante che __________ G__________
non avesse alcuna responsabilità, è pacifico che la lavoratrice non le ha esplicitamente
dichiarato l'intenzione di lasciare il posto di lavoro. Ma proprio perché la
dipendente non si era più presentata al lavoro, senza apparenti ragioni, ma aveva
comunicato tale decisione a un “impiegato esattamente come lei”, doveva indurre
il datore di lavoro a ritenere le circostanze dell'abbandono poco chiare e
diffidarla dal riprendere l'attività e avvisarla delle possibili conseguenze.
In mancanza di ciò, è sorta la presunzione che il contratto sia stato sciolto
consensualmente, con la relativa perdita per il datore di lavoro del diritto
all'indennità per abbandono ingiustificato del lavoro (II CCA sentenza inc.
12.1995.224
del 2 novembre 1995, consid. 6; v. anche Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 1 ad art.
337d CO).
Certo, la
reclamante mette in dubbio da un lato che la lavoratrice avesse parlato con __________
G__________. Se non che, davanti al primo giudice, essa non ha mai avversato
tale allegazione sicché la contestazione, sollevata per la prima volta in questa
sede, è nuova e come tale irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle
parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). La reclamante
sostiene altresì di avere contattato telefonicamente la lavoratrice e di averla
invitata a riprendere il lavoro. Tuttavia, per tacere del fatto che una volta
di più l'allegazione è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv, 1 CPC),
nulla agli atti dimostra la circostanza. Ne segue che, in mancanza di prove
della messa in mora, l'attrice non ha diritto ad alcuna pretesa per abbandono ingiustificato
del posto di lavoro (art. 337d cpv. 1 CO).
7.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non
realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.