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Decisione

16.2015.77

Petizione di un avvocato, nominato difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale, volta a ottenere dall'imputata sua patrocinata la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario in

12 aprile 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda (sentenze

del Tribunale federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.2;5A_420/2011 del

23 marzo 2012 consid. 3.5.2 con rinvio alla sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto

2010 consid. 3.8 pubblicata in SJ 2011 I pag. 12).

Premesso

ciò, per quel che riguarda l'onorario per le prestazioni svolte in favore della

cliente “al di fuori del mandato penale”, l'attore ha indicato di essersi occupato

di tenere i contatti con la famiglia, con l'ex marito e con l'autorità tutoria,

attività per le quali ha riservato alla convenuta “un trattamento di favore

applicando un onorario orario di fr. 220.– su 2.75 ore” per un onorario dovutogli

di complessivi fr. 605.– (petizione, pag. 4). Ora, se con il reclamante si può

convenire che, nel dettaglio allegato alla nota professionale del 6 maggio 2014,

figurano le prestazioni da lui svolte in tale ambito, l'interessato fonda la

sua pretesa sul fatto che nella decisione di tassazione dell'11 giugno 2014 il

Procuratore pubblico non ha riconosciuto le prestazioni “legate alla gestione degli aspetti civili”. Se non che, l'autorità penale ha riconosciuto un dispendio di

tempo di “2270 minuti, di cui 520 minuti alla tariffa oraria di fr. 250.– (art.

5a Rtar) e 1750 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), per complessivi

fr. 7418.10”, non perché ha escluso “le prestazioni svolte in

favore della cliente “al di fuori del mandato penale” ma poiché ha ritenuto eccessivo

il dispendio di tempo esposto dal legale per la stesura delle osservazioni al

Giudice dei provvedimenti coercitivi del 22 marzo 2014, quello per la redazione

delle osservazioni al medesimo giudice del 5 maggio 2014 e quello per la

trasferta alla “__________”, per i colloqui con l'assistita e gli ispettori P__________

e T__________ del 25 marzo 2014. Tutto il resto, comprese le spese vive, sono

state ammesse. In tali circostanze, salvo l'eccezione dell'art. 135 cpv. 4 CPP

su cui si tornerà, un patrocinatore d'ufficio non può – pena una sanzione

disciplinare (sentenza del Tribunale federale 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015

consid. 5.3.1) – emettere una nota integrativa a un cliente al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, ovvero rivendicare un'indennità complementare a

quella versatagli dallo Stato (DTF 139 IV 263 consid. 2.2.1; 122 I 325 consid. 3b;

117 Ia 26 consid. 4e; Harari/Aliberti

in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 19 ad

art. 135 con rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela

infondato.

6. Il reclamante si

duole del fatto che il Giudice di pace abbia accertato in maniera

manifestamente errata la precaria situazione finanziaria della convenuta e che sia

giunto all'errata conclusione che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione

dell'art. 135 cpv. 4 CPP.

a) La

retribuzione del difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale è

disciplinata dal codice di procedura penale. L'art. 135 CPP dispone che il

difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione

Considerandi

o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto

giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (DTF

141.

IV 345 consid. 3.2) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del

patrocinato (cpv. 1). Qualora il procedimento non è concluso dalla decisione di

un tribunale, spetta al ministero pubblico stabilire l'importo della

retribuzione al termine del procedimento (cpv. 2; CRP, sentenza inc.

60.2015.418

del 16 dicembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Secondo l'art.

135.

cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato

condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione

alla Confederazione o al Cantone (lett. a) e a versare al difensore la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).

b) In

realtà, ove la pretesa fatta valere dal difensore d'ufficio in applicazione

dell'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP non sia già contemplata nel giudizio di

merito, questa deve se del caso essere oggetto di una procedura indipendente successiva,

ciò che permette poi al legale di avvalersi della via esecutiva (art. 363 segg.

CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_112/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.3

in SJ 135/2013 I pag. 158; Ruckstuhl in:

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, art. 1-195 StPO, 2ª edizione,

n. 24a ad art. 135; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 426 CPP; Galliani/ Marcellini in: Bernasconi/Marcellini/Mini/

Galliani/Meli/ Noseda [curatori], Codice svizzero di procedura penale CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad. 135; v. anche Lieber

in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung/StPO,

2ª edizione, n. 23 ad 135; Moreillon/Parein-Reymond,

Code de procédure pénale, 2ª edizione n. 13 ad. 135). Su questo aspetto nemmeno

sussiste­rebbe la competenza del Giudice di pace.

c) Sia

come sia, l'applicazione della norma in questione pone quali condizioni, oltre

al miglioramento delle condizioni economiche del cliente, che questi sia stato condannato

al pagamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 1 e 2 CPP; DTF 138 IV 207

consid. 1; Harari/Aliberti, op.

cit., n. 18 ad art. 135 con rinvii). Essa non trova quindi applicazione in caso

di abbandono del procedimento o di assoluzione (sentenza del Tribunale federale

6B_1094/2014 del 17 marzo 2015 consid. 1). Nella fattispecie l'attore, oltre a citare

per esteso la disposizione in questione, si è limitato a sostenere che “la differenza

tra l'onorario per la difesa d'ufficio (fr. 180.– orari) e la tariffa (di

favore) richiesta alla convenuta (fr. 220.– orari) è di fr. 40.– all'ora” e che,

avendo il Procuratore pubblico riconosciuto sole 29.16 ore di lavoro, aveva

diritto a fr. 1165.– (fr. 40.– x 29.16 ore di lavoro: petizione, pag. 4 n. 10).

Sul fatto che le condizioni finanziarie di CO 1 permettessero di far fronte al

pagamento della differenza e, soprattutto, sulla condanna di lei al pagamento

delle spese procedurali nulla è stato allegato e tutto si ignora. Né la convenuta

ha ammesso un miglioramento delle sue condizioni economiche né ciò appariva

notorio quantunque l'interessata si fosse rivolta a un difensore di fiducia. Per

di più nemmeno l'attore ha chiesto alla convenuta di collaborare

all'assunzione di eventuali prove sulla sua indigenza. Difettando finanche i

presupposti per applicare l'art. 135 cpv. 4 CPP, la pretesa dell'attore si

rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore

manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del

diritto, dev'essere respinto.

7.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.