16.2015.77
Petizione di un avvocato, nominato difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale, volta a ottenere dall'imputata sua patrocinata la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario in
12 aprile 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.77
Lugano
12 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 28 ottobre 2015 dal Giudice di pace del Circolo di
Locarno nella causa SE 67/2015 (mandato) promossa con petizione del 17 agosto 2015 nei
confronti di
CO 1
(patrocinata
dall' RA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 21
marzo 2014 il procuratore pubblico __________ ha designato l'RE 1 difensore d'ufficio
di CO 1. Il 23 maggio 2014 lo stesso magistrato ha revocato dal 5 maggio 2014 la
nomina del citato difensore d'ufficio, l'imputata avendo designato un patrocinatore
di fiducia. Il 6 maggio 2014 l'RE 1 ha trasmesso la propria nota professionale
di fr. 8918.40 (onorario fr. 7964.15, spese fr. 293.60 e IVA 660.65) al Procuratore
pubblico il quale, con decreto dell'11 giugno 2014 l'ha tassata in fr. 8328.65
(onorario fr. 7418.10, spese fr. 293.60 e IVA 616.95). Il 30 giugno 2014 l'RE 1 ha inviato a CO 1 una sua
nota professionale per il “patrocinio civile e penale” per il periodo “marzo -
maggio 2014” di fr. 1911.60 (onorario fr. 1770.– e IVA fr. 141.60). Preso
atto del mancato pagamento, il 27 maggio 2015 il legale ha fatto notificare a CO
1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per
l'incasso di fr. 1911.60 più interessi del 5% dal 1° agosto 2014, al quale l'escussa
ha interposto opposizione.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17 agosto 2015 l'RE 1 ha convenuto
CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Locarno per ottenere il
pagamento di fr. 1911.60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014, la rifusione
di fr. 73.30 per le spese esecutive e fr. 150.– per quelle della procedura di
conciliazione, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato
PE. Invitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta è rimasta silente. All'udienza
del 12 ottobre 2015, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato le sue
domande, mentre la convenuta si è rifiutata “di corrispondere quanto preteso
dall'istante salvo le spese per telefonate, ecc. esterne dal mandato e pagare
in rate mensili fr. 20.– vista la situazione finanziaria precaria”. Statuendo
il 28 ottobre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione ponendo le spese
processuali di fr. 260.– a carico dell'attore.
C. Contro la decisione
appena citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 novembre 2015
in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 30 ottobre 2015.
Introdotto l'11 novembre 2015 il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte
della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del
suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Il Giudice
di pace, dopo avere rammentato che incombe di principio all'avvocato dimostrare
il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita
corrisponde a quanto effettivamente pattuito, ha ritenuto che “ne va diversamente allorquanto il mandante, anche
solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che
giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione
siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al
mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente”. Egli ha
quindi accertato che, nella fattispecie, la cliente non aveva contestato
l'operato del legale durante lo svolgimento del mandato, né aveva contestato la
decisione dell'11 giugno 2014 con cui il Procuratore pubblico aveva approvato
la nota professionale dell'attore, ragione per cui non spettava all'attore
dimostrare il corretto adempimento del mandato ma alla convenuta provare
l'eventuale carente adempimento, ciò che, a suo avviso, non aveva fatto. Quanto
alla congruità della pretesa contestata dalla convenuta, il primo giudice ha
ricordato che spettava all'attore provare che l'onorario da lui rivendicato
corrispondesse alle modalità di computo concordate e che fosse giustificato in
base all'uso o oggettivamente proporzionato in base alle circostanze. Premesso
ciò, egli ha constatato che per la richiesta di onorario per le pratiche non
comprese nel mandato penale (di fr. 605.–), l'attore non aveva presentato “la
minima documentazione circa il lavoro da lui svolto per la convenuta”, di modo
che l'ha respinta. Relativamente alla pretesa riferita alla differenza tra la
retribuzione per la difesa d'ufficio stabilita dall'autorità penale e l'onorario
integrale (di fr. 1165.–), egli l'ha respinta ritenendo che le condizioni
economiche in cui versa la convenuta, tuttora precarie, non le permettano di
fare fronte al pagamento così come previsto dall'art. 135 cpv. 4 CPP.
4. Il reclamante sostiene
innanzitutto che con la mancata presentazione di una risposta scritta da parte
della convenuta, i fatti da lui allegati nella petizione non sono stati
contestati sicché devono ritenersi riconosciuti. Egli rimprovera poi al primo
giudice di avere respinto la sua richiesta di onorario concernente il mandato
di natura civile rilevando che le ore di lavoro per le prestazioni sono state
da lui dimostrate dal dettaglio allegato alla sua nota professionale del 6
maggio 2014 e dal decreto dell'11 giugno 2014 del Procuratore pubblico. Inoltre,
nella petizione, egli aveva spiegato che l'onorario
di fr. 605.– da lui chiesto per tali le prestazioni corrisponde alla
“differenza tra il totale delle prestazioni svolte (2435 minuti) e quelle riconosciute
dall'on. Procuratore pubblico (2270 minuti)” vale a dire a 2.75 ore a una
tariffa oraria di fr. 220.–. Il reclamante rileva altresì che all'udienza del
12 ottobre 2015 la convenuta si è limitata a “rifiutarsi di corrispondere
quanto preteso dall'istante” senza sollevare alcuna contestazione riguardante il
mandato di natura civile. Inoltre, egli soggiunge, il fatto che la cliente ha
riconosciuto di dovergli pagare le spese telefoniche “dimostra che è a
conoscenza del fatto che il mandato civile va remunerato separatamente da
quello penale”. Infine, egli epiloga, qualora il primo giudice avesse
ritenuto che le ore da lui svolte non erano state da lui sufficientemente
provate, avrebbe dovuto fare capo all'interpello qualificato previsto dall'art. 247 cpv. 1 CPC.
5. In concreto, è
indubbio che, nel termine assegnatole dal Giudice di pace, CO 1 non ha
presentato alcuna risposta scritta. Ci si può chiedere se, conformemente
all'opinione di una corrente maggioritaria della dottrina, prima di convocare
le parti al dibattimento, il Giudice di pace, constatata la mancata presentazione
della risposta scritta, non dovesse applicare per analogia l'art. 223 cpv. 1
CPC e assegnare alla convenuta un ultimo breve termine suppletorio (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, Vol. 2, n. 14 ad art. 245
con vari riferimenti; v. anche Leuenberger/Uffer
-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 381, n. 1.160),
oppure se, come sostiene un'altra corrente dottrinale, in caso di mancata
presentazione della risposta scritta, il giudice convoca le parti al
dibattimento nel quale esse potranno esprimersi oralmente come l'avrebbero
potuto fare se il giudice avesse indetto direttamente tale udienza (Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 245; Fraefel
in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.
8 ad art. 245). Il quesito può rimanere indeciso poiché, quand'anche si
ritenesse la convenuta preclusa, la posizione del reclamante non muterebbe.
Ora, contrariamente
all'opinione del reclamante, la mancata contestazione da parte della convenuta non è sufficiente per accogliere la sua pretesa. Dare i
fatti per accertati (poiché non contestati da controparte) non significa ancora
ammettere una domanda. L'accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti
Fatti
i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda (sentenze
del Tribunale federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.2;5A_420/2011 del
23 marzo 2012 consid. 3.5.2 con rinvio alla sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto
2010 consid. 3.8 pubblicata in SJ 2011 I pag. 12).
Premesso
ciò, per quel che riguarda l'onorario per le prestazioni svolte in favore della
cliente “al di fuori del mandato penale”, l'attore ha indicato di essersi occupato
di tenere i contatti con la famiglia, con l'ex marito e con l'autorità tutoria,
attività per le quali ha riservato alla convenuta “un trattamento di favore
applicando un onorario orario di fr. 220.– su 2.75 ore” per un onorario dovutogli
di complessivi fr. 605.– (petizione, pag. 4). Ora, se con il reclamante si può
convenire che, nel dettaglio allegato alla nota professionale del 6 maggio 2014,
figurano le prestazioni da lui svolte in tale ambito, l'interessato fonda la
sua pretesa sul fatto che nella decisione di tassazione dell'11 giugno 2014 il
Procuratore pubblico non ha riconosciuto le prestazioni “legate alla gestione degli aspetti civili”. Se non che, l'autorità penale ha riconosciuto un dispendio di
tempo di “2270 minuti, di cui 520 minuti alla tariffa oraria di fr. 250.– (art.
5a Rtar) e 1750 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), per complessivi
fr. 7418.10”, non perché ha escluso “le prestazioni svolte in
favore della cliente “al di fuori del mandato penale” ma poiché ha ritenuto eccessivo
il dispendio di tempo esposto dal legale per la stesura delle osservazioni al
Giudice dei provvedimenti coercitivi del 22 marzo 2014, quello per la redazione
delle osservazioni al medesimo giudice del 5 maggio 2014 e quello per la
trasferta alla “__________”, per i colloqui con l'assistita e gli ispettori P__________
e T__________ del 25 marzo 2014. Tutto il resto, comprese le spese vive, sono
state ammesse. In tali circostanze, salvo l'eccezione dell'art. 135 cpv. 4 CPP
su cui si tornerà, un patrocinatore d'ufficio non può – pena una sanzione
disciplinare (sentenza del Tribunale federale 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015
consid. 5.3.1) – emettere una nota integrativa a un cliente al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, ovvero rivendicare un'indennità complementare a
quella versatagli dallo Stato (DTF 139 IV 263 consid. 2.2.1; 122 I 325 consid. 3b;
117 Ia 26 consid. 4e; Harari/Aliberti
in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 19 ad
art. 135 con rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela
infondato.
6. Il reclamante si
duole del fatto che il Giudice di pace abbia accertato in maniera
manifestamente errata la precaria situazione finanziaria della convenuta e che sia
giunto all'errata conclusione che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione
dell'art. 135 cpv. 4 CPP.
a) La
retribuzione del difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale è
disciplinata dal codice di procedura penale. L'art. 135 CPP dispone che il
difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione
Considerandi
o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto
giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (DTF
141.
IV 345 consid. 3.2) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del
patrocinato (cpv. 1). Qualora il procedimento non è concluso dalla decisione di
un tribunale, spetta al ministero pubblico stabilire l'importo della
retribuzione al termine del procedimento (cpv. 2; CRP, sentenza inc.
60.2015.418
del 16 dicembre 2015 consid. 3.1 con riferimenti). Secondo l'art.
135.
cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato
condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione o al Cantone (lett. a) e a versare al difensore la
differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).
b) In
realtà, ove la pretesa fatta valere dal difensore d'ufficio in applicazione
dell'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP non sia già contemplata nel giudizio di
merito, questa deve se del caso essere oggetto di una procedura indipendente successiva,
ciò che permette poi al legale di avvalersi della via esecutiva (art. 363 segg.
CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_112/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.3
in SJ 135/2013 I pag. 158; Ruckstuhl in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, art. 1-195 StPO, 2ª edizione,
n. 24a ad art. 135; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 426 CPP; Galliani/ Marcellini in: Bernasconi/Marcellini/Mini/
Galliani/Meli/ Noseda [curatori], Codice svizzero di procedura penale CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad. 135; v. anche Lieber
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung/StPO,
2ª edizione, n. 23 ad 135; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, 2ª edizione n. 13 ad. 135). Su questo aspetto nemmeno
sussisterebbe la competenza del Giudice di pace.
c) Sia
come sia, l'applicazione della norma in questione pone quali condizioni, oltre
al miglioramento delle condizioni economiche del cliente, che questi sia stato condannato
al pagamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 1 e 2 CPP; DTF 138 IV 207
consid. 1; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 18 ad art. 135 con rinvii). Essa non trova quindi applicazione in caso
di abbandono del procedimento o di assoluzione (sentenza del Tribunale federale
6B_1094/2014 del 17 marzo 2015 consid. 1). Nella fattispecie l'attore, oltre a citare
per esteso la disposizione in questione, si è limitato a sostenere che “la differenza
tra l'onorario per la difesa d'ufficio (fr. 180.– orari) e la tariffa (di
favore) richiesta alla convenuta (fr. 220.– orari) è di fr. 40.– all'ora” e che,
avendo il Procuratore pubblico riconosciuto sole 29.16 ore di lavoro, aveva
diritto a fr. 1165.– (fr. 40.– x 29.16 ore di lavoro: petizione, pag. 4 n. 10).
Sul fatto che le condizioni finanziarie di CO 1 permettessero di far fronte al
pagamento della differenza e, soprattutto, sulla condanna di lei al pagamento
delle spese procedurali nulla è stato allegato e tutto si ignora. Né la convenuta
ha ammesso un miglioramento delle sue condizioni economiche né ciò appariva
notorio quantunque l'interessata si fosse rivolta a un difensore di fiducia. Per
di più nemmeno l'attore ha chiesto alla convenuta di collaborare
all'assunzione di eventuali prove sulla sua indigenza. Difettando finanche i
presupposti per applicare l'art. 135 cpv. 4 CPP, la pretesa dell'attore si
rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore
manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del
diritto, dev'essere respinto.
7.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.