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Decisione

16.2015.78

Appalto - mercede

12 aprile 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I diritti del committente in caso di difetti dell'opera

sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette

all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore

anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire

la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non

cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera

e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). Il

committente è, di principio, vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa

previsti dalla norma tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore,

trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione

relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente

la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311 consid. 3; v.

anche Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, n.

1581, 1688 e 1835).

b) Il

Giudice di pace ha accertato che il convenuto non aveva tempestivamente notificato i

difetti dopo la consegna dell'opera avvenuta il 21 ottobre 2013 per il sito web

e i documenti digitali e il 13 novembre, 29 novembre e 9 dicembre 2013 per le

inserzioni sui giornali. A suo parere, il committente ha addotto la difficoltà

di lettura (scansione) del codice QR collocato in calce dell'inserzione

Considerandi

unicamente nel corso del presente procedimento. Premesso ciò, egli ha respinto

l'eccezione sollevata dal convenuto. In realtà, come evidenzia il reclamante,

nella replica del 9 giugno 2015 l'attrice ha confermato che nell'inserzione

apparsa il 17 novembre 2013 sulla N__________ il codice QR era troppo

piccolo per potere essere letto correttamente (pag. 3). Se non che lo stesso

reclamante ammette che RA 1 ha subito provveduto a correggere tale difetto,

tant'è che senza contestazioni l'inserzione è stata correttamente pubblicata il

29.

novembre 2013. Quanto a difetti di connessione, che incombeva al committente

dimostrare (Gauch, op. cit., n. 1507), tutto si ignora.

Perché,

in tali circostanze, l'attrice non avrebbe diritto ad alcuna mercede, il

reclamante non spiega né è dato di capire, tanto meno ove si pensi che

successivamente alla correzione dell'inserzione non risulta esservi stata

alcuna contestazione. Tanto più che, proprio per tenere conto della problematica

relativa alle dimensioni del codice QR, l'attrice ha ottenuto dal quotidiano un

ribasso per le future inserzioni, del quale però, senza contestazioni da parte

del convenuto, ne ha usufruito direttamente quest'ultimo (petizione, pag. 3).

Ne segue che, quanto meno nel risultato, anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla

critica. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, dev'essere respinto.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità di inconvenienza, l'attrice essendosi difeso da solo

senza pretende di avere affrontato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante. Non si

assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.