16.2015.78
Appalto - mercede
12 aprile 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.78
Lugano
12 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 novembre 2015 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 15 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Locarno nella causa SE 39/2015 (appalto) promossa con petizione del 6 maggio 2015 da
Z
(rappresentata
da RA 1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il
19 giugno 2013 RE 1 ha incaricato la ditta individuale CO 1, di cui __________
Z__________ è titolare e per la quale RA 1 gode di un diritto di firma individuale,
di preparare dei trafiletti da pubblicarsi su giornali e di
allestire un sito web per promuovere la propria attività di consulente finanziario
internazionale. La ditta ha inviato a RE 1 il 30 ottobre 2013 una fattura di complessivi
fr. 777.60 per la progettazione in due stili dell'inserzione “Dubai, New York, Hongkong”
(fr. 600.–) e per la versione “web-HTML” della stessa (fr. 120.–), il 15
novembre 2013 una di fr. 798.40 per i costi di pubblicazione dell'inserzione
sulla N__________ il 17 novembre 2013 e il 28 novembre 2013 una di fr.
783.45 per quelli di una pubblicazione su __________ del 29 novembre 2013. Su
richiesta di RE 1, il 20 dicembre 2013, la ditta ha intestato le menzionate
fatture alla “S__________., Herrn RE 1, __________, GB __________ __________”. Visto
il mancato pagamento delle fatture, il 15 gennaio 2014, la “CO 1” ha fatto
notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 2360.– più interessi
del 5% dal 15 novembre 2013, indicando quale causa dell'obbligazione “fattura
del 30.10.2013, fattura del 15.11.2013”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 6 maggio
2015 la ditta individuale CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 2360.– più interessi al 5%
dal 15 novembre 2013, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2015 il convenuto
ha proposto di respingere l'azione, sostenendo di avere conferito il mandato in
quanto “legale rappresentante della S__________, __________, GB London, __________”
e che il codice QR inserito in calce al trafiletto pubblicitario elaborato dall'istante
non era leggibile e non rinviava al sito web della S__________. Replicando il 9
giugno 2015 l'attrice ha mantenuto la sua domanda mentre con duplica del 23
giugno 2015 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
All'udienza 9 settembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno
confermato i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo il 15 ottobre 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione,
obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2360.– più interessi al 5%
dal 15 novembre 2013 e rigettando in maniera definitiva l'opposizione al citato PE. Le spese processuali di complessivi
fr. 370.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 180.–.
D. Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 12 novembre 2015 in cui postula l'annullamento della decisione
impugnata con conseguente reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del
12 gennaio 2016 la ditta individuale CO 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il
16 ottobre 2015. Introdotto il 12 novembre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un
apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a
influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii).
3. In
concreto, l'azione è stata promossa dalla ditta individuale CO 1, rappresentata
da RA 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della
personalità giuridica e della capacità processuale (sentenza del Tribunale
federale 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1 con riferimenti). Solo il suo
titolare ha la facoltà di essere parte a un procedimento giudiziario (Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 14). Una rettifica della designazione di una parte
è ammissibile qualora sia escluso un rischio di confusione (DTF 142 III 787
consid. 3.2.1 con rinvii). Nel caso in esame, la CO 1 è una ditta
individuale di cui __________ Z__________ è titolare. RA 1, che ha
sottoscritto tutti gli atti processuali, ha dal canto firma individuale e ha
agito in qualità di rappresentante della ditta. In tali circostanze __________
Z__________, unica che dispone della capacità processuale, deve
figurare in luogo e vece della ditta individuale quale parte al procedimento.
Il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza.
4. Il reclamante ribadisce la contestazione sulla propria legittimazione
passiva sostenendo di avere conferito il mandato alla controparte quale rappresentante
legale della S__________ con sede a __________.
a) La legittimazione
delle parti – attiva dell'attore, passiva del convenuto – è una premessa
sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una
questione di diritto materiale che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice
in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 136
III 367 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_635/2016 del 22
gennaio 2018 consid. 3.1.2). Difettando tale qualità, l'azione è respinta e non
dichiarata irricevibile indipendentemente
dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere (DTF
142 III 786 consid. 3.1.4). In un'azione basata su un contratto, la legittimazione
passiva appartiene alla persona fisica o morale che il contratto obbliga alla
pretesa fatta valere (sentenza del Tribunale federale 4A_582/2016 del 6 luglio
2017 consid. 3.2).
b) Secondo l'art. 32 cpv. 1 CO qualora un contratto
sia stipulato a nome di una terza persona, che lo stipulante è autorizzato
a rappresentare, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto
passano direttamente al rappresentato. Affinché gli effetti
della rappresentanza diretta si verifichino è necessario, oltre
alla facoltà di rappresentanza, che il rappresentante agisca, esplicitamente
o tacitamente, a nome del rappresentato (DTF 126 III 64 consid. 1b). Egli
deve così fare in modo che l'altro contraente capisca che intende far nascere nel
rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in
questione. Tale è il caso se il rappresentante si è fatto conoscere come
tale, rispettivamente qualora la volontà di fungere da rappresentante fosse
deducibile dalle circostanze o avrebbe dovuto esserlo per una persona in buona
fede (art. 32 cpv. 2 CO). Rimane salva l'eventualità in cui all'altro contraente
fosse indifferente con chi stipulava (art. 32 cpv. 2 in fine CO). In caso
contrario, il rappresentante è vincolato al contratto a nome proprio
(sentenza del Tribunale federale 4A_270/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 5.1 con riferimenti). Spetta al rappresentante, nelle cause promosse contro
di lui, provare di non avere agito per conto proprio ma in nome
del rappresentato (DTF 100 II 211 consid. 8a).
c) Per primo giudice
non vi è alcuna prova sul fatto che il convenuto abbia concluso il contratto in
qualità di rappresentante della S__________. A suo parere, l'attrice non
poteva né doveva inferire dalle circostanze che RE 1 volesse agire in
rappresentanza di questa società. In effetti, salvo per l'invito del convenuto
all'attrice di trasmettere le fatture alla società londinese, nessun documento
(dal primo incontro del 19 giugno 2013 all'invio delle fatture del 20 dicembre
2013) permette di sostenere che l'attrice poteva desumere dal comportamento del
convenuto che egli agisse in rappresentanza della citata società, la cui
esistenza non è stata peraltro neppure provata dal convenuto. Per di più, egli ha
soggiunto, anche il fatto che i trafiletti pubblicitari commissionati contenessero
una croce svizzera e dovessero essere pubblicati su giornali confederati, così
come il fatto che RE 1 risieda a __________ e in questo comune si trovi anche
la sede della società anonima H__________ di cui è membro del consiglio di
amministrazione, “sono tutti elementi che non avvalorano la tesi della rappresentanza”.
Il Giudice di pace ha quindi concluso che in mancanza di elementi che
oggettivamente avrebbero potuto essere interpretati dall'attrice come la
comunicazione da parte del convenuto di un potere di rappresentanza, l'attrice
poteva in buona fede ritenere RE 1 suo partner contrattuale, donde la legittimazione
passiva del convenuto.
d) Il reclamante rileva che se in un primo tempo le note
allestite dall'attrice erano riferite a richieste generiche, come si evince dal
doc. A, in un secondo tempo risultava chiaro che il mandato non era stato
conferito dal convenuto tant'è che il link di contatto rinviava all'indirizzo
internet “www.s__________-__________” e quale nome dell'utente era
indicato “swissass” come risulta dal doc. F. Per di più, egli soggiunge, RA 1,
al più tardi dal mese di ottobre 2013 quando egli gli ha comunicato che il
dominio del sito avrebbe dovuto essere appunto “www.s__________-__________”, ha
saputo che la committente era la società londinese da lui rappresentata. A suo
avviso, il rapporto di rappresentanza è stato accettato per atti concludenti,
tanto più che la sua esistenza era palese e riconoscibile in base alla buona
fede. Egli fa altresì valere che l'annullamento e la sostituzione delle tre
fatture poi indirizzate alla società londinese, conferma come l'attrice abbia
corretto un'errata fatturazione ammettendo così, senza remore, che la controparte
contrattuale fosse in realtà la società. Non si
spiega altrimenti, egli epiloga, l'agire dell'attrice, la quale avrebbe semmai
dovuto rifiutarsi di modificare l'intestazione delle stesse.
e) Così
argomentando, il reclamante ribadisce la sua versione dei fatti ma non spiega
perché quella accertata dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile,
tanto più che sul rimprovero mosso dal Giudice di pace di non aver dimostrato l'esistenza
di una società con sede a __________ l'interessato è rimasto del tutto silente.
Egli, in particolare, non contesta che in occasione della
conclusione del contratto non ha dichiarato di agire in nome della S__________ e
non indica alcuna circostanza che avrebbe dovuto far capire alla controparte – a quel
momento – che egli agiva in realtà per conto
di una terza persona. Né il fatto che in un secondo tempo, nell'autunno del 2013, sia stato indicato il nome dell'utente in “s__________” e quello del sito
internet in “www.s__________-__________.info”,
permetteva di dedurre l'esistenza di una società con sede a __________; né tanto
meno che RE 1 fosse un mero rappresentante della medesima. Inoltre, fino al
dicembre del 2013, tutta la corrispondenza, comprese le fatture, è stata
trasmessa a RE 1 senza che questi sollevasse obbiezioni. Solo dopo il richiamo
di pagamento del 18 dicembre 2013 quest'ultimo ha chiesto di intestare le
fatture alla società, ma ciò non basta per ritenere in buona fede che
già al momento della conclusione del contratto
egli abbia fatto capire a RA 1 della sua volontà
di fungere da rappresentante e che questi l'abbia capita. In siffatte
circostanze, la conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Ne
segue che, su questo punto, il reclamo si rivela destituito di fondamento.
5. Il
reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto tardiva la
segnalazione dei difetti dell'opera.
a) Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera
il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve
verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. La mancata
verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono, in sostanza, all'approvazione
tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore
dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). L'onere della prova della
tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha
comunicato l'esistenza, ritenuto che, se è assodata proceduralmente l'intempestività,
il giudice non può ignorare una simile circostanza, nemmeno nel caso in cui l'appaltatore
stesso non alleghi tale fatto (II CCA,
sentenza inc. 12.2015.227 del 13 marzo
2017 consid. 8.2 con rinvii).
Fatti
I diritti del committente in caso di difetti dell'opera
sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette
all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore
anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire
la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non
cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera
e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). Il
committente è, di principio, vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa
previsti dalla norma tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore,
trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione
relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente
la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311 consid. 3; v.
anche Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, n.
1581, 1688 e 1835).
b) Il
Giudice di pace ha accertato che il convenuto non aveva tempestivamente notificato i
difetti dopo la consegna dell'opera avvenuta il 21 ottobre 2013 per il sito web
e i documenti digitali e il 13 novembre, 29 novembre e 9 dicembre 2013 per le
inserzioni sui giornali. A suo parere, il committente ha addotto la difficoltà
di lettura (scansione) del codice QR collocato in calce dell'inserzione
Considerandi
unicamente nel corso del presente procedimento. Premesso ciò, egli ha respinto
l'eccezione sollevata dal convenuto. In realtà, come evidenzia il reclamante,
nella replica del 9 giugno 2015 l'attrice ha confermato che nell'inserzione
apparsa il 17 novembre 2013 sulla N__________ il codice QR era troppo
piccolo per potere essere letto correttamente (pag. 3). Se non che lo stesso
reclamante ammette che RA 1 ha subito provveduto a correggere tale difetto,
tant'è che senza contestazioni l'inserzione è stata correttamente pubblicata il
29.
novembre 2013. Quanto a difetti di connessione, che incombeva al committente
dimostrare (Gauch, op. cit., n. 1507), tutto si ignora.
Perché,
in tali circostanze, l'attrice non avrebbe diritto ad alcuna mercede, il
reclamante non spiega né è dato di capire, tanto meno ove si pensi che
successivamente alla correzione dell'inserzione non risulta esservi stata
alcuna contestazione. Tanto più che, proprio per tenere conto della problematica
relativa alle dimensioni del codice QR, l'attrice ha ottenuto dal quotidiano un
ribasso per le future inserzioni, del quale però, senza contestazioni da parte
del convenuto, ne ha usufruito direttamente quest'ultimo (petizione, pag. 3).
Ne segue che, quanto meno nel risultato, anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla
critica. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, dev'essere respinto.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di indennità di inconvenienza, l'attrice essendosi difeso da solo
senza pretende di avere affrontato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.