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Decisione

16.2015.8

Contratto d'appalto - mercede- opere supplementari

1 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione del 4 giugno 2009 l'CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di 9628.30

oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2008 così come il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al citato PE. Nella sua risposta del

21 agosto 2009 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attore

ha replicato il 23 settembre 2009 e il convenuto ha duplicato il 23 ottobre

2009, ognuno rimanendo sulle proprie posizioni. L'udienza preli­minare si è

tenuta il 25 novembre 2009 e l'istruttoria è terminata il 18 novembre 2013. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nei loro memoriali del 30 dicembre 2013 esse hanno mantenuto il rispettivo

punto di vista.

C. Statuendo il 9 dicembre 2014 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto

la petizione nel senso che il convenuto è stato è stato condannato a versare

all'attrice fr. 9628.30 oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2008 ed è

stata rigettata in via definitiva l'opposizione al noto PE. Le spese

processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico del convenuto,

tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– di ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26

gennaio 2015 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento

della decisione impugnata con conseguente rigetto della petizione. Con decreto

del 27 gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2015 l'CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al

momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai

Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg.

CPC ticinese sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione

ove il valore litigioso sia inferiore a

fr. 10 000.– (art. 319

lett. a e 321 cpv. 1 CPC). La competenza di questa Camera a trattare il reclamo

è pertanto data (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del

rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto l'11

dicembre 2014. Rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso (art.

145.

cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza lunedì

26.

gennaio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Pretore aggiunto

ha qualificato come appalto il contratto stipulato dalle parti e ha rammentato,

in particolare, che il prezzo fisso stabilito dalle parti (art. 373 CO) è

determinante per l'opera originariamente progettata, mentre per eventuali modifiche

dell' ordinazione che danno luogo a prestazioni supplementari la mer­cede,

salvo accordo contrario, è calcolata secondo l'art. 374 CO, ovvero secondo il

valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. Premesso ciò, il primo giudice,

sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha constatato l'esecuzione di opere aggiuntive

rispetto a quelle descritte nel capitolato e incluse nel prezzo di fr. 27 000.–

e ha altresì accertato la congruità della richiesta di pagamento dell'attrice per

rapporto alle opere supplementari eseguite. Donde l'accoglimento della petizione,

salvo sulla decorrenza degli interessi.

4.

Per quel che

riguarda i fatti, il Pretore aggiunto ha ritenuto incontestato che “nel corso

della realizzazione le unità abitative da due sono diventate quattro”. RE 1

ritiene manifestamen­te errato tale accertamento rilevando che i piani esecutivi

del 9 febbraio 2007, consegnati alla controparte per elaborare l'offerta, non siano

stati modificati dopo la stipulazione del contratto, tant'è che sugli stessi figurava già la posa di due cucine al livello -2 (“grottino”). Se non

che, in prima sede il convenuto medesimo ha sostenuto che sono stati realizzati

“4 appartamenti, rispetto ai due inizialmente progettati” e che “rispetto ai

piani esibiti dall'CO 1, nell'esecuzione dei due immobili abitativi, è stata

aggiunta unicamente una cucina per parte, al piano livello -2” (duplica del 23

ottobre 2009, pag. 1 e 2). Quanto ai piani ese­cu­tivi è possibile che essi

siano gli stessi di quelli presentati con la domanda di costruzione a posteriori.

Resta il fatto che, in con­creto, determinante non è tanto la modifica dei

piani esecutivi ma piuttosto la questione di sapere se vi sia stata

l'esecuzione di ope­re supplementari rispetto all'offerta presentata

dall'attrice e se, in tal caso, le sia dovuta una mercede supplementare

rispetto a quella pattuita.

5.

Per il reclamante,

il Pretore aggiunto, sulla scorta di una valutazione “non corretta” delle

deposizioni testimoniali e della perizia, ha erroneamente stabilito che l'appaltatore

aveva dimostrato l'esistenza di opere supplementari oltre a quelle da lui ammesse.

Il primo giudice ha ritenuto che __________ D__________ e __________ C__________,

dipendenti dell'attrice, avevano confermato l'esecuzione di diverse opere aggiuntive

e che per il perito giudiziario __________ M__________ le opere supplementari

eseguite sono da ricondurre alle seguenti voci: “Quadro Secondario”,

“Impianto luce piano terra”, “Impianto luce piano cantina”, “Impianto luce primo

piano”, “Impianto forza calorica” e “Impianto corrente debole”, che nell'offerta

sono i capitolati indicati, rispettivamente, con le lettera B, D, E, F, G e H”.

Ora, che

opere supplementari siano state eseguite è indubbio. Lo stesso reclamante ne ha

ammesso una certa esecuzione per almeno fr. 6000.– (doc. I). Dal canto suo, il

perito ha accertato personalmente “previo

sopralluogo” le opere eseguite

dall'impresa non contemplate nel contratto d'appalto e le ha valutate in

fr. 13 688.15 IVA inclusa per la Casa 1 e in fr. 14 122.25 IVA inclusa per la Casa

2.

(perizia pag. 8 e allegati 6 e 7). Il reclamante si limita a contrapporre una

propria interpretazione delle prove assunte senza però indicare perché le

deduzioni fatte dal Pretore aggiunto siano insostenibili. Al riguardo non basta

il fatto che le deposizioni “non sono

propriamente univoche”, che le dichiarazioni

dei dipendenti dell'attrice vanno valutate con circospezione e o che

l'accertamento delle opere supplementari “è ben lontana dal grado di convincimento manifestato dal Pretore aggiunto” per dimostrare l'arbitrarietà dell'apprezzamento delle prove fornita

dal primo giudice. Anche sotto questo profilo il reclamo è

pertanto destinato all'insuccesso.

6.

Il reclamante censura il fatto che il Pretore aggiunto ha ritenuto

corretto il sistema di fatturazione utilizzato dall'attrice. A suo parere essa avrebbe

dovuto allestire due fatture separate, ossia una relativa alle opere incluse

nel contratto a forfait con l'indicazione

del prezzo fisso concordato di fr. 13 500.– per ogni casa (IVA inclusa) e un'altra per le opere supplementari, calcolate con

prezzi unitari e l'aggiunta dell'IVA, anziché mischiare le prestazioni da

retribuire “a corpo” con quelle supplementari da retribuire “a misura”. Il

Pretore aggiunto ha ritenuto che, “trattandosi di

opere aggiuntive rientranti sotto i medesimi capitoli dell'offerta - benché

precisate e distinte dal rispettivo numero CPN (Catalogo delle posizioni normalizzate)

- il modo più corretto era proprio quello di computare, rispettivamente

detrarre, la differenza tra gli importi dell'offerta e quelli della fattura per

ciascun capitolo interessato dai lavori supplementari”. A suo parere, “stante

come la maggior parte delle differenze siano state aggiunte e non detratte,

appare favorevole al convenuto il fatto che gli importi dell'offerta, da

comparare con quelli a consuntivo, non siano stati ridotti in proporzione al

prezzo forfetario complessivamente pattuito”.

Ora, che per

maggior chiarezza la ditta potesse allestire due fatture separate è possibile.

Resta il fatto che con le conclusioni del primo giudice, il reclamante

non si confronta. Del resto, rispetto al prezzo di fr. 14 291.70

dell'offerta del 6 febbraio 2007

(doc. 2), il prezzo forfettario di fr. 13 500.– per ogni casa fissato nel contratto

d'appalto presentava un ribasso del

5.

% (cfr. doc. E e F ultime pagine). Nelle fatture del 16 maggio 2008 per la

Casa 1 (doc. E) e la Casa 2 (doc. F) l'CO 1 ha ripreso i medesimi capitoli dell'offerta (A quadro principale, B quadri secondari, C distribuzione

corrente debole, D impianto luce piano cantina, E impianti luce piano terreno,

F impianto luce primo piano, G impianti forza calorica, H impianti corrente

debole), indicando per ciascuno di essi le opere realizzate come da contratto

(con i prezzi lordi previsti nel capitolato) e quelle supplementari. Al costo

lordo totale dell'insieme di tutte le

prestazioni l'impresa ha poi

applicato una percentuale di sconto del 6, anziché quella pattuita del 5.5. Salvo

quest'ultimo aumento, la mercede per

le opere previste contrattualmente è dunque stata calcolata come pattuito. Nel

risultato, la conclusione del Pretore aggiunto, resiste alla critica, tanto più

che il reclamante nemmeno discute il fatto che per il perito i maggiori costi

generati dalle opere aggiuntive, indicati nelle fatture in fr. 7310.92 per la

Casa 1 (doc. E) e in fr. 8270.72 per la Casa 2 (doc. F) erano finanche superiori,

essendo stati da lui quantificati in “fr. 12 674.20 per la Casa 1 e in fr. 13

076.15

per la Casa 2” (allegati 6 e 7 alla perizia).

7.

Il reclamante, rilevato

di non avere mosso nel suo allegato conclusivo una nuova critica e di essersi

limitato a commentare le prove assunte in istruttoria, non condivide l'accertamento

del primo giudice secondo cui, relativamente all'impianto di termopompa, vi è

stata una modifica del contratto d'appalto. Per il Pretore aggiunto, il

convenuto dopo avere in un primo tempo “contestato che l'attrice aveva

eseguito l'impianto completo”, solo con le conclusioni, e quindi in maniera

tardiva, ha aggiunto che “sulla base dei piani doc. 5 e C, CO 1

avrebbe dovuto prevedere, sin dall'offerta,

l'esecuzione di un impianto

aria-acqua e non aria-aria come inizialmente ipotizzato dal proprietario e

quindi avrebbe dovuto inserire, già a quel momento, un impianto con varie

distribuzioni e non un impianto termopompa compatto” e che il suo “sbaglio nell'allestimento del preventivo non le darebbe il diritto

di far valere per questo lavoro dei costi supplementari”. Il primo giudice ha

inoltre respinto l'obiezione del convenuto,

considerando che “al proprietario, rispettivamente al direttore lavori F__________,

incombeva il dovere di verificare il contenuto e la conformità del contratto e

dell'offerta prima di sottoscriverli”

e che “per allestire il preventivo, il committente aveva dato a CO 1 l'offerta di un'impresa concorrente con i prezzi cancellati alfine di apporvi i propri.

In tale offerta la posizione riguardo all'impianto di termopompa prevedeva un sistema compatto, che era stato ripreso

tale e quale nel preventivo. Soltanto in corso d'opera è stato consegnato all'impresa

lo schema di realizzazione definitivo che prevedeva invece un impianto con

varie distribuzioni, ciò che ha richiesto un lavoro diverso e maggiore rispetto

a quello preventivato (testimonianze D__________ del 16.01.2012, pag. 1 e 2 e __________

del 16.01.2012, pag. 3).”

Nella fattispecie, la

questione di sapere se la critica sollevata nelle conclusioni dal convenuto

fosse ammissibile può rimanere indecisa, giacché il reclamante non si confronta compiutamente con l'ulteriore

argomentazione del Pretore aggiunto. Egli, infatti, non spende una parola per

contestare la conclusione del primo giudice secondo cui la

conformità del capitolato all'opera da realizzarsi avrebbe dovuto essere verificata,

da lui o dal direttore dei lavori, prima della sottoscrizione del contratto. In

tali circostanze la censura dev'essere

disattesa già per carenza di motivazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Ne discende che sulla scorta dei fatti accertati dal Pretore

aggiunto, che come si è visto resistono alla critica, neppure si può ritenere

che egli abbia erroneamente applicato il diritto. In ultima analisi il reclamo,

infondato, dev'essere respinto.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.