16.2015.81
Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie
27 novembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.81
Lugano
27 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 20 novembre 2015 presentato da
RE 1
contro
la sentenza 12 novembre 2015 del Giudice di pace del circolo delle Isole
nella causa n. SE 11/2014 (compravendita) promossa con istanza 17 dicembre 2014 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione del 12
novembre 2015 il Giudice di pace del circolo delle isole ha respinto un'istanza
di CO 1 volta a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1998.– “corrispondenti al
prezzo da lui pagato per un televisore risultato difettoso”;
che contestualmente la
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese peritali di fr. 440.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità d'inconvenienza
di fr. 100.–;
che contro il dispositivo sulle
spese giudiziarie RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo, previo conferimento
dell'effetto sospensivo, di addebitarle alla controparte;
che non sono state chieste
osservazioni al reclamo;
e considerando
in diritto: che, in concreto, il Giudice
Fatti
di pace ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, richiamando il
principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC;
che secondo tale norma, le spese giudiziarie
sono poste a carico della parte soccombente;
che a ragione quindi il
reclamante fa valere di non essere risultato soccombente, giacché l'istanza di CO
1 è stata respinta;
che, nondimeno, dalla sentenza impugnata
risulta con ogni evidenza come l'indicazione della norma di legge si riconduca
a un palese errore di scrittura;
che, in effetti, il primo giudice
ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, poiché “non è stato in grado
di aggiornare il televisore e non ne sarebbe stato direttamente capace visto il
contenuto delle sua raccomandata ... e la sua mail...”;
Considerandi
che con tale argomentazione, non
contestata dal reclamante, il Giudice di pace ha prescisso dai principi della
soccombenza e ha ripartito le spese giudiziarie secondo equità come previsto
dall'art. 107 cpv. 1 CPC;
che così decidendo il primo
giudice non è incorso in un'errata applicazione del diritto ove si pensi che a
fronte di un “difetto causato da un semplice problema di impostazione da cambiare
senza spostamento del televisore”, l'istante vista la posizione del convenuto
aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
che nelle circostanze descritte
il reclamo deve essere respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di
effetto sospensivo;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv, 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.