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Decisione

16.2015.81

Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie

27 novembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di pace ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, richiamando il

principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC;

che secondo tale norma, le spese giudiziarie

sono poste a carico della parte soccombente;

che a ragione quindi il

reclamante fa valere di non essere risultato soccombente, giacché l'istanza di CO

1 è stata respinta;

che, nondimeno, dalla sentenza impugnata

risulta con ogni evidenza come l'indicazione della norma di legge si riconduca

a un palese errore di scrittura;

che, in effetti, il primo giudice

ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, poiché “non è stato in grado

di aggiornare il televisore e non ne sarebbe stato direttamente capace visto il

contenuto delle sua raccomandata ... e la sua mail...”;

Considerandi

che con tale argomentazione, non

contestata dal reclamante, il Giudice di pace ha prescisso dai principi della

soccombenza e ha ripartito le spese giudiziarie secondo equità come previsto

dall'art. 107 cpv. 1 CPC;

che così decidendo il primo

giudice non è incorso in un'errata applicazione del diritto ove si pensi che a

fronte di un “difetto causato da un semplice problema di impostazione da cambiare

senza spostamento del televisore”, l'istante vista la posizione del convenuto

aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;

che nelle circostanze descritte

il reclamo deve essere respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di

effetto sospensivo;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv, 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.