16.2015.82
Risarcimento danni - diritto alla prova
17 febbraio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.82
Lugano
17 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul ricorso (“reclamo”) del 27 novembre 2015 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Capriasca nella causa n. 01/15/SE (risarcimento danni) promossa con petizione
del 22 ottobre 2014 nei confronti della
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 4 aprile 2014 la CO
1 ha sottoscritto con l'impresa edile RE 1 un contratto per la fornitura di
personale;
che con decisione del 26
febbraio 2015, motivata il 12 giugno successivo, il Giudice di pace del circolo
di Capriasca in accoglimento di un'istanza del 26 settembre 2014 ha obbligato
la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 3240.–, rigettando in via provvisoria
l'opposizione interposta da quest'ultima al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano (inc. 05/14/SE);
che nel frattempo, il 13
ottobre 2014 la RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il PE n. __________ dell'UE di
Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2014,
indicando quale titolo di credito “mancata assunzione sig. __________ (non
presentatosi) e __________ inidoneo al lavoro nonostante le certificazioni ed
assicurazioni sulle capacità professionali (ns. LR 23.7.14 e 1.10.14)”;
che con petizione del 22
ottobre 2014 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace
per ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio
2014, così come il rigetto dell'opposizione interposta al menzionato PE;
che all'udienza del 29
luglio 2015 il Giudice di pace “sentite le parti concede un termine fino alla
fine del mese di agosto 2015 per inoltrare le proprie proposte intese a
risolvere la vertenza”;
che statuendo il 25
novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha posto le spese
processuali di fr. 100.– a carico dell'attrice;
che contro il giudizio
appena citato la RE 1 è insorta al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso
(recte: reclamo) del 27 novembre 2015, in cui chiede, previa concessione
dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la riforma
della stessa alla luce “delle prove di cui all'allegato n. 3”;
che il reclamo è stato
trasmesso a questa Camera per competenza;
che nelle sue osservazioni
del 9 febbraio 2016 la CO 1 “ribadisce le sue pretese economiche nei confronti
della RE 1”;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che nella decisione impugnata, il Giudice
di pace, richiamato l'art. 42 cpv. 1 CO, ha respinto la petizione rimproverando
all'istante di non avere dimostrato il danno;
che la reclamante, in estrema sintesi,
rimprovera al primo giudice di non avere preso in considerazione le prove da
lei offerte, rilevando come “i 7 documenti – rimarcati in rosso – [che] erano
annessi alla nostra istanza” non le sono stati ritornati contrariamente
all'indicazione contenuta nella decisione impugnata;
che dagli atti si evince come nella
petizione del 22 ottobre 2014 la RE 1 ha richiamato i documenti annessi alle
osservazioni del 20 ottobre 2014, da lei presentata nella causa promossa nei
suoi confronti dalla CO 1 (inc. 05/14/SE), offrendo inoltre l'audizione di tre
testi;
che l'art. 8 CC conferisce alla parte cui
incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che
si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate
tempestivamente nelle forme prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC);
che, di per sé, il giudice può rinunciare
ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile esito non porterebbe
elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”), ma deve spiegarne
Fatti
i motivi;
che, invero, all'udienza del 29 luglio 2015
l'attrice non consta avere definitivamente offerto le prove da lei preannunciate
nella petizione, ma nemmeno risulta una rinuncia;
che, a ben vedere, a quell'udienza il
Giudice di pace – sentite le parti – si è limitato a concedere “un termine fino
alla fine del mese di agosto 2015 per inoltrare le proprie proposte intese a
risolvere la vertenza in atto”;
che, così come verbalizzato, l'udienza in
questione non può essere considerata un dibattimento ai sensi dell'art. 245
CPC, le parti non essendosi espresse sul merito della vertenza;
Considerandi
che, premesso ciò, in assenza di una
rinuncia al dibattimento, il primo giudice non poteva ritenere la causa matura
per il giudizio, tanto meno se si pensa che egli ha sorvolato sulle prove offerte;
che, in definitiva, il reclamo merita accoglimento,
onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice,
perché indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e
statuisca di nuovo;
che l'emanazione dell'attuale decisione
rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico induco a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che non si pone problema
di indennità alla reclamante, la redazione del rimedio giuridico non avendo con
ogni verosimiglianza causato spese di rilievo;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace, perché
indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e
statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.