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Decisione

16.2015.82

Risarcimento danni - diritto alla prova

17 febbraio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi;

che, invero, all'udienza del 29 luglio 2015

l'attrice non consta avere definitivamente offerto le prove da lei preannunciate

nella petizione, ma nemmeno risulta una rinuncia;

che, a ben vedere, a quell'udienza il

Giudice di pace – sentite le parti – si è limitato a concedere “un termine fino

alla fine del mese di agosto 2015 per inoltrare le proprie proposte intese a

risolvere la vertenza in atto”;

che, così come verbalizzato, l'udienza in

questione non può essere considerata un dibattimento ai sensi dell'art. 245

CPC, le parti non essendosi espresse sul merito della vertenza;

Considerandi

che, premesso ciò, in assenza di una

rinuncia al dibattimento, il primo giudice non poteva ritenere la causa matura

per il giudizio, tanto meno se si pensa che egli ha sorvolato sulle prove offerte;

che, in definitiva, il reclamo merita acco­glimento,

onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice,

perché indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e

statuisca di nuovo;

che l'emanazione dell'attuale decisione

rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico induco a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

che non si pone problema

di indennità alla reclamante, la redazione del rimedio giuridico non avendo con

ogni verosimiglianza causato spese di rilievo;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace, perché

indica il contraddittorio, si pronunci sull'ammissibilità delle prove e

statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.