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Decisione

16.2015.83

Contratto di telefonia - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

18 dicembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di non essere d'accordo con la decisione impugnata, perché “in nessun momento

ho firmato o accordato con la ditta CO 1, non ho la possibilità di pagare tutti

quei soldi, perché mi trovo disoccupato e poi mi sembra un'esagerazione le

spese e gli interessi, sono in una situazione precaria che mi impedisce di far

fronte a tale cifra e poi sono disposto a trattare con la __________ direttamente”;

che simili argomentazioni sono tuttavia

inconferenti ai fini del giudizio;

che relativamente alla cessione

del credito, questa, salvo eccezioni che non ricorrono nella fattispecie (Probst in: Commentaire Romand, CO I, 2ª

edizione, n. 27 segg. ad art. 164), avviene anche senza il consenso del

debitore (art. 164 cpv. 1 CO);

che al riguardo, il reclamante

non mette in dubbio la validità dell'atto di cessione di credito, né l'esigibilità

del credito;

Considerandi

che l'impossibilità di far fronte

al pagamento delle debito non osta al riconoscimento giudiziale dell'esistenza

e dell'ammontare dello stesso;

che in merito alle spese e agli

interessi, l'interessato non contesta di essere stato in mora con il pagamento

delle varie fatture, ciò che gli impone il pagamento di interessi moratori del

5% (art. 104 cpv. 1 CO) e delle spese sostenute dal creditore per l'incasso dei

suoi crediti;

che, in

circostanze del genere, il reclamo deve essere respinto e può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48

lett. a n. 2 LOG);

che le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le verosimili

ristrettezze finanziarie in cui il reclamante si trova e il fatto ch'egli,

sprovvisto di formazione giuridica, ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore,

si prescinde tuttavia – eccezionalmente – dal riscuotere oneri processuali

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.