16.2015.84
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti - espulsione del conduttore dopo disdetta ordinaria non contestata del contratto di locazione - esclusa la possibilità di protrazione del contratto
11 gennaio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.84
Lugano
11 gennaio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 dicembre 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 20 novembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nella causa inc. SO.2015.4796 (tutela giurisdizionale dei casi
manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 30 ottobre 2015 dalla
CO 1
(rappresentata
dalla RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 12 gennaio 2009 RE 1
ha sottoscritto con la CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un magazzino
in uno stabile in Via __________ a __________, per una pigione mensile di fr.
100.–;
che la locazione, iniziata
il 1° febbraio 2009, poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con
effetto alle scadenze del 31 marzo e del 30 settembre;
che l'8 maggio 2015 la locatrice ha
notificato al conduttore, su modulo ufficiale, la disdetta ordinaria del
contratto per il 30 settembre 2015;
che il conduttore non ha
contestato la disdetta, ma neppure ha riconsegnato il magazzino alla scadenza;
che con istanza del 30 ottobre
2015 la locatrice si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo
di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'espulsione del conduttore
dall'ente locato e di disporne l'esecuzione effettiva;
che all'udienza del 19 novembre
2015, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza;
che statuendo il 20 novembre 2015
il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando a RE 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione dell'istante il magazzino
entro il 31 dicembre 2015, disponendone l'esecuzione effettiva e ponendo a
carico del convenuto le spese dell'eventuale deposito dei mobili e degli oggetti
da lui non ritirati, così come
fr. 100.– di oneri processuali e fr. 100.– quale indennità a favore della controparte;
che il 3 dicembre 2015 RE 1 si è
rivolto a questa Camera, chiedendo di posticipare al 29 febbraio 2016 la
riconsegna del magazzino;
che invitata a presentare osservazioni, la CO
1 è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha trattato la
causa come tutela giurisdizionale nei cosi manifesti (art. 257 CPC), le cui
decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che sotto il profilo della
tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 23 novembre
Fatti
2015 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), di modo che
il rimedio, consegnato il 3 dicembre 2015 è tempestivo;
che giusta l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), vale a dire che il reclamante non può limitarsi
a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella
del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la
motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali
la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 134 III 245 consid.
2.1 e 2.2; Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.
1411);
che il Pretore ha accolto l'istanza,
dopo avere accertato la validità della disdetta del contratto di locazione ai
sensi degli art. 266a e 266c CO e ritenuto il caso così come la
situazione giuridica chiari (art. 257 CPC);
che il reclamante non contesta la
decisione come tale, ma chiede il differimento dell'espulsione fino al 29 febbraio
2016 asseverando di essere sprovvisto della licenza di condurre revocatagli per
la durata di un mese, ragione per cui non può procedere allo sgombero del magazzino;
Considerandi
che,
tuttavia, una domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la
scadenza del contratto e una decisione di espulsione non può essere ritardata
dall'autorità
di reclamo, un'eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata
dalla parte istante (II CCA, sentenze inc.
12.2013.56
dell'8 maggio 2013 e inc. 12.2012.133 del 13 agosto 2012);
che,
per il resto, il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione
del Pretore, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo
manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che
nelle circostanze siffatte, l'espulsione dall'ente locato è da effettuarsi come ordinato
dal Pretore nella decisione impugnata, senza ulteriori dilazioni, se non quelle
eventualmente concesse dalla parte locatrice;
che in
definitiva, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista
dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio
di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.