16.2015.86
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti – espulsione del conduttore – esigenze di motivazione del reclamo
11 gennaio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.86
Lugano
11 gennaio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 dicembre 2015 presentato da
RE
1 e RE 2
contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2015.725 (tutela
giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con
istanza del 12 novembre 2015 dalla
CO 1
(rappresentata
da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 12
novembre 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, la società CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord per ottenere la riconsegna di un posteggio (n. 17 in Via __________
a __________) concesso in locazione a RE 1 e RE 2, così come il pagamento di
un'indennità fino al giorno dell'effettiva espulsione (inc. SO.2015.725);
che lo stesso giorno la società __________
SA si è anch'essa rivolta al medesimo Pretore, affinché decretasse l'espulsione
di RE 1 e RE 2 da un appartamento situato in uno stabile in Via __________ a __________
(inc. SO.2015.722);
che alle udienza del 17 dicembre
2015, indette per la discussione, i convenuti non si sono opposti alle istanze;
che statuendo lo stesso giorno, il Pretore aggiunto ha ordinato ai convenuti di
mettere a libera disposizione dell'istante entro il 31 dicembre 2015 il
posteggio da loro occupato, disponendone l'esecuzione effettiva con le
comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento di fr. 80.– per l'occupazione
abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 100.– e un'indennità
per ripetibili a favore dell'istante di fr. 200.–;
che con decisione del medesimo
giorno il Pretore aggiunto ha altresì ordinato l'espulsione dei convenuti anche
dall'appartamento di Via __________ da loro occupato, disponendone l'esecuzione
effettiva con le comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento
di fr. 2260.– per l'occupazione abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali
di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili a favore dell'istante di fr. 250.–;
che il 22 dicembre 2015 RE 1 e RE
2 sono insorti a questa Camera con un “reclamo scritto”, allegando la decisione
di cui all'inc. SO.2015.725;
che il memoriale non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con
Fatti
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità;
che in concreto i reclamanti si
limitano a fare “reclamo scritto”, ma non adducono alcun motivo a
Considerandi
sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti
della decisione del Pretore;
che esaurendosi praticamente in
una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile
e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b
lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti
essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–e;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.