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Decisione

16.2015.86

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti – espulsione del conduttore – esigenze di motivazione del reclamo

11 gennaio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità;

che in concreto i reclamanti si

limitano a fare “reclamo scritto”, ma non adducono alcun motivo a

Considerandi

sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti

della decisione del Pretore;

che esaurendosi praticamente in

una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile

e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b

lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti

essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

–e;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.