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Decisione

16.2015.88

Appalto - lavori di pulizia - mercede

27 novembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori di pulizia soggiacciono, quanto meno per analogia, alle norme sull'appalto

(art. 363 segg. CO; CCR sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid.

4d con riferimenti). Nella misura in cui CO 1 e CO 2 negano di avere

commissionato i lavori, incombeva alla RE 1 dimostrare l'esattezza

delle proprie allegazioni, provare la conclusione del contratto con i

convenuti, mentre costoro, dal canto loro, avevano la facoltà di addurre

l'esistenza di circostanze idonee a invalidare la

fondatezza delle allegazioni che formano l'oggetto della prova principale (art.

8 CC; DTF 130 III 326 consid. 3.4).

b)

A sostegno della propria pretesa, la RE 1 ha prodotto un rapporto giornaliero di

regia del 26 ottobre 2012 sottoscritto da CO 2 (doc. 3). Premesso che la

conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta ad una forma particolare,

potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione,

pag. 167 n. 406), il bollettino in questione non indica però unicamente il

cantiere, i lavori eseguiti, il personale della ditta impiegato e i prodotti

utilizzati, ma menziona anche il nominativo del committente. Controfirmato

dall'interessato, esso è atto a rendere attendibile il contenuto dello stesso e

crea così una presunzione di fatto sulla sua correttezza, ovvero sul fatto che

committente delle opere fosse CO 2. Si può così ritenere che l'attrice ha

recato la prova della conclusione di un contratto tra lei e quest'ultimo.

c) Dal

canto suo CO 2, pur riconoscendo di avere sottoscritto il menzionato documento,

ha negato davanti al primo giudice di avere commissionato i lavori di pulizia,

sostenendo in particolare che __________ M__________ si era assunto il

pagamento dei costi nei confronti della ditta di pulizia. Tuttavia, agli atti non

vi è alcun elemento che permetta di giungere a tale conclusione, il solo fatto

che il piastrellista fosse all'origine del danno non bastando per ritenerlo

automaticamente controparte contrattuale dell'impresa di pulizia e quindi suo

debitore. Che poi CO 2 abbia sottoscritto altri bollettini di lavoro della RE 1

“in relazione a lavori eseguiti e puntualmente pagati” è possibile, ma non è

dato di vedere, né l'interessato spiega, quale valenza abbia tale circostanza

sulla sua tesi, egli non pretendendo di averlo firmato per sbaglio. In siffatte

circostanze, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'incarico alla RE 1

è stato conferito da __________ M__________ è arbitrario, ovvero contrario alle

risultanze istruttorie e dunque insostenibile.

Considerandi

8.

Visto quanto

precede, e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa

Camera può statuire essa medesima sulla lite. Per quel che riguarda la posizione

di CO 2, accertata la sua legittimazione passiva, il convenuto ha invero addotto

che i lavori di pulizia “non hanno prodotto alcun risultato così come promesso”

(verbale d'udienza del 19 novembre 2015). Ora, l'art. 367 cpv. 1 CO impone al

committente, non appena eseguita la consegna dell'opera e appena lo consente

l'ordinario andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell'opera e

segnalare i difetti all'appaltatore, ritenuto che la mancata tempestiva

notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al

committente dall'art. 368 CO (Gauch,

op. cit., pag. 777 segg. n. 2148 segg.). L'onere della prova della tempestiva

notifica dei difetti, secondo l'art. 8 CC, spetta al committente (sentenza del

Tribunale federale 4A_231/2016 del 12 luglio 2016 consid. 2.2 con riferimenti).

In concreto, già si è detto che la sottoscrizione senza riserve di rapporti giornalieri

costituisce una presunzione di fatto sulla correttezza del contenuto. Che

l'interessato abbia firmato “al buio” è possibile, ma ciò non lo esonerava dal

verificare l'opera il giorno successivo e segnalare all'appaltatore eventuali

difetti. Agli atti, tuttavia, non vi è alcun elemento che dimostri come il

committente abbia tempestivamente notificato dei difetti alla RE 1, quelli

indirizzati a __________ M__________ non riguardando l'attrice sicché l'opera di

quest'ultima va ritenuta accettata (art. 370 cpv. 2 CO). In circostanze del

genere, e tenuto conto che sull'ammontare della mercede non vi sono di per sé

contestazioni, nei confronti di CO 2 la decisione impugnata deve essere

annullata e riformata nel senso che l'istanza è accolta e di conseguenza il

convenuto è condannato a versare alla controparte fr. 1323.– oltre interessi al

5% dall'8 marzo 2013. Resta in ogni caso aperta la possibilità per

l'interessato di rivalersi nei confronti di __________ M__________ per il

risarcimento dei danni subiti.

9.

Per quel che attiene

alla posizione di CO 1, per contro, il noto bollettino del 26 ottobre 2012 non

la menziona sicché esso non basta per dimostrare l'esistenza di un contratto

tra l'attrice e la convenuta. Né supplisce il fatto che quest'ultima fosse

comproprietaria dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori. Per il

resto, la reclamante non ha allegato, né tantomeno dimostrato, altre

circostanze da cui risulterebbe un'assunzione cumulativa del debito da parte

della convenuta (art. 143 cpv. 1 CO) o che il rapporto di solidarietà sia sorto

in qualche altra maniera, non bastando che la fattura dell'8 marzo 2013 sia a

lei intestata. Ne segue che l'attrice non ha recato la prova che le incombeva. Ciò

posto, nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica e il reclamo dev'essere

respinto.

10.

Le spese processuali di

entrambe le sedi per i due giudizi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alle parti vincenti,

non avendo esse formulato una richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause 16.2015.88 e 16.2015.89

sono congiunte.

II. Il reclamo della RE 1

contro CO 1 (inc. 16.2015.88) è respinto.

III. Le spese processuali di

tale reclamo, di fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.

IV. Il

reclamo di RE 1 contro CO 2 (inc. 16.2015.89) è accolto nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 2 è condannato a pagare

all'attrice

fr. 1323.– più interessi del 5% dall'8 marzo 2013 e l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________9

dell'Ufficio

d’esecuzione di Lu­gano è rigettata in via definitiva per fr. 1323.– più

interessi del 5% dall'8 mar­zo 2013.

2. Le spese

processuali di fr. 125.– sono poste a carico del convenuto.

V. Le spese processuali di tale

reclamo, di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO

2.

VI. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.