16.2015.88
Appalto - lavori di pulizia - mercede
27 novembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.88
16.2015.89
Lugano
27 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 22 dicembre 2015 (inc. 16.2015.88) presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Giudice di
pace
del circolo di Paradiso nella causa inc. E15-057 (appalto) promossa con
istanza del 27 ottobre 2015 nei confronti di
CO
1
così come sul reclamo
del 22 dicembre 2015 (inc. 16.2015.89) presentato da
RE
1
contro la decisione emessa il 25 novembre
2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa inc. E15-059
(appalto) promossa con istanza del 27 ottobre 2015 nei confronti di
CO
2 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2012
la ditta di pulizie RE 1 ha eseguito la smacchiatura di alcune piastrelle, che
presentavano tracce di cemento, posate da __________ M__________, a quel tempo
titolare della ditta individuale F__________, nel bagno di un'abitazione situata
sulla particella n. 853 RFD di __________ appartenente in comproprietà a CO 1 e
CO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Al termine dei lavori, la RE 1 ha sottoposto
il relativo bollettino di lavoro a CO 2 che lo ha sottoscritto senza riserve. L'8
marzo 2013 la ditta ha inviato a CO 1 una fattura (n. 1020392) di fr. 1323.–
(IVA inclusa). Visto il mancato pagamento, il
12 ottobre 2015 essa ha fatto notificare a CO 2 il precetto esecutivo n. __________9
dell'Ufficio esecuzione di Lugano e il precetto esecutivo n. __________0 a CO 1
per ottenere da ognuno il pagamento di fr. 1323.– oltre interessi al 6% dall'8
marzo 2013 indicando quale titolo di
credito “fattura 10200392 del 08.03.2013”, così come l'incasso di fr. 500.– per
“spese”. Gli escussi hanno interposto opposizione.
B. Con
istanza del 27 ottobre 2015 la RE 1 si è rivolta al Giudice di
pace del circolo di Paradiso, chiedendo la convocazione di un'udienza di
conciliazione per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 1323.–
oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2013 e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________0 dell'UE di Lugano (inc.
E15-057). Lo stesso giorno la RE 1 ha presentato una seconda istanza di
conciliazione al medesimo giudice per ottenere da CO 2 il pagamento fr. 1323.–
oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2013 e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________9
dell'UE di Lugano (inc. E15-059). Le due procedure sono state congiunte e all'udienza
del 19 novembre 2015 la parti non hanno raggiunto un'intesa. L'attrice ha chiesto
al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC,
confermando le sue istanze, mentre i convenuti ne hanno chiesto la reiezione.
C. Statuendo con
separate decisioni del 25 novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto entrambe
le istanze e ha posto le spese processuali di fr. 125.– per ognuna delle
procedure a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a ogni convenuto un'indennità
di
fr. 75.–.
D. Contro le decisioni
appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con separati reclami del 22
dicembre 2015, chiedendo di annullare i giudizi impugnati e di riformarli nel senso
di accogliere le due istanze. Nelle loro rispettive osservazioni del 9 marzo
2016 CO 1 e CO 2 hanno concluso per il rigetto dei reclami.
in diritto: 1. Impugnate dalla RE 1
sono le decisioni emesse il 25 novembre 2015 dal Giudice di pace riferite agli
incarti inc. E15-057 e E15-059. Secondo l'art. 125 lett. c CPC, il
giudice, per semplificare il processo, può ordinare la congiunzione di più
cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli art. 308 segg. CPC
tale facoltà è riconosciuta anche in seconda sede (cfr. Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3ª edizione n. 6 ad art. 316 CPC). In concreto, le impugnazioni in
esame vertono sull'identico oggetto, contengono la stessa motivazione e tendono
a un risultato analogo, si giustifica così di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni emanate
dai giudici di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio
a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, le decisioni impugnate sono
pervenute all'attrice al più presto il 26 novembre 2015, sicché i reclami, introdotti
il 22 dicembre 2015, sono tempestivi.
3. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19 consid. 2.1 con rinvii).
4. Alle osservazioni ai
reclami, CO 1 e CO 2 allegano svariata documentazione (lettera del 27 ottobre
2012 da E__________ SA a __________ T__________ [doc. 1], rapporti di lavoro
del 4 marzo 2013 e del 15 ottobre 2012 della RE 1 [doc. 2], lettera del 26
novembre 2012 di CO 2 a __________ M__________ [doc. 3], lettera del 27
dicembre 2012 di CO 2 all'avv. __________ L__________ [doc. 4], osservazioni
del 9 aprile 2013 presentate da CO 2 e CO 1 nell'ambito della procedura di
iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria introdotta il 20 marzo 2013 da __________
M__________ [doc. 5], foto piastrelle del bagno di
CO 2 e CO 1 [doc. 6], lettera del 12 aprile 2015 di CO 2 e CO 1 a RE 1 [doc.
7]). Presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo
giudice, i nuovi documenti sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando
espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di
nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
5. Nelle decisioni
impugnate il Giudice di pace ha accertato che i lavori erano stati commissionati
da __________ M__________ “piastrellista della ditta F__________ (nel frattempo
fallita) in presenza di altre persone” e che lo stesso aveva altresì detto di
assumersi i relativi costi ritenendosi autore del danno alle piastrelle. Per il
primo giudice, CO 2 aveva sì firmato il bollettino di lavoro presentato dalla
ditta ma ha ritenuto che “ne sono stati sottoscritti molti altri in relazione a
lavori eseguiti e puntualmente pagati alla ditta RE 1”. Ciò posto egli ha
respinto le istanze.
6. Nei reclami la RE 1
conferma che i lavori di pulizia le sono stati commissionati da CO 1 e da CO 2,
evidenziando come essi abbiano sottoscritto il bollettino di lavoro che
menzionava l'indicazione “lavoro controllato e accettato – nessuna
contestazione”. Essa rimprovera così al primo giudice di avere accertato i
fatti in maniera manifestamente errata. A suo avviso il Giudice di pace non ha
considerato che la richiesta dei convenuti di fatturare i lavori direttamente
al loro artigiano non è mai stata da lei accettata e che prima dell'udienza del
19 novembre 2015 i committenti non si sono mai lamentati dell'esecuzione dei
lavori.
7. Nella fattispecie, premesso
come sia pacifico che i danni alle piastrelle siano stati provocati da __________
M__________, vi è contestazione su chi abbia commissionato alla RE 1 i lavori di
pulizia oggetto della presente causa.
a)
Fatti
I lavori di pulizia soggiacciono, quanto meno per analogia, alle norme sull'appalto
(art. 363 segg. CO; CCR sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid.
4d con riferimenti). Nella misura in cui CO 1 e CO 2 negano di avere
commissionato i lavori, incombeva alla RE 1 dimostrare l'esattezza
delle proprie allegazioni, provare la conclusione del contratto con i
convenuti, mentre costoro, dal canto loro, avevano la facoltà di addurre
l'esistenza di circostanze idonee a invalidare la
fondatezza delle allegazioni che formano l'oggetto della prova principale (art.
8 CC; DTF 130 III 326 consid. 3.4).
b)
A sostegno della propria pretesa, la RE 1 ha prodotto un rapporto giornaliero di
regia del 26 ottobre 2012 sottoscritto da CO 2 (doc. 3). Premesso che la
conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta ad una forma particolare,
potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione,
pag. 167 n. 406), il bollettino in questione non indica però unicamente il
cantiere, i lavori eseguiti, il personale della ditta impiegato e i prodotti
utilizzati, ma menziona anche il nominativo del committente. Controfirmato
dall'interessato, esso è atto a rendere attendibile il contenuto dello stesso e
crea così una presunzione di fatto sulla sua correttezza, ovvero sul fatto che
committente delle opere fosse CO 2. Si può così ritenere che l'attrice ha
recato la prova della conclusione di un contratto tra lei e quest'ultimo.
c) Dal
canto suo CO 2, pur riconoscendo di avere sottoscritto il menzionato documento,
ha negato davanti al primo giudice di avere commissionato i lavori di pulizia,
sostenendo in particolare che __________ M__________ si era assunto il
pagamento dei costi nei confronti della ditta di pulizia. Tuttavia, agli atti non
vi è alcun elemento che permetta di giungere a tale conclusione, il solo fatto
che il piastrellista fosse all'origine del danno non bastando per ritenerlo
automaticamente controparte contrattuale dell'impresa di pulizia e quindi suo
debitore. Che poi CO 2 abbia sottoscritto altri bollettini di lavoro della RE 1
“in relazione a lavori eseguiti e puntualmente pagati” è possibile, ma non è
dato di vedere, né l'interessato spiega, quale valenza abbia tale circostanza
sulla sua tesi, egli non pretendendo di averlo firmato per sbaglio. In siffatte
circostanze, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'incarico alla RE 1
è stato conferito da __________ M__________ è arbitrario, ovvero contrario alle
risultanze istruttorie e dunque insostenibile.
Considerandi
8.
Visto quanto
precede, e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. Per quel che riguarda la posizione
di CO 2, accertata la sua legittimazione passiva, il convenuto ha invero addotto
che i lavori di pulizia “non hanno prodotto alcun risultato così come promesso”
(verbale d'udienza del 19 novembre 2015). Ora, l'art. 367 cpv. 1 CO impone al
committente, non appena eseguita la consegna dell'opera e appena lo consente
l'ordinario andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell'opera e
segnalare i difetti all'appaltatore, ritenuto che la mancata tempestiva
notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al
committente dall'art. 368 CO (Gauch,
op. cit., pag. 777 segg. n. 2148 segg.). L'onere della prova della tempestiva
notifica dei difetti, secondo l'art. 8 CC, spetta al committente (sentenza del
Tribunale federale 4A_231/2016 del 12 luglio 2016 consid. 2.2 con riferimenti).
In concreto, già si è detto che la sottoscrizione senza riserve di rapporti giornalieri
costituisce una presunzione di fatto sulla correttezza del contenuto. Che
l'interessato abbia firmato “al buio” è possibile, ma ciò non lo esonerava dal
verificare l'opera il giorno successivo e segnalare all'appaltatore eventuali
difetti. Agli atti, tuttavia, non vi è alcun elemento che dimostri come il
committente abbia tempestivamente notificato dei difetti alla RE 1, quelli
indirizzati a __________ M__________ non riguardando l'attrice sicché l'opera di
quest'ultima va ritenuta accettata (art. 370 cpv. 2 CO). In circostanze del
genere, e tenuto conto che sull'ammontare della mercede non vi sono di per sé
contestazioni, nei confronti di CO 2 la decisione impugnata deve essere
annullata e riformata nel senso che l'istanza è accolta e di conseguenza il
convenuto è condannato a versare alla controparte fr. 1323.– oltre interessi al
5% dall'8 marzo 2013. Resta in ogni caso aperta la possibilità per
l'interessato di rivalersi nei confronti di __________ M__________ per il
risarcimento dei danni subiti.
9.
Per quel che attiene
alla posizione di CO 1, per contro, il noto bollettino del 26 ottobre 2012 non
la menziona sicché esso non basta per dimostrare l'esistenza di un contratto
tra l'attrice e la convenuta. Né supplisce il fatto che quest'ultima fosse
comproprietaria dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori. Per il
resto, la reclamante non ha allegato, né tantomeno dimostrato, altre
circostanze da cui risulterebbe un'assunzione cumulativa del debito da parte
della convenuta (art. 143 cpv. 1 CO) o che il rapporto di solidarietà sia sorto
in qualche altra maniera, non bastando che la fattura dell'8 marzo 2013 sia a
lei intestata. Ne segue che l'attrice non ha recato la prova che le incombeva. Ciò
posto, nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica e il reclamo dev'essere
respinto.
10.
Le spese processuali di
entrambe le sedi per i due giudizi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alle parti vincenti,
non avendo esse formulato una richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause 16.2015.88 e 16.2015.89
sono congiunte.
II. Il reclamo della RE 1
contro CO 1 (inc. 16.2015.88) è respinto.
III. Le spese processuali di
tale reclamo, di fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.
IV. Il
reclamo di RE 1 contro CO 2 (inc. 16.2015.89) è accolto nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 2 è condannato a pagare
all'attrice
fr. 1323.– più interessi del 5% dall'8 marzo 2013 e l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________9
dell'Ufficio
d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 1323.– più
interessi del 5% dall'8 marzo 2013.
2. Le spese
processuali di fr. 125.– sono poste a carico del convenuto.
V. Le spese processuali di tale
reclamo, di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO
2.
VI. Notificazione a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.