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Decisione

16.2016.1

Furto di beni personali di una paziente in una clinica – responsabilità dell'istituto di cura

29 maggio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con

petizione del 25 marzo 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Lugano Ovest per ottenerne il pagamento di fr. 1465.– oltre

interessi al 5% dal 26 ottobre 2012 quale risarcimento per il furto, di fr.

150.– per spese, di fr. 99.– di spese esecutive e di fr. 34.– per la copia da

lei richiesta del rapporto di polizia relativo alla sua

denuncia del 16 gennaio 2013, così come il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2015

la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica dell'8

luglio 2015 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. Con ordinanza del 21 agosto 2015 il Giudice di pace ha assegnato

alle parti un termine fino al 9 settembre 2015 per comunicargli se intendessero

essere citate a un'udienza con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine

egli avrebbe emanato la decisione sulla base degli atti. Con scritti del 25

agosto 2015 e del 4 settembre 2015 ambedue le parti hanno comunicato di rinunciare

all'udienza. Statuendo il 23 novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto

la petizione senza riscuotere spese processuali e compensando le indennità.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 dicembre 2015, completato il 5 gennaio

2016 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel

senso di accogliere la sua petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, con

reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata

notificata all'attrice il 24 novembre 2015, di modo che il termine di ricorso,

cominciato a decorrere il 25 novembre 2015, è rimasto sospeso, contrariamente

all'erronea indicazione del Giudice di pace, dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio

2016.

incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 9 gennaio

2016.

salvo protrarsi a lunedì 11 gennaio 2016 (art. 142

cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 28 dicembre 2015 e completato il 5

gennaio 2015 (cfr. timbri sulle buste d'intimazione), è dunque ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento

delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente

disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza

fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire

sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa

ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii;

sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR,

sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che l'omessa predisposizione da

parte della CO 1 di “spazi

controllati e in piena e totale sicurezza perché i degenti possano spogliarsi e

lasciare incustoditi i loro beni durante le visite o gli esami” non costituisce un “atto negligente o

imprudente”, giacché negli ospedali e nelle cliniche “è unicamente d'uso avvertire le persone con

dei cartelli dove le si avvisa che è esclusa ogni responsabilità della

direzione per eventuali furti”. Ciò posto il primo giudice, pur non nutrendo

alcun dubbio in merito alla veridicità della versione dei fatti fornita dall'attrice e all'entità del danno da lei subìto (art. 42 CO), ha escluso che alla

convenuta si possa ascrivere una responsabilità per atto illecito secondo

l'art. 41 CO, donde la reiezione della petizione.

4.

Secondo la

reclamante la decisione del primo giudice “è manifestamente inficiata da grave

abuso di potere della carica, di gravi vizi formali, viola i diritti delle

norme di legge applicabili alla procedura stabiliti dalla legge, l'accertamento

dei fatti è manifestamente errato, è discriminatoria, arbitraria e contro il

principio della buona fede con disparità ed iniquità di trattamento e disuguaglianza

giuridica nel procedimento”. A suo avviso la sentenza viola gli articoli 7, 8, 9,

29.

cpv. 1 e 35 della Costituzione federale e gli articoli art. 6 cpv. 2 e 7

cpv. 1 e 2 di quella cantonale. Così argomentando, tuttavia, la reclamante espone

delle doglianze del tutto generiche, senza minimamente motivarle (art. 321 cpv.

1.

CPC), con la conseguenza che esse sono inammissibili in questa sede e non possono

essere esaminate.

5.

RE 1 rimprovera

il primo giudice di non avere menzionato il fatto che all'udienza di conciliazione del 3 dicembre 2014 la convenuta le ha sottoposto una proposta conciliativa, da lei rifiutata, consistente

nel versarle fr. 500.–. A suo avviso, con la citata proposta la controparte “ha

praticamente riconosciuto il risarcimento del furto”. Se non che, a prescindere

dal fatto che per garantire la natura confidenziale della procedura di conciliazione,

l'art. 205 cpv. 1 CPC vieta l'utilizzo delle dichiarazioni delle parti nella susseguente

procedura decisionale e non ne consente nemmeno la loro verbalizzazione, dalla

proposta conciliativa formulata dalla convenuta in quella sede non è possibile

dedurre alcun suo riconoscimento di responsabilità già per il fatto che essa ha

premesso che la sua offerta non implicava alcuna sua ammissione di

responsabilità (“esclusa ogni ammissione di responsabilità”). Sulla

questione non occorre pertanto dilungarsi.

6.

La

reclamante critica il primo giudice per avere considerato che “la

procedura ebbe alcuni risvolti particolari e strani ma che esulano dalla presente

causa” e non avere invece ritenuto determinanti per il giudizio i fatti da lei

descritti verificatisi nel corso degli esami a cui si è sottoposta il 26

ottobre 2012. In particolare, si duole del fatto che il Giudice di pace non si sia

neppure domandato il motivo per cui “un

signore è entrato senza bussare nella cabina dove si stava togliendo i

vestiti prima di sottoporsi all'esame radiografico del torace” né abbia concluso che quello sconosciuto era entrato per rubare.

Ora, per quanto riguarda i fatti, il Giudice di pace ha accertato di “non avere

dubbi su quanto sostenuto dalla Signora RE 1”. Egli non ha quindi respinto la

petizione perché l'attrice non aveva provato i fatti da lei allegati, ma perché

ha escluso l'applicazione dell'art. 41 CO. Anche su questo punto non

occorre attardarsi.

7.

RE 1 rimprovera

al primo giudice di non avere ammesso l'ap­pli­cazione degli art. 41 e 42 CO. A

suo avviso, la convenuta deve risarcire il danno da lei subìto perché esso è avvenuto

all'interno della clinica da lei

gestita, che è un luogo non accessibile a tutti, ma solo al suo personale. Inoltre,

la controparte ha omesso di indicarle un luogo sicuro dove potere lasciare i

suoi gioielli, tantomeno le ha messo a disposizione una cassetta di sicurezza.

a) Ora,

secondo l'art. 41 cpv. 1 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente

cagionato ad altri, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova

di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso

causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (CCR

sentenza inc. 16.2012.4 del 15 novembre 2012 consid. 3a con riferimento). Illecito è così ogni comportamento che risulta

contrario a un dovere legale generale, sia perché viola, in assenza di un

motivo giustificativo, un diritto assoluto del danneggiato, sia perché

disattende una norma legale (scritta o no) posta a tutela del bene giuridico

leso (DTF 141 III 534 consid. 3.1 con rinvii). Un'omissione può costituire un

atto illecito soltanto se sussiste un dovere giuridico di agire (DTF 130 III 195 consid. 2.2; 126 III 114 consid. 2a/aa).

b) Nella

fattispecie la reclamante non indica alcuna norma che prevede un obbligo legale

per la struttura ospedaliera di sorvegliare i beni lasciati dai pazienti nel locale

spogliatoio né di predisporre in ogni reparto della clinica degli armadietti in

cui i pazienti possono riporre sotto chiave i loro oggetti personali durante

gli esami clinici. Né consta che la CO 1 avesse un obbligo di custodia degli

oggetti personali di valore durante tali esami. E essa nemmeno può essere

ritenuta responsabile per furti avvenuti da parte di persone estranee alla struttura

stessa, l'appellante pretendendo che non fossero state garantite le procedure

minime per la salvaguardia degli accessi ai locali da parte di sconosciuti.

Nelle circostanze descritte non è possibile pertanto ravvisare alcun atto

illecito. L'assenza di tale presupposto rende superfluo pronunciarsi

sugli ulteriori requisiti per riconoscere una responsabilità aquiliana, segnatamente

il danno e il nesso di causalità.

c) Né, per avventura,

è ravvisabile una responsabilità del padrone di azienda ai sensi dell'art. 55 CO. A prescindere dal fatto che non è

stato provato che il furto sia opera di un dipendente della convenuta, una tale

responsabilità presuppone che l'atto

illecito avvenga mentre questo compie il suo lavoro e non semplicemente in

occasione del suo lavoro. Per un furto commesso sul posto di lavoro da un

dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro, ma la responsabilità

del danno che ne consegue può attribuirsi soltanto al lavoratore ai sensi dell'art. 41 CO (Werro, La responsabilité civile, 2a edizione,

pag. 120 n. 457).

8.

La

reclamante lamenta il fatto che la decisione impugnata non contenga tutte le

domande di giudizio da lei formulate. Ora, è vero che il Giudice di pace ha omesso

di indicare che l'attrice, oltre alla richiesta di condanna della convenuta al

pagamento di fr. 1465.– più interessi al 5% dal 26 ottobre 2012 e di rigetto definitivo

dell'opposizione al precetto esecutivo, aveva altresì chiesto “fr. 150.– per

spese, fr. 73.– per precetto esecutivo, fr. 26.– per le spese per i tre

recapiti speciali e fr. 34.– per la copia della denuncia sporta”. Resta il

fatto che la reiezione della domanda volta a ottenere il risarcimento del danno

patito comporta anche la reiezione delle sue ulteriori domande concernenti le

spese da lei assunte, che non hanno portata propria. In definitiva il reclamo,

che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

9.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

d'indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 200.– sono a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.