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Decisione

16.2016.10

Azione confessoria: servitù di restrizione di destinazione

25 luglio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i principi applicabili in materia contrattuale (art. 18 CO, ovvero secondo la

reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere

ricostruita – secondo le regole della buona fede v. DTF 144 III 98 consid.

5.2.2). Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione

della servitù, nondimeno, tali principi interpretativi sono limitati

all'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario

(art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata

dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere

personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a

terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà

dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid.

7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017 consid.

5.2.2 con rinvii; analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.74

del 30 marzo 2018, consid. 7 con richiamo). Posto ciò, l'interpretazione

soggettiva (la vera e concorde volontà dei contraenti) è una questione di

fatto, mentre quella oggettiva (secondo il principio dell'affidamento) è una

questione di diritto.

9. Quanto

al titolo di acquisto, il contratto di compravendita immobiliare, con costituzione

di servitù in deroga alle distanze legali e di servitù prediale del 19 giugno

1986 sottoscritto da CO 2 e P__________ N__________, a quel tempo a proprietari

dei due fondi, prevedeva in particolare quanto segue (doc. G, pagine 3, n.

5.3):

“le parti convengono di costituire e costituiscono a carico della striscia di terreno contrassegnata in

verde sulla planimetria inserto A della part. n. 644 e a favore della part. n.

639 una servitù prediale di restrizione

di destinazione nel senso che la suddetta superficie di terreno colorata in

verde dovrà essere destinata esclusivamente ad area verde o prato; in

particolare non potranno essere costruiti o posati né piscine né altri infissiˮ.

a) In

concreto né la reclamante né gli opponenti erano parti al contratto di costituzione

della servitù. Ne segue che occorre far capo ai documenti giustificativi, così

come le parti potevano, in buona fede comprendere al momento dell'acquisto dei rispettivi

fondi. Così come pattuita la servitù restringe chiaramente la libertà del

proprietario del fondo serviente di sistemare a suo piacimento il terreno a

livello del suolo, imponendogli di adibire la porzione di terreno indicata a

uno specifico scopo. E un'area verde o un prato nelle immediate vicinanze di un

edificio non può che indicare una porzione di terreno non edificata adibita

essenzialmente a giardino. Nel vincolare esplicitamente la destinazione,

l'obiettivo era manifestamente quello di tutelare una certa tranquillità, proteggendosi

da immissioni, ovvero di conferire al fondo dominante vantaggi suscettibili di

consentire una più elevata qualità di vita e un benessere che sarebbero stati

compromessi nel caso di una diversa destinazione del fondo.

b) Quanto

al termine di infisso, è indubbio che letteralmente esso abbia anche il

significato di “opera di finitura di un edificio destinata alla chiusura dei

vani di porte e finestre” (Treccani.it,

Considerandi

L'enciclopedia italiana in: ww.treccani.it/ enciclopedia/infisso>), così

come ‟ciascuno degli elementi edilizi fissati stabilmente nei muri dei

fabbricati (come i telai delle finestre e delle porte, le casse degli

avvolgibili, i tubi, le inferriate, le ringhiere, ecc.) o anche porta finestra,

imposta, persiana, avvolgibileˮ (Battaglia,

Grande dizionario della lingua italiana, vol. VII, pag. 969). Il vocabolo, tuttavia,

è usato anche come sostantivo o aggettivo e può così definire un oggetto ‟conficcato;

fermato, fissato, inchiodato, affondato o piantato nel terrenoˮ (Battaglia, op. cit., pag. 969; Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli,

edizione online <www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/ infisso.aspx?

query=infisso>; Treccani.it,

L'enciclopedia italiana in: <ww.treccani.it/ vocabolario/infisso>).

c) Nelle

circostanze descritte, tenuto conto della

situazione dei luoghi, tale termine non può oggettivamente e in buona fede

essere inteso nell'accezione intesa dalla convenuta, totalmente avulsa dal

contesto, essendo privo di ogni logica vietare la posa di ‟infissiˮ

su un'area verde priva di costruzioni. Certo nell'altra accezione il termine “infissi”

non è particolarmente preciso, ma si può ragionevolmente ritenere che esso

designi una paletta di oggetti particolarmente estesa, nel senso che la

porzione di terreno del fondo serviente adibita esclusivamente ad area verde o

prato doveva essere libera da corpi estranei, in particolare da strutture

stabili. E ciò a maggior ragione ove si pensi alla specificazione relativa al

divieto di costruire o posare una piscina, costruzione che – solitamente – si

sviluppa in profondità piuttosto che in altezza.

d) Ciò

posto, è necessario esaminare se il caminetto-grill in questione sia conciliabile

con la servitù. Al riguardo, per il Pretore l'opera, eseguita in muratura con

parti prefabbricate, è stabilmente ancorata e fissata nel terreno. La reclamante

rileva che il grill è, per contro, solamente incementato su quattro piode appoggiate

sul terreno. Dalla fotografia agli atti risulta che il grill in questione è un caminetto

prefabbricato poggiato su sostegni cementati su lastre di granito (piode)

parzialmente interrate (doc. 4). La costruzione, quantunque di dimensioni

piuttosto contenute, non può essere ad ogni modo spostata e va considerata pertanto

alla stregua di una costruzione durevolmente infissa nel terreno. Ciò che la servitù

esclude.

e) Non

si disconosce che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare

i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio

(v. I CCA sentenza inc. 11.2008.45 del 26 novembre 2008 consid. 6 con rinvii;

v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_377/2017 del 27 febbraio 2018

consid. 3.4; Argul in: Commentaire

Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 3 ad art. 738). In concreto, il divieto

comprende unicamente l'impossibilità costruire o posare manufatti stabilmente

fissati al suolo ma non altre costruzioni mobili. Ne segue che anche al

riguardo la decisione impugnata resiste alla critica.

f) Che

poi per il diritto pubblico la posa di un grill sarebbe compatibile con le aree

di svago è possibile ma non è di rilievo in concreto ove appena si pensi che la

servitù in esame esclude, ad ogni modo, la presenza di installazioni fisse come

quella litigiosa. Senza dimenticare che norme di diritto pubblico possano essere prese in considerazione per determinare il contenuto di

una servitù prediali solo a determinate condizioni (DTF 139 III

404.

consid. 7.4.2), estranee alla fattispecie. In definitiva il reclamo,

che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

10.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni

tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv.

1.

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 650.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alle controparti fr. 800.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.