16.2016.11
Responsabilità del proprietario dell'opera - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo
4 ottobre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.11
Lugano
4 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 febbraio 2016 presentato da
RE 1 recte: Comunione dei comproprietari del CONDOMINIO RE
1,
(rappresentata
da RA 1 )
contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Caneggio nella causa n. PS 2 15 (responsabilità del proprietario dell'opera)
promossa con petizione del 9 febbraio 2015
nei suoi confronti dal
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con
decisione del 17 dicembre 2015 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio, in parziale
accoglimento di una petizione promossa il 9 febbraio 2015 dal Comune di CO 1
tendente alla rifusione delle spese per la sostituzione di una condotta privata, ha condannato il “Condominio RE 1” (recte: Comunione dei comproprietari
del Condominio RE 1) a versare “fr. 2089.– + IVA” più interessi del 5% dal 6
settembre 2013, fr. 73.– per il precetto esecutivo e fr. 30.– per la “tassa di
diffida”, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio limitatamente
a tale importo e ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 230.–;
che contro la decisione appena citata la Comunione dei comproprietari
del Condominio RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio
2016 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e di “proscioglierlo
da ogni e qualsiasi responsabilità in merito” ma offrendo la disponibilità di
versare all'ente pubblico fr. 942.–;
che nelle
sue osservazione del 23 marzo 2016 il Comune di CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo;
e considerando
in diritto: che le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che, nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dei convenuti il 21 dicembre
2015;
che per l'art. 145 cpv. 1
lett. c CPC i termini stabiliti dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2
gennaio;
che per l'art. 146 cpv. 1
CPC in caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine
decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione;
che nel caso concreto, il
termine d'impugnazione è dunque iniziato a decorrere il 3 gennaio 2016,
indipendentemente dal fatto che tale giorno fosse una domenica (Merz in: Brunner/Gasser/ Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione,
n. 5 ad art. 146; Benn in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 e 3 ad art. 146; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 3 ad art. 146; Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 6 ad
art. 146 con rinvio a 6 ad art. 145; Hoffmann-Nowotny
in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.
Fatti
1 ad art. 146; A. Staehelin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 4 ad art. 146; Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 118; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Ginevra/Zurigo/Basilea
2015, pag. 148; Marbacher in:
Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna
2010, n. 2 ad art. 146);
che il termine di 30
giorni è quindi scaduto lunedì 1° febbraio 2016;
Considerandi
che introdotto il 2
febbraio 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è tardivo
e dunque irricevibile;
che in tali circostanze il
reclamo, irricevibile, può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1
lett. a n. 2 LOG;
che l'irricevibilità del
reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'opponente avendo agito per
il tramite di propri organi;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.