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Decisione

16.2016.11

Responsabilità del proprietario dell'opera - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

4 ottobre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 ad art. 146; A. Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª edizione, n. 4 ad art. 146; Hofmann/Lüscher,

Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 118; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Ginevra/Zurigo/Basilea

2015, pag. 148; Marbacher in:

Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna

2010, n. 2 ad art. 146);

che il termine di 30

giorni è quindi scaduto lunedì 1° febbraio 2016;

Considerandi

che introdotto il 2

febbraio 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è tardivo

e dunque irricevibile;

che in tali circostanze il

reclamo, irricevibile, può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1

lett. a n. 2 LOG;

che l'irricevibilità del

reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, l'opponente avendo agito per

il tramite di propri organi;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.