Lexipedia

Decisione

16.2016.14

Contratto di lavoro: conteggio delle ore da parte del datore di lavoro e stipendio minimo

30 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i pasti non consumati, ma ha negato il riconoscimento di fr. 89.– di trattenuta

del contributo per le spese esecutive del CCNL “che non risulta essere stata

applicata nel conteggio di settembre 2015”. In definitiva il primo giudice ha accolto

l'istanza per fr. 275.20 (fr. 187.30 per 10 ore straordinarie a fr.

18.73, fr. 39.80 d'indennità per festivi-vacanze-tredicesima 21.25333%, fr.

16.90 di trattenute ‟AVS-AD-INP-IP-IPG mal. donne 9.013%ˮ, fr. 65.–

di pasti non consumati) oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2015.

5. a)

Premesso che non vi sono contestazioni sul fatto che il contratto di lavoro in

esame fosse sottoposto al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria

alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. B), la reclamante sostiene innanzitutto che il salario pattuito di fr. 17.22

“è per il periodo di prova di 3 mesi”. Così argomentando, tuttavia, essa non si

confronta minimamente con la motivazione del primo giudice secondo cui, rinviando

alla relazione del sindacato, nella fattispecie si applica il salario minimo di

fr. 18.73 previsto dal CCL, una riduzione dello stipendio dell'8% durante

il periodo di prova entrando in considerazione solamente per i lavoratori senza

esperienza nel settore, ciò che non era il caso per l'attrice.

b) La reclamante rileva

poi che “gli orari di lavoro [dell'istante] sono quelli in busta paga firmata CO

1-RE 1” e spiega che l'istante ha lavorato 75 ora complessive, 40 ore la prima

settimana, 25 ore la seconda e 10 ora la terza. A suo avviso, le ore segnalate “nella

busta paga” dovevano essere contestate alla sua consegna, ragione per cui le

ore supplementari ora richieste sono ‟abusiveˮ, tanto più alla luce

della riduzione delle ore dalla seconda settimana.

Come

ricordato dal Giudice di pace supplente, l'art. 21 cpv. 3 del CCNL prevede che

il datore di lavoro deve tenere un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni

di riposo (controllo del tempo di lavoro), fermo restando che, se egli non adempie

a tale obbligo in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o

il controllo dei giorni di riposo effettivi tenuti dal collaboratore sono

ammessi come mezzo di prova. Questa norma attribuisce al controllo effettuato

dal lavoratore valenza probatoria e non solo di allegazione di parte (sentenza

del Tribunale federale 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5 con rinvii).

Sotto questo profilo, in assenza di un controllo dell'orario di lavoro effettivo

da parte del datore di lavoro, il primo giudice non può essere rimproverato per

essersi riferito al conteggio versato agli atti dalla lavoratrice per determinare

il numero di ore supplementari da questa eseguite.

Quanto

al fatto che la lavoratrice abbia formulato le sue pretese

solo dopo la fine del rapporto di lavoro, è vero che l'interessata ha firmato il foglio paga del mese di settembre 2015

(osservazioni al reclamo pag. 1, n. 3 e 4) e che le riserve da lei espresse in

calce allo stesso non concernevano le ore di lavoro (v. doc. A). Se non

che, la reclamante dimentica che per l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può

rinunciare validamente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della

legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese

successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la

nullità della rinuncia (CCR sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid.

5a con riferimenti). Ne segue che l'attrice non poteva rinunciare validamente al

Considerandi

pagamento delle ore effettuate. La sua pretesa non può pertanto dirsi abusiva.

c) L'argomento

secondo cui “dalle istituzioni ci si aspetta un giusto equilibrio, con difesa

del datore di lavoro, colui che paga le tasseˮ si esaurisce in mera

recriminazione di cui è arduo per altro inferire il senso. Fuori tema, al

riguardo non occorre diffondersi oltre.

d) La

reclamante lamenta il fatto che la lavoratrice era stata assunta in base a “un

colloquio in cui essa aveva assicurato di aumentare il volume di lavoro

portando avventori” e aveva prospettato “capacità di svolgere piccoli lavori

d'ufficio mentre essa non era in grado nemmeno di archiviare fatture”. Quali

conseguenze ai fini del giudizio avrebbero tali apodittiche asserzioni non è

invero dato di capire. Si aggiunga che l'art. 10 CCNL non prevede, come sembra

credere l'interessata, che in mancanza delle capacità esposte durante il

colloquio si possa operare una riduzione dello stipendio minimo previsto quasi

fosse una sanzione.

e) Relativamente

al fatto che l'istante “non solo ha consumato pasti ma anche cappuccini e

brioches senza pagare”, la reclamante non si confronta nemmeno di scorcio con

la motivazione del Giudice di pace secondo cui il datore di lavoro non aveva dimostrato

l'effettivo consumo dei pasti, come peraltro era indicato nel contratto di

lavoro (doc. B, pag. 3 punto 15 ‟in assenza di accordi scritti diversi in

materia di vitto e alloggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite

dall'amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente

percepite.ˮ). La censura si rivela dunque irricevibile.

f) Circa

al fatto che “la documentazione allegata è firmata dal nostro commercialista”, non

è dato di capire, né l'interessato spiega, quale valenza possa avere la conferma

della correttezza della busta paga da parte dello studio Fiduciario __________

(cfr. approvazione allegata alla lettera dell'11 dicembre 2015 agli atti),

il professionista non potendosi che limitare a un controllo formale del

conteggio allestito dal suo cliente. In caso di contestazioni, a seconda dei

principi in materia di prove, incombe alla parte dimostrare la correttezza del

conteggio. E nella fattispecie, come si è visto, spettava alla convenuta tenere

un controllo sulle ore e sui pasti.

g) Per quel che

riguarda la richiesta d'indennizzo dovuto al fatto che “dopo un calo del lavoro

e visti i risultati è stato così disdetto il contratto con CO 1 e questa non si

è presentata sul posto di lavoro nei tre giorni di preavviso”, la pretesa, del

tutto generica e nemmeno quantificata, non stata fatta valere in prima sede ciò

che la rende d'acchito irricevibile (art. 326 CPC). Al riguardo non occorre attardarsi.

h) Sul fatto che

il Giudice di pace abbia abusato dei suoi poteri pretendendo che __________ R__________,

amministratore della società, firmasse il verbale sotto minaccia di chiamare la

polizia, si conviene che una parte può rifiutarsi di sottoscrivere un verbale

d'udienza assumendosene eventuali conseguenze, il previgente art. 119 cpv. 3

CPC ticinese prevedendo finanche la menzione sul verbale di chi non vuole sottoscriverlo.

Per tacere del fatto che l'interessato non pretende tuttavia che la

verbalizzazione sia viziata, la questione è ininfluente ai fini del giudizio. Per

di più, contrariamente a quanto essa sembra credere, il fatto di apporre la

firma in calce al protocollo non significa riconoscere la pretesa avversaria ma

eventualmente la completezza e la correttezza della verbalizzazione. Al

riguardo non occorre dilungarsi.

6.

In

definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di

pace supplente, deve essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto

di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà

processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Né, in mancanza di richiesta, si assegna al reclamante

un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

,

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.