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Decisione

16.2016.15

Contratto di appalto: esecuzione di un modello in scala

25 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo 29 febbraio 2016 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la sentenza del 2 febbraio 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest nella causa n. 29/C/13/PE (contratto di appalto) promossa con

istanza del 28 febbraio 2013 dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 20 maggio 2010,

nel corso dell'edificazione di una proprietà per piani sulla particella n. 4

RFD di __________, sezione __________ (‟cantiere __________ – mapp. 4 – __________,

appartamenti 2 e 4ˮ), si è tenuta una riunione di cantiere alla presenza –

segnatamente – degli architetti S__________ __________ e V__________ __________

dello CO 1 di __________, che si occupava della progettazione e della direzione

lavori, dell'avv. M__________ __________, amministratore unico della società RE

1, e di __________ __________ C__________ (“detto __________ __________”), in

cui tra l'altro si sono discusse le possibilità edificatorie dell'adiacente

particella n. 1049, appartenente a quest'ultimo. Sul verbale redatto al termine

della riunione figura in particolare quanto segue:

‟Discusso

preventivo per esecuzione modellino. Committenza accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.–

per l'esecuzione. Procedere.ˮ.

Il modello in scala 1:100

in materiale plastico (forex) del “terreno, curve di livello di 4 mm di

spessore, con muro di sostegno esistente e sopraelevazione” è stato costruito dall'arch.

I__________ __________, il quale, l'8 settembre 2010, ha trasmesso la sua

fattura di fr. 2690.– complessivi alla RE 1 che l'ha saldata.

B. Il 21 novembre 2011

la CO 1 ha inviato alla RE 1 una fattura di fr. 3704.40 per l'allestimento

di disegni e coordinamento per la creazione del modello eseguito dall'arch. I__________

__________. Constatato il mancato pagamento, il 27 agosto 2014 la stessa ha

fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3704.40, al quale l'escussa ha

interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 28 febbraio 2013, la CO 1 si è rivolta al Giudice

di pace del circolo Lugano Ovest per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 3704.40

più interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 e accessori. Chiamata a presentare

osservazioni la convenuta ha proposto di respingere la petizione chiedendo al

giudice di pace di statuire in base alle prove già agli atti. Nella sua replica

(‟contro osservazioniˮ) del 24 giugno 2013 l'attrice ha mantenuto

la sua richiesta notificando prove. All'udienza del 18 dicembre 2013,

indetta per dibattimento, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista.

D. Statuendo con

decisione del 2 febbraio 2016 il Giudice di pace, ha accolto la petizione e

condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 3704.40 oltre interessi del

5% dal 9 gennaio 2012, ordinando altresì il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali

di fr. 250.– sono state “condonate” mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere

alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio

2016 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2016 la CO 1 propone di

dichiarare irricevibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.

Considerandi

in diritto: 1. Nella fattispecie,

contrariamente a quanto crede la reclamante, la decisione impugnata non è stata

emanata dal Giudice di pace come autorità di conciliazione, la quale è

competente solo per decidere controversie patrimoniali con un valore litigioso

fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC), ma nella procedura semplificata

applicabile nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr.

30.

000.– (art. 243 cpv. 1 CPC). Tali decisioni sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della

convenuta il 3 febbraio 2016. Introdotto 29 febbraio 2016, il reclamo in

esame è pertanto è pertanto ricevibile.

2.

Al reclamo la RE 1 allega

una serie di documenti che però figurano già nel fascicolo trasmesso dal

Giudice di pace. La loro produzione è dunque superflua.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo mani-festa mente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con

rinvii).

4.

Dal profilo formale

la CO 1 afferma nelle proprie osservazioni che il reclamo è irricevibile per

carenza di motivazione, la reclamante non esponendo le critiche in maniera

chiara e circostanziata e senza un'argomentazione esaustiva.

Ora, che un reclamo debba essere

“motivato” (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale

sono quindi insufficienti per motivare un reclamo. La motivazione di un

reclamo, che ha esigenze equivalenti a quella

di un appello (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2 con rinvii), dev'essere sufficientemente esplicita per permettere all'autorità

di secondo grado di comprenderla facilmente. In un reclamo non basta quindi

elencare possibili errori nei quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come

sopra esposto (v. consid. 3) – occorre spiegare almeno succintamente in cosa

consista l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti e quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. In

concreto, nel suo allegato la reclamante censura chiaramente la validità

degli accordi tra le parti sull'esecuzione del modellino confrontandosi con la

motivazione del Giudice di pace e spiegando in cosa consiste l'errata

applicazione del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Tanto

basta ai fini delle ricevibilità del rimedio. Quanto alle singole censure,

ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

5.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, dopo avere constatato che la convenuta nemmeno

pretendeva di non essere stata al corrente del verbale della riunione di

cantiere del 26 aprile 2010 in cui risultava l'accettazione da parte sua il preventivo

di circa fr. 1700/1800.– per l'esecuzione di modellino, ha ritenuto che

quantunque non fosse controfirmato il verbale “si ritiene accettato” se “chi ha

delle osservazioni o correzioni” non ne chiede “la puntualizzazione che ritiene

meglio”. Ne ha così dedotto che la convenuta, quale committente, aveva accettato

“non solo l'esecuzione del modello (incontestato) ma che CO 1 si occupasse della

sua esecuzione, altrimenti occorreva indicare chi se ne sarebbe occupato”. E

egli ha soggiunto, un modellino in scala 1:100 “non si costruisce senza indicazioni

e disegni, soprattutto se considerano tre varianti”.

Per il Giudice di pace

appare chiaro che l'attrice, che “si stava occupando per la RE 1 del mappale

confinante, in presenza di un più ampio contesto non abbia inserito nel

preventivo per la realizzazione del modello anche la sua consulenza sicché non

ha ravvisato una negligenza o una mancanza di trasparenza nei confronti della

cliente. Egli, poi, non senza esporre come l'attrice avrebbe dovuto distinguere

tra il lavoro dell'architetto responsabile e quello del disegnatore, ha ritenuto

che la fattura alla tariffa oraria di fr. 125.– l'ora “nel suo risultato medio

tra i due non cambierebbe considerando che il primo ha svolto 12 ore e il secondo

14”. E per il primo giudice, anche la pretesa di fr. 180.– relativa alle

spese diverse, sebbene non specificatamente documentata, “potrebbe trovare

spiegazione nei costi di riproduzione dei piani necessari alla costruzione del

modello”. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.

6.

La RE 1 contesta

anzitutto il contenuto del verbale di riunione di cantiere del 20 maggio 2010

(doc. E) ribadendo che non reca alcuna firma e che non vi è nessuna prova dell'invio

alle parti. Essa contesta l'esistenza della prassi evocata dal primo giudice,

per il quale i verbali delle riunioni di cantiere non sono sottoscritte dai

presenti ma vengono trasmessi in un secondo tempo sicché la parte che intende

apporre puntualizzazioni deve segnalarle pena l'accettazione del contenuto. A

suo parere, pertanto, la convinzione personale del primo giudice non vale come

regola giuridica ed è arbitraria.

Così argomentando, la

reclamante non si confronta compiutamente con la motivazione del primo giudice

secondo cui essa non aveva contestato di essere a conoscenza del verbale. E in

effetti, davanti al primo giudice, la convenuta mai aveva preteso di non avere

ricevuto una copia del verbale in questione. Per il resto, sulle varie prassi di

cantiere si potrà anche discutere, resta il fatto che il modellino è stato

costruito e che la RE 1 ha saldato la fattura di I__________ __________. Sulla

questione di sapere quali prestazioni fossero intese nell'indicazione sul

verbale ‟Committenza accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.– per l'esecuzioneˮ

si tornerà qui di seguito. Al riguardo privo di adeguata motivazione (nel senso

dell'art. 321 cpv. 1 CPC), in proposito il reclamo si rivela irricevibile.

7.

La reclamante

ritiene che il noto verbale comproverebbe tutt'al più solo l'incarico di

eseguire il modello, prestazione per altro onorata quantunque la fattura fosse superiore

a quanto preventivato. A suo avviso, da tale verbale non si può dedurre invece il

conferimento di un tale mandato alla convenuta. Anzi, essa soggiunge, il primo

giudice ha erroneamente sovvertito l'onere della prova dell'art. 8 CC giacché

spettava all'attrice dimostrare la conclusione di un contratto tra le parti e

non a lei provare di avere incaricato altri per le medesime prestazioni

rivendicate dall'istante. Essa rileva così che il modellino è stato costruito e

pagato e nulla dalla fattura di I__________ __________ fa riferimento a

prestazioni dell'istante, alla quale la fattura nemmeno è stata inviata. E, per

lei, tale fattura era omnicomprensiva tanto più che essa non era al corrente

delle direttive per onorari d'architetti (doc. M), prodotte dall'attrice ma non

trasmesse dal primo giudice, né della corrispondenza tra l'attrice e il

costruttore. Per la reclamante, inoltre, nulla dimostra che un modellino in

scala, 1:100 non si costruisce senza indicazioni, né l'istante ha mai adotto tale

circostanza sicché il primo giudice, architetto di professione, ha verosimilmente

fatto capo alle proprie conoscenze. Essa sostiene poi che l'attrice nemmeno ha

provato le condizioni e i termini del contratto “relativo alla realizzazione di

un più ampio mandato inerente il cantiere di __________”, sicché con la rinuncia

all'assunzione di prove al riguardo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare

che “vi era stata negligenza e poca trasparenza nei confronti della ricorrente”.

a) In

primo luogo occorre stabilire se le parti abbiano manifestato concordemente la

loro reciproca volontà, e dunque abbiano perfezionato la conclusione di un contratto

(art. 1 cpv. 1 CO). La conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta a

una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o

tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag,

5ª edizione, pag. 167 n. 406). È indubbio poi che in una causa come quella in

esame retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il

principio attitatorio sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di

allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese.

b) Nella

fattispecie, dal noto verbale (doc. E) risulta che le parti, segnatamente gli

architetti S__________ __________ e V__________ __________ dello CO 1 di __________,

che si occupavano della progettazione e della direzione lavori del cantiere “__________”

sulla particella n. 4 __________ sezione __________, l'avv. M__________ __________,

amministratore unico della società RE 1, e il proprietario della particella n.

1049.

hanno ‟Discusso preventivo per esecuzione modellino. Committenza

accettato costo di ca. fr. 1'700/1'800.– per l'esecuzione. Procedereˮ. Nell'impossibilità

di accertare la reale e concorde volontà delle parti a questo riguardo, sulla

base di un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento si può

ragionevolmente ritenere che lo CO 1 e la RE 1 abbiano concluso un accordo sull'esecuzione

di un modellino riguardante le possibilità edificatorie della particella n.

1049.

al costo di fr. 1700.–/1800.–. Ovvero, in altre parole, che l'attrice

si era impegnata in modo vincolante a fornire le sue prestazioni per quel

prezzo forfetario. Quantunque non sia presunta, le parti hanno per finire pattuito

una mercede a corpo nel senso dell'art. 373 CO e non una mercede secondo il

valore dell'opera (art. 374 CO).

c) L'attrice

era pertanto tenuta a compiere l'opera per la somma concordata, senza diritto

ad alcun aumento, nemmeno in caso di maggior lavoro e maggiori spese rispetto

quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO). In caso di contestazioni incombe all'appaltatore

dimostrare quali prestazioni fossero comprese nel prezzo forfetario e quelle invece

escluse (sentenza del Tribunale federale 4A_501/2017 del 31 luglio 2018 consid.

2.2

; Gauch, op. cit., pag. 372; n.

906; Zindel/Pulver/ Schott in:

Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 39 ad art. 373; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 36 ad

art. 373). In concreto, tuttavia salvo “esecuzione del modellino”, tutto si

ignora al riguardo.

Certo,

una mercede a corpo non esclude che l'appaltatore, in virtù dell'art. 373 cpv.

2.

CO, possa fatturare al committente degli aumenti, in particolare qualora

circostanze straordinarie non imputabili allo stesso, che non potevano essere

previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al

momento della stipulazione del contratto, abbiano impedito o reso oltremodo

difficile il compimento dell'opera (II CCA, sentenza inc. 12.2016.158 del

12.

febbraio 2018 consid. 7.2.2 con rinvio a DTF 113 II 513 consid. 3b). E, una

volta di più, incombe all'appaltatore provare la modifica del contratto e le spese

supplementari che ne derivano (sentenza del Tribunale federale 4A_433/2017 del

29.

gennaio 2018 consid. 3.2.3). Se non che, nella fattispecie, l'attrice

nemmeno ha allegato l'esistenza di tali circostanze, né tanto meno queste risultano

dagli atti. Ne segue che l'attrice ha diritto al prezzo pattuito, che

costituisce al tempo stesso un limite minimo e massimo, ma non a una mercede supplementare.

d) D'altro

canto la reclamante non può essere seguita laddove pretende che l'accordo

riguarda solo la realizzazione materiale del modello. Certo, si può disquisire

sul fatto che “un modello in scala 1:100 non si costruisce senza indicazioni e

disegni soprattutto poi se deve considerare 3 varianti” sia una circostanza notoria

o meno (sulla nozione; DTF 143 IV 380). Resta il fatto che per comune

esperienza la costruzione di un modellino raffigurante una costruzione è il prodotto

del lavoro intellettuale proprio di un architetto. E l'interessata non pretende

che I__________ potesse costruire il modello senza dei piani, ma ammette che

con lo stesso costruttore vi era stato un accordo sul preventivo di fr. 2500.– per

la costruzione del modello (reclamo pag. 5 in alto). Se ne deduce che il

contratto per la realizzazione materiale del modello esulava dall'accordo del

20.

maggio 2010 concluso tra RE 1 e la CO 1, il quale riguardava le prestazioni

intellettuali effettuate da quest'ultimo. Che la convenuta abbia onorato le prestazioni

del costruttore per la realizzazione del modello non fa pertanto decadere le

pretese dell'attrice.

e) Nelle

circostanze descritte la convenuta non può essere astretta a versare più della mercede

contrattuale e viceversa l'attrice non può pretendere più di fr. 1750.–. Ciò

rende superfluo esaminare le contestazioni sull'ammontare della fattura, il committente

dovendo sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera

abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato previsto (art. 374 cpv. 3 CO).

Il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del diritto, deve essere

accolto entro tali limiti.

8.

Visto

quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC la

decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta

limitatamente a fr. 1750.–. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 9 gennaio

2012, data di per sé non contestata dalla reclamante.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). Si giustifica così di suddividere gli oneri processuali in

ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili. Medesima sorte segue

il dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, fermo

restando che il Giudice di pace ha condonato la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che

la convenuta è con- dannata a versare all'attrice la somma di fr. 1750.– oltre

interessi al 5% dal 9 gennaio 2012.

Conseguentemente

l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è

respinta in via definitiva limitatamente a fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal

9 gennaio 2012.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 250.– sono condonate. Le ripetibili son compensate.

II. Le spese processuale del

reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.