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Decisione

16.2016.16

Contratto di mandato: prestazioni dentistiche

7 settembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i preventivi in esame abbiano richiesto uno studio di

eccezionale ampiezza. Il tutto senza dimenticare che, per finire, l'incarico è

stato conferito e le cure sono state prestate. Ne

segue che per le valutazioni e diagnosi per l'allestimento dei preventivi il

dentista non può ragionevolmente esigere compensi supplementari. Non

appare perciò manifestamente insostenibile ritenere, come implicitamente ha

fatto il Pretore aggiunto, che i preventivi effettuati dal dentista comprendessero

anche le valutazioni e diagnosi improntate all'allestimento del preventivo. La pretesa secondo cui i

costi di valutazioni e diagnosi possano essere fatturati oltre ai detti

preventivi cade perciò nel vuoto.

e) Quanto

alle prestazioni dell'igienista, dalla nota professionale risultano tre interventi

(il 30 maggio 2014 di fr. 126.–, il 15 luglio 2014 per fr. 151.20 e il 20

gennaio 2015 per fr. 151.20). Le prestazioni dell'igienista svolte contestualmente

e ai fini del lavoro svolto dal dentista tra il 15 luglio 2014 e il 20 gennaio

2015 non possono definirsi straordinarie o imprevedibili. Né il dentista

pretende che tale prestazione sia stata richiesta successivamente dal paziente.

Nell'allestire il preventivo l'attore non poteva disconoscere la necessità di

tale intervento e il paziente non poteva, in buona fede, prevederne il costo

aggiuntivo. Il reclamante non può ora pretendere di ottenere la rifusione da

parte del cliente.

Diverso

è l'intervento del 30 maggio 2014, effettuato prima dell'allestimento del

preventivo e dell'inizio delle cure (giugno 2014), la prestazione, così come

Considerandi

quelle di quel giorno, esula dal preventivo sicché, una volta di più non vi sono

ragioni per disconoscere il costo di fr. 126.–. In definitiva il reclamo va parzialmente

accolto e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la

decisione impugnata va riformata nel senso che la pretesa di RE 1 va ammessa

per ulteriori fr. 927.50 oltre a quanto già riconosciuto dal Pretore aggiunto.

7.

Il reclamante chiede che infine che il convenuto “copra in

toto le tasse di giustizia e considerato che è solo ed esclusivamente per la

sua condotta che è stata intentata tale causa”. Così argomentando egli

disconosce che le spese giudiziarie sono ripatite secondo l'esito della

procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto, l'azione è stata solo parzialmente

accolta sicché l'attore non può dirsi interamente vittorioso. Non soccorrono le

premesse per addebitare al convenuto l'integralità degli oneri processuali.

8.

Le

spese processuali del reclamo seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'attore ottiene l'aumento dell'onorario ma non nella misura richiesta.

Si giustifica di addebitare un quarto degli oneri al reclamante e il resto all'opponente.

Quanto alle ripetibili, l'esito dell'appello ne giustificherebbe l'addebito a CO

1.

Davanti a questa Camera tuttavia RE 1 ha proceduto da sé, senza far capo a

un patrocinatore. Né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari

o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Egli va chiamato perciò a rifondere

alla controparte un quarto delle spese ripetibili da lei incontrate, calcolate

secondo la tariffa applicabile a un legale di fiducia (DTF 140 III 169 consid.

2.3

in fine).

Il

pronunciato odierno impone anche di riformare il giudizio sugli oneri

processuali di prima sede, apparendo equo ridurre il

grado di soccombenza dell'attore da un quarto a un ottavo e di ridurre in tale

senso l'indennità per ripetibili ridotte a carico di lui fissata dal Pretore

aggiunto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbligato a versare a RE 1 l'importo

di fr. 8682.25, oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2015.

2. Le

spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per un ottavo e sono poste per sette ottavi a

carico del convenuto. L'attore rifonderà alla controparte fr. 75.– per

ripetibili ridotte. Il convenuto rimborserà all'attore fr. 180.– per parte

delle spese giudiziarie relative alla procedura di conciliazione.

2. Le spese processuali del

reclamo di fr. 150.– sono poste per un quarto a carico di RE 1 e per tre quarti

a carico di CO 1. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 100.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

dott. med. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.