16.2016.18
Contratto di lavoro a tempo parziale irregolare: pretese salariali - dimissioni da parte del lavoratore, liberazione dall'obbligo di presenza nel periodo di disdetta
29 ottobre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.18
16.2016.18
Lugano
29 ottobre 2018/jh
In nome In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo
del 10 marzo 2016 presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. Ivan PA
1 )
contro la decisione emessa l'8 febbraio 2016 dal
Giudice di pace del circolo di Gambarogno nella causa 1/SE/2014 (lavoro) promossa
con petizione del 2 gennaio 2014
nei confronti dell'
CO
1
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel mese di dicembre 2012 la società CO 1, che gestisce tra l'altro un'area di servizio ed erogazione di carburanti con
annesso ristorante a __________, ha assunto RE 1, quale cameriera/cassiera. Il
contratto di lavoro, stipulato oralmente, prevedeva
un salario lordo di fr. 16.– l'ora. L'11 aprile 2013 la lavoratrice ha
notificato la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con effetto dal 31
maggio 2013, ha contestato una trattenuta di fr. 216.– operata sul salario del
marzo precedente e ha indicato di restare a
disposizione della datrice di lavoro fino al termine
del rapporto di lavoro. Il 2 maggio 2013 la datrice di lavoro ha comunicato
alla dipendente che non le avrebbe più fornito giorni
di lavoro. Il 4 maggio 2013 quest'ultima ha ribadito che lo stipendio le era
dovuto fino al 31 maggio 2013 e che sarebbe rimasta a disposizione fino al
termine del contratto di lavoro. ll 2 giugno 2013
essa ha chiesto alla datrice di lavoro il versamento
di complessivi fr. 2032.– (fr. 216.– quale restituzione
della trattenuta sullo stipendio del mese di marzo, fr. 716.– quale stipendio residuo
del mese di aprile e fr. 1110.– quale stipendio del
mese di maggio). Visto il mancato pagamento, il 12 luglio 2013 RE 1 ha fatto
notificare all'CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno per ottenere il pagamento di
fr. 2032.– più interessi al 5% dal 5 giugno 2013
indicando quale causa dell'obbligazione “salario del
mese di marzo, aprile e maggio”, cui l'escussa ha
interposto opposizione.
B. Ottenuta
il 7 ottobre 2013 l'autorizzazione ad agire, il 2 gennaio 2014 RE 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo di Gambarogno
per ottenere dall'CO 1, in via principale, il pagamento di complessivi fr.
2032.– lordi, oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2013,
così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE
o, in via subordinata, il
pagamento di fr. 1328.– lordi oltre interessi e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2014 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione. All'udienza del 31 marzo 2014, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte del 31 dicembre 2015 in cui hanno mantenuto i rispettivi punti di
vista.
C. Statuendo
l'8 febbraio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la
convenuta a versare all'attrice fr. 216.– oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2013 e ha rigettato per tale importo in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr.
300.– sono state poste a carico dello Stato mentre le ripetibili sono
state compensate.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 10 marzo 2016, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso
di accogliere integralmente la petizione. Nelle sue osservazioni del 3 maggio
2016 l'CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 9 febbraio 2016, sicché il reclamo, introdotto il 10 marzo 2016, è tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina
con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo
rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo mani-festamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli
elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III
266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il
Giudice di pace ha accertato che le parti avevano pattuito verbalmente un contratto di
lavoro su chiamata “in particolare per il sabato e la domenica (l'attrice è
studentessa ed in settimana è già impegnata) in sostituzione di una collaboratrice occupata al 100% assente per maternità; il salario è
[stato] concordato sulle ore effettive di lavoro”. A suo dire, il contratto “verte su prestazioni di lavoro su chiamata secondo un
calendario settimanale stabilito a dipendenza delle necessità della convenuta”. Secondo il primo giudice non è stato previsto
alcun servizio di picchetto e “di conseguenza, venendo a mancare questa
premessa, la pretesa di salario [dell'attrice] basata su otto giornate per il
mese di maggio e il residuo di aprile non ha fondamento e non può essere
accolta”. Quanto alla pretesa di fr. 216.–, per il Giudice di pace la convenuta
non poteva trattenere questo importo dallo stipendio
della lavoratrice quale rimborso per le spese
cagionate dal falso allarme avvenuto il 6 gennaio 2013, perché non ha dimostrato che ciò era dovuto a causa di un
comportamento negligente della dipendente. In tali circostanze, il Giudice di pace ha obbligato la convenuta a versare all'attrice
fr. 216.–.
4. Per la reclamante la decisione del Giudice di
pace è il frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un
errore di diritto. La reclamante critica,
evidenziandone le incongruenze, le argomentazioni del Giudice di pace riguardo
alla questione della durata del contratto, rimproverando alla convenuta di non avere provato di averla assunta per sostituire un'altra dipendente in congedo maternità né che il contratto dovesse terminare al rientro di quest'ultima. Essa critica il primo
giudice per avere aderito acriticamente alla tesi
della convenuta, rilevando che se egli avesse esaminato le sue argomentazioni avrebbe stabilito che tra le
parti vi era un contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo parziale
irregolare e avrebbe riconosciuto il suo diritto allo stipendio fino al termine del contratto.
5. Litigiosa
in questa sede è innanzitutto la qualifica del contratto concluso dalle parti. Ora,
per l'art. 319 cpv. 1 CO il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga
a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario
stabilito a tempo o a
cottimo.
a) I rapporti di
lavoro di durata indeterminata sono quelli la cui durata non è prestabilita e
la cui cessazione – fatte salve la risoluzione immediata per gravi motivi e la
risoluzione convenzionale – è subordinata a disdetta,
che può essere data da ciascuna delle parti (cfr. art. 335 cpv. 1 CO). Per
l'art. 335c cpv. 1 CO, dopo il tempo di prova, il
rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per la fine di
un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese (RtiD II-2014 n. 22c pag. 804 consid. 4b con riferimenti).
Fatti
I rapporti di lavoro di durata determinata sono invece quelli che
terminano automaticamente, senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO), la cui durata
può essere prevista dalla legge (come per il
contratto di tirocinio) o risultare dalla natura del contratto o essere convenuta tra le parti. Quando le parti subordinano la cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro, la durata del contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento risolutivo non può dipendere dall'influsso
di una sola parte. In effetti, ciò sarebbe contrario alla regola prevista dall'art.
335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono essere identici
per le due parti. In tal caso, il contratto è considerato come un contratto di
durata indeterminata (RtiD
II-2014 n. 22c pag. 804 consid. 4c). Per l'art. 334 cpv. 2 CO un contratto che continua tacitamente
dopo la scadenza della durata pattuita è presunto rinnovato per una durata indeterminata (sentenza
del Tribunale federale 4P.222/2000 del 28 novembre 2000 consid.
2b/aa).
Nel
caso in cui non sia accertata la fissazione di una scadenza, il contratto va
qualificato di durata indeterminata e la sua cessazione è subordinata alla
disdetta. Sussiste pertanto una presunzione sull'esistenza di un contratto di
durata indeterminata e spetta alla parte che sostiene il contrario apportare
la prova della fissazione di una scadenza (DTF 143 V 391 consid. 4.4 con riferimenti).
b) L'art. 319 cpv. 2 CO precisa che quale contratto
individuale di lavoro è considerato anche quello con cui
un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio
del datore di lavoro per ore, mezze giornate o
giornate (lavoro a tempo parziale). Tale
disposizione, quantunque si riferisca al solo contratto di lavoro a tempo parziale regolare, riguarda anche il contratto di lavoro a tempo parziale irregolare (Dunand
in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 47 ad art.
319 CO; Aubert, Le travail à temps
partiel irrégulier, in: Mélanges Alexandre
Berenstein, 1989, pag. 217 e seg.). Lavora in maniera regolare il lavoratore
che fornisce la propria attività secondo una durata
stabile settimanale, mensile o annuale sia che l'orario
sia fisso sia variabile, mentre lavora in modo irregolare il
lavoratore che lavora secondo una durata variabile (per esempio: qualche ora
di lavoro variabile di settimana in settimana; Dunand, op. cit., n. 50 ad art. 319 CO). Le disposizioni previste per i contratti di
lavoro a tempo pieno si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo
parziale, fatte salve alcune convenzioni collettive in cui sono previste
specifiche norme per il lavoro a tempo parziale (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
Commentaire du droit de travail, 3ª edizione, pag.
407, n.1).
Per
contratto a tempo parziale irregolare si intende di regola un
unico contratto, la cui durata fa nascere dei diritti in capo al lavoratore,
tra cui il diritto al rispetto dei termini di disdetta (art. 335c CO; Aubert, Commentaire Romand, CO II, 2a
edizione, ad. 319 n. 28). Questa forma
di contratto dev'essere distinta da una successione di contratti di lavoro
successivi (lavoro ausiliario o occasionale), in cui il
lavoratore svolge ogni incarico nell'ambito di un contratto di lavoro di
durata determinata (DTF 139 V 457 consid. 7.2.2; Aubert, Le travail à temps partiel
irrégulier, op. cit., pag. 218; Dunand,
op. cit., n. 60 ad art. 319 CO).
Il
lavoro a tempo parziale irregolare è indicato nel linguaggio corrente di lavoro su chiamata (Aubert,
Le travail à temps partiel irrégulier, op. cit., pag. 218). Un contratto di lavoro su chiamata può
essere definito un contratto di
lavoro a tempo parziale di durata indeterminata, nell'ambito del quale vengono fissati, sulla base di trattative tra le parti o unilateralmente dal datore di lavoro, il termine e la durata delle singole
prestazioni di lavoro (Roncoroni,
Lavoro su chiamata e lavoro occasionale in: Il Ticino e il diritto, Agno 1997). Il Tribunale federale distingue
il contratto di lavoro su chiamata propriamente detto (contratto di lavoro con obbligo di osservanza) da
quello improprio (contratto di lavoro impropriamente detto o senza obbligo di
osservanza). Nel primo, l'orario, così come il numero di
ore di lavoro, sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro in funzione delle sue
necessità; il lavoratore deve quindi tenersi a disposizione del suo datore di
lavoro per potere rispondere alle sue chiamate e il tempo in cui egli è a
disposizione (servizio di picchetto) è di regola retribuito, mentre nel contratto di lavoro su chiamata improprio il lavoratore ha diritto di rifiutare un incarico proposto dal datore di
lavoro (sentenza del Tribunale federale 8C_318/2014 del 21
maggio 2015 consid. 5.1 con riferimenti).
6. Il giudice stabilisce liberamente la natura di una convenzione
senza essere vincolato alla qualifica, eventualmente concorde, delle parti. La
terminologia utilizzata non è dunque decisiva a tal fine (II CCA, sentenza inc.
12.2013.125 del 26 maggio 2014 consid. 7). Confrontato con un litigio sull'interpretazione di un contratto, il
giudice deve in primo luogo determinare la vera e concorde volontà dei
contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle parole
inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del
contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di
accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o
qualora emerga che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, il giudice
procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il
principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 144 III 98
consid. 5.2.2 e 5.2.3). L'interpretazione soggettiva è questione di fatto,
quella oggettiva di diritto (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3). Anche la
scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto.
La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art. 18
cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a condizione
che vi siano elementi sufficienti per farlo (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 3.2 con rinvio).
a) Premesso ciò, nella
fattispecie le parti hanno concluso il contratto oralmente e dagli atti non risultano né accordi scritti successivi né che la datrice di lavoro abbia mai
informato per iscritto la dipendente sui punti essenziali del contratto di lavoro così come previsto dall'art. 330b cpv. 1 CO (Dunand, op. cit., n. 9 ad art. 330b CO). Ora, secondo la convenuta l'attrice
era stata assunta per sostituire personale assente, in particolare per
gravidanza o malattia. A suo dire si trattava di un lavoro su chiamata senza obbligo di osservanza e di durata determinata, poiché l'orario
e il numero di ore di lavoro erano da lei fissati
mensilmente in funzione delle sue necessità e il contratto doveva cessare al rientro al lavoro di una dipendente
dal congedo maternità. Per la lavoratrice,
invece, si trattava di un contratto di lavoro a tempo
parziale irregolare di durata indeterminata perché
era stato pattuito che avrebbe dovuto lavorare otto giorni al mese con turni di lavoro
variabili (petizione del 2 gennaio 2014, pag. 2) e non è stata concordata alcuna scadenza contrattuale.
Dai
conteggi salari e dalle tabelle dei turni risulta che l'attrice
Considerandi
ha lavorarato nel mese di dicembre 2012 nove giorni (sabato
8, domenica 9, sabato 15, domenica 16, venerdì 21, martedì 25, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31) per un totale di 71.15 ore e percepito uno stipendio di fr. 1009.75 netti
(fr. 1138.40 lordi), nel mese di gennaio 2013 otto giorni (martedì 1°, sabato 5, domenica 6, lunedì 7,
sabato 12, domenica 13, sabato 26, domenica 27) per
un totale di 63.40 ore e per-cepito uno stipendio di fr. 899.80 netti (fr. 1014.40
lordi), nel mese di febbraio 2013 nove giorni (lunedì 4, martedì 5, sabato 9, domenica 10, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, sabato 23, domenica 24) per un totale di 74.05 ore e percepito uno stipendio di fr. 1050.90 netti (fr. 1184.80
lordi), nel mese di marzo 2013 sette giorni (sabato 2, domenica 3, sabato
9, domenica 10, sabato 16, sabato 23 e domenica 24) per un totale di 56.75 ore e
la datrice di lavoro, avendole trattenuto fr. 216.– dallo stipendio di fr. 805.40 netti (fr. 908.– lordi), le ha versato fr.
589.40
L'11 aprile 2013 la lavoratrice ha notificato la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con effetto dal 31 maggio
2013.
In quel mese essa ha poi lavorato tre giorni (sabato 13, domenica 21 e domenica 28) per un totale di 24 ore e percepito uno stipendio di fr. 340.65 netti (fr. 384.– lordi). Il 2
maggio 2013 la datrice di lavoro ha comunicato alla dipendente che non le avrebbe più fornito giorni di lavoro. Il 4 maggio 2013 quest'ultima ha
ribadito che lo stipendio le era
dovuto fino al 31 maggio 2013 e che sarebbe rimasta a
disposizione fino al
termine del contratto di
lavoro.
Ora,
__________ M__________, membro del consiglio d'amministrazione della convenuta,
ha ricordato di avere assunto l'attrice “per sostituire una collega in maternità (__________
V__________), che quest'ultima “è
tornata dal congedo e quindi la collaborazione [con l'attrice] era divenuta
superflua”, che l'attrice “era stata informata che il periodo di assunzione
era a termine (fino al rientro della signora V__________)” e che __________ V__________
è rientrata al lavoro il 1° marzo (interrogatorio formale del 28 settembre
2015). __________ V__________ ha dichiarato di non
sapere se fosse stata l'attrice a sostituirla durante la maternità (deposizione del 28 settembre 2015), mentre __________ J__________ ha
dichiarato che l'attrice era stata “assunta al posto della collega V__________
per un periodo di tre mesi per maternità” (deposizione del 28 settembre 2015).
Visto
quanto precede, è possibile che l'attrice, a quel momento studentessa
universitaria, fosse stata assunta a tempo parziale solo per sostituire del personale
assente, ma tutto si ignora sulla durata e sul numero delle ore che la dipendente
avrebbe dovuto lavorare. Non è quindi possibile stabilire quale fosse al
momento della conclusione del loro contratto la reale e concorde volontà delle
parti.
b) In
realtà, dagli atti risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta,
l'attrice non ha cessato la sua attività con il rientro di __________ V__________
ma ha lavorato anche dopo che il 2 marzo 2012 quando
quest'ultima ha ripreso il lavoro (cfr. tabella dei turni
allegata alle osservazioni del 28 febbraio 2014). Per
di più, dopo avere ricevuto dalla lavoratrice la lettera di disdetta dell'11 aprile 2013 con effetto al 31 maggio 2013 la datrice di lavoro non
ha reagito. Né questa ha partitamente contestato l'allegazione dell'attrice
secondo cui “ai primo di maggio __________
M__________ mi ha contattato telefonicamente dicendomi di essere completamente
esonerata dal prestare l'attività lavorativa” (petizione pag. 4). E, infine, nemmeno ha reagito alla lettera del 4
maggio 2013 in cui l'attrice, dopo aver preso atto della conversazione
telefonica con __________ M__________ le comunicava di rimanere a disposizione
fino alla fine del mese.
c) Ora,
sulla base di questi elementi, si deve oggettivamente ritenere che tra le
parti non sia stato pattuito un contratto di durata determinata. Non potendosi accertare
la fissazione di una scadenza, il contratto va qualificato di durata indeterminata.
La sua cessazione è pertanto subordinata a una disdetta, ciò che in concreto
la lavoratrice ha inoltrato. Si aggiunga che quand'anche
le parti avessero inizialmente pattuito una
durata determinata, fissata al rientro di __________ V__________, il rapporto di lavoro è continuato,
ragione per cui in virtù della presunzione posta dall'art.
334.
cpv. 2 CO il contratto si sarebbe rinnovato per
una durata indeterminata.
d) Relativamente
al numero di ore lavorative è pacifico che la reclamante lavorava a tempo
parziale. Dai conteggi di salari e dalle tabelle dei turni risulta tuttavia che
la dipendente non ha lavorato sempre otto giorni al mese, ma in maniera
irregolare, secondo una durata mensile variabile stabilita dalla datrice di
lavoro comunicatale a inizio mese per il mese successivo (petizione del 2 gennaio
2014, pag. 2). Essa non ha mai rifiutato di lavorare nei giorni fissati dalla
datrice di lavoro e nessun elemento agli atti induce a ritenere che secondo gli
accordi presi potesse scegliere liberamente se lavorare oppure no. Pertanto,
fino a quando la datrice di lavoro non le comunicava i turni di lavoro mensili,
la lavoratrice non sapeva quando avrebbe dovuto lavorare. Essa non poteva
quindi disporre liberamente del suo tempo e in particolare non avrebbe potuto
trovarsi un secondo lavoro non sapendo in quali giorni del mese non avrebbe
dovuto lavorare per la controparte. Ne discende che dovendo la lavoratrice tenersi
a disposizione dalla datrice di lavoro, il contratto tra le parti era un
contratto su chiamata propriamente detto.
7.
Quanto
alla retribuzione dovuta per il periodo di disdetta, così come qualsiasi
altra modalità, anche in caso di contratto di lavoro su chiamata il lavoratore
ha diritto a salario fino alla termine del periodo di disdetta. In tal caso il
salario è calcolato sulla base alla media delle retribuzioni percepite durante
un determinato periodo (Dunand, op. cit., n. 57 ad art. 319 CO; Wyler/Heinzer/Panchaud, Droit du
travail, 3a edizione, pag. 271, n. 7.1.6).
a) Nel
caso in esame, essendo la lavoratrice nel primo anno di servizio, il termine di
preavviso contrattuale era di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). La disdetta
ordinaria è stata da lei notificata l'11 aprile 2013 e dunque il rapporto di lavoro
è stato disdetto per la fine del mese di maggio successivo. Ne segue che essa aveva
diritto a percepire il salario fino a questa data.
b) Relativamente
al mese di aprile 2013 dagli atti risulta che l'attrice ha lavorato tre giorni,
ciò che è indubbiamente un tempo inferiore rispetto ai giorni dei quattro mesi precedenti
(nove giorni, otto giorni, nove giorni e sette giorni). Non risulta, tuttavia,
che quando i turni di lavoro le sono stati comunicati dalla datrice di lavoro, la
lavoratrice se ne sia lamentata e abbia chiesto alla datrice di lavoro di
fornirle un maggiore numero di ore. Né l'attrice ha dimostrato di avere diritto
a un numero di ore maggiore. In siffatte circostanze, la lavoratrice ha accettato
i turni propostile e non può pretendere in buona fede per il mese di aprile
2013.
un salario maggiore rispetto a quello percepito.
c) Per
quel che riguarda invece il mese di maggio 2013, la situazione è diversa. In
effetti, la datrice di lavoro non solo non ha fornito alla lavoratrice un solo giorno
di lavoro, ma il 2 maggio 2013 l'ha espressamente esonerata dal prestare
l'attività lavorativa, quantunque la dipendente fosse a disposizione. Se non
che, come si è visto, quest'ultima ha
diritto al salario anche durante il periodo di disdetta, il quale va calcolato in
base alla media delle retribuzioni ottenute durante i mesi precedenti di
lavoro. Ne discende che la reclamante ha diritto a un salario di fr. 926.– lordi
arrotondati ([fr. 1138.40 + fr. 1014.40 + fr. 1184.80 + fr. 908.– + fr.
384.
–] : 5 = fr. 925.92), corrispondenti a fr. 821.35 netti, ai quali
vanno aggiunti fr. 216.– già riconosciuti dal primo giudice. Ciò posto il
reclamo merita parziale accoglimento e soccorrendo le premesse dell'art. 327
cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.
8.
La
procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di malafede o di temerarietà processuali,
circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Relativamente alle
ripetibili, il grado di vittoria è sostanzialmente identico a quello della
soccombenza, ciò che giustifica una loro compensazione.
L'esito del giudizio impugnato non incide sul dispositivo delle ripetibili di
prima sede, che rimane invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1 è condannata a pagare all'attrice fr. 1037.35
più interessi al 5% dal 5 giugno 2013.
2. L'opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.
Per
il resto il reclamo è respinto.
II. Non si prelevano spese
processuali. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.