16.2016.19
Contratto di lavoro: irrinunciabilità di crediti risultanti da disposizioni imperative
24 ottobre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.19
Lugano
24 ottobre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo 25 marzo 2016 presentato da
e RE 1
(patrocinati
dall' PA 1 )
contro
la sentenza del 15 marzo 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di Quinto
nella causa n. 08/15 (contratto di lavoro) promossa con istanza del 16 ottobre 2015 da
CO
1
(rappresentata
dall'RA 1 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 19 giugno 2013 RE
1 e RE 2, gerenti dell'Osteria __________ hanno assunto CO 1 come
“collaboratrice di ricezione” per un salario base di fr. 3700.– mensili lordi sulla
base di un contratto di durata indeterminata sottoposto al contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il 6 dicembre
2013 le parti hanno sottoscritto il seguente accordo:
In
data odierna di comune accordo per motivi disciplinari e irrevocabili chiudiamo
il nostro rapporto di lavoro
A
fine lavoro riceve [la lavoratrice] fr. 200.– per il lavoro fatto
Il 29 luglio 2014 l'Ufficio
di controllo CCNL ha rilasciato su richiesta di CO 1 una relazione con
conteggio dal quale risultava che alla dipendente sarebbero ancora spettati
complessivi fr. 3973.40 (fr. 761.65 di giorni di riposo, fr. 331.45 di festivi,
fr. 1429.10 di vacanze e fr. 1451.20 di tredicesima mensilità). Chiamati a
prendere posizione sul documento, RE 1 e RE 2 hanno avversato le pretese della
lavoratrice.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 16 ottobre 2015 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice
di pace del circolo di Quinto per ottenere il pagamento di fr. 3973.40.
Nelle loro osservazioni del 18 novembre 2015 i convenuti hanno proposto di respingere
la petizione e in via riconvenzionale essi hanno rivendicato un'indennità di
fr. 1050.– oltre interessi del 5% dal 6 dicembre 2013, per abbandono del posto
di lavoro, offrendo vari mezzi di prova. Nella sua replica e risposta riconvenzionale
del 2 dicembre 2015 CO 1 ha confermato la propria domanda avversando quella avversaria.
Nei successivi memoriali dell'8 e del 14 gennaio 2016 le parti hanno
ribadito le loro posizioni, i convenuti mantenendo la richiesta di assumere mezzi
di prova.
C. Il
21 gennaio 2016 il Giudice di pace, reputando terminata la fase dibattimentale
senza che vi fossero nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, ha citato le parti
alle arringhe finali. Il 25 gennaio 2016 i convenuti hanno ricordato al
Giudice di pace di avere offerto l'audizione di vari testimoni, hanno chiesto
la loro assunzione e postulato l'annullamento delle arringhe finali. L'attrice,
dal canto suo, ha comunicato il 27 gennaio 2016 di ritenere ‟la problematica
conclusaˮ e postulato l'emanazione della decisione. Il giorno successivo il
Giudice di pace ha confermato le arringhe finali. Il 29 gennaio 2016 i
convenuti hanno nuovamente chiesto di fissare un'udienza istruttoria o di
emanare un'ordinanza sulle prove, producendo un documento. Il 9 febbraio 2016
il Giudice di pace ha richiesto all'Ufficio di controllo del CCNL l'invio di altra
documentazione.
D. Alle arringhe finali del 18 febbraio 2016 l'attrice ha confermato
sulla scorta di un memoriale scritto il suo punto di vista. I convenuti hanno ribadito
la necessità di procedere all'istruttoria e hanno riaffermato le loro domande. Statuendo
il 15 marzo 2016 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando i
convenuti a versare all'attrice fr. 3773.40. Non sono state prelevate
spese processuali e non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25
marzo 2016 chiedendone – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la
riforma nel senso di respingere la petizione o in via subordinata l'annullamento
affinché vengano assunte le prove notificate o venga emanata una formale
decisione di reiezione delle prove offerte dopo l'esperimento di un'udienza
istruttoria. Con decreto del 6 aprile 2016 il presidente di questa Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni
al reclamo CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al legale dei convenuti il 17 marzo 2016, sicché il reclamo,
introdotto il 25 marzo 2017, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo
ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2
con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha anzitutto accertato che l'accordo di cessazione
del rapporto di lavoro e i fatti che hanno portato allo scioglimento del
contratto per motivi disciplinari non erano contestati, donde l'inutilità di sentire
Fatti
i testi offerti dai convenuti. Ciò premesso, egli dopo avere richiamato l'art.
341 CO, secondo il quale durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo
alla sua fine il lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, ha accertato
che il secondo paragrafo dell'accordo “non ha alcun valore, salvo per il
versamento di fr. 200.– quale anticipo dei crediti esigibili (art. 339 CO)”.
Il primo giudice ha poi appurato la correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio
di controllo CCNL, “che non tiene in considerazione eventuali richieste
(inesistenti) del datore di lavoro” relative al risarcimento in virtù dell'art.
337b cpv. 2 CO del danno da loro subìto. Quanto alla domanda
riconvenzionale, il Giudice di pace l'ha respinta, la cessazione consensuale
del rapporto di lavoro essendo valida. In definitiva egli ha accolto la petizione
e ha obbligato i convenuti a versare all'attrice fr. 3773.40.
4. Dopo una lunga cronistoria
della vicenda, i reclamanti contestano che l'accordo trovato con la lavoratrice
il 6 dicembre 2013 sia contrario all'art. 341 CO. A loro avviso non si
tratta di una rinuncia alle prestazioni previste dal contratto collettivo di
lavoro ma di un accordo che tiene conto delle reciproche pretese, segnatamente
le loro derivanti dal comportamento della lavoratrice, ciò che i testi offerti avrebbero
potuto confermare. Per altro, essi soggiungono, in presenza di una transazione del
genere l'art. 341 cpv. 2 CO non è applicabile. Oltre a ciò, essi asseverano che
il comportamento dell'attrice trascende nell'abuso di diritto poiché mesi dopo
la sottoscrizione dell'accordo in cui riconosceva le sue colpe essa ha formulato
rivendicazioni contro il datore di lavoro “pretendendo di ottenere di più di
quanto ha accettato di ricevere sottoscrivendo la transazione”.
Asseverano i reclamanti che
i testi, respinti dal primo giudice senza una decisione formale sulle prove, avrebbero
permesso di provare l'abbandono del posto di lavoro da parte dell'istante, di
inquadrare l'accordo, dimostrare il grave atteggiamento della dipendente e il
danno che i convenuti potevano far valere nei suoi confronti. Essi respingono
poi il rimprovero del primo giudice di non avere quantificato e chiesto alcun
risarcimento del danno, ritenendosi tacitati con il noto accordo. In assenza di
tale intesa, essi sostengono, avrebbero senz'altro fatto valere una tale richiesta
e tale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito con l'istruttoria.
5. Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata
indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o
di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la
facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura
in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative
della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO.
Quest'ultima norma prevede – come ricordato dal Giudice di pace – che il
lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel
mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la
nullità della rinuncia (CCR sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid.
5a; v. che Aubert in: Commentaire
romand, CO I, 2ª edizione, n. 1 ad. art. 341).
Il
dipendente può nondimeno rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento
del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido
quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle
reciproche concessioni (DTF 136 III 467; 119 II 450, consid. 2a; sentenza del
Tribunale federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1). Il momento determinante
per stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della
conclusione dell'accordo. Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore
deve aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato
colto alla sprovvista al momento della firma (sentenza del Tribunale federale 4A_364/2016
del 31 ottobre 2016 consid. 3.1; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno
2014 consid. 5a con rinvii).
In
caso di transazione il giudice deve quindi assicurarsi che il lavoratore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a
diritti risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le
conseguenze della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata
equivalenza delle reciproche concessioni delle parti (DTF 144 III 243 consid.
2.3.2; 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1; CCR sentenza inc.
16.2013.27 del 24 giugno 2014 consid. 5a con rinvii).
6. Il Giudice di pace
ha considerato l'accordo di cessazione del rapporto di lavoro nullo in quanto
contrario all'art. 341 cpv. 1 CO. Egli, tuttavia, ha trascurato che ove tale accordo
contenesse reciproche concessioni e queste
fossero equivalenti, il dipendente può lecitamente rinunciare
ai suoi diritti. Occorre vagliare perciò se l'accordo litigioso è stato frutto
di concessioni reciproche ed equivalenti.
a) Nella
fattispecie non è contestato che lo scioglimento del rapporto di lavoro sia
avvenuto per motivi disciplinari, né che le parti abbiano
messo fino al loro rapporto contrattuale consensualmente. Contrariamente a
quanto credono i reclamanti, tuttavia, il fatto che entrambe le parti abbiano reciprocamente
rinunciato a loro pretese ancora non significa che la rinuncia della dipendente
ai suoi diritti non violi l'art. 341 cpv. 1 CO. Affinché all'accordo
possa essere riconosciuto un carattere transattivo, è necessario che la
rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più favorevole o sia all'incirca
di valore analogo a quella della controparte (II CCA sentenza inc. 12. 2011.36
dell'8 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii; v. anche
Aubert, op. cit., n. 7 ad. art.
Considerandi
341).
b) Relativamente
al valore delle pretese a cui la lavoratrice avrebbe rinunciato non è revocato
in dubbio, né in prima sede i convenuti lo hanno contestato, che esse ammontano
a fr. 3973.40 complessivi (fr. 761.65 di giorni di riposo, fr. 331.45
di festivi, fr. 1429.10 di vacanze e fr. 1451.20 di tredicesima mensilità),
così come calcolato dall'Ufficio di controllo CCNL. In virtù del menzionato
accordo, con il quale l'interessata ha ottenuto fr. 200.–, essa ha così rinunciato
al versamento di fr. 3773.40.
c) Quanto al valore delle
pretese a cui hanno rinunciato i convenuti, davanti al primo giudice, essi
hanno rivendicato, in via riconvenzionale, fr. 1050.– per abbandono ingiustificato
del posto di lavoro (art. 337d CO; risposta e domanda riconvenzionale
pag. 6 in alto), senza pretendere di avere subìto altri danni, segnatamente
quelli previsti dall'art. 337b cpv. 2 CO. Essi hanno infatti
giustificato lo scioglimento del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del
doc. D con l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della
dipendente (arringhe finali all'inizio: ‟l'accordo
è stato firmato in seguito all'abbandono del posto di lavoro da parte della
signora CO 1ˮ).
In questa sede,
i reclamanti parrebbero invero pretendere che il comportamento della
lavoratrice giustificherebbe altresì una richiesta di risarcimento danni in
virtù dell'art. 337b cpv. 2 CO. Se non che, per tacere del fatto che essi
neppure definiscono precisamente quali danni avrebbero subìto, l'argomentazione
è nuova e in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC inammissibile. La loro
rinuncia ascende quindi a fr. 1050.–. Appare evidente
una certa sproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito della lavoratrice.
La conclusione del primo giudice di ritenere l'accordo in questione nullo non
può dirsi errata.
d) Né
si può dire che nel rivendicare le sue pretese dopo mesi l'istante abbia agito
abusivamente. In base a costante giurisprudenza, solo se sussistono ulteriori
circostanze particolari un abuso di diritto può essere riconosciuto nella
contraddizione sgorgante dal fatto che una parte abbia dapprima acconsentito a
un accordo per poi successivamente prevalersi dell'inefficacia della pattuizione
prevista dal diritto imperativo. La soluzione contraria avrebbe infatti per
conseguenza di privare, mediante l'applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, il lavoratore
della protezione offertagli dal diritto imperativo. Il semplice fatto di
lasciar trascorrere del tempo, agendo però nel termine di prescrizione, non
connota un abuso, salvo il caso in cui il ritardo cagioni in maniera riconoscibile
degli inconvenienti al debitore, come la difficoltà di stabilire l'ammontare
del credito o se procura all'avente diritto un vantaggio ingiustificato
(sentenza del Tribunale federale 4A_341/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.2
con rinvii).
In
concreto i convenuti non pretendono che l'accordo sia stato a suo tempo proposto
dall'attrice. Né è dato di sapere quale svantaggio ingiustificato, evitabile in
caso di una eventuale richiesta formulata in un periodo precedente, possa
essere insorto ai convenuta dal fatto che l'attrice abbia atteso circa otto mesi
dalla fine del rapporto contrattuale, tanto meno ove si pensi che essi hanno
potuto far valer le loro pretese in giudizio. Ne segue che al riguardo il
reclamo si rivela infondato.
7.
I reclamanti
rilevano che la loro domanda riconvenzionale non è stata formalmente respinta,
il dispositivo della decisione impugnata essendo silente al riguardo. A loro
dire, quindi, la richiesta deve essere ancora giudicata. L'argomentazione è
pretestuosa. Dai considerandi della decisione impugnata risulta che ‟La domanda
riconvenzionale è respinta in quanto come da paragrafo 1 della presente, la
chiusura del rapporto di lavoro consenziente è validaˮ (consid. 4). E ciò
non poteva certo sfuggire agli interessati patrocinati da un legale. Premesso
ciò, se un tribunale dimentica di esaminare – anche solo in parte – una
richiesta di giudizio (infra petita), si versa in un diniego di
giustizia che va censurato con i normali mezzi d'impugnazione. Si versa per contro
in un caso di rettifica se il tribunale, pur avendo esaminato una richiesta di
giudizio, dimentica – ad esempio – di formulare il dispositivo (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334; Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad
art. 334; Schwander in: in:
Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Vol II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334) In concreto, il dispositivo della sentenza
impugnata è senz'altro incompleto, ma ciò si riconduce palesemente a una svista
manifesta nella redazione dello stesso. Non
trattandosi di un diniego di giustizia, la correzione dell'errore di
scritturazione del dispositivo incombe, se del caso, al Giudice di pace (Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 334).
8.
I
reclamanti chiedono, in via subordinata, di annullare
la sentenza impugnata affinché il primo giudice assuma le prove da loro offerte
o emani una formale decisione di rigetto delle stesse.
a) Relativamente
all'emanazione di un'ordinanza sulle prove,
è vero che essa è obbligatoria, quantunque il giudice parrebbe potervi
rinunciare per economia processuale o per ragioni particolari (I CCA sentenza inc. 11.2017.90 del 19 giugno
2018.
consid. 4 con rinvii di dottrina). Sia
come sia, in concreto i reclamanti non spiegano però quale pregiudizio sarebbe
loro derivato dal fatto che il Giudice di pace ha respinto con la decisione
finale (anziché con ordinanza separata) le prove da loro offerte. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.
b) Quanto
alle prove offerte, i reclamanti sostengono che le stesse avrebbero potuto
dimostrare i motivi che hanno portato alla sottoscrizione del noto accordo,
l'atteggiamento assunto dalla lavoratrice durante il periodo lavorativo e
quanto incassato dalla stessa oltre a quanto stabilito nell'accordo. Si
trattava in sostanza di dimostrare il fondamento della pretesa fatta valere in
via riconvenzionale. Se non che, come evidenziato dal primo giudice, “i fatti
che hanno portato allo scioglimento del contratto per motivi disciplinari non
sono contestati”. Non si vede pertanto perché andrebbero
assunti testimoni per dimostrare un fatto non litigioso. Oggetto di una prova
possono essere solo fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC). Se un fatto non è
controverso, non occorre dimostrarlo. Ne segue che l'apprezzamento anticipato
delle prove eseguito dal Giudice di pace resiste alla critica.
9.
Il
reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze
istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, deve
pertanto essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di
lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà
processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte,
la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione a:
–
;
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Quinto.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.