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Decisione

16.2016.19

Contratto di lavoro: irrinunciabilità di crediti risultanti da disposizioni imperative

24 ottobre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i testi offerti dai convenuti. Ciò premesso, egli dopo avere richiamato l'art.

341 CO, secondo il quale durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo

alla sua fine il lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da

disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, ha accertato

che il secondo paragrafo dell'accordo “non ha alcun valore, salvo per il

versamento di fr. 200.– quale anticipo dei crediti esigibili (art. 339 CO)”.

Il primo giudice ha poi appurato la correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio

di controllo CCNL, “che non tiene in considerazione eventuali richieste

(inesistenti) del datore di lavoro” relative al risarcimento in virtù dell'art.

337b cpv. 2 CO del danno da loro subìto. Quanto alla domanda

riconvenzionale, il Giudice di pace l'ha respinta, la cessazione consensuale

del rapporto di lavoro essendo valida. In definitiva egli ha accolto la petizione

e ha obbligato i convenuti a versare all'attrice fr. 3773.40.

4. Dopo una lunga cronistoria

della vicenda, i reclamanti contestano che l'accordo trovato con la lavoratrice

il 6 dicembre 2013 sia contrario all'art. 341 CO. A loro avviso non si

tratta di una rinuncia alle prestazioni previste dal contratto collettivo di

lavoro ma di un accordo che tiene conto delle reciproche pretese, segnatamente

le loro derivanti dal comportamento della lavoratrice, ciò che i testi offerti avrebbero

potuto confermare. Per altro, essi soggiungono, in presenza di una transazione del

genere l'art. 341 cpv. 2 CO non è applicabile. Oltre a ciò, essi asseverano che

il comportamento dell'attrice trascende nell'abuso di diritto poiché mesi dopo

la sottoscrizione dell'accordo in cui riconosceva le sue colpe essa ha formulato

rivendicazioni contro il datore di lavoro “pretendendo di ottenere di più di

quanto ha accettato di ricevere sottoscrivendo la transazione”.

Asseverano i reclamanti che

i testi, respinti dal primo giudice senza una decisione formale sulle prove, avrebbero

permesso di provare l'abbandono del posto di lavoro da parte dell'istante, di

inquadrare l'accordo, dimostrare il grave atteggiamento della dipendente e il

danno che i convenuti potevano far valere nei suoi confronti. Essi respingono

poi il rimprovero del primo giudice di non avere quantificato e chiesto alcun

risarcimento del danno, ritenendosi tacitati con il noto accordo. In assenza di

tale intesa, essi sostengono, avrebbero senz'altro fatto valere una tale richiesta

e tale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito con l'istruttoria.

5. Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata

indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o

di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la

facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura

in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative

della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO.

Quest'ultima norma prevede – come ricordato dal Giudice di pace – che il

lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative

della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel

mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la

nullità della rinuncia (CCR sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid.

5a; v. che Aubert in: Commentaire

romand, CO I, 2ª edizione, n. 1 ad. art. 341).

Il

dipendente può nondimeno rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento

del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido

quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle

reciproche concessioni (DTF 136 III 467; 119 II 450, consid. 2a; sentenza del

Tribunale federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1). Il momento determinante

per stabilire l'ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della

conclusione dell'accordo. Ove l'accordo sia redatto dal datore di lavoro, il lavoratore

deve aver potuto beneficiare di un tempo di riflessione e non essere stato

colto alla sprovvista al momento della firma (sentenza del Tribunale federale 4A_364/2016

del 31 ottobre 2016 consid. 3.1; CCR sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno

2014 consid. 5a con rinvii).

In

caso di transazione il giudice deve quindi assicurarsi che il lavoratore non abbia rinunciato senza compensazione sufficiente a

diritti risultanti da disposizioni imperative. Determinanti sono solo le

conseguenze della rinuncia delle pretese, che è subordinata a un'appropriata

equivalenza delle reciproche concessioni delle parti (DTF 144 III 243 consid.

2.3.2; 136 III 473, consid. 4.5 con riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 4A_96/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.1; CCR sentenza inc.

16.2013.27 del 24 giugno 2014 consid. 5a con rinvii).

6. Il Giudice di pace

ha considerato l'accordo di cessazione del rapporto di lavoro nullo in quanto

contrario all'art. 341 cpv. 1 CO. Egli, tuttavia, ha trascurato che ove tale accordo

contenesse reciproche concessioni e queste

fossero equivalenti, il dipendente può lecitamente rinunciare

ai suoi diritti. Occorre vagliare perciò se l'accordo litigioso è stato frutto

di concessioni reciproche ed equivalenti.

a) Nella

fattispecie non è contestato che lo scioglimento del rapporto di lavoro sia

avvenuto per motivi disciplinari, né che le parti abbiano

messo fino al loro rapporto contrattuale consensualmente. Contrariamente a

quanto credono i reclamanti, tuttavia, il fatto che entrambe le parti abbiano reciprocamente

rinunciato a loro pretese ancora non significa che la rinuncia della dipendente

ai suoi diritti non violi l'art. 341 cpv. 1 CO. Affinché all'accordo

possa essere riconosciuto un carattere transattivo, è necessario che la

rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più favorevole o sia all'incirca

di valore analogo a quella della controparte (II CCA sentenza inc. 12. 2011.36

dell'8 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii; v. anche

Aubert, op. cit., n. 7 ad. art.

Considerandi

341).

b) Relativamente

al valore delle pretese a cui la lavoratrice avrebbe rinunciato non è revocato

in dubbio, né in prima sede i convenuti lo hanno contestato, che esse ammontano

a fr. 3973.40 complessivi (fr. 761.65 di giorni di riposo, fr. 331.45

di festivi, fr. 1429.10 di vacanze e fr. 1451.20 di tredicesima mensilità),

così come calcolato dall'Ufficio di controllo CCNL. In virtù del menzionato

accordo, con il quale l'interessata ha ottenuto fr. 200.–, essa ha così rinunciato

al versamento di fr. 3773.40.

c) Quanto al valore delle

pretese a cui hanno rinunciato i convenuti, davanti al primo giudice, essi

hanno rivendicato, in via riconvenzionale, fr. 1050.– per abbandono ingiustificato

del posto di lavoro (art. 337d CO; risposta e domanda riconvenzionale

pag. 6 in alto), senza pretendere di avere subìto altri danni, segnatamente

quelli previsti dall'art. 337b cpv. 2 CO. Essi hanno infatti

giustificato lo scioglimento del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del

doc. D con l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della

dipendente (arringhe finali all'inizio: ‟l'accordo

è stato firmato in seguito all'abbandono del posto di lavoro da parte della

signora CO 1ˮ).

In questa sede,

i reclamanti parrebbero invero pretendere che il comportamento della

lavoratrice giustificherebbe altresì una richiesta di risarcimento danni in

virtù dell'art. 337b cpv. 2 CO. Se non che, per tacere del fatto che essi

neppure definiscono precisamente quali danni avrebbero subìto, l'argomentazione

è nuova e in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC inammissibile. La loro

rinuncia ascende quindi a fr. 1050.–. Appare evidente

una certa sproporzione fra le concessioni reciproche, a scapito della lavoratrice.

La conclusione del primo giudice di ritenere l'accordo in questione nullo non

può dirsi errata.

d) Né

si può dire che nel rivendicare le sue pretese dopo mesi l'istante abbia agito

abusivamente. In base a costante giurisprudenza, solo se sussistono ulteriori

circostanze particolari un abuso di diritto può essere riconosciuto nella

contraddizione sgorgante dal fatto che una parte abbia dapprima acconsentito a

un accordo per poi successivamente prevalersi dell'inefficacia della pattuizione

prevista dal diritto imperativo. La soluzione contraria avrebbe infatti per

conseguenza di privare, mediante l'applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, il lavoratore

della protezione offertagli dal diritto imperativo. Il semplice fatto di

lasciar trascorrere del tempo, agendo però nel termine di prescrizione, non

connota un abuso, salvo il caso in cui il ritardo cagioni in maniera riconoscibile

degli inconvenienti al debitore, come la difficoltà di stabilire l'ammontare

del credito o se procura all'avente diritto un vantaggio ingiustificato

(sentenza del Tribunale federale 4A_341/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.2

con rinvii).

In

concreto i convenuti non pretendono che l'accordo sia stato a suo tempo proposto

dall'attrice. Né è dato di sapere quale svantaggio ingiustificato, evitabile in

caso di una eventuale richiesta formulata in un periodo precedente, possa

essere insorto ai convenuta dal fatto che l'attrice abbia atteso circa otto mesi

dalla fine del rapporto contrattuale, tanto meno ove si pensi che essi hanno

potuto far valer le loro pretese in giudizio. Ne segue che al riguardo il

reclamo si rivela infondato.

7.

I reclamanti

rilevano che la loro domanda riconvenzionale non è stata formalmente respinta,

il dispositivo della decisione impugnata essendo silente al riguardo. A loro

dire, quindi, la richiesta deve essere ancora giudicata. L'argomentazione è

pretestuosa. Dai considerandi della decisione impugnata risulta che ‟La domanda

riconvenzionale è respinta in quanto come da paragrafo 1 della presente, la

chiusura del rapporto di lavoro consenziente è validaˮ (consid. 4). E ciò

non poteva certo sfuggire agli interessati patrocinati da un legale. Premesso

ciò, se un tribunale dimentica di esaminare – anche solo in parte – una

richiesta di giudizio (infra petita), si versa in un diniego di

giustizia che va censurato con i normali mezzi d'impugnazione. Si versa per contro

in un caso di rettifica se il tribunale, pur avendo esaminato una richiesta di

giudizio, dimentica – ad esempio – di formulare il dispositivo (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334; Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad

art. 334; Schwander in: in:

Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

Vol II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 334) In concreto, il dispositivo della sentenza

impugnata è senz'altro incompleto, ma ciò si riconduce palesemente a una svista

manifesta nella redazione dello stesso. Non

trattandosi di un diniego di giustizia, la correzione dell'errore di

scritturazione del dispositivo incombe, se del caso, al Giudice di pace (Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 334).

8.

I

reclamanti chiedono, in via subordinata, di annullare

la sentenza impugnata affinché il primo giudice assuma le prove da loro offerte

o emani una formale decisione di rigetto delle stesse.

a) Relativamente

all'emanazione di un'ordinanza sulle prove,

è vero che essa è obbligatoria, quantunque il giudice parrebbe potervi

rinunciare per economia processuale o per ragioni particolari (I CCA sentenza inc. 11.2017.90 del 19 giugno

2018.

consid. 4 con rinvii di dottrina). Sia

come sia, in concreto i reclamanti non spiegano però quale pregiudizio sarebbe

loro derivato dal fatto che il Giudice di pace ha respinto con la decisione

finale (anziché con ordinanza separata) le prove da loro offerte. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.

b) Quanto

alle prove offerte, i reclamanti sostengono che le stesse avrebbero potuto

dimostrare i motivi che hanno portato alla sottoscrizione del noto accordo,

l'atteggiamento assunto dalla lavoratrice durante il periodo lavorativo e

quanto incassato dalla stessa oltre a quanto stabilito nell'accordo. Si

trattava in sostanza di dimostrare il fondamento della pretesa fatta valere in

via riconvenzionale. Se non che, come evidenziato dal primo giudice, “i fatti

che hanno portato allo scioglimento del contratto per motivi disciplinari non

sono contestati”. Non si vede pertanto perché andrebbero

assunti testimoni per dimostrare un fatto non litigioso. Oggetto di una prova

possono essere solo fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC). Se un fatto non è

controverso, non occorre dimostrarlo. Ne segue che l'apprezzamento anticipato

delle prove eseguito dal Giudice di pace resiste alla critica.

9.

Il

reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze

istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, deve

pertanto essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di

lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà

processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte,

la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano oneri processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Quinto.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.