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Decisione

16.2016.2

Condono delle spese processuali - obbligo di versare le ripetibili dovute alla controparte

26 gennaio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

III CCA, sentenza inc. 13.2015.45 del 14 luglio 2015, consid. 3.6) è

impugnabile a questa Camera con reclamo (art. 110 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 15 ad art. 112; Fischer in:

Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna

2010, n. 6 ad art. 112);

che il reclamo, introdotto entro il termine

più breve di 10 giorni, è di per sé tempestivo;

che secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il

pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in

caso di indigenza permanente, il condono;

che il condono, ovvero la definitiva rinuncia

Considerandi

all'incasso, può avvenire solo per le spese processuali dovute allo Stato, ma non

per le ripetibili dovute alla controparte (II CCA sentenze inc. 12.2014.128 del

12.

agosto 2014 e inc. 12.2015.107 del 7 agosto 2015; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 1 ad art. 112);

che, peraltro, nemmeno la concessione del

gratuito patrocinio avrebbe esentato la reclamante dal pagamento delle ripetibili

alla controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC);

che, premesso ciò, la doglianza della

reclamante secondo cui il Giudice di pace avrebbe dovuto esentarla anche dall'obbligo

di pagare un'indennità alla controparte è infondata;

che, in circostanze del genere,

il reclamo è destinato alla reiezione e può essere deciso in virtù dell'art.

48b lett. a n. 2 LOG;

che viste le particolarità del caso, si può

eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura,

ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.