16.2016.20
Azione di manutenzione - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
4 gennaio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.20
Lugano
4 gennaio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 marzo 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Gambarogno nella causa inc. 1/CO/2016 (azione di manutenzione) promossa con
istanza dell'11 gennaio 2016 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che dal 1°
gennaio 2016 M__________ e CO 1 hanno concluso un contratto di affitto agricolo
con la A__________ SA avente per oggetto la particella n. 27 RFD di __________,
situata in zona agricola;
che su di una parte
del terreno del fondo oggetto del contratto, RE 1 ha costruito un piccolo magazzino
e un pollaio-piccionaia, dove tiene galline, piccioni e colombe, senza alcuna autorizzazione
da parte del proprietario o degli attuali affittuari;
che l'11 gennaio
2016 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di
Gambarogno, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a
ottenere lo sgombero del menzionato fondo;
che all'udienza di conciliazione
del 28 gennaio 2016 le parti non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di
pace ha preannunciato l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC,
qualora entro 15 giorni il fondo affittato dall'istante non fosse stato
sgomberato dal convenuto;
che, nulla essendo intervenuto, con
decisione del 19 febbraio 2016 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha
ordinato a RE 1 di sgomberare il fondo entro il 25 marzo 2016, ponendo le spese
processuali di fr. 180.– a carico del convenuto;
che il 18 marzo 2016 RE 1 si è rivolto a questa Camera, chiedendo di posticipare l'esecuzione della decisione;
che nelle sue
osservazioni del 10 maggio 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
che il 20 maggio
2016 RE 1 ha presentano una replica spontanea;
e considerando
in diritto: che,
in concreto, la competenza di questa Camera è pacifica, il valore litigioso
indicato dall'istante in fr. 1900.– non è contestato e appare verosimile;
che le
decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che il reclamo, introdotto il 18 marzo
2016, è tempestivo;
che la documentazione prodotta
con la replica spontanea è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle
parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);
che giusta l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Giudice di pace ha accolto
l'istanza poiché “l'attore per contratto doveva ricevere il terreno libero da
ingombri di qualsiasi natura”;
che RE 1 si limita a chiedere di
rinviare la data di esecuzione della decisione per consentirgli di trovare una
nuova sistemazione per i suoi animali, la cui cura è per lui di giovamento ai
suoi problemi di salute, ma non esprime una sola critica nei confronti della
decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe
accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo
errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera
è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale
annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto dal reclamante
(Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411
e art. 311 pag. 1367), donde l'irricevibilità del reclamo;
che ad ogni modo l'interessato
non fa valere alcun titolo che lo legittima ad occupare la parte di fondo in
questione;
che l'eventuale consenso del
precedente fittavolo non vincola quello nuovo;
che, in definitiva, il reclamante
non può prevalersi di circostanze tali da impedire l'esecuzione della decisione
(art. 341 cpv. 3 CPC);
che in circostanze siffatte, il reclamo si
rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista
dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità alla
controparte, nessuna richiesta in tal senso essendo stata formulata dall'istante.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Fatti
2. Le spese processuali di fr. 100.–
sono a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Gambarogno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
Considerandi
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.