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Decisione

16.2016.22

Contratto di locazione - espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria per mora

9 maggio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 1° febbraio 2016 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di __________,

contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della locazione. All'udienza

di conciliazione del 25 febbraio 2016 le parti non hanno raggiunto un accordo e

all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire. RE 1 non ha promosso azione

di contestazione della disdetta né ha chiesto la protrazione della locazione nel

termine di 30 giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC.

C. Con

istanza del 4 marzo 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto RE

1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la sua

immediata espulsione dall'ente locato e l'ingiunzione a ogni usciere o agente

della forza pubblica di prestare loro man forte nell'esecuzione della decisione

a loro semplice richiesta. All'udienza del 22 marzo 2016, indetta per la

discussione, il convenuto ha chiesto una proroga di ulteriori i 30 giorni per

la riconsegna dell'appartamento, mentre gli istanti hanno confermato le loro

domande. Statuendo il 31 marzo 2016 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando a

RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'immediata espulsione dall'ente

locato e ponendo a carico del convenuto le spese dell'eventuale deposito dei

mobili e degli oggetti da lui non ritirati, così come fr. 200.– di oneri

processuali e fr. 200.– quale indennità in favore degli istanti.

D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 5 aprile 2016 volto a ottenere l'annullamento del giudizio

impugnato “in attesa del conteggio corretto”, la concessione di una protrazione

del contratto di locazione e la rescissione del contratto di lavoro di custode.

ll memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC)

sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr.

10.

000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

In concreto, la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo

fissato il valore litigioso in fr. 1455.–. Quanto alla tempestività del

rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 1° aprile 2016 di modo

che il reclamo, introdotto il 5 aprile 2016, è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Il Pretore ha accolto

l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora

ai sensi dell'art. 257d CO e la sussistenza dei presupposti per decidere

l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela

dei casi manifesti (art. 257 CPC).

4.

Il reclamante si duole che non sono stati verbalizzati due elementi a suo favore,

segnatamente il fatto che egli è custode dell'immobile dov'è situato l'appartamento oggetto della vertenza e che le

pigioni scoperte gli vengono trattenute dal suo stipendio. Se non che, il

convenuto, che ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza del 22 marzo

2016, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, avrebbe

dovuto segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si

presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni del

reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza

del verbale.

5.

Sia come sia, siffatte

argomentazioni non soccorrono alla posizione del reclamante. Relativamente all'attività

di custode, ove tra le parti vigesse un contratto di portineria, l'attività

sarebbe soggetta al contratto di lavoro, mentre l'uso dell'ente messo a disposizione

del custode è retto dalle disposizioni sulla locazione (DTF 131 III 569 consid.

3.1

con riferimenti). In concreto, per tacere del fatto che il reclamante non

trae alcuna conseguenza dalla menzionata attività di custode, tutto si ignora

su eventuali accordi tra le parti, agli atti vi è unicamente copia del

contratto di locazione, di modo che non è possibile valutare se vi fosse una

connessione tra le due prestazione e quale fosse quella preponderante, fattore

determinante in caso di disdetta del contratto (loc. cit.). La richiesta di

disdire il contratto di custode esula dalla presente procedura. Quanto al fatto

che lo stipendio è trattenuto per il pagamento delle pigioni scoperte, il pagamento

(o la compensazione) di pigioni arretrate dopo la scadenza del termine di

diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, non ha alcun effetto sulla

disdetta straordinaria del 23 dicembre 2015, che rimane valida e operante. Ne

segue che l'argomentazione del reclamante non osta al diritto dei locatori di

chiedere la riconsegna dell'ente locato e di chiederne la successiva espulsione

ove l'inquilino non abbandoni i locali.

6.

Il reclamante sottolinea poi

di avere chiesto la protrazione della locazione al competente

Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Se non che, l'interessato non ha chiesto la protrazione della locazione nel termine di 30

giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC (cfr. consid. B). Ad ogni modo, la

protrazione della locazione è esclusa nel caso in cui la disdetta è stata

notificata, come in concreto, per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1

lett. a CO). Quanto al fatto che secondo il reclamante “il

conteggio presentato è errato”, per tacere del fatto che non è dato di

capire a quale conteggio egli si riferisca, l'argomentazione si esaurisce in

una vaga recriminazione senza alcuna incidenza sull'esito della lite. Ne segue che il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a qualsiasi prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità agli istante,

ai quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.