16.2016.22
Contratto di locazione - espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria per mora
9 maggio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.22
Lugano
9 maggio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 aprile 2016 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 31 marzo 2016 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2016.195 (tutela
giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore per mora) promossa
con istanza del 4 marzo 2016 da
CO 1,
CO
2,
CO
3 e
CO
4
(rappresentati da RA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 settembre 2013 RE
1 ha sottoscritto con CO 1 CO 2 e CO 3 e con CO 4, membri della comunione
ereditaria fu CO 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
a __________, per una pigione annua di fr. 5340.– pagabile in rate mensili
anticipate di fr. 445.– cadauna, oltre a un acconto per le spese accessorie di
fr. 480.– annui pagabile in rate mensili anticipate di fr. 40.– e un deposito
di garanzia di fr. 890.–. Il 23 novembre 2015 i locatori hanno inviato al
conduttore una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandolo a
pagare entro 30 giorni l'importo di fr. 2910.–, corrispondente alle pigioni
scoperte dei mesi da giugno a novembre 2015. Non
avendo ricevuto alcun versamento, il 23 dicembre 2015 i locatori hanno
notificato al conduttore su modulo ufficiale la disdetta straordinaria del
contratto di locazione per il 31 gennaio 2016.
Fatti
B. Il 1° febbraio 2016 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________,
contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della locazione. All'udienza
di conciliazione del 25 febbraio 2016 le parti non hanno raggiunto un accordo e
all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire. RE 1 non ha promosso azione
di contestazione della disdetta né ha chiesto la protrazione della locazione nel
termine di 30 giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC.
C. Con
istanza del 4 marzo 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto RE
1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la sua
immediata espulsione dall'ente locato e l'ingiunzione a ogni usciere o agente
della forza pubblica di prestare loro man forte nell'esecuzione della decisione
a loro semplice richiesta. All'udienza del 22 marzo 2016, indetta per la
discussione, il convenuto ha chiesto una proroga di ulteriori i 30 giorni per
la riconsegna dell'appartamento, mentre gli istanti hanno confermato le loro
domande. Statuendo il 31 marzo 2016 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando a
RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'immediata espulsione dall'ente
locato e ponendo a carico del convenuto le spese dell'eventuale deposito dei
mobili e degli oggetti da lui non ritirati, così come fr. 200.– di oneri
processuali e fr. 200.– quale indennità in favore degli istanti.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 5 aprile 2016 volto a ottenere l'annullamento del giudizio
impugnato “in attesa del conteggio corretto”, la concessione di una protrazione
del contratto di locazione e la rescissione del contratto di lavoro di custode.
ll memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC)
sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr.
10.
000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto, la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo
fissato il valore litigioso in fr. 1455.–. Quanto alla tempestività del
rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 1° aprile 2016 di modo
che il reclamo, introdotto il 5 aprile 2016, è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Il Pretore ha accolto
l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora
ai sensi dell'art. 257d CO e la sussistenza dei presupposti per decidere
l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela
dei casi manifesti (art. 257 CPC).
4.
Il reclamante si duole che non sono stati verbalizzati due elementi a suo favore,
segnatamente il fatto che egli è custode dell'immobile dov'è situato l'appartamento oggetto della vertenza e che le
pigioni scoperte gli vengono trattenute dal suo stipendio. Se non che, il
convenuto, che ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza del 22 marzo
2016, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, avrebbe
dovuto segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si
presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni del
reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza
del verbale.
5.
Sia come sia, siffatte
argomentazioni non soccorrono alla posizione del reclamante. Relativamente all'attività
di custode, ove tra le parti vigesse un contratto di portineria, l'attività
sarebbe soggetta al contratto di lavoro, mentre l'uso dell'ente messo a disposizione
del custode è retto dalle disposizioni sulla locazione (DTF 131 III 569 consid.
3.1
con riferimenti). In concreto, per tacere del fatto che il reclamante non
trae alcuna conseguenza dalla menzionata attività di custode, tutto si ignora
su eventuali accordi tra le parti, agli atti vi è unicamente copia del
contratto di locazione, di modo che non è possibile valutare se vi fosse una
connessione tra le due prestazione e quale fosse quella preponderante, fattore
determinante in caso di disdetta del contratto (loc. cit.). La richiesta di
disdire il contratto di custode esula dalla presente procedura. Quanto al fatto
che lo stipendio è trattenuto per il pagamento delle pigioni scoperte, il pagamento
(o la compensazione) di pigioni arretrate dopo la scadenza del termine di
diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, non ha alcun effetto sulla
disdetta straordinaria del 23 dicembre 2015, che rimane valida e operante. Ne
segue che l'argomentazione del reclamante non osta al diritto dei locatori di
chiedere la riconsegna dell'ente locato e di chiederne la successiva espulsione
ove l'inquilino non abbandoni i locali.
6.
Il reclamante sottolinea poi
di avere chiesto la protrazione della locazione al competente
Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Se non che, l'interessato non ha chiesto la protrazione della locazione nel termine di 30
giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC (cfr. consid. B). Ad ogni modo, la
protrazione della locazione è esclusa nel caso in cui la disdetta è stata
notificata, come in concreto, per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1
lett. a CO). Quanto al fatto che secondo il reclamante “il
conteggio presentato è errato”, per tacere del fatto che non è dato di
capire a quale conteggio egli si riferisca, l'argomentazione si esaurisce in
una vaga recriminazione senza alcuna incidenza sull'esito della lite. Ne segue che il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a qualsiasi prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità agli istante,
ai quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.