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Decisione

16.2016.25

Disconoscimento di debito - diritto alla prova - dibattimento

7 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 14

dicembre 2012 le CO 1 hanno chiesto alla Giudice di pace del circolo di Vezia il

rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE

limitatamente a fr. 471.60. A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione

l'istante ha prodotto il citato ACB emesso l'11 marzo 2003 dall'UE di __________

di complessivi fr. 471.60 (fr. 237.– per “__________”, fr. 50.– per “Spesen für

adm. Umtriebe”, fr. 8.– per “bisherige Betreibungskosten”, fr. 22.70 per gli

interessi del 5% maturati su fr. 237.– dal 12 aprile 2001 all'11 marzo 2003,

fr. 153.– di spese esecutive). Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2013 il

convenuto ha proposto la reiezione della petizione, asserendo che la pretesa

dell'istante si basa sui medesimi fatti avvenuti a __________ dal 9 gennaio

2001 al 21 gennaio 2001 per i quali il 5 febbraio 2011 l'istante ha sporto

querela penale nei suoi confronti e il 9 febbraio 2001 il Ministero pubblico del

Canton Ticino ha aperto a suo carico un procedimento penale per contravvenzione

alla Legge federale sul trasporto pubblico (art. 51 LTP), conclusosi con un

decreto di abbandono (inc. 2001.905/PE/mar), avendo egli pagato il 26 febbraio

2001 l'importo richiestogli di fr. 406.80 direttamente all'istante. Statuendo

il 21 febbraio 2014 il Giudice di pace del circolo Vezia ha accolto l'istanza, rigettando

in via provvisoria l'opposizione interposta al citato PE per fr. 471.60. Le

spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'istante un'indennità di fr. 45.– (inc. 696/2012).

C. Il 15 marzo 2014 RE 1

ha convenuto le CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il

disconoscimento del menzionato debito. Per dimostrare che l'ACB emesso l'11

marzo 2003 dall'UE di __________ si riferiva alla medesima contravvenzione per

cui il 26 febbraio 2001 aveva pagato fr. 406.80, ha chiesto l'edizione da parte

dalla convenuta della multa su cui essa fonda la sua pretesa, dell'incarto dell'UE

di __________ relativo al citato ACB e di quello del Ministero pubblico del

Canton Ticino riguardante la menzionata querela. Nelle sue osservazioni del 10

aprile 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 29

marzo 2016 il Giudice di pace ha respinto la petizione.

D. Contro la decisione appena

citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 postulandone

l'annullamento e il rinvio degli atti al Giudice di pace. Invitate a presentare

osservazioni al reclamo, le CO 1 sono rimaste silenti. Il 18 ottobre 2016 il

reclamante ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo, richiesta

che è stata respinta con decreto del 19 ottobre 2016 dal presidente di questa

Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 marzo 2016. Introdotto

il 18 aprile 2016 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) il reclamo è

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore.

3.

Il Giudice di pace

ha preso bensì atto che il procedimento penale del 9 febbraio 2001 del Ministero

pubblico ticinese aperto nei confronti dell'attore per contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico sarebbe stato abbandonato se RE 1 avesse pagato alle CO

1.

fr. 406.80 e che l'attore ha prodotto la ricevuta di pagamento di tale somma datata

26.

febbraio 2001. Egli ha tuttavia ritenuto che tali prove non consentivano all'attore,

gravato dall'onere della prova (art. 8 CC), di dimostrare di avere già saldato

quanto dovuto. A suo parere, l'importante differenza tra l'importo di cui l'attore

chiede il disconoscimento di debito (fr. 471.60) e quello da lui pagato il 26

febbraio 2001(fr. 406.80) e il fatto che la procedura di incasso, sfociata nell'ACB

emesso dall'UE di __________, sia stata avviata il 5 aprile 2002, vale a dire a

distanza di più di un anno dalla prima fattispecie, non permettevano di ritenere

che si fosse trattato dello stesso caso. Ciò posto, il Giudice di pace ha

respinto la petizione.

4.

Il reclamante rimprovera

al primo giudice la violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8

CC, per non avergli concesso di dimostrare che il pagamento da lui effettuato il

26.

febbraio 2001 ha per oggetto gli stessi fatti su cui si basa la procedura

esecutiva sfociata nel noto ACB, ciò che intendeva provare con il richiamo dei

documenti relativi alla multa su cui la controparte fonda la propria pretesa,

dell'incarto dell'UE di __________ relativo all'ACB n. __________ e di quello

del Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. 2001.905/PE/mar). Le tre

richieste di prova essendo state ignorate dal Giudice di pace senza

motivazione, egli lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito.

a) L'art.

8.

CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di

dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente

rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme

prescritte (DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art.

152.

cpv. 1 CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma

tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme

prescritte. Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare ad assumere quei

mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1

con rife­ri­menti). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve però

spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (DTF 119 Ib 492

con­sid. 5b/bb con rinvii sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1°

luglio 2002 consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb con

riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016, consid. 4a).

b) In

concreto, a sostegno delle proprie allegazioni RE 1 aveva postulato nella

petizione del 15 marzo 2014 l'edizione di documenti dalla controparte e il

richiamo degli incarti dell'UE di __________ e del Ministero Pubblico di

Bellinzona. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2014 la convenuta non si era opposta

alla richiesta di prove, limitandosi a osservare di “archiviare

elettronicamente i documenti per dieci anni, dopodiché essi non sono più

visibili”, ciò che comportava l'impossibilità di fornire i dettagli del

pagamento di fr. 406.80. Dal canto suo, il Giudice di pace non ha indetto

alcuna udienza e ha deciso direttamente sulla base degli atti.

c) Ora,

per tacere del fatto che nella procedura semplificata il giudice deve di

principio tenere un'udienza (art. 245 CPC; DTF 140 III 450 consid. 3.2 e

sentenza del Tribunale federale 4A_627/2015 del 9 giugno 2016 consid. 2.2), in

concreto il Giudice di pace non ha statuito sulle prove offerte dall'attore in

un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC), ma nemmeno nella decisione finale. I

mezzi di prova offerti dall'attore, peraltro non contestati dalla controparte, non

potevano essere ignorati dal primo giudice. Certo, come si è detto, egli può

rifiutare l'assunzione delle prove offerte ove ritenga siano irrilevanti ai

fini del giudizio (sopra a), ma ciò va motivato. Ne segue che, sorvolando sulle

prove offerte, egli ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone

di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice,

perché indica il dibattimento, statuisca sulle prove offerte e,

dopo avere esperito l'eventuale

istruttoria, emetta un nuovo giudizio.

5.

La

sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria,

che nell'azione di disconoscimento del

debito (art. 83 cpv. 2 LEF) spetta di principio al creditore che vi è convenuto

dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), giacché l'inversione

dei ruoli processuali non comporta il capovolgimento dell'onere della prova a

danno del debitore e attore. Incombe quindi al creditore procedente di

documentare l'origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un

riconoscimento di debito. Spetta invece all'attore (escusso) di provare l'inesistenza

o l'inesigibilità del debito contestato. Qualora il creditore derivi la sua

pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO),

spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se

essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il

riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO),

invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta. Il creditore

al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la

sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e

ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (DTF 131

III 268 consid. 3.1 con riferimenti; 130 III 295 consid. 5.3.1 e II CCA

sentenza inc. 12.2012.127 del 14 febbraio 2014, consid. 7). Sta di fatto che un

attestato di carenza beni non costituisce un riconoscimento di debito nel senso

tecnico del termine ma solo un indizio dell'esistenza della pretesa, di modo

che il fatto di possederne uno non dà al suo detentore il diritto di ottenere

un'inversione del principio secondo cui compete al creditore provare il suo

credito (sentenza del Tribunale federale 4A_565/2011 dell'8 febbraio 2012

consid. 3.3 con riferimento a DTF 130 III 285 consid. 5.3.1).

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di

annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri processuali. Non

si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),

l'opponente non avendo presentato osservazioni e non potendo pertanto essere

ritenuta soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per

una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.