16.2016.26
Contestazione di delibera assembleare
26 giugno 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.26
Lugano
26 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo 20 aprile 2016 presentato dalla
Comunione
dei comproprietari del ‟CONDOMINIO
RE
1
(patrocinata dall'avv. PA
1 )
contro
la sentenza emessa il 9 marzo 2016 dal Vice Giudice di pace del circolo di
Bellinzona, nella causa n. 0006-2015-o (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari) promossa con petizione del 4 novembre 2015 da
CO
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n.
316 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (‟RE 1”) costituito
di 21 unità. CO 1 e __________ G__________ sono titolari, in ragione di un
mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 3435 (69/1000),
con diritto esclusivo sull'unità n. 7 situata al piano attico e comprendente –
tra l'altro – una lavanderia. All'assemblea ordinaria del 22 maggio 2015 con diciotto
voti contrari e tre favorevoli – tra cui quello di CO 1 – i comproprietari hanno
respinto l'oggetto n. 5 “fornitura e posa di contatori per acqua caldaˮ e
n. 6 “modifica regolamento condominiale ai punti 11b e 16: spese per gestione
locali lavanderiaˮ proposti dallo stesso CO 1.
B. Decaduto infruttuoso
il tentativo di conciliazione, il 19 agosto 2015 (inc. n. 0041-2015-1), il 4
novembre 2015 CO 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del “RE 1”
davanti al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona per ottenere
l'annullamento delle citate deliberazioni n. 5 e n. 6 con conseguente ordine
alla parte convenuta di posare i contatori per l'acqua calda conformemente al
regolamento e la ripartizione delle spese per i locali lavanderia in base
all'uso effettivo da parte dei singoli comproprietari. All'udienza
del 13 gennaio 2016 l'amministratrice del condominio, la __________ SA,
rappresentata da __________ P__________ e __________ M__________, ha proposto
di respingere la petizione. L'attore ha mantenuto il suo punto di vista,
chiedendo di constatare la preclusione della convenuta, l'amministrazione non disponendo
di un'autorizzazione a stare in lite.
C. Statuendo il 9 marzo
2016 il Vice Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato la
convenuta a versare all'attore fr. 985.–. Le spese processuali, di complessivi
fr. 150.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte fr. 100.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la Comunione dei comproprietari del “RE 1” è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 aprile 2016 nel quale chiede di accertare l'incompetenza
materiale del Giudice di pace e di annullare di conseguenza la sentenza
impugnata e ogni altro atto processuale. Nelle sue osservazioni del 20 giugno
2016 CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera, precisando di non essere
tenuto alle tasse, spese e ripetibili dovute a errori procedurali del Giudice
di pace.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza
impugnata il Vice Giudice di pace ha anzitutto accertato che l'amministratrice
del condominio non era stata autorizzata dall'assemblea dei comproprietari a rappresentarla
in giudizio donde la preclusione della parte convenuta. Ciò posto egli “in
considerazione di quanto esposto dalla parte attriceˮ, ha annullato la delibera
n. 5, ordinando “la posa di contatori dell'acqua calda conformemente al
regolamentoˮ, così come la n. 6 di modo che “le spese per i locali
lavanderia sono ripartite in base all'uso effettivo da parte dei singoli proprietari
a tenore dell'art. 712 lett. h cpv. 3 CC”. Nel dispositivo della decisione il Vice
Giudice di pace si è nondimeno limitato ad accogliere la petizione (dispositivo
1) condannando la convenuta a versare all'attore fr. 985.– (dispositivo 1.1).
2.
La reclamante censura una violazione dell'art. 58 CPC, dolendosi del fatto che il Giudice di pace l'ha condannata a versare
all'attore fr. 985.– allorquando questi non ha mai formulato una tale richiesta
ma ha solo chiesto di annullare due delibere assembleari.
a) Nella fattispecie CO 1 ha presentato
un'azione di annullamento di deliberazioni assembleari fondata sull'art. 712m
cpv. 2 CC (petizione pag. 3 in alto). Egli chiedeva segnatamente l'annullamento
delle delibere n. 5 e n. 6 (domanda n. 1) con conseguente ordine alla convenuta
di posare i contatori per l'acqua calda conformemente al regolamento e di suddividere
le spese per i locali lavanderia in base all'uso effettivo da parte dei singoli
comproprietari a tenore dell'art. 712 lett. h cpv. 3 CC (domanda n. 2).
b) Ogni
comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione
dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al
giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o
regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di
conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, disattenda
principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso
di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità)
oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani
(l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento
della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione
sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta
ancora, invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice
sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari
(RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii; da ultimo I CCA sentenza inc.
11.2016.38
del 27 dicembre 2017 consid. 3).
c) Quanto
agli effetti di un eventuale annullamento, l'azione prevista dall'art. 75 CC
comporta – per principio – la mera cassazione della risoluzione impugnata. Il
giudice non può quindi correggere la decisione dell'assemblea, né sostituirla
giudizialmente, solo la comunione dei comproprietari, vincolata dai considerandi
della sentenza di rinvio, essendo abilitata a prendere una nuova risoluzione (I
CCA, sentenza inc. 11.2014.88 del 3 aprile 2015 consid. 6 con rinvii; v. anche Amoos Piguet in: Commentaire Romand,
Code civil II, Basilea 2016, n. 16 ad art. 712m). In concreto, quindi, il
Vice Giudice di pace avrebbe tutt'al più potuto annullare le delibere
assembleari contestate ma non obbligare la convenuta a versare all'attore fr. 985.–,
come se si trattasse di un'azione condannatoria, nemmeno promossa dall'attore.
Ne segue che, giudicando su tal punto di propria iniziativa, il primo giudice
ha trasceso le richieste di giudizio, violando il principio dispositivo (art. 58
cpv. 1 CPC). In proposito il reclamo merita dunque accoglimento.
d) Non
si disconosce che nei considerandi della decisione impugnata il Vice Giudice di
pace ha indicato di avere annullato le due risoluzioni assembleari contestate. Se
non che solo i dispositivi di una decisione sono suscettibili di passare in giudicato
ma non i motivi della stessa (DTF 140 I 120 consid. 2.4.2; 136 III 347 consid.
2.
; 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il
giudice accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual
caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (I CCA, sentenza
inc. 11.2011.111 del 12 agosto 2011, consid. 4). Ciò non è il caso in
concreto, sicché non si può ritenere che il primo giudice abbia statuito sull'azione
di annullamento delle delibere assembleari contestate. La decisione impugnata deve
pertanto essere annullata già per tale motivo e gli atti vanno pertanto rinviati
al Giudice di pace per un nuovo giudizio.
3.
La sentenza
impugnata presenta varie criticità sotto altri punti di vista che, a futura
memoria, vanno esaminate separatamente.
a) Relativamente
alla preclusione della convenuta, è vero che per l'art. 712t cpv. 2 CC
l'amministratore non può [quale rappresentante della comunione dei
comproprietari] stare in giudizio come attore o convenuto senza essere autorizzato
dall'assemblea dei comproprietari, salvo che si tratti di procedura sommaria;
nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente. E in
concreto, è indubbio che in un'azione volta all'annullamento di risoluzioni assembleari
l'amministratore necessita di un'autorizzazione rilasciatagli dall'assemblea
medesima (I CCA sentenza inc.
11.2012.143
del 27 ottobre 2014 consid. 6a). Resta il fatto che, quantunque
l'amministratore si costituisca senza debita autorizzazione, il giudice deve
assegnargli un termine per rimediare al difetto (RtiD I-2010 pag. 708 n. 26c; I CCA sentenza inc. 11.2012.143 del
27.
ottobre 2014 consid. 6a con rinvii). In concreto, quindi, il Vice Giudice di
pace non poteva ritenere d'acchito la convenuta preclusa, ma avrebbe dovuto assegnargli
un termine per rimediare al difetto.
b) Per
quel che riguarda la competenza per materia, messa in discussione dalla
reclamante, è indubbio che la contestazione di una risoluzione assembleare ha,
per principio, indole pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento
della risoluzione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo
all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti
(RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; v. da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2016.38 del
27.
dicembre 2017 consid. 1). Ci si può chiedere così se il valore litigioso
fissato dal primo Giudice di fr. 985.–, indicato dall'attore e che corrisponde
al risparmio annuo di cui egli beneficerebbe nel caso di una posa dei contatori
individuali (fr. 480.– annui), al risparmio di cui egli godrebbe qualora le
spese per i locali lavanderia venissero suddivise secondo l'uso effettivo (fr.
280.
– annui), alle spese di fognatura di fr. 225.– annui, così come alle spese
di riscaldamento e di energia elettrica che non era in grado di quantificare (petizione
pag. 4 n. 4 in fine) sia corretto. E ciò a maggior ragione ove si pensi che
l'acquisto e la posa di contatori per l'acqua in ogni singola unità comporterebbe
una spesa non indifferente. Il quesito può qui rimanere indeciso, visto
l'annullamento della decisione impugnata, spetterà al Vice Giudice di pace definire
prioritariamente il valore litigioso e quindi fissare la sua competenza per
materia.
c) Quanto
al fatto che la proprietà per piani n. 3435 appartiene a CO 1 e __________ G__________ in ragione di un mezzo ciascuno, giovi
ricordare che la facoltà di contestare davanti al giudice le risoluzioni
assembleari compete oltre che a ogni comproprietario, anche a un eventuale rappresentante
di una sottocomunione di comproprietari (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 1988, n. 137 ad art. 712m CC; Rey/Maetzke, Schweizerisches Stockwerkeigentum,
3ª edizione, pag. 91 n. 353). Dandosi una comproprietà alla contestazione si
applicano le norme sui rapporti interni tra comproprietari (art. 647 segg. CC; Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª
edizione, n. 223 ad art. 712m CC), fermo restando che se un solo comproprietario
contesta la delibera assembleare si deve presumere che egli rappresenti
legittimamente tutti i titolari dell'unità (in analogia con l'esercizio del
voto all'assemblea dell'art. 712o: Wermelinger, op. cit., n. 19 ad art. 712o CC). Non ci
sono pertanto ragioni per disconoscere la legittimazione attiva del solo CO 1.
4.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, CO 1 si è rimesso al
giudizio della Camera e non può pertanto essere ritenuto soccombente. Non
può dunque essere condannato alla rifusione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Vice Giudice di pace del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso
dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.