16.2016.28
Compravendita - violazione del diritto di essere sentito della parte attrice per mancata notifica di un allegato di causa
11 gennaio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.28
Lugano
11 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 maggio 2016 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 5 aprile 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa n. 78/2015 (compravendita) da lei promossa con petizione
del 4 settembre 2015 nei confronti di
CO 1
(ora
patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 maggio 2014 la
RE 1 ha consegnato al CO 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di
un'automobile d'occasione Nissan __________. La compravendita del veicolo non
si è però perfezionata, sicché il 3 settembre 2014 la RE 1 ha chiesto al CO 1 la
restituzione dell'acconto, senza esito.
Fatti
B. Il 28 ottobre 2014 la
I__________ di __________ ha fatto notificare al CO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– più interessi al
5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 315.–, indicando quale titolo di credito “1)
Rimborso del debito del 15.05.2014 di cessione: RE 1, 6300 Zug e 2) Danno di
mora secondo l'art. 103/106 CO”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Dal
canto suo, il CO 1 ha fatto notificare il 25 novembre 2014 alla RE 1 il PE n. __________
dell'UE di Zugo per l'incasso di fr. 5985.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° luglio 2014, indicando quale titolo di credito “Annullamento contratto
acquisto vettura”, al quale la RE 1 ha interposto opposizione.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione non motivata del 4 settembre 2015 la RE
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendogli di condannare
il CO 1 al pagamento di fr. 2000.– più interessi al 5% dal 1° ottobre 2014
(domanda 1), oltre a fr. 900.– a titolo di indennizzo (domanda 2) e fr. 84.55
per le spese esecutive (domanda 3), di accertare che il PE n. __________ dell'UE
di Zugo fattole spiccare dalla convenuta fosse “illegittimo” (domanda 4) e di
obbligare quest'ultima a chiederne il ritiro (domanda 5). Con osservazioni
spontanee del 3 dicembre 2015 la parte convenuta ha fatto valere, in
particolare, che la rinuncia all'acquisto del veicolo da parte dell'attrice le aveva
causato un danno di fr. 5985.–. All'udienza del 9 dicembre 2015, indetta per il
dibattimento, l'attrice ha confermato le proprie domande, mentre la parte convenuta
ha proposto di respingere la petizione, dicendosi disposta “a chiudere la
vertenza con fr. 2000.– e precisamente l'acconto versato dalla controparte”.
D. Statuendo il 5 aprile
2016 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha autorizzato il CO 1 a
trattenere fr. 2000.– a copertura dei costi causati dall'annullamento del
contratto. Egli ha nondimeno ingiunto alla parte convenuta di procedere a richiedere
all'Ufficio esecuzioni di Zugo il ritiro del PE n. __________ fatto notificare
all'attrice. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico
dell'attrice.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2016.
Il 3 novembre 2016, su invito del presidente di questa Camera, la reclamante ha
prodotto la documentazione atta a comprovare la titolarità del credito vantato
nei confronti della controparte. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 il
CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 6 aprile 2016. Introdotto
il 4 maggio 2016 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Legittimato a introdurre un'azione volta al pagamento di
una somma di denaro è il creditore. In concreto, è pacifico che l'acconto per
l'acquisto della nota autovettura è stato versato dalla CO 1, la quale
ne ha chiesto al RE 1 la restituzione. D'altro canto, sul precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano fatto notificare il
28.
ottobre 2014 al CO 1 figura quale creditore la società I__________ di Zugo e
come titolo del credito “rimborso del debito del 15.05.2014 di cessione: RE 1,
6300.
Zug”. Ciò che parrebbe indicare che la reclamante ha ceduto il proprio
credito alla I__________ ai sensi dell'art. 164 cpv. 1 CO.
Chiamata
a documentare la titolarità del credito vantato nei confronti di CO 1, la RE 1
ha prodotto in particolare la conferma del mandato d'incasso conferito alla I__________
del 6 ottobre 2014 (doc. 6, 1° foglio), la domanda di esecuzione del 24 ottobre
2014.
in cui figura come creditore lei stessa, come rappresentante del creditore
la I__________ e come titolo di credito “rimborso del debito del 15.05.2014” (doc.
6, 3° foglio), la conferma della mandataria alla mandante dell'avvio della
procedura esecutiva di medesima data (doc. 6, 2° foglio), una richiesta del 4
novembre 2014 dalla società d'incasso al CO 1 volta alla sottoscrizione di un
riconoscimento di debito in cui figura come creditrice la RE 1 Ltd
rappresentata dalla I__________ (doc. 6, 5-7° foglio) e la fattura emessa dalla
società d'incasso nei confronti della mandante del 25 novembre 2014 (doc. 6, 8°
foglio).
Ora, è vero che tale
documentazione, non contestata di per sé dall'opponente, non permette di
chiarire il motivo per cui il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di
Lugano sia stato redatto in tal modo, ma dimostra quanto meno che non vi è
stata una cessione di credito, e che l'attrice è tuttora titolare del diritto
vantato in causa. Del resto, anche dall'“ultimo invito di pagamento davanti
all'esecuzione” dell'8 ottobre 2014 inviato dalla I__________ al CO 1 si evince
che la mittente è solamente stata incaricata di incassare il credito (doc. 4
allegato alla lettera della parte convenuta del 3 dicembre 2015). Ne segue che
la sua legittimazione attiva deve essere ammessa.
3.
Secondo il Giudice
di pace, “in base all'esame di tutta la corrispondenza agli atti di causa,
della quale le parti hanno preso atto in occasione dell'udienza di
contraddittorio del 9 dicembre 2015 senza che fosse verbalizzata alcuna
contestazione al riguardo”, risulta che le parti hanno concluso verbalmente un
contratto di compravendita il 15 maggio 2015 (recte 2014). A suo dire,
dagli atti del fascicolo processuale risulta inoltre che il veicolo era pronto
per essere consegnato all'attrice già dal 5 giugno 2014, ragion per cui alla
convenuta non può essere addebitata alcuna responsabilità per asseriti ritardi
nei tempi di fornitura dello stesso. Per contro, l'attrice non ha ritirato il
veicolo, nonostante con lettera del 31 luglio 2014 la convenuta le abbia
fissato un ultimo termine di 14 giorni per prendere in consegna l'automobile e
l'abbia avvisata che qualora non l'avesse ritirata, ciò avrebbe comportato la
rescissione del contratto e l'addebito a suo carico del 15% del prezzo di
catalogo della vettura a titolo di annullamento del contratto (fr. 4485.–) e
delle spese sostenute per la preparazione della stessa e per i due test
eseguiti al TCS di __________ (fr. 1500.–), per complessivi fr. 5985.–.
Premesso ciò, il primo giudice, considerato che “sarebbe pertanto da
riconoscere alla convenuta l'indennità di fr. 5985.–", ma che al
dibattimento quest'ultima non ha chiesto in via riconvenzionale tale importo,
ma si è limitata a sollevare la compensazione di fr. 2000.– rinunciando al
residuo del suo credito, ha respinto la petizione.
4.
La reclamante censura
una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC) per avere, il
primo giudice, emesso una decisione fondandosi su dei documenti prodotti dalla
convenuta, che non le sono mai stati mostrati.
a) Questa
censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) ha natura formale e la sua lesione
comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3; 139 I 191
consid. 3 con rinvii).
La
garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere
conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi
esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga
argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire
sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con riferimenti). Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice,
decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene
degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica
fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie,
comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1
CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto
essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno
fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 139 I 191 consid. 3.2 con rinvii;
v. anche CCR inc. 16.2012.43 del 14 giugno 2013, consid. 3a).
b) La
procedura semplificata prevede che, se la petizione non contiene una
motivazione – come nella fattispecie – il giudice la notifica al convenuto e
nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In concreto,
la parte convenuta, pur non essendole stato assegnato alcun termine per presentare
delle osservazioni, il 3 dicembre 2015 ha trasmesso al Giudice di pace una sua
presa di posizione spontanea a cui ha allegato i seguenti documenti, numerati
da questa Camera per maggiore chiarezza: e-mail 6 giugno 2014 inviata da __________
S__________, membro del consiglio di amministrazione di RE 1, a __________ L__________,
direttore di CO 1 (doc. 1); lettera 31 luglio 2014 inviata da a RE 1 (doc. 2);
lettera 19 agosto 2014 inviata da RE 1 a CO 1 (doc. 3); lettera 8 ottobre 2014
inviata da I__________ a CO 1 (doc. 4); lettera 14 ottobre 2014 inviata dall'avv.
__________ G__________ alla I__________doc. 5); scambio di e-mail 13 ottobre
2014.
tra __________ L__________ e l'avv. __________ G__________ (doc. 6);
lettera 3 novembre 2014 da CO 1 a RE 1 (doc. 7).
c) Ora,
che un convenuto possa trasmettere spontaneamente un allegato scritto prima del
dibattimento parrebbe ammissibile (Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 245). Resta
il fatto che l'utilizzo ai fini del giudizio di memoriali spontanei, con i loro
annessi, presuppone che la controparte sia stata informata dell'acquisizione
agli atti e che abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito. Nella
fattispecie, dal fascicolo processuale non consta che il memoriale del 3
dicembre 2015 sia stato notificato all'attrice né risulta che la sua produzione
sia stata in qualche modo menzionata, nessun atto processuale, segnatamente il verbale
di udienza del 9 dicembre 2015, riporta un'indicazione al riguardo. Ne discende
che, mancando la prova che l'attrice abbia effettivamente potuto prendere
conoscenza dei documenti annessi alle osservazioni spontanee di controparte e che
quest'ultime le siano state trasmesse, occorre concludere che vi è stata una
violazione del diritto di essere sentito della reclamante.
d) Tale violazione non può però essere sanata
nell'ambito della presente procedura di reclamo, giacché questa Camera non
dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la
violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne segue che il reclamo deve essere
accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla
reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice
di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo avere trasmesso all'attrice le
osservazioni spontanee con i documenti annessi prodotti dalla convenuta e avere
indetto un nuovo dibattimento, dove sarà data l'opportunità alle parti di
replicare e duplicare (art. 228 cpv. 2 CPC applicabile anche alla procedura
semplificata per il rinvio dell'art. 219 CPC) e ove saranno verbalizzate le
loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.
d CPC).
5.
La
sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria,
che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere
motivate, ovvero indicare i motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in
un senso piuttosto che in un altro e porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, così come all'autorità di ricorso di esaminarne la
fondatezza (cfr. DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso,
il Giudice di pace non può limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle
parti e a riassumere i fatti alla base della fattispecie, ma deve anche, per quanto possibile, menzionare le
deduzioni giuridiche tratte da tali fatti, ovvero i motivi giuridici che lo
hanno indotto a prendere una determinata decisione.
6.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi
di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv.
1.
lett. f CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro
nemmeno rivendicate, la reclamante essendosi difesa da sola e non avendo
verosimilmente patito spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto
e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per
un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano
spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.