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Decisione

16.2016.28

Compravendita - violazione del diritto di essere sentito della parte attrice per mancata notifica di un allegato di causa

11 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28 ottobre 2014 la

I__________ di __________ ha fatto notificare al CO 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– più interessi al

5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 315.–, indicando quale titolo di credito “1)

Rimborso del debito del 15.05.2014 di cessione: RE 1, 6300 Zug e 2) Danno di

mora secondo l'art. 103/106 CO”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Dal

canto suo, il CO 1 ha fatto notificare il 25 novembre 2014 alla RE 1 il PE n. __________

dell'UE di Zugo per l'incasso di fr. 5985.– oltre agli interessi del 5%

dal 1° luglio 2014, indicando quale titolo di credito “Annullamento contratto

acquisto vettura”, al quale la RE 1 ha interposto opposizione.

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione non motivata del 4 settembre 2015 la RE

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendogli di condannare

il CO 1 al pagamento di fr. 2000.– più interessi al 5% dal 1° ottobre 2014

(domanda 1), oltre a fr. 900.– a titolo di indennizzo (domanda 2) e fr. 84.55

per le spese esecutive (domanda 3), di accertare che il PE n. __________ dell'UE

di Zugo fattole spiccare dalla convenuta fosse “illegittimo” (domanda 4) e di

obbligare quest'ultima a chiederne il ritiro (domanda 5). Con osservazioni

spontanee del 3 dicembre 2015 la parte convenuta ha fatto valere, in

particolare, che la rinuncia all'acquisto del veicolo da parte dell'attrice le aveva

causato un danno di fr. 5985.–. All'udienza del 9 dicembre 2015, indetta per il

dibattimento, l'attrice ha confermato le proprie domande, mentre la parte convenuta

ha proposto di respingere la petizione, dicendosi disposta “a chiudere la

vertenza con fr. 2000.– e precisamente l'acconto versato dalla controparte”.

D. Statuendo il 5 aprile

2016 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha autorizzato il CO 1 a

trattenere fr. 2000.– a copertura dei costi causati dall'annullamento del

contratto. Egli ha nondimeno ingiunto alla parte convenuta di procedere a richiedere

all'Ufficio esecuzioni di Zugo il ritiro del PE n. __________ fatto notificare

all'attrice. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico

dell'attrice.

E. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2016.

Il 3 novembre 2016, su invito del presidente di questa Camera, la reclamante ha

prodotto la documentazione atta a comprovare la titolarità del credito vantato

nei confronti della controparte. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 il

CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 6 aprile 2016. Introdotto

il 4 maggio 2016 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Legittimato a introdurre un'azione volta al pagamento di

una somma di denaro è il creditore. In concreto, è pacifico che l'acconto per

l'acquisto della nota autovettura è stato versato dalla CO 1, la quale

ne ha chiesto al RE 1 la restituzione. D'altro canto, sul precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano fatto notificare il

28.

ottobre 2014 al CO 1 figura quale creditore la società I__________ di Zugo e

come titolo del credito “rimborso del debito del 15.05.2014 di cessione: RE 1,

6300.

Zug”. Ciò che parrebbe indicare che la reclamante ha ceduto il proprio

credito alla I__________ ai sensi dell'art. 164 cpv. 1 CO.

Chiamata

a documentare la titolarità del credito vantato nei confronti di CO 1, la RE 1

ha prodotto in particolare la conferma del mandato d'incasso conferito alla I__________

del 6 ottobre 2014 (doc. 6, 1° foglio), la domanda di esecuzione del 24 ottobre

2014.

in cui figura come creditore lei stessa, come rappresentante del creditore

la I__________ e come titolo di credito “rimborso del debito del 15.05.2014” (doc.

6, 3° foglio), la conferma della mandataria alla mandante dell'avvio della

procedura esecutiva di medesima data (doc. 6, 2° foglio), una richiesta del 4

novembre 2014 dalla società d'incasso al CO 1 volta alla sottoscrizione di un

riconoscimento di debito in cui figura come creditrice la RE 1 Ltd

rappresentata dalla I__________ (doc. 6, 5-7° foglio) e la fattura emessa dalla

società d'incasso nei confronti della mandante del 25 novembre 2014 (doc. 6, 8°

foglio).

Ora, è vero che tale

documentazione, non contestata di per sé dall'opponente, non permette di

chiarire il motivo per cui il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di

Lugano sia stato redatto in tal modo, ma dimostra quanto meno che non vi è

stata una cessione di credito, e che l'attrice è tuttora titolare del diritto

vantato in causa. Del resto, anche dall'“ultimo invito di pagamento davanti

all'esecuzione” dell'8 ottobre 2014 inviato dalla I__________ al CO 1 si evince

che la mittente è solamente stata incaricata di incassare il credito (doc. 4

allegato alla lettera della parte convenuta del 3 dicembre 2015). Ne segue che

la sua legittimazione attiva deve essere ammessa.

3.

Secondo il Giudice

di pace, “in base all'esame di tutta la corrispondenza agli atti di causa,

della quale le parti hanno preso atto in occasione dell'udienza di

contraddittorio del 9 dicembre 2015 senza che fosse verbalizzata alcuna

contestazione al riguardo”, risulta che le parti hanno concluso verbalmente un

contratto di compravendita il 15 maggio 2015 (recte 2014). A suo dire,

dagli atti del fascicolo processuale risulta inoltre che il veicolo era pronto

per essere consegnato all'attrice già dal 5 giugno 2014, ragion per cui alla

convenuta non può essere addebitata alcuna responsabilità per asseriti ritardi

nei tempi di fornitura dello stesso. Per contro, l'attrice non ha ritirato il

veicolo, nonostante con lettera del 31 luglio 2014 la convenuta le abbia

fissato un ultimo termine di 14 giorni per prendere in consegna l'automobile e

l'abbia avvisata che qualora non l'avesse ritirata, ciò avrebbe comportato la

rescissione del contratto e l'addebito a suo carico del 15% del prezzo di

catalogo della vettura a titolo di annullamento del contratto (fr. 4485.–) e

delle spese sostenute per la preparazione della stessa e per i due test

eseguiti al TCS di __________ (fr. 1500.–), per complessivi fr. 5985.–.

Premesso ciò, il primo giudice, considerato che “sarebbe pertanto da

riconoscere alla convenuta l'indennità di fr. 5985.–", ma che al

dibattimento quest'ultima non ha chiesto in via riconvenzionale tale importo,

ma si è limitata a sollevare la compensazione di fr. 2000.– rinunciando al

residuo del suo credito, ha respinto la petizione.

4.

La reclamante censura

una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC) per avere, il

primo giudice, emesso una decisione fondandosi su dei documenti prodotti dalla

convenuta, che non le sono mai stati mostrati.

a) Questa

censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) ha natura formale e la sua lesione

comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente

dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3; 139 I 191

consid. 3 con rinvii).

La

garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere

conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi

esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga

argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire

sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con riferimenti). Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice,

decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene

degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica

fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie,

comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1

CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto

essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno

fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 139 I 191 consid. 3.2 con rinvii;

v. anche CCR inc. 16.2012.43 del 14 giugno 2013, consid. 3a).

b) La

procedura semplificata prevede che, se la petizione non contiene una

motivazione – come nella fattispecie – il giudice la notifica al convenuto e

nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In concreto,

la parte convenuta, pur non essendole stato assegnato alcun termine per presentare

delle osservazioni, il 3 dicembre 2015 ha trasmesso al Giudice di pace una sua

presa di posizione spontanea a cui ha allegato i seguenti documenti, numerati

da questa Camera per maggiore chiarezza: e-mail 6 giugno 2014 inviata da __________

S__________, membro del consiglio di amministrazione di RE 1, a __________ L__________,

direttore di CO 1 (doc. 1); lettera 31 luglio 2014 inviata da a RE 1 (doc. 2);

lettera 19 agosto 2014 inviata da RE 1 a CO 1 (doc. 3); lettera 8 ottobre 2014

inviata da I__________ a CO 1 (doc. 4); lettera 14 ottobre 2014 inviata dall'avv.

__________ G__________ alla I__________doc. 5); scambio di e-mail 13 ottobre

2014.

tra __________ L__________ e l'avv. __________ G__________ (doc. 6);

lettera 3 novembre 2014 da CO 1 a RE 1 (doc. 7).

c) Ora,

che un convenuto possa trasmettere spontaneamente un allegato scritto prima del

dibattimento parrebbe ammissibile (Tappy

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 245). Resta

il fatto che l'utilizzo ai fini del giudizio di memoriali spontanei, con i loro

annessi, presuppone che la controparte sia stata informata dell'acquisizione

agli atti e che abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito. Nella

fattispecie, dal fascicolo processuale non consta che il memoriale del 3

dicembre 2015 sia stato notificato all'attrice né risulta che la sua produzione

sia stata in qualche modo menzionata, nessun atto processuale, segnatamente il verbale

di udienza del 9 dicembre 2015, riporta un'indicazione al riguardo. Ne discende

che, mancando la prova che l'attrice abbia effettivamente potuto prendere

conoscenza dei documenti annessi alle osservazioni spontanee di controparte e che

quest'ultime le siano state trasmesse, occorre concludere che vi è stata una

violazione del diritto di essere sentito della reclamante.

d) Tale violazione non può però essere sanata

nell'ambito della presente procedura di reclamo, giacché questa Camera non

dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la

violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne segue che il reclamo deve essere

accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla

reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice

di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo avere trasmesso all'attrice le

osservazioni spontanee con i documenti annessi prodotti dalla convenuta e avere

indetto un nuovo dibattimento, dove sarà data l'opportunità alle parti di

replicare e duplicare (art. 228 cpv. 2 CPC applicabile anche alla procedura

semplificata per il rinvio dell'art. 219 CPC) e ove saranno verbalizzate le

loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.

d CPC).

5.

La

sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria,

che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere

motivate, ovvero indicare i motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in

un senso piuttosto che in un altro e porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, così come all'autorità di ricorso di esaminarne la

fondatezza (cfr. DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso,

il Giudice di pace non può limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle

parti e a riassumere i fatti alla base della fattispecie, ma deve anche, per quanto possibile, menzionare le

deduzioni giuridiche tratte da tali fatti, ovvero i motivi giuridici che lo

hanno indotto a prendere una determinata decisione.

6.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi

di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv.

1.

lett. f CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro

nemmeno rivendicate, la reclamante essendosi difesa da sola e non avendo

verosimilmente patito spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto

e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per

un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.