16.2016.30
Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo
23 maggio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.30
Lugano
23 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 3 marzo 2016 del Giudice di pace del circolo di
Onsernone nella causa n. 02/15 (risarcimento danni) promossa con istanza del 25 settembre 2015
da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decreto del 17
novembre 2014 il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento
penale nei confronti di __________ e CO 1 per i reati di danneggiamento e di maltrattamento
di animali aperto in seguito alla querela penale sporta il 24 luglio 2014 da RE
1 (inc. ABB 1112/2014);
che il reclamo presentato il 27
novembre 2014 da RE 1 contro il citato decreto d'abbandono è stato respinto
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con decisione del 2
febbraio 2015 (inc. 60.2014.399);
che con istanza del 25 settembre
2015 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Onsernone, chiedendo
di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento
di fr. 1338.15 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2015, corrispondenti alla
metà dei costi legali sopportati in relazione al procedimento penale in
questione;
che
statuendo il 3 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando
la convenuta a pagare all'istante fr. 1338.15 oltre interessi del 5% dal 12
settembre 2015 e ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 100.–;
che contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2016;
che il memoriale non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.
212);
che nella fattispecie la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr.
tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
che iniziato a decorrere il
giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 20 marzo 2016
al 3 aprile 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere
il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18 aprile 2016;
che al più tardi entro il 18
aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio
giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.
Considerandi
1.
CPC; Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 143 pag. 600;
sentenza CCR inc. 16.2012.8);
che essa ha tuttavia consegnato
il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del
timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato);
che, di conseguenza, il reclamo
si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale
restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;
che in circostanze del genere il
reclamo sfugge dunque a ogni disamina e va dichiarato inammissibile nella
composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Onsernone.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.