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Decisione

16.2016.30

Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

23 maggio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.

212);

che nella fattispecie la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr.

tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);

che iniziato a decorrere il

giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 20 marzo 2016

al 3 aprile 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere

il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18 aprile 2016;

che al più tardi entro il 18

aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio

giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta

svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.

Considerandi

1.

CPC; Trezzini in: Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 143 pag. 600;

sentenza CCR inc. 16.2012.8);

che essa ha tuttavia consegnato

il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del

timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato);

che, di conseguenza, il reclamo

si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale

restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;

che in circostanze del genere il

reclamo sfugge dunque a ogni disamina e va dichiarato inammissibile nella

composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di

ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Onsernone.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.