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Decisione

16.2016.31

Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

23 maggio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.

212);

che nella fattispecie la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr.

tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);

che iniziato a decorrere il

giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso durante le ferie

giudiziarie (dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso: art. 145 cpv. 1 lett.

a CPC), ha ripreso a decorrere il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18

aprile 2016;

che al più tardi entro il 18

aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio

giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta

svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.

1 CPC; Trezzini in: Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, art. 143 pag. 600; sentenza CCR inc. 16.2012.8);

che essa ha tuttavia consegnato

Considerandi

il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del

timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato), sicché esso risulta

tardivo;

che, ad ogni modo, foss'anche

stato tempestivo, il reclamo non sarebbe stato votato a miglior sorte;

che la reclamante sostiene che il

Giudice di pace non avrebbe dovuto nemmeno entrare nel merito dell'azione, perché

la pretesa dell'istante era già stata l'oggetto di un decreto del 17 novembre

2014.

con cui il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento

penale nei confronti di __________ e __________ per i reati di danneggiamento e

di maltrattamento di animali aperto in seguito alla querela penale da lei

sporta;

che tale decisione non riguardava

CO 1 e l'interessata non spiega quale incidenza avrebbe sulle pretese fatte valere

dall'istante in relazione a un altro procedimento penale;

che di conseguenza, il reclamo va

dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48b

lett. a n. 2 LOG);

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di

ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Onsernone.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.