16.2016.31
Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo
23 maggio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.31
Lugano
23 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 3 marzo 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Onsernone nella causa n. 03/15 (risarcimento danni) promossa con istanza del 25 settembre 2015
da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: con sentenza
del 4 aprile 2014 il presidente della Pretura penale ha, in particolare, riconosciuto
RE 1 colpevole del reato di
ingiuria per avere offeso l'onore di CO 1 (inc. 81.2013.259), rinviando al foro
civile per le pretese di tale natura;
che con istanza del 25 settembre
2015 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Onsernone, chiedendo
di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento
di fr. 600.– oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2015;
che statuendo il 3 marzo 2016, il
Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare a CO 1
fr. 600.– oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2015 e ponendo a suo carico gli
oneri processuali di fr. 100.–;
che contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2016;
che il memoriale non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.
212);
che nella fattispecie la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr.
tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
che iniziato a decorrere il
giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso durante le ferie
giudiziarie (dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso: art. 145 cpv. 1 lett.
a CPC), ha ripreso a decorrere il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18
aprile 2016;
che al più tardi entro il 18
aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio
giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.
1 CPC; Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, art. 143 pag. 600; sentenza CCR inc. 16.2012.8);
che essa ha tuttavia consegnato
Considerandi
il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del
timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato), sicché esso risulta
tardivo;
che, ad ogni modo, foss'anche
stato tempestivo, il reclamo non sarebbe stato votato a miglior sorte;
che la reclamante sostiene che il
Giudice di pace non avrebbe dovuto nemmeno entrare nel merito dell'azione, perché
la pretesa dell'istante era già stata l'oggetto di un decreto del 17 novembre
2014.
con cui il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento
penale nei confronti di __________ e __________ per i reati di danneggiamento e
di maltrattamento di animali aperto in seguito alla querela penale da lei
sporta;
che tale decisione non riguardava
CO 1 e l'interessata non spiega quale incidenza avrebbe sulle pretese fatte valere
dall'istante in relazione a un altro procedimento penale;
che di conseguenza, il reclamo va
dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48b
lett. a n. 2 LOG);
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Onsernone.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.