Lexipedia

Decisione

16.2016.33

Distinzione tra contratto di comodato e contratto di affitto agricolo

12 settembre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul reclamo di RE 1

6. Nelle sue

osservazioni al reclamo avversario CO 1 afferma che il rimedio è irricevibile

per carenza di motivazione. A suo parere RE 1 si limita a censurare la

valutazione dei fatti e a criticare in modo generico l'interpretazione del

Pretore, fornendo una diversa ricostruzione degli eventi, senza però indicare

nessun errore manifesto da lui commesso nell'interpretare il contratto. In

realtà per interpretare il contratto tra le parti il primo

giudice ha fatto capo al principio

dell'affidamento, il quale è una questione di diritto che questa Camera

può esaminare liberamente, fermo restando che essa deve basarsi sul contenuto

delle manifestazioni di volontà e sulle circostanze, il cui accertamento è una

questione di fatto, censurabile unicamente sotto il profilo della manifesta erroneità. Il reclamo non appare quindi d'acchito irricevibile e nulla osta a

procedere alla sua trattazione.

7. RE 1 censura la

qualifica di contratto di affitto agricolo operata dal Pretore, rilevando che la

porzione di prato “tra l'abitato, l'orto e la strada

vecchia soprastante” non fosse stata concessa in uso a CO 1. Egli sostiene che

lo sfalcio di tale prato, ancorché indicato nella lettera del 22 maggio 1992, non possa considerarsi una controprestazione per l'utilizzo del pascolo

sia per le esigue dimensioni dello stesso (meno di 300 m) rispetto

a quelle del pascolo concesso in uso alla controparte (di 14 951 m )

sia perché l'erba doveva essere falciata solo se il

proprietario non lo avesse già fatto. Trattandosi di una prestazione

discontinua, essa non può costituire un elemento per qualificare il contratto

come affitto agricolo poiché questa relazione presuppone un corrispettivo regolare.

Per il reclamante il fatto di pretendere l'esistenza di un

contratto di affitto agricolo senza che sia stata pattuita una

controprestazione congrua rispetto alla cosa concessa in uso costituisce un chiaro

abuso di diritto. Egli soggiunge poi che quantunque si ammettesse che con il

precedente proprietario sia stato stipulato un contratto di affitto agricolo,

non si potrebbe ammettere l'esistenza di un tale contratto anche tra lui e CO 1

“perché tutte le circostanze gli hanno sempre fatto credere che la concessione

del pascolo fosse gratuita e che dunque tra le parti vi fosse un contratto di

comodato”. Il reclamante si duole infine che il Pretore non abbia

ritenuto pertinente una sentenza del Tribunale federale (4P.1/2001 del 27

aprile 2001) da lui menzionata nelle sue conclusioni.

a) Le

caratteristiche di un contratto di affitto agricolo regolato dalla relativa legge

federale (LAAgr: RS 221.213.2) e di un contratto di comodato retto dall'art.

305 CO sono già stati riassunti dal Pretore. A riguardo basti rammentare che l'elemento

distintivo tra i due contratti è l'onerosità del rapporto contrattuale,

presente nel primo e assente nel secondo. Trattandosi

del contratto di affitto agricolo, il fitto può consistere non solo in denaro o

in una quota dei frutti (mezzadria) ma anche in una prestazione

in natura (art. 35a LAAgr) quali l'obbligo per il fittavolo di preparare e consegnare

al proprietario una determinata quantità di fascine di legna della sua foresta

o quello di occuparsi della manutenzione di un sentiero non appartenente all'oggetto affittato (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2a

edizione, n. 768 ad art. 35a LAAgr). Quanto al comodato, la

gratuità non esclude la possibilità che il comodatario si assuma determinati

oneri o che il comodato sia concluso anche nell'interesse economico del comodante (Schärer/Mauren-brecher,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a edizione n. 3 ad art. 305), tant'è che per l'art. 307 cpv. 1 CO le spese ordinarie per la conservazione della cosa sono

a carico del comodatario.

b) In

concreto, RE 1 riconosce che il “pezzo di prato tra l'abitato,

l'orto e la strada vecchia soprastante” cui si riferisce la lettera del 22 maggio 1992, doveva essere falciato

dal contadino almeno due volte all'anno

se non fosse già stato falciato dal proprietario. Egli contesta però l'accertamento del Pretore secondo cui tale

porzione di fondo non fosse concessa in uso a CO 1 e che, di conseguenza, lo

sfalcio dello stesso non possa considerarsi una prestazione di manutenzione

della cosa in uso di cui deve farsi carico un comodatario.

Se non che, l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con la

motivazione del Pretore secondo cui, in sintesi, dai documenti agli atti

relativi al progetto di frazionamento della particella n. 2492 RFD di __________

in parte agricola e parte edificabile, si evince che il “pezzo di prato” in

questione non è mai stato usato come pascolo, ciò che è confermato dalla

deposizione dell'ex moglie di CO 1, C__________ P__________ __________, la

quale ha dichiarato che “dovevamo tenere ben pulita l'area

attorno alla sua cascina; in quest'ultimo caso falciavamo l'erba, perché i vitelli non potevano pascolare

per non sporcare” (deposizione del 21 maggio 2015, verbali pag. 2). Perché tale accertamento sia manifestamente errato il reclamante

per finire non spiega, donde l'inammissibilità della censura.

c) Con

il reclamante si può convenire che l'istruttoria non ha permesso

di determinare quante volte CO 1 abbia tagliato l'erba, ma soltanto che lo sfalcio era avvenuto negli anni in cui il

fondo apparteneva ancora a O__________ L__________. È indubbio altresì che la superficie

di tale porzione di fondo sia esigua rispetto alla parte di prato usata da CO 1.

Più delicata è invece la questione se lo sfalcio del prato sia una prestazione

proporzionata rispetto all'uso del pascolo anche perché non vi è alcuna valutazione

in denaro del suo valore. Tuttavia, come si è detto in

precedenza, il fitto può consistere anche in prestazioni in natura, quali il

lavoro (cfr. Michon, La conclusion

et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole, 9e Séminaire sur

le droit du bail, Neuchâtel 1996, pag. 2), e l'art. 36 cpv. 1 seconda frase

LAAgr prevede che esso non debba eccedere la misura consentita, ma nulla vieta

la pattuizione di un importo inferiore (Studer/

Hofer, op. cit., n. 779 ad art. 36 LAAgr). Né il reclamante pretende,

per finire, che tale controprestazione sia meramente simbolica. Ne segue che

anche nel caso di una prestazione in natura di esiguo valore, questa costituisce

una controprestazione ai fini della legge sull'affitto agricolo. Analogamente

non è determinante la frequenza con cui la controprestazione debba essere

adempiuta. Non si disconosce che dopo il cambiamento di proprietà

CO 1 non ha più falciato il “pezzo di prato”. Ciò concerne

semmai l'adempimento del contratto e non trasforma un contratto di affitto

agricolo in un contratto di comodato. In tali circostanze la conclusione del

Pretore, secondo cui l'impegno assuntosi da CO 1 costituiva il corrispettivo

per la concessione del pascolo, non può dirsi errata. Sotto questo profilo il

reclamo è pertanto destinato all'in­successo.

d) Relativamente

al fatto che in presenza di un contratto sinallagmatico la controprestazione non

sia congrua alla cosa concessa in uso, ciò che per il reclamante configura un

abuso di diritto, l'interessato non spiega in cosa consista l'abuso di diritto commesso dalla controparte né

tantomeno dimostra che sia manifesto, la controprestazione di CO 1 era stata

espressamente pattuita con il precedente proprietario. E RE 1 non contesta di

avere convenuto con la controparte di “continuare con quanto pattuito in precedenza”.

Anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

e) Per il reclamante “fintanto che non ne aveva bisogno, gli andava

bene che CO 1 continuasse a occupare il fondo come faceva con L__________”. A suo dire egli era all'oscuro dei dettagli

dell'accordo, sapendo solo che il contadino poteva far pascolare il bestiame e

che l'uso del terreno era gratuito. Ciò gli era stato riferito dallo stesso O__________

L__________ e poteva essere dedotto da tutte le altre circostanze del caso

quali il mancato annuncio dell'affitto agricolo alla sezione dell'agricoltura

da parte del contadino, il mancato esercizio del diritto di prelazione legale

da parte di CO 1 al momento della vendita del fondo e il mancato sfalcio del

prato da parte del contadino. Se non che, così argomentando, egli non rimette

in discussione il fatto, accertato dal Pretore, che “non essendo possibile

accertare la reale concordanza della volontà delle parti al momento del

summenzionato accordo orale – segnatamente determinando se le medesime hanno,

al momento della loro dichiarazione, inteso riprendere un contratto di comodato

o di affitto agricolo – l'accordo fra le parti va esaminato alla luce

dell'intesa precedente intercorsa fra O__________ L__________ e CO 1, in

applicazione del principio dell'affidamento”. E già si è detto che, sulla base

di tale principio l'accordo originario prevedeva una controprestazione in

natura. Quanto alle circostanze successive, esse non sono determinanti ai fini

dell'applicazione del principio dell'affidamento (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3

con rinvio). Nella misura in cui il contratto in essere tra le parti andava

pertanto qualificato come affitto agricolo, è esclusa un'applicazione della

giurisprudenza del Tribunale federale citata dal reclamante (4P.1/2001

del 27 aprile 2001), nella quale il proprietario ignorava l'esistenza di

un contratto di affitto agricolo, ciò che non è il caso in concreto, A__________

C__________, padre del reclamante e colui che per conto del figlio ha trattato

con CO 1 l'uso del terreno, avendo ammesso di avere letto e di essere stato in

possesso dell'accordo tra O__________ L__________ e il contadino (deposizione

del 16 novembre 2015, verbali pag. 4). Ne segue, in definitiva, che il reclamo

di RE 1, non avendo evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei

fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,

nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

Considerandi

II. Sul reclamo di CO 1

8.

Nelle osservazioni

al reclamo RE 1 rileva che davanti al Pretore la controparte non aveva chiesto

di accertare che il contratto di affitto agricolo sarebbe terminato il 1°

gennaio 2018 e di conseguenza di ottenere una protrazione del contratto fino al

1° gennaio 2024. Il che è vero. È indubbio altresì che con il reclamo non sono

ammesse nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC). Resta il fatto che, come si

vedrà in appresso, il reclamo è destinato all'insuccesso di modo che sulla

questione dell'ammissibilità di tali domande non occorre dilungarsi.

9.

Per CO 1, il Pretore

ha stabilito erroneamente la data di inizio del contratto di affitto agricolo

giacché questo è iniziato al più tardi nel dicembre del 1988. Ciò,

a suo parere, ha quale conseguenza che la prima disdetta avrebbe quindi potuto

avere luogo, tenuto conto della durata iniziale di sei anni prevista dall'art.

7.

cpv. 1 LAAgr, nel dicembre 1994. E siccome il contratto non era stato

disdetto per tale data, rinnovandosi di sei anni per tre volte in virtù dell'art.

8.

cpv. 1 LAAgr, quand'anche la disdetta notificatagli nel mese di gennaio 2014

fosse ritenuta valida – ciò che egli contesta – esso scadrebbe nel mese di dicembre

2018.

Per di più, egli soggiunge, il Pretore non avrebbe

potuto convertire la disdetta data da RE 1 per un contratto di comodato in una

disdetta del contratto di affitto agricolo ma avrebbe dovuto stabilire che quest'ultimo

contratto non era mai stato disdetto e dichiarare semmai la sua

richiesta di protrazione priva di oggetto. Ma, egli prosegue, anche

qualora si ammettesse la trasformazione, il primo giudice non avrebbe potuto

considerare quale valida disdetta la lettera del 31 gennaio 2014, suscettibile

di generare confusione, ma tutt'al più, considerare valida a tal fine la

lettera del 2 aprile 2014. Il reclamante ritiene infine che la richiesta di

proroga del contratto, da lui introdotta a titolo cautelativo con la sua

istanza di conciliazione del 23 giugno 2014, è tempestiva e motivata “sia in

sede di conciliazione che nell'ambito della procedura di merito”.

10.

In merito al momento

della conclusione del contratto, il Pretore, nell'impossibilità di stabilire precisamente “quando

il contadino e l'ex proprietario

abbiano effettivamente convenuto “a stretta di mano”

quanto indicato nello scritto 22 maggio 1992”, ha ritenuto – in sintesi – che il contratto di affitto agricolo fosse

stato concluso, perlomeno per atti concludenti, nel mese di maggio 1992. Ora,

per confutare tale accertamento, il reclamante si avvale da

un lato di un passaggio della sua deposizione (“Dal 1988, ovvero da quando ho

chiesto al Signor O__________ L__________ di affittargli il terreno, lui ha

acconsentito”, deposizione del 16 novembre 2015, verbali pag. 2) e

dall'altro di una frase estrapolata da una lettera del 2 gennaio

2014.

inviata da O__________ L__________ a RE 1 da cui emerge che “le mucche e vitelli hanno pascolato per oltre 20

anni sul fondo” (allegata al doc.

12). Ciò non basta tuttavia per ritenere manifestamente errato l'accertamento

del primo giudice ove si pensi che la prima è, e rimane, una mera allegazione

di parte mentre la seconda è al punto generica da non permettere

di risalire a una data precisa, tanto meno a quella prospettata dal reclamante.

Su questo punto il rimedio, infondato, deve dunque essere respinto.

11.

a) Relativamente alla disdetta del contratto, il Pretore, ricordato che questa

costituisce un atto formatore unilaterale di volontà e la prassi in materia di

conversione di disdette inefficaci in disdette valide, ha considerato che “l'erronea qualifica giuridica del contratto concluso fra le parti

operata dal proprietario nulla toglie al carattere univoco della propria

dichiarazione – ossia la volontà di mettere fine alla relazione contrattuale –

o alla sua qualità di dichiarazione incondizionale e irrevocabile”. Egli ha quindi

soggiunto che “per entrambe le parti la concreta fattispecie è sempre stata

chiara, o meglio, non avendo le parti altre relazioni contrattuali di sorta,

non può esservi stata alcuna confusione in relazione al rapporto giuridico al

quale il proprietario ha deciso di mettere fine”, l'unica controversia derivando dalla qualifica giuridica del loro rapporto

contrattuale e dalle relative conseguenze. Interpretando così la dichiarazione secondo

il principio dell'affidamento per il primo giudice CO 1 “poteva e doveva considerare la disdetta ricevuta dal proprietario quale

disdetta ordinaria del contratto di affitto agricolo, cosa che peraltro ha

fatto, avendo egli sempre negato l'esistenza di un comodato fra le parti”. Ciò premesso per il primo giudice la disdetta

del contratto è avvenuta perlomeno con la lettera del 31 gennaio 2014, in cui

il RE 1 ha chiesto a CO 1 di liberare il fondo entro il 30 giugno 2014.

b) Il

reclamante, richiamata la medesima giurisprudenza del Tribunale federale considerata

dal Pretore (DTF 135 III 441 e 123 III 124), ritiene che il primo giudice non

poteva trasformare una disdetta che si riferiva al contratto di comodato in una

disdetta del contratto di affitto agricolo. A suo avviso la disdetta si riferisce

espressamente al contratto di comodato tant'è che nella lettera del 31 gennaio

2014.

il patrocinatore della controparte escludeva espressamente l'esistenza di

un contratto di affitto agricolo. Per di più, egli soggiunge, la disdetta è confusa

e di difficile comprensione per una persona normale senza formazione giuridica.

Tutt'al più, egli epiloga, il primo giudice avrebbe dovuto considerare il

contratto disdetto con la lettera del 2 aprile 2014

c) Ora,

nella lettera del 31 gennaio 2014 a CO 1, RE 1 dopo avere spiegato i motivi per

i quali egli riteneva che il contratto tra le parti fosse un comodato e avergli

ricordato che già in precedenza gli aveva anticipato l'intenzione di riprendere

il possesso del fondo, ha indicato che “in considerazione del ciclo vegetativo

naturale del pascolo e delle corrispondenti necessità di gestione agricola,

egli ritiene più opportuno attendere la fine della primavera, per cui le

concede tempo fino al 30.06.2014. Si organizzi sin d'ora per liberare il fondo

entro questo termine” (doc. 10). La volontà di RE 1 di disdire il contratto

appare manifesta. Come possa il reclamante sostenere che tale scritto sia

“suscettibile di generare confusione” non è dato di capire, tanto meno ove si

considera che nella precedente lettera del 27 dicembre 2013 il proprietario lo ha

informato di avere stipulato un contratto d'affitto con un altro gestore agricolo (doc. 8) e che nella sua

deposizione del 16 novembre 2015 CO 1 ha dichiarato di avere capito da questo

scritto che la controparte volesse disdire il contratto di affitto agricolo

(“quando ho ricevuto la lettera [del 27 dicembre 2013] mi sono subito detto che

era tutto fuori posto, perché non poteva dare in affitto quel terreno che mi

era stato dato in affitto. Ho capito che era una disdetta, perché se stipula un

contratto con un altro contadino, ho capito che voleva buttarmi fuori”: deposizione del 16 novembre 2015,

verbali pag. 3). Anche su questo punto il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

12.

Per quel che riguarda

la proroga del contratto, l'art. 26 cpv. 1 LAAgr se una parte ha disdetto il

contratto, la controparte può entro tre mesi dal ricevimento

della disdetta, agire in giudizio per ottenerla. In concreto, premessa

la validità della disdetta del 31 gennaio 2014, la richiesta del 23 giugno

2014, foss'anche stata motivata, è tardiva e dunque perente. Ciò posto, le

conclusioni del primo giudice secondo cui il contratto di affitto agricolo è stato

concluso nel maggio 1992 ed è stato disdetto il 31 gennaio 2014 per la scadenza

successiva, vale a dire per il 22 maggio 2016, sfuggono alla critica. Ne

discende, in ultima analisi, che il reclamo dev'essere respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Le spese processuali di entrambi i reclami seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio

reclamo, commisurati all'importanza del litigio e rifonderà alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 16.2016.33 e

16.2016.35 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo di RE 1 è respinto.

3. Le spese processuali di

tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà

alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

4. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo di CO 1 è respinto.

5. Le spese processuali di

tale reclamo di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 800.– per ripetibili.

6. Notificazione a:

– avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.