16.2016.34
Appalto - interpretazione del contratto
8 agosto 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.34
Lugano
8 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 maggio 2016 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 14 aprile 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa 248-10/2014 (appalto) promossa con petizione del 17 giugno 2014 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 settembre
2008 la società RE 1, attiva nel settore della progettazione e realizzazione di
impianti di videocitofonia, ha trasmesso all'impresa CO 1 un'offerta per la fornitura
di un impianto di videocitofonia per complessivi fr. 3982.05 (fr. 4112.– di apparecchiature
- fr. 411.20 di sconto + fr. 281.25 di IVA), alla quale erano allegate delle
condizioni generali secondo cui “la posa cavi, l'installazione e il montaggio
degli apparecchi sono a carico del committente”. Il 29 ottobre 2008 la CO 1 ha
confermato il suo “accordo, con esclusione delle posizioni n. 4 e 5 (fr. 48.– +
15.–)” per un importo arrotondato di fr. 3900.–, invitando la ditta a comunicare
“quando fate il lavoro”. Smontato il precedente impianto e installato quello
nuovo, il 17 novembre 2008 la RE 1 ha trasmesso alla cliente una fattura di complessivi
fr. 5712.60 (fr. 4049.– di apparecchiature + fr. 1595.– per le prestazioni dei
tecnici come da rapporto del 17 novembre 2008 [fr. 11 ore di lavoro alla
tariffa di fr. 145.–/h] + fr. 70.– per due trasferte [fr. 35.– l'una] - fr.
404.90 di sconto + fr. 403.50 di IVA). La CO 1 ha versato fr. 3900.– e,
nonostante vari solleciti di pagamento, si è rifiutata di pagare la rimanenza. Il
20 agosto 2009 la RE 1 ha fatto spiccare nei confronti della CO 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr.
1991.90 più interessi al 6% dal 31 luglio 2009 e di fr. 55.– per spese, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 17 giugno 2014 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr.
2046.90 oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2009. Nelle sue osservazioni dell'8
settembre 2014 la convenuta ha proposto di rigettare la petizione. All'udienza
del 25 novembre 2014, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro
posizioni. Statuendo il 14 aprile 2016 il Giudice di pace ha respinto la
petizione, ponendo a carico dell'attrice le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità
di fr. 120.– a favore della convenuta.
C. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio
2016, postulandone la riforma nel senso di condannare la CO 1 al pagamento di
fr. 2046.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2009 e di rigettare in via
definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni
del 7 luglio 2016 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 15 aprile 2016, sicché il termine
d'impugnazione ha iniziato a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1 CPC). Il 15
maggio 2016 essendo di domenica, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 16
maggio successivo, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione
all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2).
Introdotto martedì 17 maggio 2016, ultimo giorno utile, sotto questo profilo il
reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati
in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre
le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento
dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento
delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
3.
Il Giudice di pace, qualificato
il contratto concluso tra le parti come appalto ai sensi degli art. 363 segg.
CO e rammentato che la mercede dell'appaltatore
può essere preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) oppure non esserlo
o esserlo solo in via approssimativa (art. 374 CO), ha considerato che l'attrice
ha allestito il 26 settembre 2008 “un preventivo nel quale effettivamente non
figurava alcuna posta relativa ai costi del lavoro, salvo una sibillina frase
nelle condizioni generali”. Tuttavia, a suo avviso, “nei normali rapporti
commerciali con gli artigiani è molto inusuale che un'offerta per la
realizzazione di un manufatto non contempli il costo del lavoro, perché, così
facendo, il committente non è in misura di valutare compiutamente i costi dell'opera”
e la convenuta “ha pertanto in buona fede compreso ed accettato l'offerta,
ritenendo che fosse omnicomprensiva”. Egli ha così considerato che la convenuta
“ha indicato chiaramente di ritenere l'intervento (materiale e lavoro)
assommava a fr. 3900.–” e che l'attrice “non ha contestato questa [sua] interpretazione”.
Ciò posto, egli ha ritenuto che le parti avessero pattuito un contratto “chiavi
in mano” ai sensi dell'art. 373 CO e che l'ammontare della mercede, stabilita a
corpo, non fosse superabile, donde la reiezione della petizione.
4.
La reclamante sostiene
che il Giudice di pace abbia erroneamente interpretato il contratto
considerando che esso prevedeva una mercede omnicomprensiva determinata a corpo.
A suo dire, il primo giudice si è a torto dipartito dal presupposto che la sua offerta
per fr. 3900.– si riferisse alla realizzazione di un manufatto, anziché alla fornitura
di materiale e non ha considerato che l'offerta indicava esplicitamente come la
posa dei cavi, l'istallazione e il montaggio degli apparecchi fossero a carico
del committente. Ritiene che per qualsiasi persona ragionevole e in buona fede
la sua offerta doveva essere intesa nel senso che il prezzo indicato si riferiva
esclusivamente alla fornitura del materiale e che l'eventuale richiesta di
istallazione da parte dei suoi tecnici, andava remunerata separatamente alla
tariffa di fr. 145.–l'ora oltre ai costi per le trasferte. Soggiunge infine che
la convenuta ha firmato, in segno di accettazione, il “rapporto/bolla di consegna”
del 17 novembre 2008, il quale indica, oltre al materiale fornito, le undici
ore di lavoro e le due trasferte.
a) Il
Giudice di pace ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d'appalto,
ciò che la reclamante non contesta. In realtà, in un primo tempo la prestazione
della RE 1 si sarebbe limitava alla sola fornitura dell'impianto di videocitofonia
mentre solo in un secondo tempo essa ha eseguito l'installazione
dell'apparecchiatura. Ci si può così chiedere se tra le parti non sia piuttosto
sorto un contratto misto, ove convivono elementi sia della compravendita sia
dell'appalto o un contratto di compravendita con obbligo d'installazione (Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione,
n. 18 ad art. 363; Gauch, Der
Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 50 n. 131; Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 480 n. 3540). La questione,
ininfluente ai fini del giudizio, può nondimeno rimanere indecisa, determinante
essendo quella di sapere se l'attrice ha diritto alla mercede per il lavoro di
installazione.
b) In
base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato contratto
è stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla
base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO). Ove non
esistano accertamenti di fatto sui reali intendimenti delle parti
al momento di contrarre il contratto o se le parti non hanno compreso la
volontà dell'altra, la loro presunta volontà va determinata con
un'interpretazione oggettiva, interpretando le dichiarazioni secondo il
principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze
che hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2). Posto ciò, l'interpretazione soggettiva (la vera e concorde
volontà dei contraenti) è una questione di fatto, mentre quella oggettiva
(secondo il principio dell'affidamento) è una questione di diritto (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3).
c) In
concreto, l'offerta allestita il 26 settembre 2008 dalla RE 1 riporta un elenco
di apparecchiature ma non comprende alcuna posta relativa al costo di smontaggio
del vecchio impianto di videocitofonia e di istallazione di quello nuovo. Le condizioni
generali allegate all'offerta riportano poi le seguenti due clausole (doc. 1):
“Esclusione dalla fornitura: Posa cavi, installazione
e montaggio degli apparecchi sono a carico del committente” e
“Tecnici:
Eventuali interventi dei nostri tecnici non previsti nell'offerta, richiesti
specificatamente dal committente, verranno fatturati a regia al costo di fr.
145.
–/h più trasferta”.
Il
29.
ottobre 2008 la convenuta ha accettato l'offerta in questione, salvo le posizioni
4.
e 5, per “un importo complessivo arrotondato di fr. 3900.–” e ha indicato in calce
alla lettera “fateci sapere quando fate il lavoro” (doc. 2).
d) Nella
fattispecie, sulla reale e concorde volontà delle parti il Giudice di pace non
ha eseguito alcun accertamento. Dagli atti risulta che per l'attrice la controparte,
oltre alla fornitura dell'impianto di fr. 3900.–, l'ha incaricata anche dell'istallazione,
prestazione esclusa dall'offerta. Per la convenuta, invece, l'offerta da lei
accettata non prevedeva alcun costo aggiuntivo per l'istallazione degli
apparecchi. Le parti non hanno dunque compreso la volontà l'una dell'altra in
merito al prezzo (interpretazione soggettiva) e pertanto occorre interpretare il contratto secondo il principio
dell'affidamento.
e) Il
tenore letterale delle clausole delle condizioni generali intitolate “esclusione
dalla fornitura” e “tecnici” è chiaro e univoco, di modo che non lascia spazio
a interpretazioni. Nel prezzo della fornitura del materiale non è prevista la
“posa cavi, installazione e montaggio degli apparecchi”, prestazioni che sono a
carico del committente, e che ove fossero state per contro eseguite dalla ditta
fornitrice sarebbero state fatturate, come qualsiasi altro intervento dei
tecnici dell'attrice non previsto nell'offerta richiesto specificatamente dal
committente, “a regia al costo di fr. 145.–/h più trasferta”. Non è dato pertanto
di vedere come la convenuta, che non ha mai preteso di non avere ricevuto le condizioni
citate né che esse non facciano parte integrante del contratto, potesse ritenere
l'offerta onnicomprensiva (“chiavi in mano”), nel senso che comprendeva non
solo la fornitura dell'impianto ma anche il lavoro per l'istallazione. Né
soccorre il fatto che per la convenuta “ogni committenza per opere elettriche
deve ritenere che un'offerta si riferisca all'impianto completo e non riguardare
solo l'offerta del materiale ad esclusione del lavoro”. Per tacere del fatto
che si tratta di un'apodittica asserzione dell'interessata, l'esclusione delle
prestazioni lavorative dall'offerta sottoposta alla convenuta era evidente e
non lasciava spazio a fraintendimenti. Ne segue che l'interpretazione del primo
giudice secondo cui l'offerta di fr. 3900.– comprendesse sia il costo del
materiale sia quello della sua istallazione non può essere seguita.
5.
Nelle circostanze
descritte il reclamo, che ha evidenziato un accertamento manifestamente
inesatto dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di
pace, dev'essere annullato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett.
b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. In concreto, la
convenuta non contesta che la controparte abbia eseguito anche l'installazione
dell'impianto fornito, ciò che è per altro dimostrato dal rapporto di lavoro
della ditta sottoscritto dalla cliente (doc. 4). Ciò posto, la pretesa di fr.
2046.90
oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2009 della reclamante corrisponde
“alla parte di fattura non ancora saldata” (reclamo, pag. 7). In realtà, sulla fattura
del 17 novembre 2009 di totali fr. 5712.60 (fr. 4049.– di apparecchiature + fr.
1595.
– di manodopera [fr. 11 ore di lavoro alla tariffa di fr. 145.–/h] + fr.
70.
– per due trasferte - fr. 404.90 di sconto + fr. 403.50 di IVA), l'opponente
ha già pagato fr. 3900.–. Ne segue che la pretesa dell'attrice va
accolta per fr. 1812.60, mentre la rimanenza, di cui tutto si ignora, non è
comprovata. Quanto alla domanda di rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano, per
tacere del fatto che una simile domanda non sia stata formulata al Giudice di
pace e che agli atti figura la sola domanda di esecuzione del 20 agosto 2009, la
stessa deve essere respinta già per il fatto che l'istanza di conciliazione è
stata introdotta manifestamente quando ormai l'anno di validità dell'eventuale
precetto esecutivo fatto notificare nel 2009 alla convenuta previsto dall'art.
88.
cpv. 2 LEF era ormai trascorso (II CCA, sentenza inc. 12.2015.142 del 7
febbraio 2017 consid. 8.2).
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). La reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione,
ottiene causa vinta per otto noni, ciò che giustifica di addebitarle un nono
delle spese processuali e di porre il resto a carico dell'opponente. La RE 1, che
ha agito per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili ridotte. Il pronunciato sulle spese e le ripetibili di primo grado
segue l'analoga ripartizione, fermo restando che l'attrice, non assistita in
prima sede da un legale, non ha diritto a un'indennità d'inconvenienza. Per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, in effetti,
una tale indennità può essere assegnata a una parte non rappresentata
professionalmente in giudizio solo in casi motivati, per esempio qualora la
stesura della petizione abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile
dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che
non è nemmeno stato preteso dall'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza la CO 1 è condannata a pagare alla RE 1 fr. 1812.60 più interessi
al 5% dal 31 luglio 2009.
2. Le spese
processuali di fr. 200.– sono poste per un nono a carico dell'attrice e
per otto noni a carico della convenuta.
II. Le spese processuali del
reclamo, di complessivi fr. 300.–, sono poste per un nono a carico della reclamante
e per otto noni a carico della CO 1, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.