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Decisione

16.2016.38

Contratto di lavoro - licenziamento - salario durante il termine di disdetta

16 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 30 giugno 2015 CO 1 ha convenuto

la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il

pagamento di fr. 5600.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015,

corrispondenti agli stipendi dei mesi di aprile 2015 e maggio 2015 (fr. 2800.–

x 2). Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2015 la convenuta ha proposto di

respingere la petizione. All'udienza del 21 settembre 2015, indetta per il

dibattimento, le parti hanno sostanzialmente riconfermato le loro posizioni. L'istruttoria

è terminata il 4 novembre 2015 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali

del 7 dicembre 2015 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

C. Statuendo

il 9 maggio 2016 il Pretore ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare

all'attrice fr. 5600.– lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Non sono

state prelevate spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere

all'attrice un'indennità di fr. 400.–.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

9 giugno 2016 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento

della decisione impugnata e sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con

decisione del 20 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha accordato al

reclamo l'effetto sospensivo. Nel­le sue osservazioni dell'8 luglio 2016

CO 1 ha con­cluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta l'11 maggio

2016.

Il reclamo, introdotto il 10 giugno 2016 (cfr. tracciamento degli invii,

numero dell'invio __________), è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

3.

Il

Pretore, dopo avere accertato che la V__________ aveva confermato alle parti il

versamento delle indennità giornaliere alla lavoratrice fino al 6 aprile 2015,

ultimo giorno d'inabilità lavorativa, ha stabilito che il 13 marzo 2015, quando

il rapporto di lavoro è stato disdetto, la convenuta era al corrente del fatto

che dal 6 aprile successivo la dipendente avrebbe riacquistato la capacità

lavorativa. A suo avviso, mal si comprende il rimprovero mosso dalla convenuta

all'attrice di non avere offerto il suo lavoro, poiché quando la convenuta ha

disdetto il rapporto di lavoro e le ha chiesto la restituzione delle chiavi, l'attrice

era inabile al lavoro. Per il primo giudice, l'argomento della

convenuta secondo cui non intendeva esonerare l'attrice dall'obbligo di prestare servizio non è convincente già

solo perché senza le chiavi d'accesso agli uffici essa non avrebbe potuto lavorare.

Inoltre, la questione di sapere se la datrice di lavoro abbia o meno esonerato

dall'obbligo di lavorare la

dipendente con la sua lettera del 13 mar­zo 2015 è superata dall'audizione di M__________ __________, il quale ha

dichiarato di avere telefonato nel marzo 2015 alla direttrice del­la convenuta,

C__________ __________, di averla informata della data a partire da quando la

lavoratrice sarebbe stata nuovamente abile al lavoro salvo sentirsi rispondere

che essa “non voleva più vedere la

dipendente”. Ciò che era stato

peraltro confermato dall'ex dipendente K__________, quantunque la sua testimonianza

fosse stata contestata dalla convenuta. Il primo giudice ha altresì considerato

che la tesi di quest'ultima di non essere sta­ta informata dello sviluppo dello

stato di salute dell'attrice è stata sconfessata,

oltre che da M__________, dalla corrispon­denza e-mail agli atti (doc. G, H, J)

e dal fatto che le indennità di malattia destinate

all'attrice erano versate alla stessa convenuta. Infine, secondo

il Pretore, considerate la lettera del 13 marzo 2015 della V__________ e la telefonata di aggiornamento dello stato di salute dell'attrice, mal si comprende “sia come la convenuta possa sostenere che per lei l'attrice ha

continuato a essere inabile al lavoro anche dopo il 6 aprile 2015 e sia come la

lavoratrice potesse comprendere, se non quale esenzione dall'ob­bligo di lavorare, l'affermazione della

datrice di lavoro di non volerla più vedere”. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.

4.

La

reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato che dal 7 aprile 2015 CO 1 aveva

recuperato la capacità lavorativa e che lei l'aveva esonerata dal prestare la

sua attività, anziché stabilire che anche dopo il 6 aprile 2015 la lavoratrice,

avendo sofferto di una sindrome ansioso-depressiva reattiva ai cambiamenti

insorti sul posto di lavoro, non poteva riprendere a lavorare per lei e che

essendo stata inabile al lavoro fino al 31 maggio 2015, essa non aveva diritto

a percepire gli stipendi dei mesi di aprile e maggio 2015. A suo avviso, il

primo giudice non ha considerato che, conformemente alla valutazione espressa

dal dottor W__________ nella perizia del 17 gennaio 2015, il 6 febbraio 2015 la

V__________ aveva attestato che CO 1 sarebbe stata in grado di svolgere dal 7

aprile 2015 la sua attività lavorativa abituale unicamente “in un altro ambito

lavorativo”. Essa contesta inoltre la valenza probatoria della deposizione di M__________,

così come quella di K__________, che non bastano a smentire le attestazioni

mediche.

5.

Il

rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna

delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) per la fine di un mese, dal secondo al nono

anno di servizio incluso con preavviso di due mesi (art. 335c cpv. 1

CO). Il datore di lavoro non può tuttavia disdire il rapporto di lavoro

allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa

di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa per 90 giorni dal secondo

anno di servizio al quinto compreso (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). L'obbligo

di versare lo stipendio durante la malattia è regolato dagli art. 324a e

324b CO.

6.

In

concreto, è pacifico che l'inabilità lavorativa di CO 1 è iniziata l'11

dicembre 2014. È altresì incontestato che quando il 13 marzo 2015 la RE 1 ha

disdetto il contratto di lavoro, con preavviso di due mesi, per il 31 maggio

2015.

(art. 335c cpv. 1 CO), il periodo di protezione di 90

giorni di cui beneficiava la lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. b CO)

era terminato. Litigiosa è invece la questione di sapere se la conclusione

del Pretore, se­condo cui dal 7 aprile 2015 la lavoratrice poteva riprendere a

lavorare, sia o meno corretta.

Ora,

come si è visto, il 6 febbraio 2015 la V__________, com­pagnia assicurativa

presso cui la datrice di lavoro aveva stipulato un'assicurazione collettiva di indennità

giornaliere per malattia (LCA), ha comunicato alle parti che secondo il referto

del proprio medico fiduciario l'inabilità lavorativa di CO 1 era medicalmente

giustificata nella misura del 100% fino al 6 aprile 2015, ma che dal giorno

successivo essa “sarebbe in grado di svolgere la sua attività lavorativa

abituale come ʻconsulente del personaleʼ (in un altro ambito

lavorativo), nonché un'altra attività lavorativa” sicché essa avrebbe versato

le prestazioni d'indennità giornaliera al massimo fino al 6 aprile 2015 (doc.

C). Per la reclamante la compagnia d'assicurazione considerava la lavoratrice “abile

a partire dal 7 aprile 2015 ma in un altro ambito lavorativo, ovvero al di

fuori del rapporto di lavoro presso RE 1”.

Se

non che, così argomentando, la reclamante si limita a fornire una sua

interpretazione soggettiva alla comunicazione della com­pagnia d'assicurazione senza

dimostrare che quella del Pretore sia errata. Considerati i problemi sul posto

di lavoro vissuti della lavoratrice dopo il suo trasferimento dalla sede di __________

a quella di __________ (cfr. perizia del 17 gennaio 2015 del dott. W__________

V__________, pag. 3), non appare insostenibile ritenere che tale indicazione si

potesse riferire a un possibile ricollocamento della lavoratrice in un altro

ambito lavorativo all'interno della medesima ditta. Al riguardo, a fronte di

una comunicazione non del tutto chiara, non sarebbe stato fuori luogo esigere

chiarimenti. In realtà la lavoratrice non poteva definirsi inabile al lavoro,

come sostiene la reclamante, ma sussisteva tutt'al più un problema di incompatibilità

ambientale. Ciò non avrebbe giustificato il versamento di indennità di malattia

ma lasciava immutato l'obbligo per la datrice di lavoro di versare il salario

durante il periodo di disdetta tanto più che essa non contesta di avere

ricevuto dalla lavoratrice, il 31 marzo 2015, il certificato medico di chiusura

della malattia che attestava il completo ricupero dal 1° aprile 2015 della

capacità lavorativa (doc. J). Il fatto che la convenuta abbia chie­sto alla

lavoratrice di riconsegnare le chiavi poteva per altro essere interpretato, in

buona fede, come un esonero dal prestare l'attività lavorativa. Ciò, oltre a non

sollevare la datrice di lavoro dall'obbligo di versare il salario, non imponeva

alla lavoratrice di presentarsi sul posto di lavoro. Ne segue che, la decisione

del Pretore resiste alle critiche. Il reclamo, che non ha evidenziato alcun

errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione

del diritto, dev'essere respinto.

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attrice, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un sindacato, ha diritto a un'adeguata indennità

(DTF 142 IV 42 consid. 2-3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte

un'indennità di fr. 300.–.

3. Notificazione a:

e ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.