16.2016.39
Contratto di locazione - violazione del diritto di essere sentito della parte convenuta per mancata notifica di un allegato di causa
8 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.39
Lugano
8 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 giugno 2016 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C15-008 (contratto di locazione) promossa nei suoi
confronti con petizione del 14 dicembre 2015
dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. La
RE 1, attiva in particolare nel settore del noleggio di autoveicoli, ha concesso
in locazione a F__________ T__________ una Fiat __________ targata TI __________.
Preso atto che alla fine del contratto la locataria non aveva riconsegnato la
vettura, la noleggiatrice ha denunciato, il 30 maggio 2014, la stessa per furto
e appropriazione indebita. Il procedimento penale è terminato il 7 luglio 2015
con un decreto di abbandono. Nel frattempo, il 2 novembre 2014 la locataria ha
riconsegnato la vettura, che presentava vari danni.
B. Il
20 giugno 2015 l'CO 1, società anch'essa attiva nella vendita, noleggio e
riparazione di autovetture, ha trasmesso alla RE 1 due fatture concernenti la
citata Fiat __________, di cui una di fr. 3423.60 per la “riparazione vettura
sottratta da F__________” (n. 8059 A) e l'altra di fr. 3240.– per il “noleggio
vettura sottratta da F__________” (n. 8059 B). Il 16 settembre 2015 la E__________
AG ha sollecitato il pagamento delle due fatture, senza esito.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. E15-056),
con petizione non motivata del 14 dicembre 2015 l'CO 1 si è rivolta al
Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere la condanna della RE 1 al
pagamento fr. 3240.– più interessi e spese “per il noleggio della Fiat __________”. All'udienza del 9 febbraio 2016, indetta per
la discussione, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto ha eccepito preliminarmente
la competenza per valore del giudice adito mentre nel merito ha proposto di
respingere la petizione sollevando la carenza di legittimazione attiva. In una
replica spontanea (“presa di posizione”) di data indeterminata l'attrice ha
riconfermato la sua posizione producendo nuovi documenti. Il 26 febbraio 2016
il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza
di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta.
D. Statuendo
con decisione del 30 maggio 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1800.– più IVA oltre
interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali
della procedura di conciliazione. Le spese processuali di fr. 220.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di
fr. 100.– (inc. C15.008) .
E. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
13 giugno 2016, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione e l'obbligo per l'attrice di rifonderle fr. 700.– per
le ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2016 l'CO
1 conclude per la reiezione del reclamo.
F. Intanto,
lo stesso 30 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto un'altra petizione
introdotta dalla CO 1 condannando la RE 1 a versarle fr. 3423.60 più interessi
del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali della
procedura di conciliazione, addossando le spese processuali di complessivi fr.
280.– alla convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 150.– (inc.
C15.009). Anche contro tale decisione la RE 1 ha presentato un reclamo del 13
giugno 2016 in cui chiede di respingere la petizione avversaria (inc.
16.2016.40).
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta
il 31 maggio 2016 di modo che il termine d'impugnazione sarebbe scaduto il 30
giugno 2016. Introdotto il 13 giugno 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
3. Il
Giudice di pace ha constatato che la convenuta contestava l'avvenuto noleggio
della vettura sia perché “il [suo] nome mai una sola volta emerge dalla
decisione [di abbandono del procedimento penale]” sia perché “sia mai stato pattuito
un canone di noleggio di fr. 500.–”. Egli, tuttavia, preso atto che la
convenuta medesima “rimarca che nella denegata ipotesi che la petizione venga accolta,
il credito dell'attrice sarebbe semmai di fr. 1800.– più IVA, dato che essa
indicava nella fattura che la convenuta doveva ricevere fr. 1200.–”, ha
parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice
fr. 1800.– più IVA.
4. La
reclamante rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla sua richiesta
di edizione dall'attrice della carta grigia del veicolo e sul richiamo dal Ministero
pubblico di un incarto penale. Ora, l'art. 152 cpv. 1 CPC prevede che ogni
parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova
offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il giudice, tuttavia, può
rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile esito non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140
Fatti
I 299 consid. 6.3.1 con rinvii). Se intende rifiutare le prove offerte,
l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee
o superflue (CCR, inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016 consid. 4a).
Dagli
atti risulta che all'udienza del 9 febbraio 2016 la convenuta ha prodotto un
memoriale di risposta in cui ha chiesto “l'edizione dalla convenuta della carta
grigia del veicolo Fiat __________, contenuta al suo interno” e il richiamo dal
Ministero pubblico di Lugano dell'inc. NLP 704/2015. Il Giudice di pace ha
deciso l'azione sulla base degli atti senza statuire sulle prove offerte. Non
v'è quindi dubbio che egli abbia violato il diritto di essere sentito della convenuta
(art. 53 CPC), ciò che comporterebbe di principio l'annullamento della
decisione impugnata. In concreto non si giustifica tuttavia di rinviare gli
atti al primo giudice giacché con le prove offerte la reclamante intende dimostrare
di essere la detentrice del veicolo ma ciò non è mai stato contestato
dall'attrice: in questa sede essa l'ha riconosciuto esplicitamente (cfr.
osservazioni del 14 settembre 2016 pag. 1). Non essendo controverso, il fatto
non andava provato (art. 150 cpv. 1 CPC).
5. La
reclamante sostiene che non vi era alcun motivo di pattuire con l'CO 1 un
contratto di locazione concernente la nota Fiat __________ poiché il veicolo è
stato da lei acquistato “mesi prima”. Essa contesta ad ogni modo l'esistenza di
un contratto di noleggio affermando che la fattura oggetto
della vertenza è “una ripicca della controparte dovuta al fatto che ha cessato
ogni collaborazione con lei”. A suo avviso, agli atti non vi è alcuna prova che
dimostri la conclusione di un contratto né tantomeno che sia stato previsto un
nolo mensile di fr. 300.–. La reclamante soggiunge infine che l'attrice non ha mai
specificato a partire da quando e fino a quando sarebbe stata da lei noleggiata
la vettura, limitandosi a indicare nella predetta fattura che la locazione
sarebbe durata sei mesi.
a) In
concreto, ci si può chiedere se il solo fatto di avere immatricolato un veicolo
a proprio nome costituisca da sé solo la prova della proprietà sullo stesso, il
detentore non identificandosi necessariamente con il proprietario (cfr. art. 59
cpv. 4 lett. a LCStr). Sia come sia, in concreto, incombeva all'attrice
dimostrare la sua proprietà e la locazione del veicolo alla convenuta. Ora, per
dimostrare il fondamento della sua pretesa, essa ha prodotto, tra
l'altro, un “contratto” tra la RE 1 e F__________ T__________ il cui
tenore è in parte illeggibile, quantunque si possa intravvedere l'impegno di
quest'ultima di risarcire i danni causati alla Fiat __________ e il noleggio di
sei mesi, una lettera del 10 settembre 2013 in cui la __________ Compagnia di
Assicurazioni SA dichiara di averle venduto il noto veicolo per fr. 3100.–
(doc. 3.3) così come una lista, non datata, sottoscritta dai rappresentati delle
Considerandi
parti da cui si evince che le vetture elencate, tra cui la nota Fiat __________,
“attualmente intestate a RE 1 di M__________ G__________, sono di proprietà di
B__________ A__________. Attualmente intestate a RE 1 per subaffitto delle stesse”
(doc. 2).
b) Il
problema è che gli ultimi due documenti, che potrebbero essere di rilievo ai
fini dell'accertamento della proprietà del veicolo e smentire la tesi della
convenuta, sono stati allegati a una replica, non datata ma verosimilmente
successiva all'udienza del 9 febbraio 2016, che non consta essere stata
trasmessa alla convenuta. L'esemplare agli atti non menziona infatti alcuna
notificazione, né la decisione impugnata contiene un accenno a tale allegato se
non che “l'attore si riserva di poter prendere posizione [alla risposta
scritta]”. Se non che, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 53 CPC,
comprende tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione
sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente
dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si
presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Dal diritto di essere sentiti
deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione
degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di chiedere
l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò che appare
pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la decisione. Ogni
presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere registrato
e comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare
uso della loro facoltà di esprimersi (CCR inc. 16.2016.28 dell'11 gennaio 2017,
consid. 4a).
c) Mancando
la prova che la replica sia stata trasmessa alla convenuta, occorre concludere
che vi è stata una violazione del diritto di essere sentito della stessa. Tale
violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di
reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame
dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne
segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le
altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e
la causa rinviata al Giudice di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo
avere trasmesso alla convenuta la replica con i documenti annessi prodotti
dall'attrice e avere indetto un nuovo dibattimento ove saranno verbalizzate le
loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.
d CPC). Si ricordi inoltre che ove la copia di un documento appaia in parte
illeggibile, il giudice può esigere la produzione dell'originale (art. 180 cpv.
1.
CPC; Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,
n. 9 ad art. 180)
6.
Le
spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC). La
reclamante ottiene l'annullamento della decisione impugnata ma non è possibile
prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa. Si
giustifica pertanto di rinunciare alla riscossione delle spese processuali e di
compensare le ripetibili. Sulle spese e le ripetibili (o indennità
d'inconvenienza: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) di prima sede, che vanno espressamente
richieste, il Giudice di pace giudicherà al momento in cui prenderà la nuova
decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.