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Decisione

16.2016.39

Contratto di locazione - violazione del diritto di essere sentito della parte convenuta per mancata notifica di un allegato di causa

8 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 299 consid. 6.3.1 con rinvii). Se intende rifiutare le prove offerte,

l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee

o superflue (CCR, inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016 consid. 4a).

Dagli

atti risulta che all'udienza del 9 febbraio 2016 la convenuta ha prodotto un

memoriale di risposta in cui ha chiesto “l'edizione dalla convenuta della carta

grigia del veicolo Fiat __________, contenuta al suo interno” e il richiamo dal

Ministero pubblico di Lugano dell'inc. NLP 704/2015. Il Giudice di pace ha

deciso l'azione sulla base degli atti senza statuire sulle prove offerte. Non

v'è quindi dubbio che egli abbia violato il diritto di essere sentito della convenuta

(art. 53 CPC), ciò che comporterebbe di principio l'annullamento della

decisione impugnata. In concreto non si giustifica tuttavia di rinviare gli

atti al primo giudice giacché con le prove offerte la reclamante intende dimostrare

di essere la detentrice del veicolo ma ciò non è mai stato contestato

dall'attrice: in questa sede essa l'ha riconosciuto esplicitamente (cfr.

osservazioni del 14 settembre 2016 pag. 1). Non essendo controverso, il fatto

non andava provato (art. 150 cpv. 1 CPC).

5. La

reclamante sostiene che non vi era alcun motivo di pattuire con l'CO 1 un

contratto di locazione concernente la nota Fiat __________ poiché il veicolo è

stato da lei acquistato “mesi prima”. Essa contesta ad ogni modo l'esistenza di

un contratto di noleggio affermando che la fattura oggetto

della vertenza è “una ripicca della controparte dovuta al fatto che ha cessato

ogni collaborazione con lei”. A suo avviso, agli atti non vi è alcuna prova che

dimostri la conclusione di un contratto né tantomeno che sia stato previsto un

nolo mensile di fr. 300.–. La reclamante soggiunge infine che l'attrice non ha mai

specificato a partire da quando e fino a quando sarebbe stata da lei noleggiata

la vettura, limitandosi a indicare nella predetta fattura che la locazione

sarebbe durata sei mesi.

a) In

concreto, ci si può chiedere se il solo fatto di avere immatricolato un veicolo

a proprio nome costituisca da sé solo la prova della proprietà sullo stesso, il

detentore non identificandosi necessariamente con il proprietario (cfr. art. 59

cpv. 4 lett. a LCStr). Sia come sia, in concreto, incombeva all'attrice

dimostrare la sua proprietà e la locazione del veicolo alla convenuta. Ora, per

dimostrare il fondamento della sua pretesa, essa ha prodotto, tra

l'altro, un “contratto” tra la RE 1 e F__________ T__________ il cui

tenore è in parte illeggibile, quantunque si possa intravvedere l'impegno di

quest'ultima di risarcire i danni causati alla Fiat __________ e il noleggio di

sei mesi, una lettera del 10 settembre 2013 in cui la __________ Compagnia di

Assicurazioni SA dichiara di averle venduto il noto veicolo per fr. 3100.–

(doc. 3.3) così come una lista, non datata, sottoscritta dai rappresentati delle

Considerandi

parti da cui si evince che le vetture elencate, tra cui la nota Fiat __________,

“attualmente intestate a RE 1 di M__________ G__________, sono di proprietà di

B__________ A__________. Attualmente intestate a RE 1 per subaffitto delle stesse”

(doc. 2).

b) Il

problema è che gli ultimi due documenti, che potrebbero essere di rilievo ai

fini dell'accertamento della proprietà del veicolo e smentire la tesi della

convenuta, sono stati allegati a una replica, non datata ma verosimilmente

successiva all'udienza del 9 febbraio 2016, che non consta essere stata

trasmessa alla convenuta. L'esemplare agli atti non menziona infatti alcuna

notificazione, né la decisione impugnata contiene un accenno a tale allegato se

non che “l'attore si riserva di poter prendere posizione [alla risposta

scritta]”. Se non che, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 53 CPC,

comprende tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione

sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente

dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si

presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Dal diritto di essere sentiti

deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione

degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di chiedere

l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò che appare

pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la decisione. Ogni

presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere registrato

e comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare

uso della loro facoltà di esprimersi (CCR inc. 16.2016.28 dell'11 gennaio 2017,

consid. 4a).

c) Mancando

la prova che la replica sia stata trasmessa alla convenuta, occorre concludere

che vi è stata una violazione del diritto di essere sentito della stessa. Tale

violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di

reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame

dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne

segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le

altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e

la causa rinviata al Giudice di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo

avere trasmesso alla convenuta la replica con i documenti annessi prodotti

dall'attrice e avere indetto un nuovo dibattimento ove saranno verbalizzate le

loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.

d CPC). Si ricordi inoltre che ove la copia di un documento appaia in parte

illeggibile, il giudice può esigere la produzione dell'originale (art. 180 cpv.

1.

CPC; Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,

n. 9 ad art. 180)

6.

Le

spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC). La

reclamante ottiene l'annullamento della decisione impugnata ma non è possibile

prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa. Si

giustifica pertanto di rinunciare alla riscossione delle spese processuali e di

compensare le ripetibili. Sulle spese e le ripetibili (o indennità

d'inconvenienza: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) di prima sede, che vanno espressamente

richieste, il Giudice di pace giudicherà al momento in cui prenderà la nuova

decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.