16.2016.40
Violazione del diritto di essere sentito della parte convenuta per mancata notifica di un allegato di causa
8 novembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.40
Lugano
8 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 giugno 2016 presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. C15-009 (azione creditoria) promossa con petizione
del 14 dicembre 2015 da
CO 1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. La
RE 1, attiva in particolare nel settore del noleggio di autoveicoli, ha concesso
in locazione a F__________ T__________ una Fiat __________ targata TI __________.
Preso atto che alla fine del contratto la locataria non aveva riconsegnato la
vettura, la noleggiatrice ha denunciato, il 30 maggio 2014, la stessa per furto
e appropriazione indebita. Il procedimento penale è terminato il 7 luglio 2015
con un decreto di abbandono. Nel frattempo, il 2 novembre 2014 la locataria ha
riconsegnato la vettura, che presentava vari danni.
Fatti
B. Il
20 giugno 2015 l'CO 1, società anch'essa attiva nella vendita, noleggio e
riparazione di autovetture, ha trasmesso alla RE 1 due fatture concernenti la
citata Fiat __________, di cui una di fr. 3423.60 per la “riparazione vettura
sottratta da F__________” (n. 8059 A) e l'altra di fr. 3240.– per il “noleggio
vettura sottratta da F__________” (n. 8059 B). Il 16 settembre 2015 la E__________
AG ha sollecitato il pagamento delle due fatture, senza esito.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. E15-055), con petizione non motivata del 14
dicembre 2015 l'CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Paradiso di convenire
la RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 3423.60 più interessi e spese concernente
la fattura n. 8059 A. All'udienza del 9 febbraio 2016, indetta per la
discussione, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto ha eccepito preliminarmente
la competenza per valore del giudice adito mentre nel merito ha proposto di
respingere la petizione sollevando la carenza di legittimazione attiva. In una
replica spontanea (“presa di posizione”) di data indeterminata l'attrice ha
riconfermato la sua posizione producendo nuovi documenti. Il 26 febbraio 2016
il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza
di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta.
D. Statuendo con
decisione del 30 maggio 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3423.60 oltre
interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali
della procedura di conciliazione. Le spese processuali di fr. 280.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di
fr. 150.– (inc. C15.009) .
E. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
13 giugno 2016, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione e l'obbligo per l'attrice di rifonderle fr. 700.– per
le ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2016 l'CO
1 conclude per la reiezione del reclamo.
F. Intanto, lo stesso 30
maggio 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto un'altra petizione
introdotta dalla CO 1 condannando la RE 1 a versarle 1944.– (IVA inclusa) più
interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 (inc. C15.008). Anche contro tale
decisione la RE 1 ha presentato un reclamo del 13 giugno 2016 in cui chiede di
respingere la petizione avversaria (inc. 16.2016.39).
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta
il 31 maggio 2016 di modo che il termine d'impugnazione sarebbe scaduto il 30
giugno 2016. Introdotto il 13 giugno 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
3.
Il Giudice di pace, accertato
che i lavori di riparazione sono stati eseguiti dall'attrice e la documentazione
agli atti dimostra che il veicolo era registrato a nome della convenuta, ha ritenuto
che le contestazioni della convenuta non convincono, sono tardive e non
comprovate. Ciò posto il primo giudice, stabilito che tra le parti era sorto un
contratto d'appalto, ha accolto la petizione.
4.
La reclamante
lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la decisione
impugnata è priva di motivazione e incomprensibile.
a) È
indubbio che una decisione deve essere motivata, anche solo su richiesta di
parte (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono
quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò
a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere
breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con
cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve
– a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale
(DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2
con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017
consid. 2.1.1 con rinvii; CCR inc. 16.2015.60 del 15 gennaio 2018 consid. 4a).
b) Nella
fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma il Giudice di
pace si è pur sempre espresso sulle contestazioni della convenuta [secondo la
quale non è stato da lei affidato alcun incarico all'attrice di riparare la
Fiat __________] asserendo che “esse non convincono poiché tutta la documentazione
attesta/conferma che il veicolo era registrato a suo nome”. Tale motivazione
permette di capire senza equivoci che il primo giudice ha accolto la petizione poiché
a suo avviso l'attrice ha provato di avere riparato la Fiat __________ intestata
[sulla licenza di circolazione] alla convenuta e che le contestazioni di quest'ultima,
volte a negare la conclusione di un contratto d'appalto, non sono convincenti,
sono tardive e non comprovate. Che poi essa non aggradi o dispiaccia alla
convenuta ancora non significa che essa non fosse in grado di far valere tutte
le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore. Al proposito non si
giustifica un rinvio degli atti al primo giudice, peraltro nemmeno chiesto
dalla reclamante.
5.
La
reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere stabilito che tra lei e la RE
1.
sia sorto un contratto d'appalto, nonostante abbia contestato di avere
incaricato la controparte di riparare il veicolo e nessun documento dimostri la
conclusione di un tale contratto. A suo avviso, i costi per la riparazione
esposti dall'attrice nella fattura 8059 A sono inoltre sproporzionati rispetto
al valore del veicolo. Soggiunge che è stata semmai F__________ T__________,
che ha danneggiato l'automobile, ad avere incaricato la controparte di riparare
la vettura.
a)
In concreto ci si può chiedere se tra le parti sia effettivamente sorto
un contratto d'appalto o se, nell'ottica dell'attrice che si professa
proprietaria del veicolo, non si tratti piuttosto di un risarcimento di un
danno subìto a seguito di un preteso noleggio dello stesso. In realtà il
quesito può rimanere indeciso.
b)
Ora, per dimostrare il fondamento della sua pretesa, l'attrice ha
prodotto, tra l'altro, un “contratto” tra la RE 1 e F__________
T__________ il cui tenore è in parte illeggibile, quantunque si possa
intravvedere l'impegno di quest'ultima di risarcire i danni causati alla Fiat __________
e il noleggio di sei mesi, una lettera del 10 settembre 2013 in cui la __________
Compagnia di Assicurazioni SA dichiara di averle venduto il noto veicolo per
fr. 3100.– (doc. 3.3) così come una lista, non datata, sottoscritta dai
rappresentati delle parti da cui si evince che le vetture elencate, tra cui la
nota Fiat __________, “attualmente intestate a RE 1 di M__________ G__________,
sono di proprietà di B__________ A__________. Attualmente intestate a RE 1 per
subaffitto delle stesse” (doc. 2).
c) Il
problema è che gli ultimi due documenti, che potrebbero essere di rilievo ai
fini dell'accertamento della proprietà del veicolo e smentire la tesi della
convenuta, sono stati allegati a una replica, non datata ma verosimilmente
successiva all'udienza del 9 febbraio 2016, che non consta essere stata
trasmessa alla convenuta. L'esemplare agli atti non menziona infatti alcuna
notificazione, né la decisione impugnata contiene un accenno a tale allegato se
non che “l'attore si riserva di poter prendere posizione [alla risposta
scritta]”. Se non che, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 53
CPC, comprende tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione
sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente
dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si
presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Dal diritto di essere sentiti
deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione
degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di
chiedere l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò
che appare pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la
decisione. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto
essere registrato e comunicato alle parti per permettere loro di decidere se
vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (CCR inc. 16.2016.28
dell'11 gennaio 2017, consid. 4a).
d) Mancando
la prova che la replica sia stata trasmessa alla convenuta, occorre concludere
che vi è stata una violazione del diritto di essere sentito della stessa. Tale
violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di
reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame
dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne
segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le
altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e
la causa rinviata al Giudice di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo
avere trasmesso alla convenuta la replica con i documenti annessi prodotti
dall'attrice e avere indetto un nuovo dibattimento ove saranno verbalizzate le
loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.
d CPC). Si ricordi inoltre che ove la copia di un documento appaia in parte
illeggibile, il giudice può esigere la produzione dell'originale (art. 180 cpv.
1.
CPC; Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,
n. 9 ad art. 180)
6.
Le
spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC). La
reclamante ottiene l'annullamento della decisione impugnata ma non è possibile
prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa. Si
giustifica pertanto di rinunciare alla riscossione delle spese processuali e di
compensare le ripetibili. Sulle spese e le ripetibili (o indennità d'inconvenienza:
art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) di prima sede, che vanno espressamente richieste,
il Giudice di pace giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.