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Decisione

16.2016.40

Violazione del diritto di essere sentito della parte convenuta per mancata notifica di un allegato di causa

8 novembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

20 giugno 2015 l'CO 1, società anch'essa attiva nella vendita, noleggio e

riparazione di autovetture, ha trasmesso alla RE 1 due fatture concernenti la

citata Fiat __________, di cui una di fr. 3423.60 per la “riparazione vettura

sottratta da F__________” (n. 8059 A) e l'altra di fr. 3240.– per il “noleggio

vettura sottratta da F__________” (n. 8059 B). Il 16 settembre 2015 la E__________

AG ha sollecitato il pagamento delle due fatture, senza esito.

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. E15-055), con petizione non motivata del 14

dicembre 2015 l'CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Paradiso di convenire

la RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 3423.60 più interessi e spese concernente

la fattura n. 8059 A. All'udienza del 9 febbraio 2016, indetta per la

discussione, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto ha eccepito preliminarmente

la competenza per valore del giudice adito mentre nel merito ha proposto di

respingere la petizione sollevando la carenza di legittimazione attiva. In una

replica spontanea (“presa di posizione”) di data indeterminata l'attrice ha

riconfermato la sua posizione producendo nuovi documenti. Il 26 febbraio 2016

il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza

di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta.

D. Statuendo con

decisione del 30 maggio 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la

petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 3423.60 oltre

interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali

della procedura di conciliazione. Le spese processuali di fr. 280.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di

fr. 150.– (inc. C15.009) .

E. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

13 giugno 2016, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione e l'obbligo per l'attrice di rifonderle fr. 700.– per

le ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2016 l'CO

1 conclude per la reiezione del reclamo.

F. Intanto, lo stesso 30

maggio 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto un'altra petizione

introdotta dalla CO 1 condannando la RE 1 a versarle 1944.– (IVA inclusa) più

interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 (inc. C15.008). Anche contro tale

decisione la RE 1 ha presentato un reclamo del 13 giugno 2016 in cui chiede di

respingere la petizione avversaria (inc. 16.2016.39).

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta

il 31 maggio 2016 di modo che il termine d'impugnazione sarebbe scaduto il 30

giugno 2016. Introdotto il 13 giugno 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.

3.

Il Giudice di pace, accertato

che i lavori di riparazione sono stati eseguiti dall'attrice e la documentazione

agli atti dimostra che il veicolo era registrato a nome della convenuta, ha ritenuto

che le contestazioni della convenuta non convincono, sono tardive e non

comprovate. Ciò posto il primo giudice, stabilito che tra le parti era sorto un

contratto d'appalto, ha accolto la petizione.

4.

La reclamante

lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la decisione

impugnata è priva di motivazione e incomprensibile.

a) È

indubbio che una decisione deve essere motivata, anche solo su richiesta di

parte (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono

quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò

a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere

breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in

un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con

cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve

– a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale

(DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2

con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017

consid. 2.1.1 con rinvii; CCR inc. 16.2015.60 del 15 gennaio 2018 consid. 4a).

b) Nella

fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma il Giudice di

pace si è pur sempre espresso sulle contestazioni della convenuta [secondo la

quale non è stato da lei affidato alcun incarico all'attrice di riparare la

Fiat __________] asserendo che “esse non convincono poiché tutta la documentazione

attesta/conferma che il veicolo era registrato a suo nome”. Tale motivazione

permette di capire senza equivoci che il primo giudice ha accolto la petizione poiché

a suo avviso l'attrice ha provato di avere riparato la Fiat __________ intestata

[sulla licenza di circolazione] alla convenuta e che le contestazioni di quest'ultima,

volte a negare la conclusione di un contratto d'appalto, non sono convincenti,

sono tardive e non comprovate. Che poi essa non aggradi o dispiaccia alla

convenuta ancora non significa che essa non fosse in grado di far valere tutte

le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore. Al proposito non si

giustifica un rinvio degli atti al primo giudice, peraltro nemmeno chiesto

dalla reclamante.

5.

La

reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere stabilito che tra lei e la RE

1.

sia sorto un contratto d'appalto, nonostante abbia contestato di avere

incaricato la controparte di riparare il veicolo e nessun documento dimostri la

conclusione di un tale contratto. A suo avviso, i costi per la riparazione

esposti dall'attrice nella fattura 8059 A sono inoltre sproporzionati rispetto

al valore del veicolo. Soggiunge che è stata semmai F__________ T__________,

che ha danneggiato l'automobile, ad avere incaricato la controparte di riparare

la vettura.

a)

In concreto ci si può chiedere se tra le parti sia effettivamente sorto

un contratto d'appalto o se, nell'ottica dell'attrice che si professa

proprietaria del veicolo, non si tratti piuttosto di un risarcimento di un

danno subìto a seguito di un preteso noleggio dello stesso. In realtà il

quesito può rimanere indeciso.

b)

Ora, per dimostrare il fondamento della sua pretesa, l'attrice ha

prodotto, tra l'altro, un “contratto” tra la RE 1 e F__________

T__________ il cui tenore è in parte illeggibile, quantunque si possa

intravvedere l'impegno di quest'ultima di risarcire i danni causati alla Fiat __________

e il noleggio di sei mesi, una lettera del 10 settembre 2013 in cui la __________

Compagnia di Assicurazioni SA dichiara di averle venduto il noto veicolo per

fr. 3100.– (doc. 3.3) così come una lista, non datata, sottoscritta dai

rappresentati delle parti da cui si evince che le vetture elencate, tra cui la

nota Fiat __________, “attualmente intestate a RE 1 di M__________ G__________,

sono di proprietà di B__________ A__________. Attualmente intestate a RE 1 per

subaffitto delle stesse” (doc. 2).

c) Il

problema è che gli ultimi due documenti, che potrebbero essere di rilievo ai

fini dell'accertamento della proprietà del veicolo e smentire la tesi della

convenuta, sono stati allegati a una replica, non datata ma verosimilmente

successiva all'udienza del 9 febbraio 2016, che non consta essere stata

trasmessa alla convenuta. L'esemplare agli atti non menziona infatti alcuna

notificazione, né la decisione impugnata contiene un accenno a tale allegato se

non che “l'attore si riserva di poter prendere posizione [alla risposta

scritta]”. Se non che, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 53

CPC, comprende tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione

sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente

dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si

presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Dal diritto di essere sentiti

deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione

degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di

chiedere l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò

che appare pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la

decisione. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto

essere registrato e comunicato alle parti per permettere loro di decidere se

vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (CCR inc. 16.2016.28

dell'11 gennaio 2017, consid. 4a).

d) Mancando

la prova che la replica sia stata trasmessa alla convenuta, occorre concludere

che vi è stata una violazione del diritto di essere sentito della stessa. Tale

violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di

reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame

dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne

segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le

altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e

la causa rinviata al Giudice di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo

avere trasmesso alla convenuta la replica con i documenti annessi prodotti

dall'attrice e avere indetto un nuovo dibattimento ove saranno verbalizzate le

loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett.

d CPC). Si ricordi inoltre che ove la copia di un documento appaia in parte

illeggibile, il giudice può esigere la produzione dell'originale (art. 180 cpv.

1.

CPC; Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,

n. 9 ad art. 180)

6.

Le

spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC). La

reclamante ottiene l'annullamento della decisione impugnata ma non è possibile

prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa. Si

giustifica pertanto di rinunciare alla riscossione delle spese processuali e di

compensare le ripetibili. Sulle spese e le ripetibili (o indennità d'inconvenienza:

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) di prima sede, che vanno espressamente richieste,

il Giudice di pace giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.