16.2016.41
Mantenimento dei figli, spese straordinarie
18 giugno 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.41
Lugano
18 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo 20 giugno 2016 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
la sentenza emessa il 18 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Nord nella causa Conc. 5/2016 (mantenimento del figlio) promossa con
istanza del 24 marzo 2016 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa
il 24 settembre 2014 da RE 1 (1971) nei confronti del marito CO 1 (1967),
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha omologato un accordo tra i coniugi, in cui si prevedeva, tra l'altro, l'affidamento
dei figli M__________ (nata il 20 luglio 2001) e F__________ (nato
il 30 dicembre 2003) alla madre e
l'obbligo per CO 1 di versare dal gennaio del 2015 un contributo alimentare di
fr. 1770.– mensili per M__________ e di fr. 1325.– mensili per F__________, assegni
familiari non compresi (inc. SO.2014.4041). Statuendo il 14 aprile 2015 lo
stesso Pretore ha poi pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre e
ha previsto – tra l'altro – quanto segue:
8. A titolo di contributo di
mantenimento per i figli il padre versa:
- fr. 1325.– per F__________;
- fr. 1770.– per M__________;
- gli alimenti vanno
versati anticipatamente entro il 5. di ogni mese;
- gli alimenti non
comprendono l'AF che va versato in aggiunta;
- l'alimento per F__________
verrà aumentato e parificato a quello per M__________
(fr. 1770.–) al passaggio nella seconda fascia di età prevista dalle
tavole di Zurigo;
- l'alimento per i figli
è dovuto fino al 18° anno di età e anche oltre, fino al
termine della
formazione appropriata, nei limiti dell'art. 277 CC;
- i genitori si impegnano
a discutere e concordare preventivamente le
spese straordinarie da
dividersi in ragione di un mezzo ciascuno. Var-
ranno in particolare
come tali, le spese dentistiche e oculistiche (nella
misura non coperte
dalle assicurazioni), le spese per attività extrascola-
stiche e soggiorni di
studio. Vale in ogni caso l'art. 286 CC.
Tale sentenza è passata in
giudicato (DM.2014.295).
B. Il 31 dicembre 2015 RE
1 ha chiesto a CO 1 di versarle fr. 1220.– corrispondenti alla metà delle spese straordinarie da lei sostenute per
attività extrascolastiche dei figli (corsi di teatro, di karate, di street
dance e di parkour). Visto il diniego di lui, il 24 marzo 2016 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Nord
chiedendo di convocare l'ex marito a un tentativo di conciliazione volto a ottenere
il pagamento di fr. 1220.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2015. All'udienza
di conciliazione del 12 maggio 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante
ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia sulla base dell'art.
212 CPC. Statuendo il 18 maggio 2016 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e
posto le spese processuali di fr. 120.– (comprensive delle spese e della tassa
di conciliazione) a carico dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20
giugno 2016 con cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di
accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2016 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo. In una
replica spontanea del 21 settembre 2016 la reclamante ha mantenuto il suo punto
di vista, così come l'opponente in una duplica spontanea del 30 dicembre 2016.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice
di pace, come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1
CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).
Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto
il 19 maggio 2016, di modo che il termine di
ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 18 giugno
2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 20 giugno 2016, ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle
osservazioni al reclamo CO 1 oltre ai documenti per comprovarne la tempestività
allega altri quattro documenti, che però sono già compresi nel fascicolo
processuale del primo giudice. Quanto alla documentazione presentata dalla reclamante
con l'allegato di replica del 21 settembre 2016 (istanza
di misure a protezione dell'unione coniugale del 24 settembre 2014 e uno scambio
e-mail tra i legali delle parti del 16 dicembre 2014), essa è irricevibile, l'art.
326.
cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo
di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).
4.
Il
Giudice di pace ha ricordato anzitutto che nella sentenza di divorzio i
genitori si erano impegnati “a discutere e concordare preventivamente le spese
straordinarie da dividersi in ragione di un mezzo ciascuno”, tra le quali in
particolare “le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle
assicurazioni), le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio”.
Premesso ciò, tenuto conto di quanto corrisponde il convenuto per il
mantenimento dei figli, “superiore a fr. 3495.– da gennaio 2016”, ne ha dedotto
che “non si giustifica un contributo speciale in quanto le attività extrascolastiche
non sono straordinarie né impreviste, ma erano già una prassi vigente al
momento del divorzio e quindi considerate nella fissazione dei contributi
ordinari”. A suo parere quindi, non si tratta di spese per “coprire bisogni specifici,
limitati nel tempo e tali da comportare un onere finanziario non sopportabile
con il solo contributo ordinarioˮ. Onde la reiezione dell'istanza.
5.
La
reclamante lamenta in primo luogo che il Giudice di pace ha accertato in maniera
manifestamente errata i fatti omettendo di tenere conto dell'accordo raggiunto
dai coniugi nella fase conciliativa della procedura di divorzio e sul quale il
Pretore si è basato. Essa sostiene che tale intesa, confermata con la sentenza
di divorzio e che prevedeva la ripartizione in ragione di metà ciascuno delle
spese per le attività extrascolastiche dei figli, è stata raggiunta per evitare
discussioni future sulla ripartizione di tali costi. Il convenuto dunque – essa
soggiunge – anche dopo il divorzio si è impegnato a versare, oltre al contributo
ordinario, la metà di tali costi. E tale era la chiara volontà delle parti, per
altro ripresa testualmente nella sentenza di divorzio. Per la reclamante, l'indicazione
contenuta nella sentenza ‟vale in ogni caso l'art. 286ˮ non si
riferisce alle spese delle attività extrascolastiche già assunte espressamente dai
genitori in ragione di metà ciascuno. A suo giudizio, quantunque le attività
siano poi antecedenti al divorzio non muta l'obbligo dei genitori di farsi
carico di tali costi secondo le modalità pattuite. E proprio perché i figli già
prima del divorzio seguivano attività extrascolastiche, ha indotto i genitori
ad accordarsi sulla ripartizione dei costi delle stesse “come per quelle future
o sostitutive a quelle abbandonate, indipendentemente dal periodo d'inizio”. RE
1.
si duole inoltre del fatto che il Giudice di pace ha applicato erroneamente
il diritto violando la libertà contrattuale dei genitori di pattuire prima del
divorzio che le spese per le attività extrascolastiche esulano dal contributo
ordinario di mantenimento. Essa sostiene che i genitori hanno distinto le spese
per cure oculistiche e dentistiche così come i costi delle attività
extrascolastiche poiché consapevoli del fatto che i figli avessero tali costi e
ciò indipendentemente dal contributo ordinario.
6.
I
criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base
dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dalla prima Camera civile (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12a con
rinvii). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a
esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state
preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il
contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire.
Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il
contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito
(sentenze del Tribunale federale 5C. 240/2002 del 31 marzo 2003
consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731 e 5A_760/2016 del 5 settembre
2017.
consid. 6.2). Per converso, un genitore affidatario non può affrontare
spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso
dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve avvertire
l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al
giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze
documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le
concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28
febbraio 2018 consid. 12a con rinvii).
a) Nella
fattispecie, RE 1 rivendica la tassa di fr. 200.– versata nell'ottobre
2015.
a una società di ginnastica per l'attività di parkour svolta da F__________,
le quote di partecipazione di fr. 50.– ciascuno versate il 1° aprile 2015
all'associazione Teatro __________ per il corso seguito dai ragazzi nell'anno
2014/2015, fr. 1040.– versati il 13 novembre 2015 all'associazione M__________
per il corso di teatro di M__________, fr. 210.– versati il 30 marzo 2015
alla P__________ per il corso di Street Dance di M__________ e fr. 890.–
versati il 29 gennaio 2015 per la quota semestrale dell'attività di karate
svolta da F__________ (doc. B) per complessivi fr. 2440.– di cui la metà a
carico dell'ex marito. Essa fonda la pretesa sulla sentenza di divorzio del 14
aprile 2015, la quale al dispositivo n. 8 prevede, tra l'altro, che i genitori
si impegnano a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da
dividersi in ragione di un mezzo ciascuno “varranno in particolare come tali,
le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni),
le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio. Vale in ogni caso
l'art. 286 CC” (doc. E).
b) Nella
misura in cui RE 1 fa valere che il primo
giudice ha violato la libertà contrattuale delle
parti poiché non ha tenuto conto dell'accordo dei
genitori sui contributi ordinari e straordinari
dei figli, la censura è poco comprensibile. Che all'udienza del 17 dicembre
2014.
le parti abbiano raggiunto un'intesa non fa dubbio (doc. C). Che la
sentenza di divorzio riprenda testualmente il tenore dell'accordo quantunque il
Pretore abbia statuito autoritativamente è altrettanto vero (doc. E). Se non
che, con l'omologazione giudiziaria la convenzione sugli effetti del
divorzio diventa parte integrante della sentenza
perdendo così il suo carattere privato, contrariamente a quanto avviene con la
transazione di una lite (DTF 138 III 535 consid. 1.3). Invano la
reclamante solleva una violazione della libertà
contrattuale.
c) Premesso ciò, le argomentazioni della reclamante tendono piuttosto
a contestare l'interpretazione data dal Giudice di pace agli accordi presi dai
coniugi sui contributi di mantenimento per i figli e ripresi dal giudice del divorzio. Ora, come si è visto, oltre all'obbligo per il
padre di versare il contributo alimentare “ordinario” definito sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, i genitori hanno previsto la
ripartizione a metà tra loro delle spese straordinarie, tra le quali hanno
precisato “in particolare” quelle per attività extrascolastiche e soggiorni di
studio.
d) Trattandosi
di manifestazioni di volontà espresse in una convenzione sugli effetti del
divorzio, esse vanno interpretate secondo i principi applicabili in materia
contrattuale (art. 18 CO), ovvero secondo la reale e comune volontà delle
parti, eventualmente – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole
della buona fede (sentenza de Tribunale federale 5A_346/2015 del 27 gennaio
2017.
consid. 4.3.1 con rinvii). Posto ciò, l'interpretazione soggettiva (la vera
e concorde volontà dei contraenti) è una questione di fatto, mentre quella
oggettiva (secondo il principio dell'affidamento) è una questione di diritto.
In concreto la reclamante espone quale fosse la volontà comune in relazione al
pagamento delle spese extrascolastiche dei figli, ma la sua versione, contestata
dal marito, non trova conforto negli atti. Il solo fatto che dopo l'udienza di
conciliazione del 17 dicembre 2014 il marito ha
confermato il tenore dell'accordo non basta per suffragare la tesi della
moglie. In presenza di opinioni delle parti divergenti senza che gli
atti non consentono di determinare la volontà vera e concorde degli ex coniugi
al momento della sottoscrizione dell'intesa, a ragione il primo giudice ha
fatto capo alla teoria dell'affidamento.
e) Dalla
lettura della clausola si evince che le parti si sono per finire limitate a
esemplificare alcune tipologie di spese straordinarie che andavano ripartite a
metà tra coniugi e versate oltre al contributo ordinario. Non si può però ragionevolmente
ritenere che così come formulata, essi intendessero suddividere qualsiasi spesa
connessa alle attività extrascolastiche dei figli passate e future senza tenere
conto del fatto che l'art. 286 cpv. 3 CC, espressamente menzionato, tratta delle
spese straordinarie, ovvero quelle riferite a esigenze specifiche, limitate nel
tempo. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che straordinari
possono essere i costi per la partecipazione a corsi di chitarra, a corsi
estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive, mentre comprese nelle “altre spese” previste dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo sono l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni
analoghe (I CCA sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 5c con rinvio a Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 e 13; v. altri esempi in: Wull-schleger in: FamKommentar,
Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC).
f) Nelle
circostanze descritte, di rilievo è quindi la questione di sapere se le attività
extrascolastiche, foss'anche svolte in passato, abbiano comportato spese
straordinarie impreviste che non erano state prese in considerazione quando è
stato fissato il contributo di mantenimento. Ciò non è il caso, per la tassa
sociale della società di ginnastica di __________ (doc, B 1° foglio) e le quota
di partecipazione al teatro __________ (doc. B 3° e 4° foglio), che come si è
detto, rientrano nell'ordinario contributo alimentare.
Relativamente
al corso di street dance svolto da M__________ alla P__________ del costo di
fr. 210.– e all'abbonamento semestrale per il corso di karate seguito da F__________
(doc. B 6° foglio), (doc. B 5° foglio), il padre sostiene che i figli seguivano
tali attività già prima del divorzio (doc. G). Agli atti vi è unicamente una ricevuta
che attesta il pagamento del primo il 30 marzo 2015 e del secondo il 29 gennaio
2015, ma l'allegazione non è stata contestata dalla madre sicché si può
ritenere che i relativi costi fossero già noti al momento in cui è stato fissato
il contributo alimentare ordinario e andavano pertanto presi in considerazione
in quell'ambito. Che poi a quel momento i genitori non avessero adattato la citata
posta “altre spese” delle note raccomandazioni non significa che debbano ora
essere riconosciuti come spese straordinarie.
Più
delicata è la questione di sapere se il corso di teatro al M__________ di fr.
1040.
– (doc. B 5° foglio) rientri nei costi straordinari o giustificherebbero
piuttosto una modifica del contributo alimentare sulla base dell'art. 286 cpv.
2.
CC. Agli atti vi è un bonifico di pagamento del 13 novembre 2015, successivo bensì
alla sentenza di divorzio, ma nulla è dato di sapere se si tratta di un costo
unico, limitato nel tempo, o una spesa ricorrente. Né tanto meno è dato di
sapere se esso sia stato concordato con il padre, come prevedeva la nota
convenzione. In mancanza di tali indicazioni, che spettava all'istante recare,
la pretesa non può essere riconosciuta.
7.
In
definitiva il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento
dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante,
rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità per ripetibili che tiene
conto dell'impegno profuso nella redazione delle osservazioni al reclamo, ma
non di quello per l'allestimento della duplica spontanea, la quale introdotta
due mesi dopo la replica spontanea non può dirsi tempestiva.
Per
questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che
rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
avv. dott. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.